XVII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3416



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

MARCON, ZANIN, SBERNA, SCOTTO, MELILLA, AIRAUDO, DURANTI, COSTANTINO, PAGLIA

Disposizioni per l'attribuzione di incarichi pubblici mediante sorteggio

Presentata il 10 novembre 2015


      Onorevoli Colleghi! La presente proposta di legge prevede l'introduzione del metodo del sorteggio per la scelta di tutti o di una parte dei componenti dei consigli di amministrazioni di aziende pubbliche o di società per azioni a partecipazione pubblica, di commissioni di gara e di comitati consultivi e tecnici aventi per oggetto la stesura e l'emanazione di pareri che influiscono su scelte di carattere economico o di spesa pubblica o che hanno un impatto economico con soggetti e con imprese privati.
      L'introduzione del metodo del sorteggio per la scelta di cariche e di funzioni pubbliche deriva dalla necessità di prevedere meccanismi di maggiore trasparenza e di minore condizionamento consociativo e clientelare delle scelte di carattere tecnico e amministrativo da parte dei partiti e del potere politico. La sperimentazione del metodo del sorteggio – anche in modo parziale – può essere un modo efficace per fronteggiare le derive oligarchiche di una democrazia dove il sistema dei partiti è in grado di orientare in modo pesante anche la scelta di cariche e di funzioni in organismi pubblici.
      Storicamente il metodo del sorteggio è stato utilizzato, come è noto, nella democrazia ateniese, ma anche nella Repubblica veneziana per l'elezione del consiglio e del doge al fine di assicurare un equilibrio e una rotazione tra le famiglie della

 

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città. Vi è poi da tempo un dibattito teorico e scientifico internazionale consolidato sull'opportunità di utilizzare il sorteggio come strumento di rigenerazione della fiducia dei cittadini, della vita e del sistema democratico, di maggiore trasparenza del funzionamento delle istituzioni, di rinnovamento del rapporto tra politica e pubblica amministrazione. Yves Sintomer – uno dei più autorevoli studiosi del sorteggio – ha dedicato un importante saggio («La democrazia al popolo») al tema della realizzazione di esperienze di democrazia partecipativa, utilizzando gli strumenti delle giurie popolari e del sorteggio. Bernard Manin nell'importante saggio «Principes du gouvernement reprèesentatif» ha evidenziato l'importanza della «democrazia del pubblico», distinta dalla «democrazia rappresentativa», in cui prevalgono forme e strumenti organizzativi atti a fronteggiare le derive oligarchiche dei regimi democratici moderni. James Fishkin, partendo proprio dal sorteggio, ha teorizzato e praticato le iniziative dei sondaggi deliberativi (deliberative polling), sperimentati su vari temi: misure sulla sicurezza (come in Gran Bretagna), aiuti ai Paesi in via di sviluppo (negli Stati Uniti d'America), adozione dell'euro (in Danimarca), diritti degli aborigeni (in