XVII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3571



 

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

FREGOLENT, ARLOTTI, BARGERO, BONOMO, BRAGA, CAPODICASA, CARELLA, CENSORE, COMINELLI, CRIVELLARI, DALLAI, MARCO DI MAIO, FEDI, CINZIA MARIA FONTANA, GASPARINI, IORI, LODOLINI, MANZI, MARCHETTI, MARTELLA, PATRIARCA, PETRINI, PIAZZONI, SCUVERA, SENALDI, TARICCO, VICO

Disposizioni per favorire l'innovazione e lo sviluppo tecnologico delle città (smart city)

Presentata il 1o febbraio 2016


      Onorevoli Colleghi! L'utilizzo delle potenzialità della rete e delle più innovative tecnologie per la gestione delle aree urbane rappresenta l'elemento cardine per l'attività di governo, attuale e futura, delle città e dei territori.
      Il quadro normativo vigente, tuttavia, non consente l'individuazione di un efficace modello di coordinamento delle eterogenee iniziative intraprese a livello locale, causando una dispersione nelle iniziative di innovazione e un'evidente difficoltà per gli enti territoriali nell'accesso alle risorse finanziarie necessarie a sostenere questi fondamentali progetti di sviluppo dell'intera comunità.
      La presente proposta di legge si pone pertanto l'obiettivo di ricondurre a unità le più diverse iniziative intraprese in materia di innovazione e sviluppo tecnologico delle città (smart city) attraverso la previsione di un'efficace sistema di governance, che si configuri anzitutto nell'individuazione di una struttura di coordinamento, che abbia una funzione di direzione, supporto e monitoraggio dei processi di innovazione; un sistema innovativo di organizzazione e di coordinamento delle smart city (come specificato dall'articolo 1 dedicato alle finalità) che sia attuato nel rispetto dei princìpi costituzionali di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza ed equilibrio di bilancio.
      Viene poi proposta (articolo 2) una nuova definizione di smart city: «i luoghi e i contesti, riferiti agli enti territoriali di

 

Pag. 2

livello comunale, metropolitano o di area vasta, nei quali siano stati avviati processi di innovazione ovvero siano stati adottati sistemi tecnologici finalizzati alla gestione innovativa delle risorse e all'erogazione efficiente di servizi integrati».
      Viene quindi sancito che le iniziative di sviluppo e di innovazione intraprese interessano necessariamente non solo l'area urbana compresa nell'ente comune ma anche le aree circostanti che possono essere incluse nella realtà metropolitana o comunque di area vasta, come oggi denominata dal legislatore, enti che sono titolari di importanti competenze in materia, specialmente a livello di programmazione e di pianificazione territoriali.
      Affinché il sistema possa funzionare correttamente, vi è la necessità di ripensare il modello di governance scelto in modo da renderlo efficace. Viene quindi proposta l'istituzione (articolo 3) dell'Unità nazionale per lo sviluppo delle smart city, di seguito «Unità», presso il Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con il compito di definire strategie e obiettivi nonché di coordinare il relativo processo di attuazione, con particolare riferimento agli standard tecnici e al reperimento delle risorse economiche.
      La definizione di strategie e di obiettivi da parte dell'Unità deve avvenire, in ogni caso, nel rispetto del riparto delle competenze tra Stato e regioni. Ne consegue la necessità di individuare strumenti di raccordo che consentano di coinvolgere le regioni, principalmente mediante il ricorso a procedure di consultazione e di concertazione che possono trovare concretizzazione nel sistema delle conferenze.
      L'Unità, relativamente agli aspetti tecnici, sarà coadiuvata da un Comitato tecnico per le smart city, istituito presso la stessa unità, il quale si occuperà della regolamentazione tecnica dei progetti innovativi. Il Comitato sarà costituito modificando la composizione e le funzioni già previste dall'Agenzia per l'Italia digitale per il Comitato tecnico delle comunità intelligenti.
      L'Unità, inoltre, istituisce e gestisce il Registro delle smart city, al quale possono iscriversi tutti gli enti territoriali che abbiano già adottato o che intendano applicare sistemi di innovazione. Il Registro si aggiunge a quanto già realizzato attraverso la piattaforma «italian smart cities» sviluppata dall'Associazione nazionale dei comuni italiani, sulla base del lavoro di analisi dell'osservatorio smart city, la quale mappa, raccoglie e cataloga gli interventi progettuali «smart» presenti nel territorio nazionale.
      La necessità di integrare le diverse iniziative già presenti sul territorio nazionale e la volontà di favorire lo sviluppo di nuove progettualità, armonizzando l'utilizzo delle risorse disponibili, sono i due elementi fondamentali che hanno condotto a un'ulteriore proposta, ossia l'introduzione del Piano nazionale per lo sviluppo delle smart city [articolo 3, comma 1, lettera c)]. Quest'ultimo è stato delineato come uno strumento di indirizzo per gli enti territoriali che individua le linee guida da seguire nello sviluppo dei progetti di innovazione e, soprattutto, definisce le cosiddette aree prioritarie o ambiti di intervento per la diffusione delle tecnologie ritenute innovative. La proposta di legge prevede che la redazione del Piano nazionale sia affidata all'Unità, con cadenza triennale e con decorrenza dal 31 dicembre 2016. È stato ritenuto necessario che l'Unità predisponesse il Piano attraverso un processo di collaborazione con gli altri attori istituzionali i cui ambiti di intervento siano correlati ai temi della qualità della vita e dei servizi al cittadino, dello sviluppo del tessuto imprenditoriale e della sostenibilità economica, sociale ed ambientale.
      Successivamente, all'articolo 4 della presente proposta di legge, vengono previsti i distretti urbani di innovazione sperimentale, finalizzati alla sperimentazione di tecnologie innovative su circoscritte porzioni di territorio delle amministrazioni locali. A tale scopo è stato ritenuto opportuno regolamentare il rapporto tra l'iniziativa privata di innovazione sperimentale e gli enti territoriali. Al fine di
 

