XVII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2212-A



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

MARIANI, ROBERTA AGOSTINI, AIELLO, AMODDIO, BENI, BRATTI, CENNI, COMINELLI, CULOTTA, DALLAI, DE MENECH, DI SALVO, FERRANTI, FOSSATI, GADDA, GULLO, IACONO, LACQUANITI, LAVAGNO, MANFREDI, MATTIELLO, MAZZOLI, MICCOLI, MIGLIORE, MORETTO, MOSCATT, NARDI, PASTORELLI, PIAZZONI, PILOZZI, RAGOSTA, GIOVANNA SANNA, SBERNA, SCUVERA, TACCONI, TERROSI, VECCHIO, VENITTELLI, ZAN, ZAPPULLA, ZARDINI

Princìpi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico, nonché delega al Governo per l'adozione di tributi destinati al suo finanziamento

Presentata il 20 marzo 2014

(Relatore per la maggioranza: MANFREDI)


NOTA: La Commissione permanente VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici), il 23 marzo 2016, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo della proposta di legge n. 2212. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.
 

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PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

        Il Comitato per la legislazione,

            esaminata la proposta di legge C. 2212 Daga e rilevato che:

        sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

            la proposta di legge, che si compone di dodici articoli, presenta un contenuto omogeneo e corrispondente al titolo in quanto reca un complesso di disposizioni sul governo del ciclo delle acque e sulla gestione del servizio idrico, nonché una delega al Governo per la definizione di tasse di scopo al fine di assicurarne il finanziamento;

        sul piano del coordinamento con l'ordinamento vigente:

            la proposta di legge, nell'intervenire su di un settore che ha formato oggetto di una profonda stratificazione normativa, non sempre effettua gli opportuni coordinamenti con l'ordinamento vigente, al quale si sovrappone in alcuni casi ribadendo disposizioni già vigenti e, in numerosi altri casi, modificando i regimi giuridici senza procedere alle necessarie novelle e abrogazioni. In particolare:

                l'articolo 2, ai commi 2, 3, 5 e 6, nel definire i criteri che devono informare la gestione delle acque, riproduce quelli enucleati all'articolo 144, commi da 2 a 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006, recante il così detto codice ambientale, e si sovrappone a quelli contenuti all'articolo 167, comma 1, del medesimo codice; al comma 7, si sovrappone invece all'articolo 146 del richiamato codice;

                la disciplina contenuta all'articolo 3, commi da 1 a 4, si sovrappone a quella in materia di governance dei distretti idrografici contenuta nella sezione terza del così detto codice ambientale, come di recente modificata dagli articoli 51 e 58 e seguenti della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali);

                le disposizioni contenute all'articolo 4, che definisce il servizio idrico integrato quale servizio pubblico locale privo di rilevanza economica, incidono invece sull'ambito applicativo degli articoli 112 e 113 del decreto legislativo n. 267 del 2000 e sull'articolo 149-bis del così detto codice ambientale che riconduce il servizio idrico locale ai servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica;

                le disposizioni contenute all'articolo 5, comma 3, intervengono invece a disciplinare il piano di tutela delle acque in assenza di ogni coordinamento con l'articolo 121 del così detto codice ambientale che già ne prevede l'adozione; il comma 5 prevede invece l'istituzione di un'Autorità nazionale di vigilanza sulle risorse idriche (di cui peraltro non vengono specificati poteri, composizione e funzioni, per le quali si opera un generico riferimento a quanto stabilito dalla legge), in assenza dei necessari coordinamenti con le disposizioni in materia di Autorità per l'energia elettrica e il gas, cui l'articolo 21, comma 19,

 

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del decreto-legge n. 201 del 2011, ha assegnato le funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici. Più in generale, quest'ultima autorità non risulta mai citata nella proposta di legge, che affida compiti analoghi a quelli ad essa spettanti al Ministero dell'ambiente: si veda, a titolo esemplificativo, l'articolo 9, sulla determinazione della tariffa del servizio idrico integrato;

                le disposizioni contenute all'articolo 6, comma 1, modificano l'elenco dei beni appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato, delle regioni e degli enti locali in assenza dei necessari coordinamenti con gli articoli da 822 a 824 del codice civile;

                le disposizioni contenute all'articolo 7, comma 1, che prevedono genericamente che “al finanziamento del Fondo si provvede tramite anticipazioni dalla Cassa depositi e prestiti Spa”, non risultano invece coordinate con le previsioni recate dall'articolo 17 della legge di contabilità e finanza pubblica (n. 196 del 2009), stante l'assenza dell'indicazione della spesa autorizzata;

                le disposizioni contenute all'articolo 11, che prevede l'istituzione di un Fondo nazionale di solidarietà internazionale, non risultano invece coordinate con quelle contenute all'articolo 1, comma 1284, della legge n. 296 del 2006, istitutivo di un Fondo le cui funzioni risultano parzialmente coincidenti con quelle indicate all'articolo in esame;

                le disposizioni contenute all'articolo 12, che non recano l'indicazione dell'ammontare degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 3, non risultano coordinate con le previsioni recate dall'articolo 17 della legge di contabilità e finanza pubblica (n. 196 del 2009), stante l'assenza dell'indicazione della spesa autorizzata; inoltre, le disposizioni contenute al comma 1, lettera b), che destinano parte dei proventi derivanti dalla lotta all'evasione alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge, non risultano coordinate con l'articolo 1, commi da 431 a 435 della legge n. 147 del 2013 (che destina invece tali somme al miglioramento dei saldi di finanza pubblica ed al fondo per la riduzione della pressione fiscale), mentre le disposizioni contenute alla lettera d) intervengono in via non testuale sulla destinazione delle sanzioni irrogate per la violazione delle disposizioni vigenti in materia di tutela del patrimonio idrico, come definita all'articolo 136 del così detto codice ambientale;

            talune disposizioni presentano inoltre un contenuto descrittivo o ricognitivo, soprattutto là dove, all'articolo 2, si soffermano sulla definizione dell'acqua. A titolo esemplificativo, il comma 1, al primo periodo, definisce l'acqua “un bene naturale e un diritto umano universale”; al secondo periodo definisce a sua volta il “diritto all'acqua potabile di qualità nonché ai servizi igienico-sanitari” come “un diritto umano essenziale al pieno godimento della vita e di tutti i diritti umani”; al terzo periodo afferma che “la responsabilità primaria dello Stato di garantire la piena realizzazione di tutti i diritti umani resta ferma anche in caso di delega della fornitura di acqua potabile o di servizi igienico-sanitari a enti di diritto pubblico”;

 

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meramente descrittive sono anche le norme contenute al comma 2, primo e quarto periodo, così come contenuto ricognitivo hanno anche le previsioni presenti all'articolo 5, commi 2 e 3, in ordine alle competenze del Ministero dell'ambiente e delle regioni;

        sul piano dell'attribuzione di compiti al Governo:

            la proposta di legge, in alcuni casi, conferisce compiti al Governo senza circoscriverne adeguatamente la discrezionalità nella relativa esecuzione, o senza adeguatamente specificare a quali soggetti i suddetti compiti sono conferiti. In particolare, all'articolo 5, il comma 1, ultimo periodo prevede l'istituzione di un Comitato interministeriale cui sono attribuite le competenze relative alla programmazione delle grandi opere infrastrutturali a livello di reti idrauliche nonché all'acqua per l'uso umano, senza che siano indicati i Ministri componenti del medesimo; il comma 5 demanda l'istituzione di un'Autorità nazionale di vigilanza sulle risorse idriche ad un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, senza specificarne poteri, composizione, funzioni, risorse finanziarie, strumentali e di personale e sede, ma limitandosi ad un generico rinvio alla legge; il comma 6 prevede che l'Autorità si avvalga di un Osservatorio sui settori di propria competenza, in ordine al quale, analogamente, non sono fornite indicazioni in ordine alla struttura, all'organizzazione e al personale, né all'atto di istituzione; all'articolo 6, il comma 9 prevede genericamente che «in caso di mancata osservanza di quanto stabilito dal presente articolo» il Governo eserciti i poteri sostitutivi stabiliti dalla legge, senza specificare a quali organi il Governo si vada a sostituire e sulla base di quale procedura; al comma 10 del medesimo articolo 6 prevede poi l'adozione di un decreto dei Ministri competenti, senza precisare quali essi siano; all'articolo 10, comma 4, stabilisce che il Governo definisca la Carta nazionale del servizio idrico integrato, senza precisare con quale strumento (presumibilmente un regolamento) debba provvedervi; infine, all'articolo 12, il comma 2 conferisce una delega al Governo – non menzionata nella rubrica dell'articolo – in relazione alla quale individua unicamente l'oggetto e il termine per il relativo esercizio, senza indicare espressamente principi e criteri direttivi, da desumersi “dalla presente legge”;

        sul piano della corretta formulazione e del coordinamento interno al testo:

            alcune delle disposizioni contenute nel testo recano formulazioni generiche, di non univoco significato o non direttamente applicabili; in particolare, l'articolo 3, comma 9, all'alinea, prevede che “per tutti i corpi idrici deve essere garantita la conservazione o il raggiungimento di uno stato di qualità vicino a quello naturale entro l'anno 2015”: si segnala in proposito, oltre la necessità di adeguare la scadenza indicata nel testo, che l'allegato V alla direttiva 60/2000/CE, trasposto nell'allegato 1 alla parte terza del decreto legislativo n. 152 del 2006, fa riferimento allo stato elevato, buono e sufficiente

