CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 3407 |
Onorevoli Colleghi! Nell'ambito del trasporto sanitario su gomma, cioè in ambulanza, l'Italia presenta una situazione davvero eterogenea per ciò che riguarda la qualifica e la specializzazione degli equipaggi. Dal punto di vista numerico, la componente più rappresentata è quella dei soccorritori; questi sono operatori formati per gestire in autonomia, sulla base di specifici protocolli territoriali, pazienti che presentino qualsiasi bisogno di soccorso, a partire da quelli non critici, codici bianchi e verdi, per arrivare a quelli maggiormente complessi, codici gialli o rossi, che presentano cioè traumi o patologie importanti e le cui funzioni vitali sono compromesse. Questa figura è utilizzata anche nel servizio sanitario di urgenza ed emergenza (mezzi di soccorso di base basic life support-BLS), in quanto addestrata a mettere in atto tutte le manovre basiche salvavita quali il massaggio cardiaco, la disostruzione delle vie aeree, l'utilizzo del defibrillatore automatico esterno, l'uso in alcune regioni dell'elettrocardiografo e in generale tale figura è formata per valutare il paziente e riconoscere eventuali criticità che mettano a rischio la sua vita. Ovviamente in caso di necessità e in situazione di estrema criticità il soccorritore è supportato dai cosiddetti Advanced life support, mezzi di soccorso con a bordo medici e infermieri specializzati nell'emergenza, presenti in numero ridotto rispetto ai
1. Il numero minimo di personale presente a bordo dei mezzi di soccorso di base per il servizio sanitario di urgenza ed emergenza, di seguito denominati «mezzi di soccorso», è di tre membri: un autista soccorritore, un infermiere soccorritore e un soccorritore/volontario. Un quarto membro può essere aggiunto in fase di formazione o qualora se ne ravvisi la necessità.
1. Il nuovo personale che opera sui mezzi di soccorso in qualità di soccorritore deve seguire un percorso formativo teorico-pratico che preveda 1.000 ore, di cui almeno 500 di tirocinio. Durante quest'attività il personale deve essere affiancato da un soccorritore esperto con almeno tre anni di servizio, che abbia seguito uno specifico percorso formativo per lo svolgimento della mansione di tutor.
2. L'attività di soccorritore esperto di cui al comma 1 può essere svolta solo dopo avere esercitato sei mesi di attività come terzo membro dell'equipaggio dei mezzi di soccorso. Il soccorritore senior deve organizzare l'equipaggio, al fine di garantire l'efficacia, l'efficienza, la qualità e la sicurezza del trasporto sia dell'infortunato sia dell'equipaggio stesso. In talune situazioni e sulla base di normative regionali, il soccorritore esperto può essere sostituito dalla figura dell'infermiere disciplinata dal regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 14 settembre 1994, n. 739, e dalla legge 26 febbraio 1999, n. 42.
1. La terza unità dell'equipaggio dei mezzi di soccorso può essere un soccorritore di cui all'articolo 2 o un soccorritore volontario, con il compito di collaborare con il resto dell'equipaggio alla buona riuscita degli interventi.
2. Il personale volontario, elemento complementare del servizio dei mezzi di soccorso, deve seguire un percorso formativo non inferiore a 200 ore, suddivise in 100 ore di teoria, 50 ore di esercitazione e 50 ore di tirocinio, e presta la propria opera in maniera discontinua, sulla base della propria disponibilità e sempre in cooperazione con il resto dell'equipaggio dei mezzi di soccorso.
1. Al fine di garantire la sicurezza dell'equipaggio dei mezzi di soccorso e del paziente trasportato l'autista soccorritore deve rispettare tutte le normative sulla sicurezza del lavoro; tale attività deve essere svolta a seguito di un sufficiente periodo di riposo antecedente alla guida dei citati mezzi di soccorso.
2. Il Ministro della salute, in concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, provvede, con proprio decreto, a stabilire i requisiti necessari per esercitare l'attività di autista soccorritore dei mezzi di soccorso, individuando le caratteristiche psico-fisiche per il riconoscimento dell'idoneità e stabilendo l'obbligo di superamento di un corso di guida in emergenza che prevede anche la conoscenza del territorio e l'utilizzo corretto dei mezzi da condurre.
3. L'attività di autista soccorritore può essere svolta solo dopo aver esercitato almeno due anni di attività come soccorritore esperto.
1. Il Ministero della salute provvede, d'intesa con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano, a organizzare percorsi formativi esclusivamente teorici, relativi alle seguenti materie: anatomia, fisiologia, patologia, traumatologia, psicologia e lingue straniere, prevedendo l'obbligo di aggiornamento continuo con corsi strutturati in analogia a quanto previsto dall'educazione continua in medicina e disciplinando le caratteristiche di partecipazione e di rilascio dell'abilitazione allo svolgimento dell'attività di soccorritore.
1. Al fine di riconoscere l'esperienza maturata a bordo dei mezzi di soccorso dal personale in forza alle associazioni e agli enti di soccorso per il servizio sanitario di urgenza ed emergenza operanti nel territorio nazionale. Tali associazioni ed enti devono certificare l'anzianità di servizio dei propri collaboratori per consentire loro di accedere ai percorsi formativi esclusivamente teorici di cui all'articolo 5. L'anzianità minima riconosciuta per poter accedere ai citati percorsi formativi e di almeno cinque anni continuativi ovvero di almeno cinque anni non continuativi in un periodo di tempo non superiore a sette anni di svolgimento dell'attività di soccorritore dipendente dei mezzi di soccorso.