XVII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3411



 

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

CANCELLERI, ALBERTI, PESCO, VILLAROSA

Introduzione dell'articolo 28-sexies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e modifica all'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, in materia di compensazione e di certificazione dei crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni

Presentata il 9 novembre 2015


      Onorevoli Colleghi! Alla precarietà finanziaria delle imprese e dei professionisti, conseguente alla crisi economica degli ultimi anni, ha contribuito senz'altro il progressivo aumento dei tempi di pagamento dei crediti verso la pubblica amministrazione. Il picco è stato raggiunto nel 2012 quando si è registrato un debito da saldare pari a 90 miliardi di euro.
      Dai dati aggiornati al 20 luglio 2015, forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze, risulta come nel corso degli anni 2013 e 2014 vi sia stata una significativa compressione dei tempi di pagamento e quindi dello stock di debiti da saldare. I dati governativi attestano che al 20 luglio 2015 risulterebbero pagati ai creditori 38,6 miliardi di euro, a fronte di un finanziamento complessivo ai debitori di 44,6 miliardi di euro.
      I dati rappresentati, seppure confortanti, non rappresentano adeguatamente la realtà. Lo stesso Ministero mette in guardia sulla loro attendibilità evidenziando come il numero e l'importo delle fatture effettivamente pagate sia superiore a quello registrato dalla piattaforma di monitoraggio perché soltanto alcuni enti comunicano i dati relativi ai pagamenti (dei 20.000 enti pubblici registrati nella piattaforma elettronica solo 5.500 forniscono i

 

Pag. 2

dati); mentre il tempo medio di pagamento effettivo del totale delle fatture è con ogni probabilità più lungo di quello registrato tra gli enti che comunicano i dati.
      In sostanza, si è ancora lontani dall'integrale assorbimento del debito e, soprattutto, dall'osservanza dei tempi di pagamento fissati dalla legge in trenta giorni.
      Se da un lato, dunque, non può negarsi che le politiche messe in atto dagli ultimi tre Governi hanno segnato un'inversione di tendenza nei pagamenti, è altrettanto vero che tale risultato è stato conseguito attraverso temporanee iniezioni di liquidità reperita mediante un maggiore indebitamento dello Stato con un aggravio dei saldi di finanza pubblica. Per di più, gli strumenti apprestati non risolvono definitivamente i ritardi nei pagamenti, trattandosi di misure emergenziali praticate più per arginare il fenomeno che per risolverlo. Sarebbe certamente più efficace, invece, l'introduzione di strumenti che, messi a regime, consentano di realizzare una normalizzazione dei pagamenti nel lungo periodo, a tutto vantaggio delle imprese e senza oneri aggiuntivi per lo Stato.
      In tale ottica, la presente iniziativa legislativa introduce l'istituto della compensazione «universale» dei crediti vantati nei confronti della pubblica amministrazione con i debiti erariali di natura tributaria, previdenziale e assicurativa.
      Nel dettaglio, l'articolo 1 modifica la disciplina in materia di compensazioni di crediti verso la pubblica amministrazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introducendo l'articolo 28-sexies. In particolare, si estende l'applicazione dell'istituto della compensazione anche a casi diversi da quelli disciplinati dai precedenti articoli 28-ter (compensazione volontaria con crediti d'imposta), 28-quater (compensazione con debiti iscritti a ruolo) e 28-quinquies (compensazione di crediti con somme dovute in base agli istituti definitori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario). La norma prevede infatti la possibilità di compensare, su esclusiva richiesta del creditore, i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e delle società a prevalente partecipazione pubblica, per somministrazioni e forniture di beni e servizi, con i debiti relativi a imposte erariali, contributi previdenziali e assicurativi. Per i crediti di ammontare inferiore al debito, la compensazione è ammessa solo fino a capienza dell'intero credito. Per i crediti di ammontare superiore al debito, invece, si prevede la possibilità di compensare il credito in tutto o in parte su indicazione del creditore.
      Ai fini della compensazione, è comunque necessaria la preventiva certificazione del credito ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, o ai sensi dell'articolo 9, comma 3-ter, lettera b), secondo periodo, del medesimo decreto.
      Quanto invece alle modalità, la compensazione è realizzata nell'ambito delle ordinarie scadenze dichiarative e di versamento con l'utilizzo del sistema previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ed esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate e dall'ente previdenziale, assistenziale e assicurativo. Al fine di garantire comunque il recupero del credito da parte dello Stato, si prevede che la compensazione sia trasmessa immediatamente con flussi telematici alla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con modalità idonee a garantire l'utilizzo univoco del credito certificato. Entro sessanta giorni dal termine indicato nella certificazione, l'amministrazione pubblica debitrice deve provvedere al versamento dell'importo certificato oggetto di compensazione. In caso contrario, la struttura di gestione procede al recupero del credito secondo le modalità stabilite dal primo comma del citato articolo 28-quinquies del
 