 

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delle acque; inoltre, all'articolo 8, comma 1, non risulta chiaro il riferimento alla “fiscalità specifica”;

            infine, sul piano del coordinamento interno al testo, l'articolo 8, comma 2 si riferisce al “quantitativo minimo vitale garantito” di acqua, come definito dall'articolo 9, comma 1: quest'ultima disposizione, alla lettera e), prevede che “il consumo fino a 50 litri giornalieri per persona sia considerato quantitativo minimo vitale garantito, con costi a carico della fiscalità generale”; essa riprende la definizione contenuta nell'articolo 2, comma 4, cui sembrerebbe opportuno fare riferimento: “L'erogazione giornaliera per l'alimentazione e l'igiene umana, considerata diritto umano universale e quantitativo minimo vitale garantito, è pari a 50 litri per persona. Il relativo costo è coperto dalla fiscalità generale”;

        ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

        sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

            si ponga riparo ai numerosi difetti di coordinamento con l'ordinamento vigente indicati in premessa e, segnatamente, a quelli riscontrati con il così detto codice ambientale di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006, al quale in più punti la disciplina in oggetto si sovrappone, eventualmente valutando l'eventualità di aggiungere alla delega conferita al Governo dall'articolo 12, comma 2, un nuovo oggetto, consistente nel coordinamento della normativa introdotta dalla presente legge con l'ordinamento vigente;

            all'articolo 5, comma 1, ultimo periodo, si specifichi quali sono i ministri che compongono il Comitato interministeriale che la disposizione medesima istituisce;

            al medesimo articolo 5, al comma 5, si provvedano ad indicare i poteri, la composizione, le funzioni, le risorse finanziarie, strumentali e di personale, nonché la sede dell'istituenda Autorità nazionale di vigilanza sulle risorse idriche; analogamente, al comma 6, si specifichino la struttura, l'organizzazione, il personale e l'atto di istituzione dell'Osservatorio del quale si prevede che l'Autorità si avvalga;

            all'articolo 6, comma 9, si riconfiguri l'esercizio del potere sostitutivo alla luce della procedura di attuazione dell'articolo 120 della Costituzione come delineata dall'articolo 8 della legge n. 131 del 2003;

            all'articolo 6, comma 10, si indichino i “Ministri competenti” all'adozione del decreto attuativo ivi contemplato;

            all'articolo 10, comma 4, si precisi con quale strumento il Governo debba provvedere all'adozione della Carta nazionale del servizio idrico integrato;

 

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        sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

          all'articolo 12, comma 2, si integri la disposizione di delega ivi contenuta con l'indicazione espressa dei principi e criteri direttivi per il suo esercizio.

        Il Comitato osserva altresì quanto segue:

        sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

            all'articolo 3, comma 9, alinea, si dovrebbe chiarire il significato dell'espressione “stato di qualità vicino a quella naturale”, eventualmente coordinandola con quella presente nell'allegato 1 al decreto legislativo n. 152 del 2006 che si riferisce allo “stato elevato, buono e sufficiente delle acque”;

            all'articolo 8, comma 1, si chiarisca il riferimento, ivi contenuto, alla “fiscalità specifica”, eventualmente richiamando le disposizioni contenute all'articolo 12, recante le norme di copertura finanziaria;

            all'articolo 8, comma 2, si ponga riparo al difetto di coordinamento interno al testo ivi presente, richiamando, in luogo dell'articolo 9, comma 1, l'articolo 2, comma 4.


PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

            esaminata la proposta di legge C. 2212 Daga, recante «Princìpi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico, nonché delega al Governo per l'adozione di tributi destinati al suo finanziamento»;

            rilevato che, rispetto alle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva le materia della tutela dell'ambiente, che è assegnata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, nonché la materia della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, che rientra nella competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione;

            preso atto che l'articolo 2, al comma 3, nel disporre che l'erogazione giornaliera per l'alimentazione e l'igiene umana si basa sul quantitativo minimo vitale di acqua necessario al soddisfacimento

 

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dei bisogni essenziali, dovrebbe richiamare l'articolo 7, che disciplina il richiamato quantitativo minimo vitale, e non l'articolo 9, che interviene, al contrario, in materia di incentivo agli esercizi commerciali;

            considerato che l'articolo 8, al fine di prevedere che l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico individua misure per favorire la diffusione della tele-lettura in modalità condivisa da effettuare attraverso la rete elettrica, novella l'articolo 9 del decreto legislativo n. 102 del 2014, facendo tuttavia impropriamente riferimento, nell'ambito della novella, all'articolo 9 della proposta di legge in esame;

            osservato che il testo originario del provvedimento disciplinava in materia di ripubblicizzazione della gestione del servizio idrico integrato e finanziamento del servizio idrico integrato mediante ricorso alla fiscalità generale, prevedendo altresì una delega al Governo per l'adozione di tributi destinati al suo finanziamento, attraverso disposizioni – contenute agli articoli 6, 7, 8 e 12 – che sono state espunte dal testo a seguito dell'approvazione di specifiche proposte emendative;

            valutata pertanto l'esigenza di apportare modifiche al titolo del provvedimento, alla luce del contenuto del nuovo testo come risultante dall'esame delle proposte emendative,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti condizioni:

            1) all'articolo 2, comma 3, sostituire le parole «all'articolo 9» con le seguenti «all'articolo 7»;

            2) all'articolo 8, capoverso 3-bis, sopprimere le parole «di cui all'articolo 9 della presente legge».

            3) al titolo del provvedimento sopprimere le parole «e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico, nonché delega al Governo per l'adozione di tributi destinati al suo finanziamento».


PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

NULLA OSTA.
 

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PARERE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari esteri e comunitari)

        La III Commissione,

            esaminato, per gli aspetti di propria competenza, il nuovo testo C. 2212 Daga, recante «Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico, nonché delega al Governo per l'adozione di tributi destinati al suo finanziamento»;

            apprezzato in particolare il riconoscimento, di cui all'articolo 2, del diritto all'acqua potabile e di qualità come pure a servizi igienico sanitari come diritto umano universale ed essenziale al pieno godimento della vita e di tutti i diritti umani, come sancito dalla Risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite A/64/L.63/Rev. del 26 luglio 2010;

            preso positivamente atto della istituzione, di cui all'articolo 12, del Fondo Nazionale di Solidarietà Internazionale presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, destinato a finanziare progetti di cooperazione in campo internazionale che promuovano l'accesso all'acqua potabile e ai servizi igienico-sanitari, con particolare attenzione al sostegno e al coinvolgimento della cooperazione territoriale e delle comunità locali dei Paesi partner;

            valutato positivamente la previsione, di cui al medesimo articolo 12, comma 1, lettera c), per cui le risorse del Fondo sono gestite dalla Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo secondo le procedure di erogazione e di assegnazione di cui alla legge 11 agosto 2014, n. 125;

            nel segnalare l'esigenza di apportare una correzione formale al medesimo articolo 12, comma 1, lettera c), volta a denominare correttamente l'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, istituita dall'articolo 17 della citata legge 11 agosto 2014, n. 125,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE.


PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE
(Difesa)

NULLA OSTA.
 