Australia), diritto di voto agli immigrati (in Italia). Carson e Martin hanno teorizzato in «Random selection in politics» l'uso del sorteggio anche per le funzioni di rappresentanza popolare. Ricordiamo che più recentemente, a livello internazionale, il sorteggio è stato utilizzato per la scelta dell'assemblea incaricata di scegliere il candidato socialista a sindaco per la città greca di Maroussi (2006), per la riforma del sistema elettorale della provincia canadese della British Columbia (2004) e lo stesso è poi successo nei Paesi Bassi (2006) e in Ontario (2007).
      In Italia il professor Luigi Bobbio ha scritto e teorizzato sull'uso del sorteggio in diversi temi accademici e nel volume «Dopo la politica». Anche il costituzionalista Michele Ainis – durante la riforma della parte seconda della Costituzione – ha avanzato nei mesi scorsi l'ipotesi dell'elezione del Senato della Repubblica per sorteggio. E, durante la discussione sul rinnovo del consiglio di amministrazione della RAI – Radiotelevisione italiana Spa alcune forze politiche hanno proposto di nominare i consiglieri con il sorteggio.
      Il nostro ordinamento giudiziario già prevede il metodo del sorteggio per la nomina delle giurie popolari. Alcuni enti locali hanno già utilizzato il metodo del sorteggio per la formazione di comitati e di organismi volti alla consultazione dei cittadini su alcune scelte relative a opere e servizi pubblici. Da tempo in Italia il professor Luigi Bobbio ha elaborato proposte e sperimentato iniziative in Liguria e in Piemonte per l'uso del sorteggio nelle scelte di comitati di cittadini chiamati a valutare proposte e scelte della pubblica amministrazione. Recentemente la regione Lazio ha depositato una proposta di legge per la scelta, con il sorteggio, dei componenti delle commissioni di gara per gli appalti pubblici.
      Come ha ricordato il professor Luigi Bobbio, il metodo del sorteggio può essere utile anche quando valutare le alternative diventa difficile e oneroso, politicamente e dal punto di vista organizzativo, e quando potrebbero prevalere le «cattive ragioni» nella scelta da compiere. È evidente che il metodo del sorteggio – come anche tutti gli altri metodi di selezione di funzioni e di cariche pubbliche – può avere delle controindicazioni: tra tutte l'individuazione delle migliori competenze e la complessità procedurale. Tuttavia il sorteggio è la procedura più semplice che ci sia e riteniamo che queste controindicazioni siano largamente bilanciate dagli effetti positivi di questo metodo: la trasparenza, l'autonomia dalle scelte dei partiti e della politica, la partecipazione dei cittadini e la rigenerazione della democrazia.
      Ovviamente, il metodo del sorteggio – da solo – non è risolutivo per rigenerare il sistema democratico ormai affetto da una crisi dovuta a varie componenti: lo svuotamento del meccanismo rappresentativo, la crescente subordinazione della politica al dominio del mercato e della finanza, la degenerazione del sistema dei
 

