XVII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3453



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

ZAMPA, BOCCADUTRI, ROTTA, LOSACCO

Disposizioni per la promozione della lettura, il sostegno delle librerie di qualità, dei traduttori nonché delle piccole e medie imprese editoriali

Presentata il 25 novembre 2015


      Onorevoli Colleghi! I dati sulla lettura di libri in Italia, tradizionalmente tra i più bassi in Europa, negli ultimi anni sono in continuo calo. Nel 2014 solo il 41,4 per cento degli italiani ha dichiarato di aver letto almeno un libro nei dodici mesi precedenti, contro il 43 per cento del 2013 e il 46 per cento del 2012. Certamente meno sono i cittadini che hanno acquistato un libro (erano il 37 per cento nel 2013). Sono dati allarmanti che non possono non far riflettere anche sul rapporto diretto, sempre sottolineato dagli analisti, fra sviluppo culturale ed economico di un Paese. Sui libri (che siano a stampa o digitali) viaggia infatti l'intero patrimonio di conoscenze di una nazione, la sua storia e tradizione culturale, scientifica e artistica. Incentivare la lettura significa dunque promuovere la consapevolezza e la responsabilità, dotare i cittadini di strumenti più efficaci per l'interpretazione della realtà e per la difesa dei propri diritti, ma anche per la costruzione di una migliore qualità della convivenza. E non è inutile richiamare la Costituzione che, all'articolo 3, recita: «È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese». Per questo l'allarme è tanto più grande per quel che riguarda le giovani generazioni, fra le quali si rileva, purtroppo, una flessione significativa nelle abitudini di lettura.

 

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Nella fascia di età fra i 6 e i 14 anni i lettori infatti sono scesi, fra il 2013 e il 2014, dal 53,25 per cento al 49,05 per cento (dati dall'Istituto nazionale di statistica), una riduzione non compensata dalla crescita della quota di libri in formato digitale (ebook).
      In conseguenza di questo andamento nelle abitudini di lettura e dunque di acquisto dei libri, negli ultimi anni tutte le imprese editoriali hanno sofferto dell'ulteriore contrazione di un mercato già in difficoltà. Una situazione che ha anche accentuato gli squilibri esistenti per i fenomeni di concentrazione sia a livello produttivo che distributivo. I grandi editori, pari al 12,4 per cento, pubblicano più dei tre quarti dell'intera produzione libraria (il 76,2 per cento). I piccoli editori, che spesso svolgono una fondamentale funzione di ricerca e di scouting e danno vita non raramente a una produzione di altissima qualità, incontrano sempre maggiori difficoltà a trovare spazio e visibilità nella distribuzione e nei punti vendita. Da ultimo la fusione appena avvenuta fra le case editrici Mondadori libri e RCS libri darà vita a un gruppo che sfiorerà da solo il 40 per cento del mercato. Mentre per la prima volta da molto tempo accade che il numero degli editori si riduce, ossia è più alto il numero delle imprese che cessano l'attività rispetto a quelle che l'iniziano.
      Sono dati di fronte ai quali appare urgente intervenire su due piani: da una parte evitare il rischio di un declino culturale del nostro Paese, con misure concrete per incentivare e promuovere la lettura, dall'altra salvaguardare quel bene prezioso per una democrazia che è la cosiddetta bibliodiversità, o, più semplicemente, il pluralismo editoriale e quindi culturale. Per questo è necessario introdurre o rafforzare regole che garantiscano la differenza e il pluralismo nella produzione editoriale, nonché sostenere i punti chiave della filiera editoriale, a cominciare dalle librerie indipendenti, che svolgono spesso un ruolo di effettivo presidio culturale sul territorio, ma anche le piccole e medie imprese editoriali. Tutti settori su cui, al contrario, potrebbero avere effetti potenzialmente dirompenti politiche di liberalizzazione dello sconto che finirebbero inevitabilmente per avvantaggiare i grandi player internazionali o la grande distribuzione penalizzando librerie (sia indipendenti che di catena) ed editori. Si sottolinea, del resto, che dall'approvazione della cosiddetta legge Levi (legge n. 128 del 2011), che ha introdotto un limite allo sconto sul prezzo dei libri, il prezzo medio è sceso (dati Nielsen), in linea del resto con quanto avviene negli altri grandi Paesi europei che hanno adottato politiche più restrittive sullo sconto del prezzo dei libri (Germania, Francia, Spagna).
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Misure per favorire la diffusione della lettura).

