XVII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3590



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

ROBERTA AGOSTINI, POLLASTRINI, DI SALVO, CINZIA MARIA FONTANA, NICCHI, VEZZALI, FABBRI, ALBANELLA, ALBINI, ANTEZZA, PAOLA BOLDRINI, BOSSA, CAPONE, CARLONI, CARNEVALI, CIMBRO, D'INCECCO, GIACOBBE, GIULIANI, GNECCHI, IACONO, IORI, PATRIZIA MAESTRI, MALISANI, MOGNATO, MURER, ROSSOMANDO, RUBINATO, SCUVERA, TERROSI, VILLECCO CALIPARI, ZAMPA

Istituzione della Giornata nazionale del diritto di voto delle donne

Presentata il 5 febbraio 2016


      Onorevoli Colleghi! Il 10 marzo rappresenta una data certamente significativa almeno sotto un duplice profilo: nello stesso giorno del 1946, infatti, si svolsero le prime elezioni amministrative dopo la caduta del fascismo e per la prima volta in Italia le donne andarono alle urne in 436 comuni (le prime elezioni politiche e il referendum istituzionale per la scelta tra monarchia o repubblica si terranno quasi tre mesi più tardi, il 2 giugno 1946).
      Le donne avevano in realtà ottenuto il diritto di voto qualche mese prima, quando fu emesso il decreto legislativo luogotenenziale 1o febbraio 1945, n. 23, con il quale era stato sancito il suffragio universale, ma per errore – ci si accorse successivamente – venne omesso il contestuale riconoscimento dell'elettorato passivo delle donne.
      Il decreto legislativo luogotenenziale 10 marzo 1946, n. 74, adottato il giorno stesso delle elezioni amministrative, all'articolo 7 stabilì dunque l'eleggibilità all'Assemblea costituente dei cittadini e delle cittadine italiani che, al giorno delle elezioni, avessero «compiuto il 25o anno di età», inserendo così a pieno titolo nell'ordinamento

 

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i diritti politici delle donne e riconoscendo loro la piena cittadinanza politica.
      Questa data, dunque, ha rappresentato e continua a rappresentare per tutte le donne italiane il punto di approdo di un lungo percorso, iniziato all'indomani della prima Unità italiana, dopo il 1860, che aveva visto le donne, per troppo tempo, escluse dalla vita politica. Dopo anni di lotte, finalmente, veniva riconosciuta anche alle donne italiane la cittadinanza politica.
      L'ingresso delle donne nella sfera politica e il loro accesso effettivo nei luoghi della rappresentanza hanno contribuito a costruire una democrazia compiuta, capace di riconoscere le differenze tra i sessi in modo non discriminatorio. La partecipazione femminile alla vita pubblica è dunque troppo importante per essere solo occasionalmente ricordata nell'ambito delle celebrazioni relative al suffragio universale del 1946.
      Anche se oggi il diritto di voto non è più messo in discussione, siamo ancora lontani dal compimento di un processo di integrazione che veda un'adeguata presenza delle donne nelle assemblee elettive e in tutti i luoghi dove si esercita il potere decisionale e che consenta loro di esercitare un ruolo più incisivo e propositivo sulle politiche del Paese.
      È in questo contesto che si inserisce la presente proposta di legge, il cui obiettivo principale è quello di celebrare una data significativa che ha contribuito in maniera determinante all'evoluzione della nostra democrazia.
      Pertanto, mentre l'articolo 1 prevede che la Repubblica riconosca il 10 marzo quale Giornata nazionale del diritto di voto delle donne, l'articolo 2 stabilisce che in occasione della Giornata nazionale siano promossi in tutto il territorio nazionale cerimonie, iniziative, seminari e incontri al fine di preservare, consolidare e rinnovare, anche nelle giovani generazioni, la memoria di come le donne abbiano conquistato un diritto fondamentale della cittadinanza, il diritto di voto, così contribuendo attivamente all'evoluzione delle istituzioni democratiche del Paese.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. La Repubblica riconosce il giorno 10 marzo quale Giornata nazionale del diritto di voto delle donne.
      2. La Giornata nazionale di cui al comma 1 non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

Art. 2.

      1. In occasione della Giornata nazionale di cui all'articolo 1, le amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali promuovono in tutto il territorio nazionale cerimonie, iniziative, seminari e incontri al fine di preservare, consolidare e rinnovare, anche nelle giovani generazioni, la memoria del processo attraverso il quale le donne hanno conquistato il diritto di voto contribuendo così in modo attivo all'evoluzione delle istituzioni democratiche nazionali.
      2. In occasione della Giornata nazionale di cui all'articolo 1, le istituzioni della Repubblica, nell'ambito delle rispettive competenze, promuovono iniziative nelle scuole di ogni ordine e grado, al fine di sensibilizzare e di formare i giovani sui temi dei diritti civili e politici degli uomini e delle donne.

Art. 3.

      1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.