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partiti e molto altro. Tuttavia l'uso (anche in via sperimentale come previsto da questa proposta di legge) del metodo del sorteggio – unito all'introduzione di nuovi istituti di democrazia partecipativa e deliberativa per eliminare le influenze clientelari sulle scelte amministrative – può contribuire a rompere le derive oligarchiche dei regimi democratici e a favorire la partecipazione dei cittadini alle scelte politiche e di carattere amministrativo.
      La presente proposta di legge è composta da quattro articoli.
      L'articolo 1 disciplina il metodo del sorteggio per la scelta dei componenti delle commissioni di gara svolte da tutti i livelli della pubblica amministrazione.
      L'articolo 2 disciplina il metodo del sorteggio per la scelta dei componenti dei comitati tecnici e consultivi previsti da tutti i livelli della pubblica amministrazione.
      L'articolo 3 disciplina il metodo del sorteggio per la scelta dei componenti dei consigli di amministrazione di aziende pubbliche e di società per azioni a partecipazione pubblica.
      L'articolo 4 prevede, per un periodo di tre anni, l'applicazione in modo facoltativo della legge e l'emanazione dei regolamento di attuazione.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Nomina dei componenti delle commissioni di gara).

      1. Nella pubblica amministrazione è utilizzato il metodo del sorteggio per la scelta dei componenti delle commissioni di gara, istituite da enti locali, regioni, organi centrali dello Stato, aziende pubbliche, società per azioni a partecipazione pubblica.
      2. Il sorteggio è effettuato, tenendo conto del principio della parità di genere, in base a una lista di soggetti in possesso delle competenze e dei requisiti tecnici necessari a valutare l'oggetto della gara pubblica e la scelta dei soggetti aggiudicatari, secondo criteri determinati dai regolamenti di attuazione di cui all'articolo 4, comma 2.
      3. Ai soggetti sorteggiati quali componenti delle commissioni di gara si applica il criterio della rotazione ed essi non possono essere sorteggiati per le due gare successive a quella della nomina che abbiano analogo oggetto e medesimo soggetto banditore.
      4. La legge determina i casi di incompatibilità per palese conflitto di interesse alla nomina di componente di diverse commissioni di gara. Al fine di costituire una riserva a cui attingere nel caso di incompatibilità, il sorteggio è effettuato prevedendo una riserva pari al 20 per cento del numero totale dei componenti della commissione di gara.
      5. La trasparenza del processo e delle procedure decisionali relative ai lavori delle commissioni di gara, incluse la pubblicità on line dei curricula dei componenti delle stesse commissioni nominati con il metodo del sorteggio e dei lavori delle commissioni medesime, è assicurata mediante adeguate procedure informatiche.

 

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È inoltre garantita la pubblicità delle commissioni di gara.

Art. 2.
(Nomina dei componenti di comitati tecnici e consultivi).

      1. Nella pubblica amministrazione è utilizzato il metodo del sorteggio per la nomina del 50 per cento dei componenti dei comitati tecnici e consultivi, istituiti da ciascun livello della pubblica amministrazione, che abbiano come finalità la stesura e l'emanazione di pareri e di atti di indirizzo riguardanti decisioni e deliberazioni che implichino scelte di investimenti in opere pubbliche, di allocazione di spesa pubblica e di individuazione di imprese private per la realizzazione di opere di interesse pubblico.
      2. Il sorteggio è effettuato, tenendo conto del principio della parità di genere, in base a una lista di soggetti, composta da un numero almeno cinque volte superiore ai componenti da nominare, in possesso delle competenze e dei requisiti necessari a svolgere le funzioni oggetto dei comitati tecnici e consultivi cui sono chiamati a fare parte.
      3. La partecipazione ai comitati tecnici e consultivi dei soggetti sorteggiati ai sensi del comma 2 non può superare la durata di ventiquattro mesi e gli stessi soggetti non possono essere nuovamente sorteggiati per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla conclusione del loro incarico.

Art. 3.
(Nomina dei componenti dei consigli di amministrazione).

      1. Nella pubblica amministrazione è utilizzato il metodo del sorteggio per la nomina del 50 per cento dei componenti dei consigli di amministrazione di aziende pubbliche, di enti di diritto privato e società per azioni a partecipazione pubblica, nei quali sia già previsto un potere di nomina da parte degli organi dello

 

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Stato, degli enti locali e della pubblica amministrazione.
      2. Il sorteggio è effettuato, tenendo conto del principio della parità di genere, in base a una lista di soggetti, composta da un numero almeno cinque volte superiore ai componenti da nominare, in possesso delle competenze e dei requisiti necessari a svolgere le funzioni previste dai consigli di amministrazione cui sono chiamati a fare parte.
      3. La partecipazione dei soggetti sorteggiati ai sensi del comma 2 ai consigli di amministrazione è limitata a un solo mandato. Chi è sorteggiato come componente di un consiglio di amministrazione non può essere sorteggiato una seconda volta, per almeno dieci anni, per lo stesso consiglio.
      4. Ai fini dell'incompatibilità per palese conflitto di interesse si applica l'articolo 1, comma 4.
      5. È fatto divieto di cumulo di cariche nei consigli di amministrazione per i componenti sorteggiati ai sensi del presente articolo.

Art. 4.
(Disposizioni finali)

      1. Per i primi tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge le disposizioni della medesima legge si applicano in modo facoltativo.
      2. Il Governo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana i relativi regolamenti di attuazione recanti, in particolare, criteri per la formazione delle liste dei soggetti idonei di cui all'articolo 1, comma 2, le modalità applicative del principio di rotazione del principio di parità di genere, le forme di sostegno agli enti pubblici e alle pubbliche amministrazioni che intendono applicare il metodo del sorteggio nonché le forme di monitoraggio e di valutazione dell'applicazione del citato metodo.