CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 3682 |
Onorevoli Colleghi! La crisi economica che ha colpito il nostro Paese negli ultimi anni ha comportato il succedersi di una serie a catena di gravi crisi occupazionali e reso ancora più incerto il futuro di milioni di lavoratori: si ritiene pertanto utile introdurre elementi di flessibilità, i cui costi non ricadano sui lavoratori, per l'accesso al trattamento pensionistico nel settore agricolo e forestale.
Nel settore agricolo e forestale, in controtendenza con quanto accade in altri settori, l'andamento del mercato del lavoro risulta in aumento; infatti, negli ultimi anni, si osservano un incremento del numero dei lavoratori e anche una sostanziale tenuta del numero delle aziende, mediamente tra 150.000 e 200.000. In particolare, secondo i dati dell'osservatorio statistico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), relativi all'anno 2014, il numero di aziende agricole accertate presenti nel territorio italiano è pari a 186.686, con 1.009.083 operai agricoli occupati.
In tale contesto, si registra una non sempre puntuale attenzione del legislatore nei confronti di questo settore e soprattutto
Operai agricoli suddivisione maschi e femmine
Anno 2014
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50-54 femmine 49.241
50-54 maschi 72.476 |
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55-59 femmine 37.121
55-59 maschi 55.183 |
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60-64 femmine 15.348
60-64 maschi 33.672 |
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65 e oltre femmine 2.812
65 e oltre maschi 19.739 |
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Non prendendo in considerazione i lavoratori con un'età anagrafica oltre 65 anni, dal momento che si può presumere che gli stessi siano già pensionati, si deve porre particolare attenzione nei confronti dei lavoratori compresi nella fascia di età tra 55 e 64 anni (141.324), i quali non solo sono stati impegnati in attività che nella maggior parte dei casi sono particolarmente
1) operai agricoli impiegati in colture in pieno campo, per la coltivazione e le campagne di raccolta;
2) operai agricoli impiegati nelle coltivazioni legnose (vite, olivo, agrumi e alberi da frutta) per la coltivazione e le campagne di raccolta;
3) operai agricoli impiegati in coltivazioni in serra.
Per quanto riguarda gli operai del settore forestale, le attività da considerare gravose o pesanti si ritiene che siano quelle di seguito riportate, contemplate dal CCNL del settore forestale:
1) operatori di macchine complesse per il livellamento e il movimento terra o di altre macchine a tecnologia elevata, manovratori di teleferiche e di gru a cavo;
2) motoseghisti addetti al taglio di selezione;
3) addetti all'antincendio boschivo;
4) addetti alle utilizzazioni forestali in montagna (taglio, allestimento, riceppatura ed esbosco di piante forestali).
Nell'ambito della categoria generale degli operai agricoli (forestali e no), merita un approfondimento l'attività svolta da operai conduttori di macchine agricole operatrici complesse, in quanto tale attività è particolarmente rischiosa, come risulta dal numero degli infortuni verificatisi in occasione dell'utilizzo di questi mezzi.
I dati pubblicati dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel Report annuale sugli infortuni mortali e con feriti gravi verificatisi in agricoltura nel 2014 nel settore agricolo e forestale evidenziano che sono 427 gli infortuni in agricoltura, di cui 143 riguardanti lavoratori appartenenti alla fascia di età tra 50 e 65 anni. Di questi infortuni 189 sono mortali e 238 con esiti gravi. Dei 189 casi di infortunio mortale, 121 sono attribuiti a un trattore.
Un'ultima riflessione merita il tema delle malattie professionali dei lavoratori del settore forestale. Secondo quanto riportato dalla banca dati dell'INAIL delle professioni nell'anno 2014, sono state definite positive 49 malattie professionali di lavoratori forestali specializzati. Si tratta di malattie del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo nel 73,5 per cento dei casi.
La media degli anni 2012-2014 evidenzia che il 65,3 per cento dei casi riguarda lavoratori compresi nella fascia di età tra 50 e 64 anni.
Volendo entrare nel merito dei dati dell'INAIL, si rileva che parte degli infortuni hanno riguardato anche piccoli imprenditori agricoli, cosiddetti coltivatori diretti, che si dedicano direttamente e abitualmente alla coltivazione del fondo e al governo del bestiame, figure ben identificate dagli articoli 2083 e 2135 del codice civile. Anche questa categoria di lavoratori ancorché autonomi, risente dell'invecchiamento e non è più in grado di saper cogliere le travolgenti innovazioni sul piano tecnologico e dei mercati del
1. Dopo l'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, è inserito il seguente:
«Art. 1-bis. – (Lavoratori del settore agricolo e forestale). – 1. I lavoratori del settore agricolo e forestale già iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato o indeterminato di cui al decreto legislativo luogotenenziale 9 aprile 1946, n. 212, che svolgono o che hanno svolto lavori particolarmente faticosi o pesanti, con le mansioni di cui al comma 2 hanno diritto a una maggiorazione dell'anzianità contributiva di due mesi per ogni anno di iscrizione negli elenchi nominativi a tempo indeterminato e di un mese e due settimane per ogni anno di iscrizione a tempo determinato. Il periodo è rapportato all'attività effettivamente svolta nella mansione. La maggiorazione figurativa è computabile per un massimo di 36 mesi, ai soli fini del raggiungimento del diritto alla pensione di vecchiaia anticipata di cui al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché della pensione di anzianità in deroga a quanto previsto dall'articolo 1 della legge 23 aprile 2004, n. 243.