Pag. 3

predisporre e di realizzare, in un contesto sperimentale, singoli progetti innovativi, i soggetti privati interessati potranno unire le proprie risorse finanziarie e le proprie competenze nello sviluppo tecnologico e industriale in enti societari quali: consorzi, società per azioni e società a responsabilità limitata.
      La partecipazione dell'ente territoriale in qualità di socio nei distretti urbani di innovazione sperimentale è tendenzialmente di minoranza e il ruolo ricoperto è di rappresentanza, consultazione e, in parte, di monitoraggio.
      La valorizzazione del territorio è, come noto, lo scopo principale che deve essere perseguito dagli enti locali. Si tratta, tuttavia, di un obiettivo cui non rimane totalmente estranea l'attività delle università che, attraverso l'investimento nella ricerca e nello sviluppo, anzitutto culturale, delle giovani generazioni, sono tra i principali attori del processo di sviluppo del territorio. È pertanto necessario realizzare una più fattiva cooperazione tra questi due diversi soggetti dell'ordinamento (articolo 5) che, titolari di autonome e differenziate competenze, possono avere obiettivi comuni, la cui realizzazione deve essere agevolata attraverso la promozione degli strumenti giuridici più opportuni.
      Uno strumento al tempo stesso efficace ed economico è la stipulazione di un accordo per disciplinare attività di interesse comune; si tratta di un patto che costituisce una specificazione degli accordi tra pubbliche amministrazioni già disciplinati dall'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, oppure l'istituzione di apposite fondazioni (articolo 6) cui partecipino sia le università che gli enti locali, fondazioni che devono declinarsi come fondazioni di partecipazione deputate allo svolgimento di attività strumentali alla didattica e alla ricerca, fini primari cui, come noto, deve tendere l'attività delle università.
      Pertanto, l'obiettivo che ci si pone, con l'evidente intento di promuovere forme di partenariato pubblico-pubblico, tenendo in considerazione anche gli spunti che il legislatore europeo ha fornito con le direttive in materia di appalti del febbraio 2014 (si vedano, in particolare, i considerando (31), (32) e (33) nonché l'articolo 1, paragrafo 6, e l'articolo 12 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014), è quello di approvare una legge, composta da pochi ed essenziali articoli, che consenta di delineare la disciplina giuridica più opportuna per gli accordi e per le fondazioni in esame, prevedendo, in particolare, che le fondazioni, tenuto conto dei soggetti coinvolti, siano tra gli attori principali del processo di rinnovamento dell'intero sistema-Paese.
      L'importanza di questa iniziativa è strettamente collegata allo sviluppo delle nostre realtà territoriali quali le smart city; è infatti evidente che un contesto territoriale che voglia definirsi «intelligente», anzitutto dal punto di vista della sostenibilità economica e ambientale, non può prescindere dall'instaurazione di uno stretto rapporto di collaborazione con il mondo della ricerca e, dunque, anche sotto questo aspetto si deve sottolineare l'importanza di una legge che consenta una promozione degli strumenti di cooperazione tra università ed enti locali.
      L'articolo 7 specifica poi che dall'attuazione della legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, mentre l'articolo 8 reca le disposizioni finali.
 

