XVII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3537



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

VENITTELLI, CAPOZZOLO, ROSTELLATO, MINNUCCI, ALBANELLA, AMATO, ARLOTTI, CAPONE, CARRESCIA, CRIVELLARI, FALCONE, CINZIA MARIA FONTANA, GNECCHI, TARICCO, VENTRICELLI

Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro C 188 sul lavoro nel settore della pesca, fatta a Ginevra il 14 giugno 2007

Presentata il 15 gennaio 2016


      Onorevoli Colleghi! La Convenzione C 188 sul lavoro nel settore della pesca, adottata il 14 giugno 2007 nell'ambito della Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del lavoro, di seguito «Convenzione», non è stata ancora ratificata dall'Italia.
      La globalizzazione ha avuto un impatto profondo su questo settore riconosciuto dall'OIL tra le attività più pericolose per i lavoratori in essa impiegati.
      Sono circa 55 milioni i lavoratori impiegati nel settore della pesca in tutto il mondo e oltre 4 milioni i pescherecci, che per il 74 per cento dei casi operano in acque marine.
      Secondo l'Istituto di ricerche economiche per la pesca e l'acquacoltura, in Italia, nel 2012 gli occupati nel settore della pesca erano pari a circa 29.000 unità, con una perdita di circa 6.000 posti di lavoro dal 2004 al 2012.
      Nonostante sia fonte di occupazione per una porzione molto rilevante della popolazione mondiale, il lavoro nella pesca non è universalmente tutelato e regolato. In Italia, nel comparto della pesca si verifica il 70 per cento di tutti gli eventi mortali del settore navigazione. Gli occupati in questo comparto dall'elevata rischiosità

 

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sono sempre più soggetti alle tecnopatie. Secondo i dati dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) le navi da pesca rappresentano il 48,5 per cento di tutte le imbarcazioni assicurate: la quasi totalità – il 47 per cento – è costituita dalle imbarcazioni da pesca costiera, cioè è svolta lungo le coste continentali e insulari italiane a distanza non superiore a 20 miglia. Per quanto riguarda il comparto marittimo ex Ipsema si assiste a una rilevante riduzione del fenomeno infortunistico a fronte di una sostanziale stabilità del dato sui casi mortali relativo all'ultimo decennio. Per quanto gli infortuni siano in calo, si assiste a un aumento delle malattie professionali. Anche i dati riguardanti la piccola pesca, tradizionalmente assicurata dall'INAIL, mostrano una significativa riduzione del fenomeno infortunistico in genere e una parallela crescita del fenomeno tecnopatico. Le malattie professionali indennizzate nell'ultimo quinquennio riguardano in maniera prevalente l'apparato muscolo-scheletrico e sono correlate al sovraccarico funzionale che si concretizza in tutte le fasi della pesca. Le patologie a livello della colonna vertebrale e degli arti superiori rappresentano, infatti, rispettivamente il 55 per cento e il 35 per cento del totale di quelle indennizzate dal 2005 al 2014. Il restante 10 per cento riguarda gli effetti uditivi conseguenti alla cronica esposizione al rumore (soprattutto nella sala macchine), le patologie della cute da esposizione alle radiazioni solari e da contatto e le patologie pleuriche asbesto correlate, manifestazioni della remota esposizione all'amianto che, in un recente passato, era ampiamente utilizzato dall'ingegneria delle costruzioni navali.
      Nel mondo globalizzato della pesca i meccanismi di rappresentanza e le condizioni di lavoro si differenziano in modo sostanziale. Per questa ragione la ratifica della Convenzione segna il passo e allontana nel tempo il raggiungimento di diritti essenziali da parte dei lavoratori del settore.
      La Convenzione, infatti, è nata per garantire condizioni di lavoro dignitoso a tutti i lavoratori della pesca; definire le condizioni minime di lavoro a bordo; definire regole riguardo il vitto e l'alloggio dei pescatori; garantire rigorose misure di salute e di sicurezza; assicurare assistenza sanitaria e prevedere meccanismi di protezione sociale; contrastare il lavoro minorile e forzato, lo sfruttamento dei migranti, la tratta e la pesca illegale.
      La necessità di proteggere e di promuovere i diritti dei pescatori in questa materia si basa sulla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982, resa esecutiva dalla legge n. 689 del 1984, sulla Dichiarazione dell'OIL sui princìpi e i diritti fondamentali nel lavoro del 18 giugno 1998 e sui diritti enunciati da numerose convenzioni internazionali del lavoro.
      L'Italia non può restare indietro in una materia tanto rilevante che riguarda anche la protezione dei minori impiegati nel settore della pesca.
      La presente proposta di legge:

          autorizza il Presidente della Repubblica alla ratifica della Convenzione (articolo 1);

          prevede la piena e intera esecuzione della Convenzione a decorrere dalla data della sua entrata in vigore dodici mesi dopo la data di registrazione della ratifica (articolo 2);

          stabilisce che l'autorità competente per l'Italia sia il Ministro del lavoro e delle politiche sociali (articolo 3);

          introduce una clausola di invarianza finanziaria secondo la quale dall'attuazione alla legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (articolo 4);

          stabilisce che facciano fede, oltre al testo allegato alla legge, il testo francese e il testo inglese, in accordo con quanto disposto dalla Convenzione (articolo 5);

          fissa l'entrata in vigore della legge per il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (articolo 6).

 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro C 188 nel settore della pesca, fatta a Ginevra il 14 giugno 2007, di seguito denominata: «Convenzione».

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

      1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 48, paragrafo 3, della Convenzione.

Art. 3.
(Autorità competente).

      1. Ai fini della presente legge si intende per autorità competente di cui all'articolo 7, lettera a), della Convenzione, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Art. 4.
(Clausola di invarianza finanziaria).

      1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni interessate all'attuazione della presente legge vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

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Art. 5.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

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