CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 3434 |
Onorevoli Colleghi! Recenti episodi di cronaca mostrano come l'aumento degli attentati alla proprietà privata metta sempre più a repentaglio la vita e la sicurezza dei cittadini.
Il diritto alla sicurezza – detto anche «diritto a non avere paura» – è uno dei pilastri della civiltà costituzionale dell'occidente e, fin dalle sue originarie formulazioni alla fine del XVIII secolo, esso è strettamente legato alla sacralità della proprietà privata, in quanto la violazione della proprietà privata lede non solo gli interessi materiali della persona, ma anche la sua dignità.
Ogni giorno leggiamo di case e di esercizi commerciali violati con arroganza e violenza da criminali di ogni nazionalità e di ogni età, sia nelle metropoli sia nelle periferie, tanto al sud quanto al nord. Si tratta di un fenomeno complesso che va affrontato, ovviamente, nell'ambito di un'ampia e articolata politica della sicurezza, più attenta, rispetto al passato, alla dimensione della criminalità cosiddetta comune, pur senza, per questo, abbassare la guardia sul fronte della lotta ai fenomeni di criminalità organizzata.
Purtroppo, in più di un caso, i cittadini che si sono trovati nella triste necessità di difendere se stessi, i propri cari e i propri beni hanno dovuto affrontare lunghe e umilianti vicende processuali, che li hanno visti collocati nella posizione di chi deve rispondere di un crimine contro le leggi dello Stato.
Ora, è sicuramente vero che la legittima difesa non può mai costituire una giustificazione per violare con leggerezza il principio della sacralità della vita. Bisogna, tuttavia, riconoscere che l'attuale disciplina del diritto alla legittima difesa appare
1. I commi secondo e terzo dell'articolo 52 del codice penale sono abrogati.
2. Dopo l'articolo 52 del codice penale è inserito il seguente:
«Art. 52-bis. – (Legittima difesa nel caso di violazione di domicilio effettuata allo scopo di commettere altri reati). – Nel contrasto di una violazione di domicilio finalizzata allo scopo di commettere altri reati, si configura in ogni caso come legittima difesa la condotta di chi:
a) vedendo minacciata la propria o l'altrui incolumità, usa un'arma legalmente detenuta o qualsiasi altro mezzo idoneo per dissuadere o per rendere sicuramente inoffensivo l'aggressore;
b) vedendo minacciati i propri o altrui beni e constatata l'inefficacia di ogni invito a desistere dall'azione criminosa, per bloccarla usa qualsiasi mezzo idoneo o un'arma legittimamente detenuta, mirando alle parti non vitali di chi persiste nella minaccia.
Nei casi previsti dall'articolo 614, primo e secondo comma, le disposizioni del primo comma del presente articolo si applicano anche qualora il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove sia esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale».