CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 3539 |
Onorevoli Colleghi! La presente proposta di legge risponde alla necessità di assegnare ai sindaci dei piccoli comuni la possibilità di essere eletti per un terzo mandato. Attualmente la legge 7 aprile 2014, n. 56 (cosiddetta legge Delrio) riconosce tale diritto solo ai primi cittadini dei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti. La proposta di legge lo estende anche ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.
Il limite di due mandati per i sindaci, introdotto nel nostro ordinamento per la prima volta nel 1993 con la legge n. 81 scaturiva dall'esigenza di bilanciare i maggiori poteri riconosciuti con una legge dello stesso anno al sindaco e al presidente di provincia rispetto al consiglio comunale e al consiglio provinciale. Il legislatore ritenne opportunamente di porre quindi un limite alla permanenza in carica imponendo il limite dei due mandati.
Tuttavia, pur essendo una misura appropriata per i comuni di grandi dimensioni, nel tempo essa si è rilevata inadeguata per i piccoli comuni dove è spesso difficile trovare persone che intendano farsi carico di un lavoro – quello di amministratore – che è particolarmente gravoso e denso di insidie. A dispetto di una popolazione ridotta, i sindaci dei piccoli comuni sono chiamati ad assumersi responsabilità che sono pari a quelli dei primi cittadini dei comuni con popolazione superiore.
Con la legge n. 56 del 2014 il legislatore ha riconosciuto, come già rilevato, l'inidoneità del limite dei due mandati per i comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti.
1. Il comma 138 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, è sostituito dal seguente:
«138. Ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti non si applicano le disposizioni dei commi 2 e 3 dell'articolo 51 del testo unico; ai sindaci dei medesimi comuni è comunque consentito un numero massimo di tre mandati».