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PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)

        La X Commissione,

            esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo della proposta di legge recante: Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico, nonché delega al Governo per l'adozione di tributi destinati al suo finanziamento;

            osservato che all'articolo 7 si prevede che, entro il 30 giugno di ciascun anno, le regioni inviano all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI) e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, una relazione sullo stato di attuazione dell'articolo 146, comma 1, lettera f), del decreto legislativo, 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, in materia di attribuzione dell'obbligo di provvedere all'installazione dei contatori per il consumo di acqua in ogni singola unità abitativa, nonché contatori differenziati per le attività produttive e del settore terziario esercitate nel contesto urbano;

            rilevato che l'articolo 8 prevede che l'AEEGSI individua misure per favorire la diffusione della telelettura in modalità condivisa da effettuare attraverso la rete elettrica, mediante l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili, al fine di favorire il controllo e la verifica del diritto all'erogazione del quantitativo minimo vitale;

            sottolineato positivamente che l'articolo 10, in materia di trasparenza delle bollette per i consumi idrici, dispone l'obbligo di assicurare a tutti i gestori del servizio idrico integrato di comunicare a ciascun utente, nella prima bolletta utile, i dati dell'anno precedente risultanti dal bilancio consuntivo dei gestori stessi relativi agli investimenti realizzati sulle reti nei settori dell'acquedotto, della fognatura e della depurazione unitamente alle relative spese, nonché ai dati relativi al livello di copertura dei citati settori; rilevato altresì che, a decorrere dal 2018, tali dati dovranno riguardare anche l'annualità anteriore a quella di riferimento,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente osservazione:

            all'articolo 8, valuti la Commissione di merito l'opportunità di riformulare il riferimento normativo al «quantitativo minimo vitale di cui all'articolo 9 della presente legge» il quale non appare pertinente in quanto l'articolo 9 del decreto legislativo n. 102 del 2014 concerne la misurazione e fatturazione dei consumi energetici, mentre è l'articolo 7 della proposta di legge in esame che disciplina il diritto fondamentale di ciascun individuo, all'erogazione gratuita di un quantitativo minimo vitale di acqua necessario al soddisfacimento dei bisogni essenziali.

 

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PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

        La XI Commissione,

            esaminato, per quanto di competenza, il nuovo testo della proposta di legge Atto Camera n. 2212, recante principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico, nonché delega al Governo per l'adozione di tributi destinati al suo finanziamento;

            osservato che, ai sensi dell'articolo 1, l'obiettivo del provvedimento è quello di favorire la definizione di un governo pubblico e partecipativo del ciclo integrato dell'acqua, in grado di garantirne un uso sostenibile e solidale, nel quadro delle politiche complessive di tutela e di gestione del territorio;

            considerato che, sulla base dell'articolo 3, le regioni hanno il compito di individuare gli enti di governo di ambiti ottimali, sulla base dei princìpi dell'unità del bacino o del sub-bacino idrografico, ai quali è affidato il compito dell'organizzazione del servizio idrico integrato;

            rilevato che, sulla base del comma 4 del medesimo articolo 3, il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 2016, un decreto legislativo contenente disposizioni per il rilascio e il rinnovo delle concessioni di prelievo di acque, ivi incluse le fattispecie riguardanti il trasferimento del ramo d'azienda, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera hhh) della legge 28 gennaio 2016, n. 11;

            evidenziato che, ai sensi dell'articolo 7, è assicurata, quale diritto fondamentale di ciascun individuo, l'erogazione gratuita di un quantitativo minimo vitale di acqua necessario al soddisfacimento dei bisogni essenziali, che deve essere garantita anche in caso di morosità, ed è prevista l'individuazione di ulteriori soggetti ai quali i gestori non possono sospendere l'erogazione dell'acqua per morosità, sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);

            considerato che l'articolo 11 prevede l'obbligo per lo Stato e per gli enti locali di garantire massima trasparenza e adeguati strumenti di coinvolgimento dei cittadini nel processo decisionale, introducendo forme di democrazia partecipativa per le decisioni relative agli atti fondamentali di pianificazione e programmazione del servizio idrico integrato, e dispone che le regioni siano tenute a definire le forme e le modalità più idonee con cui organizzare la partecipazione e la discussione degli abitanti, dei lavoratori e delle loro forme associative e di rappresentanza nelle sedi di pianificazione e programmazione degli orientamenti di fondo del servizio idrico integrato,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE.
 

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PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

        La XII Commissione,

            esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo della proposta di legge C. 2212, recante «Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico, nonché delega al Governo per l'adozione di tributi destinati al suo finanziamento»;

            evidenziato che il testo risultante dall'approvazione degli emendamenti ha la finalità di favorire la definizione di un governo pubblico e partecipativo del ciclo integrato dell'acqua e ne garantisce un uso sostenibile, solidale ed efficiente, nel quadro delle politiche complessive di tutela e di gestione del territorio e della vigente normativa comunitaria e nazionale, con particolare riguardo al decreto legislativo n. 152 del 2006, recante il Codice dell'ambiente;

            rilevato, pertanto, che il nuovo articolo 4 stabilisce che il servizio idrico integrato, in considerazione dell'importanza dell'acqua quale bene pubblico di valore fondamentale per i cittadini, è un servizio pubblico locale di interesse economico generale assicurato alla collettività, in piena coerenza con il quadro normativo comunitario e nazionale;

            sottolineato, al riguardo, che l'eliminazione del riferimento all’«adeguata remunerazione del capitale investito» dall'articolo 154, comma 1, del Codice dell'ambiente, a seguito del referendum parzialmente abrogativo del comma medesimo, non priva di natura economica la gestione del servizio idrico integrato, come risulta da numerose sentenze della Corte costituzionale (si vedano, tra le altre, Corte costituzionale nn. 26/2011 e 67/2013);

            osservato che, in relazione all'affidamento del servizio idrico integrato, il nuovo articolo 4 esprime un «favor» per le società pubbliche, che però devono essere «partecipate da tutti gli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale», oltre a rispettare i requisiti della gestione «in house», coerentemente con il risultato del referendum sull'acqua del 2011, che non ha imposto la trasformazione dei soggetti gestori in aziende speciali e il conseguente obbligo di liquidazione di tutti i privati che hanno quote in società miste, come previsto invece dal testo originario del provvedimento in oggetto. Tale previsione avrebbe in ogni caso determinato un esborso da parte dell'insieme delle pubbliche amministrazioni di svariati miliardi di euro, anche in ragione di penali elevatissime per il lucro cessante;

            evidenziato, quindi, che la predetta disposizione dell'articolo 4, analogamente a quella recata dall'articolo 6, concernente il sistema di finanziamento, assicurano priorità alle società interamente pubbliche (e non sic et simpliciter alla gestione «in house») sia per l'affidamento

 

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diretto sia per i finanziamenti destinati agli investimenti in opere infrastrutturali della rete del servizio idrico integrato;

            espresso apprezzamento per il fatto che il nuovo testo fissi un quantitativo minimo vitale giornaliero di acqua potabile per persona, prevedendo che l'erogazione dei primi 50 litri sia gratuita e garantita anche in caso di morosità, e stabilendo inoltre che l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico stabilisca criteri e modalità di individuazione dei soggetti a cui i gestori non possono sospendere l'erogazione dell'acqua per morosità, sulla base dell'ISEE;

            rilevato che si accresce la trasparenza della bolletta del servizio idrico integrato, che dovrà evidenziare una serie di dati, al fine di favorire il controllo dei consumi e la verifica del diritto all'erogazione del quantitativo minimo vitale;

            apprezzata, in particolare, la previsione nel nuovo testo di forme di democrazia partecipativa adottate dagli enti locali per assumere le decisioni relative agli atti fondamentali di pianificazione e programmazione del servizio idrico integrato, prevedendo in particolare che i soggetti gestori del servizio idrico integrato debbano rendere pubbliche le informazioni e le analisi relative alla qualità delle acque ad uso umano, al monitoraggio delle perdite delle infrastrutture idriche di competenza e alle perfomance di gestione aziendale raggiunti nell'anno solare;

            apprezzata, altresì, la scelta di istituire un fondo nazionale di solidarietà internazionale da destinare a progetti di cooperazione in campo internazionale che promuovano l'accesso all'acqua potabile e ai servizi igienico-sanitari, al fine di favorire l'accesso all'acqua potabile da parte di tutti gli abitanti del pianeta e di contribuire alla costituzione di una fiscalità generale universale che lo garantisca,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE.


PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Agricoltura)

        La XIII Commissione Agricoltura,

            esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo della proposta di legge C. 2212 Daga, recante «Princìpi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico, nonché delega al Governo per l'adozione di tributi destinati al suo finanziamento»;

 

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            apprezzato il riconoscimento, di cui all'articolo 2, comma 1, del diritto all'acqua potabile di qualità nonché ai servizi igienico-sanitari come diritto umano essenziale al pieno godimento della vita e di tutti i diritti umani, come sancito dalla risoluzione dell'ONU del 26 luglio 2010;

            viste le disposizioni immediatamente discendenti da tale enunciazione di principio come quelle del comma 3 dell'articolo 2 ed il comma 1 dell'articolo 7 che arrivano a definire in 50 litri per persona il quantitativo minimo vitale giornaliero di acqua destinato all'alimentazione e all'igiene da garantire anche in caso di morosità;

            preso atto positivamente di quanto disposto con il comma 4.1 dell'articolo 2 e cioè che l'uso dell'acqua per l'agricoltura e per l'alimentazione animale, fatto salvo quello per il consumo umano, è prioritario rispetto agli altri usi e che per gli usi diversi da quelli per il consumo umano e per l'agricoltura e l'alimentazione è favorito l'impiego dell'acqua di recupero, in particolare di quella derivante da processi di depurazione, delle acque piovane e di trattamento delle acque di prima pioggia;

            valutato infine che, complessivamente, la proposta di legge si prefigge l'obiettivo di favorire la definizione di un governo pubblico e partecipativo del ciclo integrato dell'acqua, in grado di garantirne un uso sostenibile e solidale, nel quadro delle politiche complessive di tutela e di gestione del territorio,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE.


PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

NULLA OSTA.
 

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TESTO
della proposta di legge c. 2212 daga
TESTO
della Commissione

Princìpi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico, nonché delega al Governo per l'adozione di tributi destinati al suo finanziamento.

Princìpi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque.

Art. 1.
(Finalità).

Art. 1.
(Finalità).

      1. La presente legge, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere m) e s), della Costituzione, detta i princìpi con cui deve essere utilizzato, gestito e governato il patrimonio idrico nazionale.

      Identico.

      2. La presente legge si prefigge l'obiettivo di favorire la definizione di un governo pubblico e partecipativo del ciclo integrato dell'acqua, in grado di garantirne un uso sostenibile e solidale, nel quadro delle politiche complessive di tutela e di gestione del territorio.  

Art. 2.
(Princìpi generali).

Art. 2.
(Princìpi generali)

      1. L'acqua è un bene naturale e un diritto umano universale. Il diritto all'acqua potabile di qualità nonché ai servizi igienico-sanitari è un diritto umano essenziale al pieno godimento della vita e di tutti i diritti umani, come sancito dalla risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite A/64/L.63/Rev. 1 del 26 luglio 2010. La responsabilità primaria dello Stato di garantire la piena realizzazione di tutti i diritti umani resta ferma anche in caso di delega della fornitura di acqua potabile o di servizi igienico-sanitari a enti di diritto pubblico.

      1. L'acqua è un bene naturale e un diritto umano universale. Il diritto all'acqua potabile di qualità nonché ai servizi igienico-sanitari è un diritto umano essenziale al pieno godimento della vita e di tutti i diritti umani, come sancito dalla risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite A/64/L.63/Rev. 1 del 26 luglio 2010.


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      2. L'acqua è un bene comune, una risorsa rinnovabile, indispensabile per la vita dell'ecosistema e di tutti gli esseri viventi. Tutte le acque superficiali e sotterranee sono pubbliche e non mercificabili e costituiscono una risorsa che è salvaguardata e utilizzata secondo criteri di solidarietà. Qualsiasi uso delle acque è effettuato salvaguardando le aspettative e i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale. Elemento fondativo indispensabile deve pertanto essere la conoscenza della risorsa idrica, della sua qualità e della sua effettiva disponibilità. Gli usi delle acque sono indirizzati al risparmio e al rinnovo delle risorse per non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità dell'ambiente, l'agricoltura, la fauna e la flora acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri idrogeologici.       2. L'acqua è un bene comune, una risorsa rinnovabile, indispensabile per la vita dell'ecosistema e di tutti gli esseri viventi. Tutte le acque superficiali e sotterranee sono pubbliche e non mercificabili e costituiscono una risorsa che è salvaguardata e utilizzata secondo criteri di efficienza, di solidarietà, responsabilità e sostenibilità. Qualsiasi uso delle acque è effettuato salvaguardando le aspettative e i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale. Elemento fondativo indispensabile deve pertanto essere la conoscenza della risorsa idrica, della sua qualità e della sua effettiva disponibilità. Gli usi delle acque sono indirizzati al risparmio e al rinnovo delle risorse per non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità dell'ambiente, l'agricoltura, la fauna e la flora acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri idrogeologici.
      3. L'uso dell'acqua per l'alimentazione e per l'igiene umana è prioritario rispetto agli altri usi del medesimo corpo idrico superficiale o sotterraneo. Esso, pertanto, deve essere sempre garantito, anche attraverso politiche di pianificazione degli interventi che consentano reciprocità e mutuo aiuto tra bacini idrografici con disparità di disponibilità della risorsa. Gli altri usi sono ammessi quando la risorsa è sufficiente e a condizione che non ledano la qualità dell'acqua per il consumo umano.       Vedi comma 4.
      4. L'erogazione giornaliera per l'alimentazione e l'igiene umana, considerata diritto umano universale e quantitativo minimo vitale garantito, è pari a 50 litri per persona. Il relativo costo è coperto dalla fiscalità generale.       3. L'erogazione giornaliera per l'alimentazione e l'igiene umana è considerata diritto umano universale e si basa sul quantitativo minimo vitale di cui all'articolo 7.
      Vedi comma 3.       4. All'articolo 144 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) al comma 1, dopo le parole: «dal sottosuolo,» sono inserite le seguenti: «sono pubbliche e»;
            b) il comma 4 è sostituito dai seguenti:

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        «4. L'uso dell'acqua per il consumo umano è prioritario rispetto agli altri usi del medesimo corpo idrico superficiale o sotterraneo. Esso, pertanto, è sempre garantito, anche attraverso politiche di pianificazione che consentano un uso reciproco e solidale delle risorse idriche tra bacini idrografici con disparità di disponibilità della risorsa. Gli altri usi sono consentiti nei limiti nei quali le risorse idriche siano sufficienti e a condizione che non ne pregiudichino la qualità per il consumo umano.
      5. L'uso dell'acqua per l'agricoltura e per l'alimentazione animale è prioritario rispetto agli altri usi, ad eccezione di quello di cui al comma 3.       4.1. L'uso dell'acqua per l'agricoltura e per l'alimentazione animale è prioritario rispetto agli altri usi, ad eccezione di quello di cui al comma 4, e il suo utilizzo deve essere reso efficiente tramite l'adozione di tutte le migliori tecniche e dei metodi disponibili al fine di limitare il più possibile gli sprechi a parità di risultato atteso.
        4.2. Per gli usi diversi da quelli di cui ai commi 4 e 4.1 è favorito l'impiego dell'acqua di recupero, in particolare di quella derivante da processi di depurazione, delle acque piovane e di trattamento delle acque di prima pioggia».
      6. Al fine di salvaguardare la sostenibilità del prelievo della risorsa disponibile deve essere favorito per gli altri usi l'impiego dell'acqua di recupero, in particolare di quella derivante da processi di depurazione, compatibilmente con le caratteristiche della stessa, delle acque piovane e di trattamento delle acque di prima pioggia.       Soppresso
      7. Tutti i prelievi di acqua devono essere misurati tramite un contatore conforme alle normative dell'Unione europea fornito dall'autorità competente e installato a cura dell'utilizzatore secondo i criteri stabiliti dall'autorità stessa.       Soppresso
        5. Dopo la lettera e) del comma 3 dell'articolo 65 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserita la seguente:
            «e-bis) le eventuali misure per garantire un uso reciproco e solidale delle risorse idriche tra bacini idrografici con disparità di disponibilità della risorsa».

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Art. 3.
(Princìpi relativi alla tutela e alla pianificazione).

Art. 3.
(Princìpi relativi alla tutela e alla pianificazione)

      1. I distretti idrografici definiti ai sensi dell'articolo 54, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, costituiscono la dimensione ottimale di governo e di gestione dell'acqua.

      1. I distretti idrografici, quali risultano ai sensi degli articoli 54, comma 1, lettera t), e 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, costituiscono la dimensione ottimale di governo, di tutela e di pianificazione delle acque. Per ogni distretto idrografico si provvede secondo quanto stabilito dall'articolo 63 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

      2. Per ogni distretto idrografico, composto da uno o più bacini e sottobacini idrografici, è istituita un'autorità di distretto, con compiti di coordinamento fra i vari enti territoriali, regioni, province e comuni, che fanno parte del distretto. L'autorità definisce il piano di gestione sulla base del bilancio idrico e gli strumenti di pianificazione concernenti la gestione dell'acqua e del territorio. Il piano di gestione deve essere aggiornato periodicamente e costituisce uno stralcio del piano di bacino distrettuale.       Soppresso
      3. Per ogni bacino o sub-bacino idrografico definito ai sensi dell'articolo 54, comma 1, lettere r) e s), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, individuato dalle regioni tenendo conto dei princìpi dell'unità del bacino o del sub-bacino idrografico ovvero dei bacini idrografici contigui e dell'unitarietà della gestione del servizio idrico integrato, è istituito un consiglio di bacino di cui fanno parte tutti gli enti locali, provincia, comuni e comunità montane, che appartengono al bacino di riferimento, che provvede alla definizione e all'approvazione del piano di ambito o di bacino e alla modulazione della tariffa per gli usi idropotabili e per gli usi produttivi e delle concessioni di prelievo, in funzione del bilancio idrico. Il consiglio di bacino provvede, inoltre, in raccordo con l'autorità di distretto, a elaborare il bilancio idrico di bacino sulla base della conoscenza effettiva della risorsa idrica disponibile. Al consiglio di bacino sono trasferite le competenze in       2. L'organizzazione del servizio idrico integrato è affidata agli enti di governo di ambiti territoriali ottimali, i quali sono individuati dalle regioni tenendo conto dei princìpi dell'unità del bacino o del sub-bacino idrografico ai sensi dall'articolo 147 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come da ultimo modificato dal comma 3 del presente articolo.