Pag. 4


PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

      1. La presente legge reca disposizioni in materia di sviluppo, organizzazione e coordinamento delle smart city, definite ai sensi dell'articolo 2, nonché in materia di applicazione e sperimentazione delle tecnologie nei territori e di cooperazione tra enti locali e università, nel rispetto dei princìpi costituzionali di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza ed equilibrio di bilancio.

Art. 2.
(Definizione).

      1. Ai fini della presente legge, per smart city si intendono i luoghi e i contesti, riferiti agli enti territoriali di livello comunale, metropolitano o di area vasta, nei quali siano stati avviati processi di innovazione ovvero siano stati adottati sistemi tecnologici finalizzati alla gestione innovativa delle risorse e all'erogazione efficiente di servizi integrati.
      2. I processi di innovazione di cui al comma 1 devono prevedere espressamente l'utilizzo di tecnologie di gestione territoriale che sfruttino le potenzialità della rete e della connessione internet per una gestione integrata e ottimizzata delle smart city quali spazi fisici e sociali.

Art. 3.
(Unità nazionale per lo sviluppo delle smart city).

      1. È istituita l'Unità nazionale per lo sviluppo delle smart city, di seguito denominata «Unità», presso il Dipartimento

 

Pag. 5

per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con il compito di assicurare il coordinamento dei processi di innovazione e di sviluppo delle smart city. A tal fine l'Unità, sentito il Comitato tecnico di cui al comma 2:

          a) definisce, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, strategie, obiettivi e ambiti prioritari di intervento atti a garantire lo sviluppo omogeneo delle smart city nel territorio;

          b) istituisce, con apposita deliberazione, e gestisce il Registro delle smart city, definendo i requisiti e le modalità per l'iscrizione al medesimo Registro;

          c) predispone ogni tre anni, a decorrere dal 31 dicembre 2016, il Piano nazionale per lo sviluppo delle smart city, individuando le linee guida e gli standard tecnici e finanziari da seguire nello sviluppo dei processi di innovazione e nell'adozione dei sistemi tecnologici di cui all'articolo 2;

          d) verifica la conformità dei processi di innovazione e dei sistemi tecnologici adottati alle linee guida e ai parametri tecnici stabiliti dal Piano nazionale di cui alla lettera c);

          e) valuta l'impatto delle misure indicate nel Piano nazionale di cui alla lettera c) e redige un rapporto annuale sul loro stato di attuazione e sull'effettivo conseguimento degli obiettivi indicati dal citato Piano;

          f) provvede al monitoraggio dell'attuazione dei processi di innovazione e dell'adozione dei sistemi tecnologici, anche avvalendosi dei dati e della collaborazione dell'Istituto nazionale di statistica e degli enti appartenenti al Sistema statistico nazionale (SISTAN);

          g) fornisce assistenza tecnica e supporto al fine di individuare le opportunità di finanziamento dei processi di innovazione, mediante forme di partenariato pubblico-privato, fondi strutturali europei e fondi nazionali.

 

Pag. 6

      2. Presso l'Unità è istituito il Comitato tecnico per le smart city, formato da nove membri in possesso di particolari competenze e di comprovata esperienza nei settore delle smart city, di cui uno designato dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, due designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, uno designato dall'Associazione nazionale dei comuni italiani e cinque designati dal direttore generale dell'Agenzia per l'Italia digitale tra i dipendenti della medesima Agenzia. Il Comitato adotta il proprio regolamento di organizzazione ed elegge il presidente. L'incarico dei membri è gratuito, ha durata triennale e non è rinnovabile, salvo che per i membri dipendenti dell'Agenzia per l'Italia digitale.
      3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di composizione, organizzazione e funzionamento dell'Unità nonché le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo.

Art. 4.
(Strumenti per l'applicazione e la sperimentazione di tecnologie per lo sviluppo delle smart city).

      1. Per le finalità di cui alla presente legge, gli enti territoriali possono:

          a) stipulare patti e accordi di innovazione con imprese, enti pubblici e privati di formazione e ricerca, associazioni e organizzazioni della società civile, aventi ad oggetto la sperimentazione o l'installazione su porzioni di territorio urbano di

 

Pag. 7

tecnologie innovative, senza alcun corrispettivo a carico degli enti territoriali per la cessione di beni e servizi da parte delle imprese partecipanti, fatta salva la possibilità di concedere l'utilizzo a fine promozionale di spazi e beni pubblici;

          b) partecipare, per una quota non superiore al 49 per cento del capitale sociale, a distretti urbani di innovazione sperimentale, costituiti in forma di consorzi, società a responsabilità limitata o società per azioni, e aventi come oggetto esclusivo la progettazione o la realizzazione di interventi di innovazione urbana all'interno di una predefinita porzione di territorio, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti, al fine di accrescere i servizi per i residenti e la fruizione dello spazio urbano.

