XVII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3649



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato DELLA VALLE

Modifiche all'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e all'articolo 7 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, in materia di commercio sulle aree pubbliche

Presentata il 2 marzo 2016


      Onorevoli Colleghi! La direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, in materia di servizi del mercato interno, meglio nota come direttiva Bolkestein, reca disposizioni miranti a regolamentare la libera circolazione dei servizi tra gli Stati membri e la libertà di stabilimento delle attività economiche di servizi. La direttiva, recepita definitivamente dall'ordinamento italiano con il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, si configura come una direttiva quadro che dispone norme di portata generale nonché princìpi operativi, riconoscendo ai singoli Stati membri la facoltà di stabilire le modalità nonché i tempi di applicazione degli stessi. Al fine di salvaguardare l'impatto del commercio, ambulante sulle aree pubbliche, il decreto legislativo n. 59 del 2010 introduce significativi limiti all'accesso e all'esercizio dell'attività, basati sul principio della disponibilità di suolo pubblico destinata dagli strumenti urbanistici all'esercizio dell'attività stessa. Infatti, l'articolo 16 rende più rigido il sistema autorizzatorio e, in particolare, il comma 4 non riconosce la proroga automatica dei titoli autorizzatori scaduti, creando delle oggettive difficoltà operative agli oltre 160.000 operatori ambulanti e microimprese del settore. L'articolo interviene su una disciplina già ampiamente regolamentata, introducendo un ulteriore limite al numero delle concessioni di posteggio utilizzabili nello stesso mercato o fiera. In particolare, emergerebbero criticità conseguenti all'equiparazione tra la nozione di «risorse naturali», prevista dal comma 1 dell'articolo, e quella di «posteggi in aree di mercato», tali da compromettere le possibilità e l'operatività degli operatori del

 

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commercio ambulante. Infatti il decreto legislativo prevede che il suolo pubblico concesso per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche rientri nella nozione di «risorse naturali».
      Alle indicate criticità si aggiungono ulteriori criticità relative al disposto dell'articolo 70, comma 1, del medesimo decreto legislativo, in materia di riconoscimento di titoli autorizzatori alle società di capitali operanti nel settore del commercio ambulante; fino all'entrata in vigore del decreto legislativo, la normativa italiana in materia riconosceva specifiche forme di tutela alle piccole imprese a conduzione familiare, riservando il settore del commercio al dettaglio sulle aree pubbliche alle imprese individuali e alle società di persone, evitando in tal modo un'oggettiva quanto deprecabile sperequazione – finanziaria, fiscale e operativa – tra operatori del medesimo settore.
      Le disposizioni in materia di regolamentazione del commercio al dettaglio sulle aree pubbliche introdotte dalla direttiva 2006/123/CE, creano un’impasse normativa rispetto a quanto già sancito dalla normativa nazionale e regionale in materia, segnatamente sul versante della tutela delle piccole imprese, della chiarezza delle procedure operative e autorizzative e del rapporto con gli enti locali.
      La presente proposta di legge, composta da un solo articolo, ha come finalità la tutela della tipicità del commercio ambulante italiano, escludendolo dalle norme di attuazione della direttiva di Bolkestein. Si prevede, pertanto, che l'esercizio del commercio ambulante sia autorizzato in favore delle piccole e medie imprese. Le regioni possono predisporre piani per la riqualificazione urbana e la Conferenza unificata individua i criteri per il rilascio e per il rinnovo automatico della concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1 dell'articolo 7 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

          «f-bis) al commercio sulle aree pubbliche».

      2. Il comma 2 dell'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è sostituito dal seguente:
      «2. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata esclusivamente alle piccole imprese che soddisfano i seguenti requisiti:

          a) hanno meno di 50 dipendenti;

          b) hanno un fatturato annuo non superiore a 7 milioni di euro o hanno un totale di bilancio annuo non superiore a 5 milioni di euro;

          c) il capitale o i diritti di voto non sono detenuti per una percentuale pari o superiore al 25 per cento da una sola o, congiuntamente, da più imprese che non soddisfano i requisiti di cui alle lettere a) e b)».

          b) all'articolo 70:

              1) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
      «3-bis. Nel rispetto dei motivi imperativi di interesse generale, le regioni possono stabilire criteri di programmazione anche coordinati con piani di riqualificazione urbana condivisi con i comuni e con i rappresentanti locali dei soggetti interessati, operatori e cittadini, al fine di favorire sinergie utili alla tutela dell'ambiente

 

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urbano e allo sviluppo economico locale. I piani possono essere finanziati con le entrate della tassa per l'occupazione del suolo pubblico; non possono comunque essere causa o motivo di aumenti tributari o di altra natura, salvo apposito accordo amministrativo con i singoli interessati ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241»;

              2) il comma 5 è sostituito dai seguenti:
      «5. Con intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sono individuati i criteri per il rilascio e per il rinnovo automatico, di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del presente decreto, della concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche e le disposizioni transitorie da applicare.
      5-bis. Al fine di garantire la concorrenza in ogni mercato è stabilito un limite di 2 posteggi per ogni soggetto economico in mercati inferiori a 100 banchi, e di 3 posteggi nei mercati con un numero di banchi pari o superiori a 100. Per l'individuazione dei soggetti economici presenti nei mercati i comuni istituiscono un apposito database informatico aggiornato. Ai fini di cui al periodo precedente si presume legata allo stesso soggetto economico l'impresa soggetta a controllo diretto, indiretto, incrociato o a specifico vincolo contrattuale. Le concessioni oggetto di gerenza, di affitto di ramo d'azienda o di forme analoghe sono soggette allo stesso limite di posteggi, raddoppiato per l'affittante nel caso questi sia anche direttamente esercente nello stesso mercato».