2. La maggiorazione rapportata agli anni di attività svolta è riconosciuta solo ai lavoratori che nell'ultimo decennio hanno svolto la propria attività nel settore agricolo e forestale e che risultino iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, con esclusione di lavoratori che, pur avendo nel passato lavorato nel settore, fanno parte di altre categorie di lavoratori.
1. In deroga all'articolo 24, commi 10 e 11, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per accedere alla pensione di vecchiaia anticipata i lavoratori ivi indicati devono avere i requisiti relativi ai contributi e all'età anagrafica stabiliti dalla tabella 2 annessa alla presente legge.
2. Fermi restando i requisiti contributivi previsti ai sensi del comma 1, è ammessa la riduzione del requisito legato all'età anagrafica per i lavoratori dipendenti precoci, che hanno iniziato l'attività lavorativa e che risultano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, di cui al decreto legislativo luogotenenziale 9 aprile 1946, n. 212, prima del compimento del diciannovesimo anno di età. La riduzione è prevista in ragione di un anno per ogni anno di iscrizione nei citati elenchi prima del compimento del diciannovesimo anno di età e per un massimo di due anni, ai sensi della tabella 3 annessa alla presente legge.
3. La deroga ai limiti di età di cui al comma 2 è riconosciuta anche ai fini del diritto alla pensione di vecchiaia nel limite di un anno rispetto ai requisiti previsti dalla legislazione vigente, ai sensi della tabella 4 annessa alla presente legge.
1. I lavoratori che intendono fruire delle deroghe previste dalle disposizioni di cui alla presente legge devono presentare istanza entro il 30 settembre dell'anno precedente alla decorrenza della pensione, l'accesso alla quale è consentito a decorrere dal 1o gennaio di ogni anno.
1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, ivi compresa la determinazione del numero dei lavoratori che possono beneficiare delle medesime disposizioni, nel limite delle risorse disponibili stanziate per il quinquennio 2017-2021.
2. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio, nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, delle domande di pensionamento anticipato presentate dai lavoratori che intendono beneficiare delle disposizioni di cui alla medesima legge. Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del numero massimo determinato ai sensi del comma 1, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento.
3. Fermi restando i requisiti previsti dall'articolo 2 della presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con appositi accordi da definire anche in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su richiesta delle stesse regioni e province autonome, avvia piani pluriennali per l'uscita agevolata dal lavoro ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto legislativo 21
Tabella 1
(Articolo 1, comma 2)
Operai agricoli impiegati in colture in pieno campo, per la coltivazione e le campagne di raccolta. | Operai agricoli impiegati nelle coltivazioni legnose (vite, olivo, agrumi e alberi da frutta) per la coltivazione e le campagne di raccolta. | Operai agricoli impiegati in coltivazioni in serra. |
Operatori di macchine complesse per il livellamento e il movimento della terra o di altre macchine a tecnologia elevata, manovratori di teleferiche e gru a cavo. | Motoseghisti addetti taglio di selezione.
Addetti all'antincendio boschivo. | Addetti alle utilizzazioni forestali in montagna (taglio, allestimento, riceppatura ed esbosco di piante forestali). |
Anni di contributi al 31-12-2016 | Maggiorazione massima mesi 36 anni 3 | Totale contribuzione effettiva e figurativa | Decorso della pensione | |
Lavoratori a tempo indeterminato (OTI) | 37x2 mesi = 74 | 3 anni | 40 | 1-1-17 |
Lavoratori a tempo determinato (OTD) | 37x1,2 mesi = 54 | 3 anni | 40 | 1-1-17 |
Età 65 OTI | 35x2 mesi = 70 | 3 anni | 38 | 1-1-17 |
Età 65 OTD | 35x1,2 mesi = 42 | 3 anni | 38 | 1-1-17 |
».
Tabella 2
(Articolo 2, comma 1)
Requisiti di accesso alla pensione anticipata per i lavoratori del settore agricolo o forestale
Maturazione dei requisiti di età e dei contributi | Età contributi uomo | Età contributi donna | Data di raggiungimento
dei requisiti | Decorrenza |
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Genere | Requisiti di età e di contributi al 31.12.2016 | Lavoratore con 2 anni di iscrizione prima del 19o anno di età | Lavoratore con 1 anno di iscrizione prima del 19o anno di età | Quota minima di età e di contributi | Decorrenza |
Uomo | 60-40
65-35 | 58-40
63-35 | 59-40
64-35 | 98-99
98-99 | 1.1.17 |
Donna | 59-40
64-35 | 57-40
62-35 | 58-40
63-35 | 97-98
97-98 | 1.1.17 |
Genere | Requisiti lavoratori precoci | Anno di decorrenza |
Uomo
Donna | 65 anni e 7 mesi
64 anni e 7 mesi | 2016 e 2017 |
Uomo/Donna | 65 anni e 7 mesi | 2018 |
Uomo/Donna | 66 anni | 2019 e 2020 |
Uomo/Donna | 66 anni e 3 mesi | 2021 e 2022 |