      1.    Al    fine di favorire una maggiore diffusione della lettura, è istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, destinato all'erogazione di contributi per i nuclei familiari con un'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 30.000 euro per l'acquisto di libri muniti di codice international standard book number (ISBN), compresi i libri di testo scolastici, effettuato in esercizi commerciali di vendita di libri al dettaglio e non coperto da contributi o sostegni pubblici di altra natura.
      2.    Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di erogazione dei contributi di cui al comma 1, nei limiti di disponibilità del fondo ivi previsto.

Art. 2.
(Agevolazione e sconti sul prezzi di vendita dei libri).

      1.    Lo sconto praticato sui libri, così come previsto nei limiti della legge n. 128 del 27 luglio 2011, risulta modificato come segue: il tetto generale è fissato al 5 per cento, comprese le vendite per corrispondenza e su piattaforma digitale via internet, con una possibilità massima del 10 per cento di sconto in occasione di fiere ed iniziative di settore espressamente indicate e del 20 per cento in caso di vendita a biblioteche, pubbliche e private.

 

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      2.    Ogni casa editrice può esercitare l'opzione di una deroga annuale espressamente prevista per singolo marchio editoriale, con tetto al 20 per cento, nei soli mesi di febbraio e luglio, ed esclusione del titoli pubblicati nell'anno solare precedente a quello della deroga indicata.

Art. 3.
(Librerie, valorizzazione e certificazione di qualità).

      1.    Al    fine di garantire un forte pluralismo culturale ed economico, nonché di accrescere la qualità della lettura è istituito l'Albo delle librerie di qualità, di seguito denominato «Albo».
      2. L'Albo è istituito con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, che stabilisce altresì i requisiti per l'iscrizione in base ai seguenti parametri minimi: il rapporto tra la superficie espositiva e il numero di marchi editoriali presenti; il rapporto tra la superficie espositiva e il numero di libri in vendita; il rapporto tra la superficie espositiva e i libri pubblicati almeno dodici mesi prima della domanda di iscrizione all'Albo, presenti nell'area espositiva; la percentuale di spesa relativa al personale e al fatturato; la promozione culturale e la consulenza ai clienti.
      3. Qualora i parametri di cui al comma 2 siano conformi ai valori stabiliti dal decreto di cui al medesimo comma, la domanda di iscrizione all'Albo può essere presentata dalle librerie che dichiarano, allegando apposita documentazione, un ricavo superiore al 90 per cento il ricavo derivante dalla vendita di prodotti editoriali.
      4.    È istituito presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo il Fondo per la valorizzazione delle librerie iscritte all'Albo. Il Fondo ha una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 ed è finalizzato a garantire detrazioni sul l'affitto dei locali adibiti a libreria, crediti

 

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d'imposta sul commercio dei libri e agevolazioni per l'accesso al credito.
      5.    Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, stabilisce, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, i criteri per il funzionamento e per la ripartizione del Fondo di cui al comma 4 del presente articolo.

Art. 4.
(Fondo per le biblioteche pubbliche).

      1.    Le biblioteche pubbliche sono tenute a garantire il pluralismo editoriale attraverso l'acquisto, per almeno il 40 per cento, di libri editi da editori inseriti dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo nella categoria degli editori piccoli e medi.
      2.    Ai fini di cui al comma 1, è istituito, presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, il Fondo per le biblioteche pubbliche, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
      3.    Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, stabilisce, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, i criteri per il funzionamento e per la ripartizione del Fondo di cui al comma 2 del presente articolo, nonché i criteri per la realizzazione del pluralismo editoriale di cui al comma 1 del medesimo articolo.

Art. 5.
(Fondo di dotazione per contributi agli editori per traduzioni di opere italiane).

      1.    È istituito presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo il Fondo per contributi agli editori per traduzioni di opere italiane con una dotazione

 

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iniziale di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
      2.    Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, stabilisce, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, i criteri per il funzionamento e per la ripartizione del Fondo di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 6.
(Agevolazioni postali, credito agevolato, sostegno industriale).

      1.    È istituito presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo il Fondo per contributi alle piccole e medie imprese editoriali italiane che non superano 5 milioni di euro annui di fatturato.
      2.    Il Fondo di cui al comma 1 ha una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 ed è finalizzato a:

          a) concedere agevolazioni postali in convenzione;

          b) assegnare un credito agevolato d'imposta sulle spese per la carta, purché conformi alla normativa dell'Unione europea in materia di tutela dell'ambiente, e sulle spese di innovazione tecnologica relative alla produzione e alla promozione nella fase di e-commerce o di acquisto diretto.

      3.    Con regolamento del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentito il Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria – Presidenza del Consiglio dei ministri, da adottare entro il mese di gennaio di ogni anno, sono stabiliti i criteri per la ripartizione del Fondo di cui ai commi 1 e 2.

 

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Art. 7.
(Copertura finanziarla).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 240 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.