CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 3423 |
Onorevoli Colleghi! La presente proposta di legge mira a inserire nei programmi scolastici l'insegnamento dell'educazione emotivo-sentimentale. Lo scopo è quello di educare i giovani alla complementarità tra uomo e donna e alla valorizzazione di un rapporto umano e rispettoso tra i sessi. Nell'attuale società i modelli culturali imperanti veicolati dai mezzi di informazione e di comunicazione offrono ai giovani stereotipi negativi che comportano una ipersessualizzazione precoce. Infatti sesso e pornografia hanno invaso la vita di bambini e di adolescenti influenzando la loro cultura e i loro comportamenti. Tutto – la moda, l'immagine corporea, l'idea di sessualità, ma anche quella di femminile e di maschile – è influenzato da questa erotizzazione precoce e martellante. Il risultato è una concezione del sesso come merce e della seduttività come un qualcosa da esibire come un manifesto. I mezzi di informazione e di comunicazione diffondono alle nostre figlie l'immagine di ragazze sexy, dive e «mangiatrici» di uomini, imponendo l'immagine di una donna contraffatta e irreale, ridotta di fatto, in modo più o meno esplicito, a un oggetto sessuale e alla quale non è più neanche consentito (a rischio di essere «fuori moda» e quindi emarginata dalla società) di mostrare la propria personalità e perfino il proprio vero volto, tanto che la chirurgia plastica è non a caso sempre più diffusa tra le adolescenti (e, si aggiunge, altrettanto non a caso la stessa chirurgia plastica è stata oggetto di trasmissioni televisive andate in
1. La presente legge è finalizzata a introdurre, nei programmi scolastici del sistema educativo di istruzione e di formazione, l'insegnamento dell'educazione emotivo-sentimentale, finalizzata alla conoscenza della complementarità tra uomo e donna e allo sviluppo di un rapporto tra i due sessi improntato sui valori del rispetto, della solidarietà nonché del riconoscimento e dell'affermazione delle rispettive personalità.
1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in sede di definizione dei programmi scolastici, ai sensi dell'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, prevede e disciplina l'insegnamento dell'educazione emotivo-sentimentale.
1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca istituisce, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un comitato tecnico-scientifico al quale partecipano, con ruolo consultivo, anche rappresentanti delle associazioni dei docenti e dell'Ordine nazionale degli psicologi.