CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 3527 |
Onorevoli Colleghi! In base all'rapporto del CENSIS 2015 in Italia sono più di 3 milioni, pari al 5,5 per cento della popolazione, le persone che soffrono di difficoltà funzionali gravi (l'80 per cento sono anziani). Tra queste, 1,4 milioni sono confinate all'interno della propria abitazione e bisognose di cure diurne e notturne. Con l'allungamento della vita media, le previsioni evidenziano che continuerà a crescere la disabilità (attività di vita che subiscono restrizioni a causa di limitazioni funzionali) e la conseguente domanda di cure e di assistenza.
A dare risposta a tali bisogni sono, anche nei Paesi con un sistema sviluppato di servizi di assistenza formale, in larga misura persone che prestano assistenza a propri cari (caregiver) informali (numericamente stimati pari dal doppio della forza lavoro formale).
A supportare questa stima è anche un recente studio dell'Unione europea, che evidenzia come circa l'80 per cento delle cure in tutti gli Stati membri siano fornite da coniugi, parenti o amici e che il valore economico di questa attività rappresenti fra il 50 per cento il 90 per cento del costo complessivo dei servizi di assistenza formale a lungo termine.
In ambito europeo si stima che i caregiver familiari che assolvono con continuità compiti di cura siano oltre 16 milioni.
In Italia si stima che le persone non autosufficienti ospiti di strutture residenziali siano, per quanto concerne gli anziani, poco più di 200.000. Oltre 2.500.000 sono in famiglia, in casa propria o di parenti (in Italia si registra la maggiore percentuale in Europa di familiari e di amici che prestano cura a persone anziane o disabili: 18 per cento
1. La Repubblica riconosce e promuove la cura prestata a persone care e la solidarietà come beni sociali, in un'ottica di responsabilizzazione diffusa e di sviluppo di comunità.
2. La presente legge è finalizzata al riconoscimento, alla valorizzazione e alla tutela dei soggetti che si prendono cura di una persona cara e a sostenerne la conciliazione con la loro vita lavorativa e sociale individuando gli ambiti di competenza diretta e stabilendo i princìpi ai quali le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute ad attenersi nella definizione dei propri interventi normativi in materia.
1. Il caregiver familiare è la persona che volontariamente, in modo gratuito e responsabile, si prende cura di una persona cara in condizioni di non autosufficienza o comunque di necessità di ausilio di lunga durata, non in grado di prendersi cura di sé.
2. L'aiuto prestato dal caregiver familiare, in base alla situazione di bisogno della persona cara assistita, può caratterizzarsi in diverse forme. In particolare il caregiver familiare assiste e si prende cura della persona e del suo ambiente domestico, la supporta nella vita di relazione, concorre al suo benessere psico-fisico, l'aiuta nella mobilità e nel disbrigo delle pratiche amministrative, si rapporta e si
1. Al riconoscimento formale del caregiver familiare provvede, nel contesto del sistema integrato dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali, il servizio delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano competente all'accoglienza delle richieste di intervento per la valutazione multidimensionale delle persone in situazione di non autosufficienza o di disabilità, che necessitano di interventi sociali, socio-sanitari e sanitari.
2. Nell'ambito della definizione del piano assistenziale individuale, il servizio di cui al comma 1 stabilisce il contributo di cura e le attività del caregiver familiare nonché le prestazioni, gli ausili, i contributi necessari e i supporti che i servizi socio-sanitari e sanitari si impegnano a fornire al fine di permettere al caregiver familiare di affrontare al meglio possibili difficoltà o urgenze e di svolgere le normali attività di assistenza e di cura in maniera appropriata e senza rischi per l'assistito e per se stessa.
3. Il contributo di cura e di attività del caregiver familiare ai sensi del comma 2 del presente articolo costituisce titolo per la richiesta al datore di lavoro di flessibilità oraria sul lavoro e permessi a esso finalizzati, nonché per la richiesta all'accesso ad altre opportunità riconosciute ai fini della conciliazione dell'attività lavorativa con quella di cura e di assistenza ai sensi dell'articolo 5.