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materia di servizio idrico integrato assegnate agli ambiti territoriali ottimali di cui agli articoli 147 e seguenti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e quelli relativi ai consorzi di bonifica e irrigazione.
        3. All'articolo 147, comma 2-bis, alinea, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: «comunque non inferiori agli ambiti territoriali corrispondenti alle province o alle città metropolitane» sono sostituite dalle seguenti: «comunque definiti sulla base dei criteri di cui al comma 2».
      4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata «Conferenza Stato-regioni», stabilisce, con proprio decreto, le modalità per la redazione e per l'approvazione dei bilanci idrici di distretto e i relativi criteri per la loro redazione, secondo i princìpi contenuti nella direttiva 60/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, di seguito denominata «direttiva», al fine di assicurare:       Soppresso
          a) la salvaguardia del diritto all'acqua come previsto dal comma 2 dell'articolo 2;  
          b) l'equilibrio tra prelievi e capacità naturale di ricostituzione del patrimonio idrico;  
          c) la presenza di una quantità minima di acqua, in relazione anche alla naturale dinamica idrogeologica ed ecologica, necessaria a permettere il mantenimento di biocenosi autoctone e il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale, per garantire la tutela e la funzionalità degli ecosistemi acquatici naturali.  

      5. Il rilascio o il rinnovo di concessioni di prelievo di acque è disposto dall'Autorità di distretto ed è vincolato al rispetto delle priorità stabilite dall'articolo 2, commi 3 e 5, e alla definizione del bilancio

      4. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 2016, un decreto legislativo contenente disposizioni per il rilascio e il rinnovo delle concessioni di prelievo di acque, ivi incluse le fattispecie


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idrico di bacino idrico di distretto, corredato di una pianificazione delle destinazioni d'uso delle risorse idriche. riguardanti il trasferimento del ramo d'azienda, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera hhh), della legge 28 gennaio 2016, n. 11. Il citato decreto legislativo, anche di natura correttiva e integrativa dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega contenuta nel citato articolo 1 della legge n. 11 del 2016, prevede, tra l'altro, l'obbligo per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di provvedere, entro un termine congruo prima dello scadere di una concessione di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico, nonché in ogni caso di cessazione anticipata della medesima, previa valutazione dell'eventuale sussistenza di un prevalente interesse pubblico a un diverso uso delle acque, a indire una gara a evidenza pubblica, nel rispetto dei princìpi fondamentali di tutela della concorrenza, di libertà di stabilimento, di trasparenza, di non discriminazione e di assenza di conflitto di interessi, per l'attribuzione a titolo oneroso della concessione per un periodo congruo, fissato dalla regione o dalla provincia autonoma nell'ambito di un minimo e di un massimo stabiliti dal medesimo decreto. Il decreto legislativo definisce altresì i criteri cui devono attenersi le regioni e le province autonome nell'attribuzione della concessione di cui al periodo precedente, nonché nella determinazione della sua durata, includendo comunque tra i medesimi l'obbligo di valutare gli interventi ritenuti necessari avendo riguardo all'offerta di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza, nonché alla compensazione ambientale per gli enti locali interessati.
        5. L'autorità di distretto realizza e aggiorna almeno semestralmente un database geografico, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, che censisce, caratterizza e localizza:
            a) i punti di prelievo dell'acqua;
            b) gli scarichi;

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            c) gli impianti di depurazione pubblici e privati.

      6. Fatti salvi i prelievi destinati al consumo umano per il soddisfacimento del diritto all'acqua, il rilascio o il rinnovo di concessioni di prelievo di acque deve considerare il principio del recupero dei costi relativi ai servizi idrici, compresi i costi ambientali e relativi alle risorse, soddisfacendo in particolare il principio «chi inquina paga» previsto dall'articolo 9 della direttiva, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 8 della presente legge. Per esigenze ambientali o sociali gli enti preposti alla pianificazione della gestione dell'acqua possono comunque disporre limiti al rilascio o al rinnovo delle concessioni di prelievo dell'acqua anche in presenza di remunerazione dell'intero costo.

      Soppresso

      7. In assenza delle condizioni previste dai commi 1, 2, 3 e 4 non possono essere rilasciate nuove concessioni dalle autorità di distretto e quelle vigenti devono essere sottoposte a revisione annuale.       Soppresso
      8. Le acque che, per le loro caratteristiche qualitative, sono definite destinabili all'uso umano non devono di norma essere utilizzate per usi diversi. Possono essere destinate ad usi diversi solo se non siano presenti altre risorse idriche, nel qual caso l'ammontare del relativo canone di concessione è decuplicato.       Soppresso
      9. Per tutti i corpi idrici deve essere garantita la conservazione o il raggiungimento di uno stato di qualità vicino a quello naturale entro l'anno 2015, come previsto dalla direttiva, attraverso:       Soppresso
          a) il controllo e la regolazione degli scarichi idrici;  
          b) l'uso corretto e razionale delle acque;  
          c) l'uso corretto e razionale del territorio.  

      10. Le concessioni al prelievo e le autorizzazioni allo scarico per gli usi differenti da quello potabile possono essere revocate dall'autorità competente, anche prima della loro scadenza amministrativa,

      Soppresso


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se è verificata l'esistenza di gravi problemi qualitativi o quantitativi al corpo idrico interessato. In tali casi non sono dovuti risarcimenti di alcun genere, salvo il rimborso degli oneri per il canone di concessione delle acque non prelevate.  
      11. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, nessuna nuova concessione per sfruttamento, imbottigliamento o utilizzazione di sorgenti, fonti, acque minerali o corpi idrici idonei all'uso potabile può essere rilasciata, se in contrasto con quanto previsto dal presente articolo.       Soppresso

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Art. 4.
(Princìpi relativi alla gestione del servizio idrico).

Art. 4.
(Princìpi relativi alla gestione del servizio idrico).

      1. Tenuto conto dell'esigenza di tutelare il pubblico interesse allo svolgimento di un servizio essenziale in situazione di monopolio naturale ai sensi dell'articolo 43 della Costituzione, il servizio idrico integrato è considerato servizio pubblico locale privo di rilevanza economica.

      1. Tenuto conto dell'esigenza di tutelare il pubblico interesse allo svolgimento di un servizio essenziale in situazione di monopolio naturale ai sensi dell'articolo 43 della Costituzione e tenuto conto dell'articolo 12 della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, che ha disposto esclusioni specifiche nel settore idrico dall'ambito di applicazione della direttiva medesima, nonché dell'articolo 1 della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, che fa salva la libertà, per gli Stati membri, di definire quali siano i servizi d'interesse economico generale, in considerazione dell'importanza dell'acqua quale bene pubblico di valore fondamentale per i cittadini, il servizio idrico integrato è considerato un servizio pubblico locale di interesse economico generale assicurato alla collettività.

      2. La gestione del servizio idrico integrato è sottratta al principio della libera concorrenza, è realizzata senza finalità lucrative, persegue finalità di carattere sociale e ambientale, ed è finanziata attraverso meccanismi di fiscalità generale e specifica nonché meccanismi tariffari.       2. L'affidamento del servizio idrico integrato è disciplinato dall'articolo 149-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come da ultimo modificato dal comma 3 del presente articolo.
      3. Il Governo provvede a conformarsi a quanto disposto dal presente articolo anche in sede di sottoscrizione di trattati o accordi internazionali.       3. All'articolo 149-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) l'ultimo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente: «In via prioritaria è disposto l'affidamento diretto in favore di società interamente pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione in house, comunque partecipate da tutti gli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale»;

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            b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
        «1-bis. L'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale provvede periodicamente alla verifica dell'attuazione del piano d'ambito di cui all'articolo 149 nonché, almeno ventiquattro mesi prima della scadenza della gestione d'ambito, alla verifica dell'attività svolta dal gestore del servizio, previo svolgimento nel sito internet istituzionale di apposita consultazione pubblica per la durata di trenta giorni».

Art. 5.
Governo pubblico del ciclo naturale e integrato dell'acqua).

