XVII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3589



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

SCOTTO, QUARANTA, D'ATTORRE, COSTANTINO, PELLEGRINO, ZARATTI, AIRAUDO, FRANCO BORDO, DURANTI, DANIELE FARINA, FASSINA, FAVA, FERRARA, FOLINO, FRATOIANNI, CARLO GALLI, GIANCARLO GIORDANO, GREGORI, KRONBICHLER, MARCON, MELILLA, NICCHI, PAGLIA, PALAZZOTTO, PANNARALE, PIRAS, PLACIDO, RICCIATTI, SANNICANDRO, ZACCAGNINI

Disposizioni per lo svolgimento contemporaneo delle elezioni amministrative e dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione

Presentata il 5 febbraio 2016


      Onorevoli Colleghi! La presente proposta di legge interviene sul più importante istituto di democrazia diretta, il referendum. Grazie ad esso, infatti, i cittadini possono esprimere il loro parere direttamente, senza la mediazione del Parlamento. In particolare, poi, il referendum abrogativo di cui all'articolo 75 della Costituzione dispone della capacità di innovare il diritto oggettivo in negativo, in quanto può abrogare disposizioni di leggi o atti aventi forza di legge. L'obiettivo della presente proposta di legge è quello di intervenire su un vuoto normativo circa l'accorpamento del o dei referendum abrogativi con le consultazioni elettorali amministrative qualora si svolgano nel medesimo anno. Oltre a produrre effetti di risparmio sui costi derivanti dallo svolgimento materiale delle votazioni e a evitare che gli elettori siano chiamati più volte al voto in un periodo temporale ristretto, la presente proposta di legge ha la chiara finalità di evitare che l'esito di un referendum abrogativo sia facilmente vanificato dal mancato raggiungimento del quorum di votanti prescritto. In relazione ai costi, si tratterebbe di un risparmio pari a circa 300 milioni di euro; nel medesimo tempo, come già rilevato, si garantirebbe la

 

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massima partecipazione alla consultazione referendaria. I proponenti, dunque, sottopongono la presente proposta di legge – di cui auspicano la celere calendarizzazione nei lavori – all'attenzione del Parlamento sia per ragioni economiche, soprattutto in tempi di spending review. Sia per la promozione della più ampia partecipazione alle urne in caso di referendum che, vale la pena ribadirlo, rappresenta il più importante strumento di democrazia diretta.
      Inoltre, al fine di conseguire l'obiettivo comune della copertura territoriale di asili nido del 33 per cento, già fissato dal Consiglio europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000, e di attenuare gli squilibri esistenti tra le diverse aree del Paese, proponiamo di destinare le risorse rivenienti dai risparmi di spesa conseguenti dall'attuazione delle nuove disposizioni introdotte dalla presente proposta di legge a un apposito fondo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali destinato al rifinanziamento del piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi, attualmente non più rifinanziato. Inoltre, si dispone che le ulteriori maggiori risorse siano comunque destinate al cofinanziamento degli investimenti promossi dalle amministrazioni territoriali per la riqualificazione di strutture destinate ad asili nido, individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Accorpamento dei referendum abrogativi con le consultazioni elettorali amministrative).

      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione si svolgono in un'unica data nell'arco dell'anno, in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno. Nel caso in cui uno o più referendum abrogativi si svolgano in un anno nel quale è previsto lo svolgimento di consultazioni amministrative, la convocazione degli elettori, ai sensi dell'articolo 34 della legge 25 maggio 1970, n. 352, è fissata per tutti i referendum abrogativi nella medesima data di tali consultazioni elettorali.

Art. 2.
(Rifinanziamento del piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi).

      1. Al fine di conseguire l'obiettivo comune della copertura territoriale del 33 per cento fissato dal Consiglio europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000 e di attenuare gli squilibri esistenti tra le diverse aree del Paese, le risorse derivanti dai risparmi di spesa conseguenti all'attuazione delle disposizioni dell'articolo 1, opportunamente accertate, sono attribuite a un apposito fondo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, fino all'importo di 300 milioni di euro, per essere destinate al rifinanziamento del piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi, al quale concorrono gli asili nido, i servizi integrativi, diversificati per modalità strutturali, di accesso, di

 

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frequenza e di funzionamento, e i servizi innovativi nei luoghi di lavoro, presso le famiglie e presso i caseggiati di cui all'articolo 1, comma 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le ulteriori maggiori entrate derivanti dai risparmi di spesa conseguenti all'attuazione del citato articolo 1 sono comunque destinate al cofinanziamento degli investimenti promossi dalle amministrazioni territoriali per la riqualificazione di strutture destinate ad asili nido, individuati con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.