Pag. 3

decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 gennaio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2014, ovvero trattiene l'importo certificato mediante riduzione delle somme dovute dallo Stato all'ente a qualsiasi titolo, a seguito della ripartizione delle somme riscosse ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997. Nel caso in cui il recupero non sia possibile, mediante riduzione delle somme dovute dallo Stato all'ente a qualsiasi titolo, incluse le quote dei fondi di riequilibrio o perequativi e le quote di gettito relative alla compartecipazione a tributi erariali o, in caso di incapienza, mediante riscossione coattiva a mezzo ruolo.
      I termini e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui alla presente iniziativa legislativa sono individuati con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.
      Quanto agli effetti finanziari, le disposizioni di cui alla presente iniziativa legislativa non comportano oneri finanziari per lo Stato dal momento che si tratta di una semplice compensazione che garantisce in ogni caso l'accertamento e il versamento delle entrate oggetto di compensazione.
      Quanto alla decorrenza degli effetti, si prevede l'entrata in vigore delle disposizioni ai crediti maturati e certificati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge.
      In definitiva, la presente iniziativa legislativa introduce misure di favore per le imprese agevolando il recupero del credito vantato nei confronti della pubblica amministrazione attraverso la compensazione universale dei debiti. Si tratta in sostanza di un'erogazione indiretta di liquidità, senza alcun onere finanziario a carico dello Stato, che potrebbe senz'altro favorire la ripresa economica e gli investimenti, oltre che preservare la stabilità patrimoniale e finanziaria del tessuto produttivo e professionale.
 

Pag. 4


PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Introduzione dell'articolo 28-sexies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in materia di compensazione universale dei crediti verso la pubblica amministrazione).

      1. Dopo l'articolo 28-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è inserito il seguente:
      «Art. 28-sexies.(Altre misure in materia di compensazione).1. Fuori dei casi di cui agli articoli da 28-bis a 28-quinquies del presente decreto, i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e delle società a prevalente partecipazione pubblica, per somministrazioni e forniture di beni e servizi, possono essere compensati, su esclusiva richiesta del creditore, con i debiti relativi a:

          a) imposte sui redditi, alle relative addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento diretto;

          b) imposta sul valore aggiunto;

          c) imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto;

          d) imposta regionale sulle attività produttive;

          e) contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative;

          f) contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 59, comma 2, lettera a), del

 

Pag. 5

testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

          g) premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

          h) altre entrate di natura tributaria, previdenziale e assicurativa individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri competenti per settore.

      2. Per i crediti di ammontare inferiore al debito, la compensazione è ammessa solo fino a capienza dell'intero credito. Per i crediti di ammontare superiore al debito, il credito è compensabile in tutto o in parte su indicazione del creditore.
      3. Ai fini della compensazione è necessario che il credito sia certificato ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis, o ai sensi del medesimo dell'articolo 9, comma 3-ter, lettera b), secondo periodo, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e che la relativa certificazione rechi l'indicazione della data prevista per il pagamento.
      4. La compensazione è realizzata nell'ambito delle ordinarie scadenze dichiarative e di versamento con l'utilizzo del sistema previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ed esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate e dall'ente previdenziale, assistenziale e assicurativo. La compensazione è trasmessa immediatamente con flussi telematici alla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con modalità idonee a garantire l'utilizzo univoco del credito certificato.
      5. Entro sessanta giorni dal termine indicato nella certificazione, l'amministrazione pubblica debitrice provvede al versamento dell'importo certificato oggetto di compensazione. In caso di mancato versamento entro tale termine, per il recupero

 

Pag. 6

del credito si applicano le modalità stabilite dal comma 1 dell'articolo 28-quinquies del presente decreto e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 gennaio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2014».

      2. I termini e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.
(Decorrenza degli effetti).

      1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano ai redditi maturati e certificati alla data di entrata in vigore della presente legge.