Art. 5.
(Governo pubblico del ciclo naturale e integrato dell'acqua).

      1. Al fine di garantire il diritto all'acqua agli esseri umani, il diritto della natura e il diritto all'esistenza delle altre specie viventi, la funzione regolatoria del governo del ciclo naturale dell'acqua e della sua salvaguardia come bene ambientale è affidata all'esclusiva competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che esercita anche le competenze in materia di regolamentazione di tutti gli usi, produttivi o non produttivi, e del servizio idrico, nonché di determinazione delle componenti delle tariffe differenziate per uso umano e per tutti gli usi produttivi, comprese le concessioni, in conformità con i princìpi previsti dall'articolo 154 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e ai fini del raggiungimento e del mantenimento degli obiettivi di qualità ambientali stabiliti dalla direttiva. Le competenze relative alla programmazione delle grandi opere infrastrutturali a livello di reti idrauliche di rilievo nazionale nonché all'acqua per uso umano, comprese le bevande, e per usi produttivi ed energetici sono attribuite a un Comitato interministeriale composto dai rappresentanti dei Ministeri competenti in materia di risorse idriche, presieduto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare o da un suo delegato.

      Soppresso


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      2. Nel quadro delle competenze definite dalle norme costituzionali il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare esercita le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di tutela dell'ambiente e della determinazione del metodo tariffario al fine di garantire i livelli essenziali delle prestazioni per tutti gli usi del servizio idrico integrato e delle relative funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane, definite dalla parte terza, sezione III, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.       Soppresso
      3. Le regioni esercitano le funzioni e i compiti ad esse spettanti nel quadro delle competenze, costituzionalmente determinate e nel rispetto delle attribuzioni statali e, in particolare, provvedono a disciplinare il governo del rispettivo territorio, possibilmente unificando le competenze in un unico assessorato regionale. Redigono, inoltre, il piano di tutela delle acque, strumento di pianificazione e per la tutela qualitativa e quantitativa dei sistemi idrici, su scala regionale e di bacino idrografico. In funzione della non rilevanza economica del servizio idrico integrato è conferita alle regioni ordinarie, oltre alla definizione dei bacini di cui all'articolo 3, comma 3, la facoltà di stabilire il modello gestionale del servizio idrico integrato, fermo restando l'obbligo di scegliere tra i modelli previsti per gli enti di diritto pubblico.       Soppresso
      4. Gli enti locali, attraverso il consiglio di bacino, svolgono le funzioni di programmazione del piano di bacino, di organizzazione del servizio idrico integrato, di scelta della forma di gestione, di modulazione delle tariffe all'utenza sulla base del metodo definito dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché di affidamento della gestione e del relativo controllo.       Soppresso

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      5. Le funzioni di controllo sull'attuazione delle disposizioni vigenti sono affidate a un'Autorità nazionale di vigilanza sulle risorse idriche, istituita con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. L'Autorità vigila sulle risorse idriche e controlla il rispetto della disciplina vigente in materia di tutela delle risorse e della salvaguardia ambientale esercitando i relativi poteri ad essa attribuiti dalla legge.       1. Tenuto conto del riparto delle funzioni come definito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 3 ottobre 2012, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare esercita il controllo sul rispetto della disciplina vigente in materia di tutela delle risorse idriche e della salvaguardia ambientale.
      6. L'Autorità di cui al comma 5, per lo svolgimento dei propri compiti, si avvale di un Osservatorio sui settori di propria competenza. L'Osservatorio svolge funzioni di raccolta, elaborazione e restituzione di dati statistici e conoscitivi costituendo una banca dati connessa con i sistemi informativi del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle autorità di bacino e dei soggetti di cui all'articolo 161, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.       2. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, di cui all'articolo 21, comma 19, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, esercita le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici a essa trasferite, nonché assicura la costituzione di una banca di dati sul servizio idrico integrato, che elabora congiuntamente i dati dei sistemi informativi delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e delle autorità di bacino distrettuali.
        3. I dati contenuti nella banca di dati sul servizio idrico integrato dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, di cui al comma 2, sono resi pubblici e fruibili alla collettività, secondo le modalità e le garanzie previste dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, in linea con la strategia nazionale di open government e open data.

Art. 6.
(Ripubblicizzazione della gestione del servizio idrico integrato. Decadenza delle forme di gestione. Fase transitoria).

      Soppresso

      1. Gli acquedotti, le fognature, gli impianti di depurazione e le altre infrastrutture e dotazioni patrimoniali afferenti al servizio idrico integrato costituiscono il capitale tecnico necessario e indispensabile per lo svolgimento di un pubblico servizio e sono proprietà degli enti locali, che non possono cederla. Tali beni sono assoggettati al regime proprio del demanio pubblico ai sensi degli articoli 822 e 824


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del codice civile. Essi sono inalienabili e gravati dal vincolo perpetuo di destinazione ad uso pubblico.
      2. La gestione e l'erogazione del servizio idrico integrato non possono essere separate e possono essere affidate esclusivamente a enti di diritto pubblico.  
      3. Gli enti di diritto pubblico che gestiscono il servizio idrico integrato non sono assoggettati né al patto di stabilità interno relativo agli enti locali né alle limitazioni di carattere contrattuale od occupazionale stabilite per i lavoratori delle amministrazioni pubbliche.  
      4. Dalla data di entrata in vigore della presente legge non sono possibili acquisizioni di quote azionarie di società di gestione del servizio idrico integrato.  
      5. Tutte le forme di gestione del servizio idrico affidate in concessione a terzi in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, se non decadute per contratto, decadono alla medesima data.  
      6. Tutte le forme di gestione del servizio idrico affidate a società a capitale misto pubblico e privato in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, se non decadute per contratto, sono trasformate, previo recesso del settore dell'acqua e scorporo del ramo d'azienda relativo in caso di gestione di una pluralità di servizi, in società a capitale interamente pubblico. Il processo deve completarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.  
      7. Le società risultanti dal processo di trasformazione di cui al comma 6 operano in conformità alle seguenti condizioni vincolanti:  
          a) divieto di cessione di quote di capitale a qualsiasi titolo;  
          b) esercizio della propria attività in via esclusiva nel servizio affidato;  
          c) obbligo di sottostare a controllo da parte degli enti affidanti analogo a quello dagli stessi esercitato sui servizi a gestione diretta;  
          d) obbligo di trasformazione in enti di diritto pubblico entro sei mesi dalla data di costituzione.

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      8. Tutte le forme di gestione del servizio idrico affidate a società a capitale interamente pubblico in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, se non decadute per contratto, sono trasformate in enti di diritto pubblico entro un anno dalla medesima data di entrata in vigore.

      9. In caso di mancata osservanza di quanto stabilito dal presente articolo, il Governo esercita i poteri sostitutivi stabiliti dalla legge.  
      10. Con decreto dei Ministri competenti, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, di seguito denominata «Conferenza unificata», sono definiti i criteri e le modalità alle quali le regioni e gli enti locali devono attenersi per garantire la continuità del servizio idrico integrato e la qualità dello stesso durante la fase transitoria di cui al presente articolo, assicurando la trasparenza e la partecipazione dei lavoratori e dei cittadini ai relativi controlli.  

Art. 7.
(Istituzione del Fondo nazionale per la ripubblicizzazione del servizio idrico integrato).

      Soppresso

      1. Al fine di attuare i processi di trasformazione societaria e aziendale di cui all'articolo 6, è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il Fondo nazionale per la ripubblicizzazione del servizio idrico integrato. Al finanziamento del Fondo si provvede tramite anticipazione della Cassa depositi e prestiti Spa.

      2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare emana un decreto con il quale disciplina le modalità e i criteri di accesso al Fondo di cui al comma 1.

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Art. 8.
(Finanziamento del servizio idrico integrato).

Art. 6.
(Finanziamento del servizio idrico integrato).

      1. Il servizio idrico integrato è finanziato attraverso la fiscalità generale e specifica e attraverso la tariffa.

      1. Il servizio idrico integrato è finanziato dalla tariffa di cui all'articolo 154 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché dalle risorse nazionali, comprese quelle del Fondo di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e da quelle dell'Unione europea appositamente destinate agli enti di governo dell'ambito territoriale ottimale per la realizzazione delle opere necessarie ad assicurare i livelli essenziali del servizio idrico integrato su tutto il territorio nazionale.

      2. I finanziamenti reperiti attraverso il ricorso alla fiscalità generale e i contributi nazionali ed europei sono destinati a coprire, in particolare, i costi di investimento per tutte le nuove opere del servizio idrico integrato e i costi di erogazione del quantitativo minimo vitale garantito, definito dall'articolo 9, comma 1.       2. Le risorse nazionali e dell'Unione europea di cui al comma 1 sono destinate prioritariamente al finanziamento di nuove opere per l'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione e delle reti idriche finalizzate al superamento delle procedure di infrazione o dei provvedimenti di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea in ordine all'applicazione delle direttive sul trattamento delle acque reflue.
      3. Al fine di accelerare gli investimenti nel servizio idrico integrato, con particolare riferimento alla ristrutturazione della rete idrica, con apposito decreto del Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito un apposito fondo, finanziato tramite l'anticipazione della Cassa depositi e prestiti Spa.       3. Il Fondo di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, concorre al finanziamento delle infrastrutture previste nel piano degli interventi elaborato dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale concedente il servizio, unitamente al Fondo di garanzia delle opere idriche di cui all'articolo 58, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Al fine di accelerare gli investimenti nel servizio idrico integrato, il decreto di cui all'articolo 58, comma 2, della legge n. 221 del 2015, stabilisce la dotazione del Fondo e il periodo transitorio per il quale vi è la garanzia ultima dello Stato in funzione del valore atteso delle risorse finanziarie accumulate nel Fondo stesso tramite la specifica

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  componente tariffaria di cui all'articolo 58, comma 1, della legge n. 221 del 2015.
        4. Le risorse di cui all'articolo 5, comma 7, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, volte a finanziare investimenti in materia ambientale sono destinate in via prioritaria alle società interamente pubbliche di cui all'articolo 149-bis, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per gli interventi sulla rete del servizio idrico integrato.
        5. L'articolo 136 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è sostituito dal seguente:
        «Art. 136. – (Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie).1. Le somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative previste dalla parte terza del presente decreto sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alla dotazione del Fondo di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164».

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Art. 9.
(Finanziamento del servizio idrico integrato attraverso la tariffa).

Art. 7.
(Diritto all'acqua, morosità incolpevole e risparmio idrico).

      1. Con apposito decreto da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare definisce il metodo per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 9 della direttiva e in conformità ai seguenti princìpi:

          a) copertura integrale dei costi di gestione del servizio idrico integrato;

          b) copertura parziale dei costi di investimento, con specifico riferimento all'ammortamento e agli oneri finanziari derivanti dagli investimenti effettuati tramite il fondo di cui all'articolo 8, comma 3;

          c) copertura dei costi attinenti le attività di depurazione o di riqualificazione ambientale necessarie per compensare l'impatto delle attività per cui è concesso l'uso dell'acqua;

          d) copertura dei costi relativi alle attività di prevenzione e di controllo;

          e) articolazione tariffaria progressiva differenziata per fasce di consumo prevedendo che il consumo fino a 50 litri giornalieri per persona sia considerato quantitativo minimo vitale garantito, con costi a carico della fiscalità generale, e che quello superiore a 300 litri giornalieri per persona è equiparato all'uso commerciale.
      2. Il consiglio di bacino procede, in funzione dei bilanci idrici, alla modulazione delle tariffe all'utenza sulla base del metodo definito dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del piano di bacino approvato ai sensi del comma 1, tenendo conto:

          a) della composizione del nucleo familiare. Gli scaglioni tariffari si applicano dopo aver diviso il consumo per i componenti familiari;

      1. È assicurata, quale diritto fondamentale di ciascun individuo, l'erogazione gratuita di un quantitativo minimo vitale di acqua necessario al soddisfacimento dei bisogni essenziali, che deve essere garantita anche in caso di morosità; tale quantitativo è individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri nel limite massimo di 50 litri giornalieri per persona, tenendo conto dei valori storici di consumo e di dotazioni pro capite. Tale decreto è adottato, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, nella predisposizione del metodo tariffario ai sensi dell'articolo 10, comma 14, lettera d), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e dell'articolo 21, comma 19, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, assicura che la tariffa garantisca un adeguato recupero dei costi del servizio per mezzo dell'applicazione del criterio di progressività e dell'incentivazione al risparmio della risorsa idrica, a partire dal consumo eccedente il quantitativo minimo vitale giornaliero, nella determinazione del corrispettivo del medesimo.
      2. Ferma restando l'erogazione gratuita del quantitativo minimo vitale ai sensi del comma 1, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, nella definizione delle procedure per la morosità di cui al comma 2 dell'articolo 61 della legge 28


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          b) della quantità dell'acqua erogata;

          c) dell'esigenza di razionalizzazione dei consumi e di eliminazione degli sprechi in funzione dei bilanci idrici.

      3. Il consiglio di bacino procede, altresì, sulla base del metodo tariffario definito dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla modulazione delle tariffe per usi produttivi differenziati per tipologie d'uso e per fasce di consumo, in conformità ai princìpi previsti dall'articolo 154 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, e successive modificazioni, e ai fini del raggiungimento e del mantenimento degli obiettivi di qualità ambientali previsti dalla direttiva.
      4. L'erogazione del quantitativo minimo vitale di cui all'articolo 2, comma 4, non può essere sospesa. In caso di morosità nel pagamento, il gestore provvede a installare un apposito meccanismo limitatore dell'erogazione, idoneo a garantire esclusivamente la fornitura giornaliera essenziale di 50 litri giornalieri per persona.
      5. Nel caso di inadempimento dell'utente, fermo restando quanto previsto dal comma 4, il soggetto gestore del servizio idrico integrato può procedere alla limitazione della fornitura idrica a condizione che:

          a) abbia preavvertito l'utente mediante comunicazione avente valore legale recante l'indicazione del giorno a partire dal quale procederà alla limitazione della fornitura;

          b) la limitazione della fornitura avvenga almeno trenta giorni dopo il ricevimento della comunicazione di cui alla lettera a).

      6. Nel caso di utenze domestiche, il soggetto gestore non può procedere alla limitazione della fornitura idrica, anche nelle forme della riduzione del flusso, se non previo accertamento giudiziale dell'inadempimento dell'utente, anche nelle forme di cui agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile. Il presente comma si applica anche nel caso di utenze

dicembre 2015, n. 221, stabilisce i criteri e le modalità di individuazione dei soggetti a cui i gestori non possono sospendere l'erogazione dell'acqua per morosità, sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).
      3. Le regioni, entro il 30 giugno di ciascun anno, inviano all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una relazione sullo stato di attuazione dell'articolo 146, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di attribuzione dell'obbligo di provvedere all'installazione di contatori per il consumo di acqua in ciascuna unità abitativa, nonché di contatori differenziati per le attività produttive e del settore terziario esercitate nel contesto urbano. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette alle Camere una relazione complessiva suddivisa per regioni sullo stato di attuazione del citato articolo 146, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 152 del 2006.

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condominiali. Ai fini della determinazione della tariffa, gli enti competenti tengono conto delle utenze disagiate.
      7. In caso di mancato rispetto delle condizioni previste dal presente articolo, l'autorità giudiziaria, indipendentemente dall'accertamento dell'inadempimento dell'utente, ordina al soggetto gestore, anche nelle forme di cui all'articolo 700 del codice di procedura civile, l'allaccio immediato della fornitura idrica. Sono nulle tutte le disposizioni contrattuali e regolamentari incompatibili con il presente articolo.
 

Art. 8.
(Misurazione e fatturazione dei consumi energetici, idrici e del gas).

      1. All'articolo 9 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

        «3-bis. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico individua misure per favorire la diffusione della telelettura in modalità condivisa da effettuare attraverso la rete elettrica, mediante l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili, al fine di favorire il controllo dei consumi e la verifica del diritto all'erogazione del quantitativo minimo vitale di acqua».

Art. 9.
(Incentivo agli esercizi commerciali per il ricorso all'acqua potabile a favore dei clienti).

      1. I comuni, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, incentivano gli esercizi commerciali in possesso di regolare licenza per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande presenti sul loro territorio a servire ai clienti acqua potabile che fuoriesce dai rubinetti utilizzati per il consumo umano.


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Art. 10.
(Trasparenza della bolletta del servizio idrico integrato).

      1. A integrazione delle informazioni già contenute nei documenti di fatturazione del servizio idrico integrato, al fine di assicurare la trasparenza delle bollette dei consumi idrici, a decorrere dall'anno 2017, è fatto obbligo ai gestori del servizio idrico integrato di comunicare a ciascun utente, nella prima bolletta utile, i dati relativi all'anno precedente risultanti dal bilancio consuntivo dei gestori stessi concernenti gli investimenti realizzati sulle reti nei settori dell'acquedotto, della fognatura e della depurazione unitamente alle relative spese, nonché i dati relativi al livello di copertura dei citati settori. Al fine di una migliore comparazione nel tempo, a decorrere dall'anno 2018, tali dati devono riguardare anche l'annualità anteriore a quella di riferimento.

