CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 3456 |
Onorevoli Colleghi! Con l'entrata in vigore della legge n. 263 del 2005 veniva modificato il sesto comma dell'articolo 183 del codice di procedura civile che prevede la concessione (su richiesta di una delle parti) di tre termini funzionali alla specificazione e all'integrazione delle domande, delle accezioni e delle conclusioni già proposte, nei limiti dell’emendatio libelli (il primo termine); per replicare alle domande e alle eccezioni nuove, o modificate dall'altra parte, per proporre eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l'indicazione dei mezzi di prova e delle produzioni documentali (il secondo termine); per l'indicazione di prova contraria (il terzo termine).
I prefati termini sono un compromesso tra la rappresentazione immediata della causa petandi e petitum, nonché delle richieste istruttorie (ratio del nuovo rito, sulla base del rito del lavoro) e la possibilità postuma di precisare la domanda nei limiti dell’emendatio libelli, nonché di depositare documenti.
La richiesta di concessione dei termini di cui all'articolo 183, sesto comma, può però essere usata per fini meramente dilatori dalla parte che non ha interesse a ottenere un provvedimento giudiziale. Il legislatore ha, infatti, eliminato la possibilità per il giudice di verificare, secondo il suo prudente apprezzamento, la necessità o no della concessione dei termini, demandando
1. All'articolo 183 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il sesto comma è inserito il seguente:
«Il giudice, se ritiene la causa matura per la decisione, nonostante la richiesta di una delle parti, non concede i termini di cui al sesto comma»;
b) all'ottavo comma:
1) le parole: «al settimo comma» sono sostituite dalle seguenti: «all'ottavo comma»;
2) le parole: «del settimo comma» sono sostituite dalle seguenti: «dell'ottavo comma».