Art. 5.
(Campus di innovazione sperimentale).

      1. Le università possono stipulare con le imprese e con gli enti territoriali accordi per l'istituzione di campus di innovazione sperimentale, allo scopo di semplificare e di accelerare la collaborazione reciproca al fine di sviluppare tecnologie innovative che offrano concrete soluzioni a specifiche questioni pubbliche. La direzione del campus è concertata tra imprese e università tramite la costituzione di un apposito organo amministrativo.
      2. La direzione del campus di innovazione sperimentale stabilisce un programma di lavoro compartecipato tra imprese e università che preveda l'attuazione della sperimentazione in maniera preponderante negli spazi fisici del campus stesso. A tale fine gli enti territoriali si impegnano, con le università, a trovare gli spazi fisici adeguati alla creazione del campus stesso, favorendo l'utilizzo di aree dismesse o di locali limitrofi alle università. È fatto esplicito divieto all'ente locale di richiedere un affitto per l'utilizzo degli spazi ai fini didattici e di sviluppo delle tecnologie concertate tra università e imprese.

 

Pag. 8


      3. Ai fini dello svolgimento delle attività di ricerca nel campus di innovazione sperimentale, anche mediante l'istituzione di un apposito fondo, l'università si impegna a conferire spazi, risorse finanziarie nella quota stabilita dal contratto, nonché risorse umane e scientifiche. Le imprese partecipanti si impegnano a fornire risorse finanziarie, attrezzature, materiali e competenze manageriali, nonché a istituire assegni di ricerca industriali e assegni di dottorato, nel numero minimo di uno per ciascuna impresa, con l'obiettivo di sviluppare competenze tecniche e applicate funzionali all'attività di ricerca sviluppata nel campus, per i quali le università si impegnano a gestire l'amministrazione e la pubblicazione dei bandi di concorso. L'ente territoriale si impegna a fornire supporto amministrativo e a favorire lo sviluppo di tecnologie che rispondano a problemi concreti della realtà urbana di riferimento. Le attrezzature conferite al campus dai soggetti partecipanti sono vincolate all'attività di ricerca del campus stesso fino al termine della sperimentazione sancita dal programma di lavoro di cui al comma 2.

Art. 6.
(Fondazioni di partecipazione).

      1. Le università possono costituire fondazioni di diritto privato, ai sensi dell'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, secondo le modalità ivi previste, al fine di acquisire beni e servizi indispensabili alle proprie esigenze alle migliori condizioni esistenti sul mercato, nonché per lo svolgimento delle attività strumentali e di supporto alla didattica e alla ricerca in materia di innovazione tecnologica e sviluppo di smart city.
      2. Alle fondazioni di cui al presente articolo possono partecipare soggetti privati e pubbliche amministrazioni interessati a prender parte a progetti di ricerca volti alla valorizzazione del territorio e caratterizzati da un elevato tasso di innovazione scientifica e tecnologica.

 

Pag. 9


      3. Le fondazioni di cui al presente articolo hanno sede nel territorio del comune nel quale è situata la sede legale dell'università.
      4. Le fondazioni di cui al presente articolo perseguono i loro scopi con tutti gli strumenti consentiti dalla loro natura giuridica. In particolare, le fondazioni possono:

          a) promuovere la raccolta di fondi pubblici e privati;

          b) stipulare contratti, intese o accordi con soggetti pubblici e privati;

          c) sostenere lo svolgimento di attività di formazione, ricerca e innovazione tecnologica;

          d) partecipare a consorzi, associazioni o fondazioni che condividono le medesime finalità, nonché a enti di ricerca in Italia e all'estero;

          e) promuovere seminari, conferenze anche con altre istituzioni ed organizzazioni nazionali ed internazionali.

Art. 7.
(Clausola di invarianza finanziaria).

      1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 8.
(Disposizioni finali).

      1. L'articolo 20 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è abrogato.
      2. I rapporti giuridici in essere dipendenti dall'attività comunque svolta dall'Agenzia per l'Italia digitale mantengono efficacia sino al 31 dicembre 2016. Entro il termine di cui al presente comma, il Presidente del Consiglio dei ministri disciplina, con proprio decreto, le modalità di

 

Pag. 10

coordinamento tra le iniziative già intraprese ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e le disposizioni della presente legge.