1. Per valorizzare e sostenere il caregiver familiare, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con propri atti programmatici e di indirizzo, nei limiti delle risorse disponibili e in accordo con i comuni e le aziende sanitarie locali, sono chiamate a assicurare allo stesso:
a) un'informazione puntuale ed esauriente sulle problematiche di cui soffre la persona assistita, sui suoi bisogni assistenziali e sulle cure necessarie, sui criteri di accesso alle prestazioni sociali, socio-sanitarie e sanitarie, nonché sulle diverse opportunità e risorse esistenti nel territorio che possono essere di sostegno alla cura e all'assistenza;
b) opportunità formative al fine di sviluppare maggiore consapevolezza rispetto al ruolo svolto, anche mediante l'accesso a elementi essenziali allo svolgimento delle azioni di cura e di assistenza;
c) un supporto psicologico, al fine di sostenere il caregiver familiare nella ricerca e nel mantenimento del benessere e dell'equilibrio personale e familiare, per prevenire rischi di malattie da stress fisico-psichico;
d) soluzioni condivise nelle situazioni di emergenza personale o assistenziale segnalate dal caregiver familiare, predisponendo, se necessario, un piano per fronteggiare l'emergenza o ridefinendo il piano di assistenza individuale qualora la situazione imprevista assuma carattere di stabilità;
e) interventi di sollievo di emergenza o programmato attraverso l'impiego di personale qualificato anche con sostituzioni temporanee al domicilio del caregiver familiare;
f) assistenza di base attraverso assistenti familiari o personali con competenze
g) il supporto di reti solidali a integrazione dei servizi garantiti dalle reti istituzionali, al fine di ridurre il possibile isolamento sociale del caregiver familiare e di assicurargli un contesto sociale di supporto nella gestione delle persone non autosufficienti;
h) il supporto di gruppi di mutuo aiuto al fine di favorire il confronto e lo scambio di esperienze;
i) consulenze e contributi per l'adattamento dell'ambiente domestico della persona assistita;
l) la domiciliarizzazione delle visite specialistiche nei casi di difficoltà di spostamento della persona assistita, compatibilmente con la disponibilità del personale medico e con l'organizzazione dei servizi sanitari.
1. Per favorire la valorizzazione professionale, l'accesso o il reinserimento lavorativo del caregiver familiare, l'esperienza maturata nell'attività di cura e di assistenza riconosciuta ai sensi dell'articolo 3, è riconosciuta come competenza certificabile dagli organismi competenti secondo quanto previsto dal decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, e dalle normative regionali di riferimento.
2. Nel caso di caregiver familiari inseriti in percorsi scolastici, il riconoscimento delle competenze di cui al comma 1 contribuisce a formare i crediti formativi per attività extra scolastiche ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122.
3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
a) una maggiore flessibilità oraria e lo sviluppo di servizi di welfare aziendale o interaziendale;
b) l'istituzione di un fondo ferie solidale a sostegno della conciliazione dell'attività lavorativa e di quella di cura e di assistenza prestata dal caregiver familiare.
1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, promuove accordi con le rappresentanze delle compagnie di assicurazione che prevedono premi agevolati per le polizze eventualmente stipulate dal caregiver familiare che opera nell'ambito del piano assistenziale individuale di cui all'articolo 3, per la copertura degli infortuni o della responsabilità civile collegati all'attività prestata.
2. La presente legge riconosce una detrazione fiscale o un credito d'imposta relativamente al 50 per cento delle spese sostenute dal caregiver familiare per la sua attività di cura e di assistenza nell'ambito
1. Al fine di sensibilizzare la popolazione sul valore sociale del caregiver familiare è istituita, anche in collaborazione con le associazioni e con gli organismi operanti nel settore della cura e dall'assistenza familiare, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, la Giornata nazionale del caregiver familiare, da celebrare ogni anno l'ultimo sabato del mese di maggio.
2. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, promuove nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado campagne d'informazione volte alla sensibilizzazione sul valore sociale dell'attività di cura e di assistenza familiare.
1. Ai fini della rilevazione quantitativa dell'attività di cura e di assistenza familiare, la Presidenza del Consiglio dei ministri incarica l'Istituto nazionale di statistica di inserire nel censimento generale della popolazione specifici quesiti e di effettuare indagini multiscopo mirate ad approfondire aspetti qualitativi rilevanti ai fini dell'adeguamento delle politiche in materia.
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, determinati nel limite massimo di 15 milioni di euro annui per gli anni 2016, 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.