        2. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, con propria delibera, determina le modalità di attuazione di quanto previsto dal comma 1.
        3. Con la delibera di cui al comma 2, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico definisce altresì le modalità affinché tutti i gestori evidenzino in bolletta le informazioni concernenti i parametri di qualità dell'acqua e la percentuale media complessiva delle perdite idriche nelle reti a cui fanno riferimento le gestioni.

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Art. 10.
(Governo partecipativo del servizio idrico integrato).

Art. 11.
(Governo partecipativo del servizio idrico integrato).

      1. Al fine di favorire la partecipazione democratica, lo Stato e gli enti locali applicano nella redazione degli strumenti di pianificazione quanto previsto dall'articolo 14 della direttiva in materia di informazione e consultazione pubblica, garantendo massima trasparenza e adeguati strumenti di coinvolgimento anche nel processo decisionale relativo alla pianificazione, in conformità a quanto previsto dalla Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, fatta ad Aarhus il 25 giugno 1998 e resa esecutiva dalla legge 16 marzo 2001, n. 108.

      1. Identico.

      2. Al fine di assicurare un governo democratico della gestione del servizio idrico integrato, gli enti locali adottano forme di democrazia partecipativa che conferiscano strumenti di partecipazione attiva alle decisioni sugli atti fondamentali di pianificazione, programmazione e gestione ai lavoratori del servizio idrico integrato e agli abitanti del territorio. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni definiscono, attraverso normative di indirizzo, le forme e le modalità più idonee con cui organizzare la partecipazione e la discussione degli abitanti, dei lavoratori e delle loro forme associative e di rappresentanza sia nelle sedi di pianificazione e programmazione degli orientamenti di fondo del servizio idrico integrato, sia negli organi di gestione degli enti di diritto pubblico preposti alla gestione del servizio idrico integrato.       2. Al fine di assicurare un governo democratico del servizio idrico integrato, gli enti locali adottano forme di democrazia partecipativa per le decisioni relative agli atti fondamentali di pianificazione e programmazione del servizio idrico integrato. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni definiscono, attraverso normative di indirizzo, le forme e le modalità più idonee con cui organizzare la partecipazione e la discussione degli abitanti, dei lavoratori e delle loro forme associative e di rappresentanza nelle sedi di pianificazione e programmazione degli orientamenti di fondo del servizio idrico integrato.
      3. Ai sensi dell'articolo 8 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli strumenti di democrazia partecipativa di cui al comma 1 del presente articolo devono essere disciplinati negli statuti delle province e dei comuni.       Soppresso

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      4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo definisce la Carta nazionale del servizio idrico integrato, al fine di riconoscere il diritto all'acqua, di cui all'articolo 2, e di fissare i livelli e gli standard minimi di qualità del servizio idrico integrato. La Carta nazionale del servizio idrico integrato disciplina, altresì, le modalità di vigilanza sulla corretta applicazione della stessa, definendo le eventuali sanzioni applicabili.       Soppresso
      5. Le sedute del consiglio di bacino sono pubbliche e la loro convocazione è resa nota nelle forme che garantiscono la massima possibilità di diffusione. Devono inoltre essere pubblicati nel sito istituzionale dei consigli di bacino i verbali delle sedute e le deliberazioni assunte, con relativi allegati, in conformità a quanto disposto dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. I soggetti gestori del servizio idrico integrato devono rendere pubblici, tramite idonei strumenti, anche informatici, tutti gli atti e i provvedimenti che prevedono impegni di spesa.       3. Le sedute dell'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale (EGATO), salvo quelle dell'organo esecutivo, sono pubbliche e la loro convocazione è resa nota nelle forme che garantiscono la massima possibilità di diffusione. Devono inoltre essere pubblicati nel sito istituzionale degli EGATO i verbali delle sedute e le deliberazioni assunte, con relativi allegati, in conformità a quanto disposto dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. I soggetti pubblici gestori del servizio idrico integrato devono rendere pubblici, tramite idonei strumenti, anche informatici, tutti gli atti e i provvedimenti che prevedono impegni di spesa. Tutti i soggetti gestori del servizio idrico integrato devono rendere pubbliche le informazioni e le analisi relative alla qualità delle acque ad uso umano, al monitoraggio delle perdite delle infrastrutture idriche di competenza e alle perfomance di gestione aziendale raggiunti nell'anno solare. La pubblicazione dei dati avviene con cadenza annuale, entro e non oltre il 30 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento.

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Art. 11.
(Fondo nazionale di solidarietà internazionale).

Art. 12.
(Fondo nazionale di solidarietà internazionale).

      1. Al fine di favorire l'accesso all'acqua potabile da parte di tutti gli abitanti del pianeta e di contribuire alla costituzione di una fiscalità generale universale che lo garantisca, è istituito, presso il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Fondo nazionale di solidarietà internazionale, posto sotto la vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro degli affari esteri, da destinare a progetti di sostegno all'accesso all'acqua e ai servizi igienico-sanitari, gestiti attraverso forme di cooperazione decentrata e partecipata dalle comunità locali dei Paesi di erogazione e dei Paesi di destinazione, con l'esclusione di qualsiasi profitto o interesse privatistico.

      1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 1284 è sostituito dal seguente:
      «1284. Al fine di favorire l'accesso all'acqua potabile da parte di tutti gli abitanti del pianeta e di contribuire alla costituzione di una fiscalità generale universale che lo garantisca, è istituito, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Fondo nazionale di solidarietà internazionale, da destinare a progetti di cooperazione in campo internazionale che promuovano l'accesso all'acqua potabile e ai servizi igienico-sanitari, con particolare attenzione al sostegno e al coinvolgimento della cooperazione territoriale e delle comunità locali dei Paesi partner»;

          b) al comma 1284-ter, le parole: «0,5 centesimi» sono sostituite dalle seguenti: «1 centesimo»;

          c) dopo il comma 1284-ter è inserito il seguente:
      «1284-quater. È istituito un prelievo in tariffa di 1 centesimo di euro per metro cubo di acqua erogata a cura dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico. I relativi proventi sono versati, entro il 31 dicembre di ogni anno, al Fondo di cui al comma 1284. Le risorse del Fondo di cui al comma 1284 sono gestite dall'Agenzia nazionale per la cooperazione internazionale, secondo le procedure di erogazione e di assegnazione di cui alla legge 11 agosto 2014, n. 125, e conformemente alle norme regolamentari che disciplinano i rapporti tra il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e l'Agenzia».


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      2. Il Fondo di cui al comma 1 si avvale, fra le altre, delle seguenti risorse:

      Soppresso

          a) prelievo in tariffa di 1 centesimo di euro per metro cubo di acqua erogata a cura del gestore del servizio idrico integrato;  
          b) prelievo fiscale nazionale di 1 centesimo di euro per ogni bottiglia di acqua minerale commercializzata.  

      3. Le risorse di cui alla lettera a) del comma 2 sono destinate esclusivamente alle finalità di cui al comma 1.

      Soppresso

      4. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono erogate tramite bandi emanati dai Ministri competenti di cui al medesimo comma 1, i cui criteri sono definiti in sede di Conferenza unificata.       Soppresso

Art. 12.
(Disposizioni finanziarie).

      Soppresso

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per quanto attiene al ricorso alla fiscalità generale, di cui all'articolo 8, commi 2 e 3, si provvede attraverso:

          a) la destinazione, in sede di approvazione del seguito di legge di stabilità, di una quota annuale di risorse pari a 1 miliardo di euro proveniente da una corrispondente riduzione delle spese militari, a partire da quelle stanziate per l'acquisto degli aerei cacciabombardieri F35;  
          b) la destinazione di una quota parte, pari a 2 miliardi di euro annui, delle risorse derivanti dalla lotta all'evasione e all'elusione fiscali;  
          c) la destinazione delle risorse provenienti da una tassa di scopo pari a 1 centesimo di euro per ogni bottiglia in PoliEtilenTereftalato (PET) commercializzata;

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          d) la destinazione dei fondi derivanti dalle sanzioni irrogate per violazione delle disposizioni vigenti in materia di tutela del patrimonio idrico;  
          e) l'allocazione di una quota annuale delle risorse derivanti dall'introduzione di una tassa di scopo relativa al prelievo fiscale sulla produzione e sull'uso di sostanze chimiche inquinanti per l'ambiente idrico;  
          f) la destinazione di una quota parte delle risorse aggiuntive provenienti da un aumento dell'importo dell'imposta sulle transazioni finanziarie.  

      2. Il Governo è delegato a adottare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la definizione delle tasse di scopo di cui al comma 1, lettere c) ed e), in conformità ai princìpi e criteri direttivi desumibili dalla presente legge.

Art. 13.
(Clausola di salvaguardia).

      1. Le disposizioni della presente legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.