CAMERA DEI DEPUTATI
|
N. 3447 |
Onorevoli Colleghi! La presente proposta di legge apporta modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, di seguito «testo unico», già oggetto di svariate modifiche, e riprende sostanzialmente la proposta di legge atto Camera n. 3235, presentata il 16 luglio 2015 dai deputati Roberto Giachetti ed altri, predisposta dall'intergruppo parlamentare sulla cannabis legale a cui la prima firmataria della presente proposta appartiene. Già durante i lavori preliminari svolti dall'intergruppo, la sottoscritta aveva cercato di far apportare delle migliorie al testo che poi è stato presentato alle Camere, riuscendovi solo parzialmente. Per tale motivo, ritenute la fondatezza e l'importanza delle questioni all'epoca proposte, esse si ripropongono con la presente iniziativa legislativa.
In particolare, all'articolo 2, che introduce la disciplina della detenzione personale di cannabis e dei prodotti da essa derivati nel titolo III del testo unico, concernente alcune condotte lecite, si è ritenuto necessario, nel nuovo articolo 30-bis, comma 2, introdurre le parole: «per uso terapeutico» al fine di rendere lecita la detenzione personale delle predette sostanze in quantità maggiori di quelle previste dal comma 1, previa prescrizione medica e comunque nel limite quantitativo massimo indicato nella prescrizione medesima.
Inoltre, per quanto concerne il divieto di fumo previsto al comma 3, si ritiene indispensabile eliminare tale precetto nei
1. All'articolo 26 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché della cannabis coltivata secondo quanto previsto dai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo»;
b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Al di fuori del regime delle autorizzazioni di cui agli articoli 17 e 27 e fatto comunque salvo quanto stabilito dall'articolo 73, sono consentite a persone maggiorenni la coltivazione e la detenzione personale di piante di cannabis di sesso femminile nel limite di cinque e del prodotto da esse ottenuto. Chiunque intenda coltivare cannabis ai sensi del periodo precedente invia, allegando la copia di un documento di identità valido, una comunicazione all'ufficio regionale dei monopoli di Stato territorialmente competente, recante l'indicazione dei propri dati anagrafici e del luogo in cui intende effettuare la coltivazione. La coltivazione e la detenzione possono essere effettuate a decorrere dalla data di invio della medesima comunicazione.
1-ter. È consentita la coltivazione di cannabis in forma associata, ai sensi del titolo II del libro primo del codice civile, nei limiti quantitativi di cui al comma 1-bis, in misura proporzionata al numero degli associati. A tale fine il responsabile
2. All'articolo 4, comma 1, lettera d), del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dopo la parola: «sindacale,» sono inserite le seguenti: «i dati contenuti nelle comunicazioni di cui all'articolo 26, commi 1-bis e 1-ter, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,».
1. Dopo il capo I del titolo III del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, come da ultimo modificato dalla presente legge, è inserito il seguente:
Art. 30-bis. – (Detenzione personale di cannabis). – 1. Al di fuori dei casi di cui all'articolo 26, commi 1-bis e 1-ter, e fatto comunque salvo quanto stabilito dall'articolo 73, è consentita ai maggiorenni la detenzione personale di cannabis e dei prodotti da essa derivati in misura non superiore a cinque grammi lordi. Il limite di cui al periodo precedente è aumentato a quindici grammi lordi per la detenzione in privato domicilio.
2. È altresì consentita la detenzione personale di cannabis e dei prodotti da essa derivati in quantità maggiori di quelle previste dal comma 1 per uso terapeutico, previa prescrizione medica e comunque nel limite quantitativo massimo indicato nella prescrizione medesima. Nella prescrizione il medico deve indicare: il cognome e il nome dell'assistito, la dose prescritta, la posologia e la patologia per cui è prescritta la terapia a base di delta-9-tetraidrocannabinolo (THC). La prescrizione deve recare, altresì, la data, la firma e il timbro del medico che l'ha rilasciata.
3. È vietato fumare prodotti derivati dalla cannabis negli spazi pubblici o aperti al pubblico e nei luoghi di lavoro pubblici e privati, a eccezione di quelli riservati ai fumatori e come tali contrassegnati e realizzati in modo da risultare adeguatamente separati da altri ambienti limitrofi dove è vietato fumare ai sensi della normativa vigente in materia».
2. Alla rubrica del titolo III del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dopo le
1. All'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Non è punibile la cessione gratuita a terzi di piccoli quantitativi di cannabis e dei prodotti da essa derivati destinati al consumo personale e comunque nel limite massimo di cui all'articolo 30-bis, comma 1, salvo che il destinatario sia persona minore o manifestamente inferma di mente. La punibilità è comunque esclusa qualora la cessione avvenga tra persone minori»;
b) al comma 5, le parole: «sei mesi a quattro anni e della multa da euro 1.032 a euro 10.329» sono sostituite dalle seguenti: «uno a quattro anni e della multa da euro 1.000 a euro 5.000 relativamente alle sostanze di cui alle tabelle I e III previste dall'articolo 14, ovvero con le pene della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 500 a euro 2.500 relativamente alle sostanze di cui alle tabelle II e IV previste dal medesimo articolo 14»;
c) dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:
«7-bis. Nei casi di cui al comma 5, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall'articolo 131-bis del codice penale in materia di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto. Sono parimenti applicabili le disposizioni previste dall'articolo 168-bis del codice penale in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato.
1. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 75:
1) al comma 1, alinea, le parole: «e per un periodo da uno a tre mesi, se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle II e IV previste dallo stesso articolo,» sono soppresse;
2) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
«1-bis. Chiunque, per farne uso personale, illecitamente importa, esporta, acquista, coltiva, riceve a qualsiasi titolo o comunque detiene sostanze comprese nella tabella II prevista dall'articolo 14, in violazione dei limiti e delle modalità previsti dagli articoli 26, comma 1-bis, e 30-bis, è sottoposto, se persona maggiorenne, alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 100 a euro 1.000, in proporzione alla gravità della violazione commessa. In caso di violazione delle disposizioni dell'articolo 26, comma 1-ter, l'importo della sanzione è da euro 500 a euro 5.000. In ogni caso, anche qualora le condotte di cui al primo periodo siano poste in essere da persona minore, si applicano i commi 2, 3, primo periodo, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 e 14, in quanto compatibili»;
3) ai commi 3, primo periodo, 9 e 13, le parole: «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 1-bis»;
4) al comma 4, dopo le parole: «Entro il termine» è inserita la seguente: «perentorio» e dopo le parole: «La mancata presentazione al colloquio» sono inserite le seguenti: «salvo giustificato motivo»;
5) al comma 6, le parole: «delle misure e» e le parole: «e nell'articolo 75-bis» sono soppresse;
6) al comma 14, le parole: «dal comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 1 e 1-bis»;
c) l'articolo 85 è sostituito dal seguente:
«Art. 85 – (Confisca). – 1. Il provvedimento che applica le sanzioni amministrative nonché quello che definisce o sospende il procedimento ai sensi del presente testo unico dispone comunque la confisca delle sostanze stupefacenti o psicotrope sottoposte a sequestro» ;
d) l'articolo 86 è sostituito dal seguente:
«Art. 86. – (Misura di sicurezza dell'espulsione dello straniero dallo Stato). – 1. Lo straniero condannato per uno dei delitti previsti dal presente testo unico, a pena espiata, è espulso dal territorio dello Stato se risulta socialmente pericoloso, previo esame dell'attualità e della concretezza della pericolosità sociale da parte del magistrato di sorveglianza che ha giurisdizione sull'istituto penitenziario in cui l'interessato si trova detenuto. Il magistrato di sorveglianza procede, a richiesta del pubblico ministero, dell'interessato, del difensore o d'ufficio, a norma dell'articolo 69 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e degli articoli 666 e seguenti del codice di procedura penale.
2. La revoca della misura di sicurezza, disposta dal magistrato di sorveglianza all'esito del procedimento camerale di cui
1. Al di fuori dei casi previsti dall'articolo 26, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, come da ultimo modificato dall'articolo 1 della presente legge, e dall'articolo 6 della stessa legge, la coltivazione della cannabis, la preparazione dei prodotti da essa derivati e la loro vendita sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica, ai sensi della legge 17 luglio 1942, n. 907.
2. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il titolo II è inserito il seguente:
Art. 63-bis. – (Oggetto del monopolio). – 1. La coltivazione, la lavorazione e la vendita della cannabis e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.
Art. 63-ter. – (Definizione della cannabis e dei suoi derivati agli effetti fiscali). – 1. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere cannabis.
Art. 63-quater. – (Esclusioni). – 1. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente titolo la coltivazione per uso personale di piante di cannabis di sesso femminile nel limite di cinque nonché la cessione gratuita a terzi di piccoli quantitativi
b) nel titolo, le parole: «e dei tabacchi» sono sostituite dalle seguenti: «, dei tabacchi e della cannabis e dei prodotti da essa derivati».
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'interno,
a) per la coltivazione della cannabis, prescrivendo le modalità di acquisizione delle sementi, le procedure di conferimento all'attività di lavorazione dei suoi derivati e la tracciabilità del processo produttivo, dalla semina alla vendita dei prodotti al pubblico;
b) per la preparazione dei prodotti derivati dalla cannabis, stabilendo il livello delle accise, il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico;
c) per l'integrazione della filiera produttiva tra la fase agricola e quella di trasformazione, stabilendo che, per il primo anno di applicazione della presente legge, nella preparazione dei prodotti derivati dalla cannabis ciascun produttore utilizzi piante direttamente coltivate nella misura minima del 70 per cento dell'approvvigionamento totale;
d) per la vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati, determinando la tipologia degli esercizi autorizzati e la loro distribuzione nel territorio.
4. Il Ministro della salute, con decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina:
a) la tipologia e la qualità dei prodotti derivati dalla cannabis ammessi alla vendita al pubblico;
b) le modalità di confezionamento dei prodotti di cui alla lettera a), per garantire un'effettiva trasparenza delle informazioni circa il livello del principio attivo delta-9-tetraidrocannabinolo (THC) presente e gli effetti dannosi per la salute connessi al consumo dei derivati della cannabis.
5. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le regioni e nel rispetto delle loro competenze:
a) disciplina le modalità e i criteri di individuazione delle superfici agricole utilizzabili
b) stabilisce le caratteristiche e i criteri di selezione e di miglioramento delle sementi utilizzabili per la coltivazione della cannabis soggetta al monopolio di Stato, avvalendosi dell'attività del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA).
6. È vietata la propaganda pubblicitaria, diretta o indiretta, della cannabis e dei prodotti da essa derivati. In caso di violazione, al responsabile si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 25.000. Non costituiscono propaganda le opere dell'ingegno non destinate alla pubblicità.
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono disciplinate le modalità di individuazione:
a) delle procedure e delle attività per il miglioramento genetico delle varietà di cannabis destinate alle preparazioni medicinali, attraverso la ricerca e la selezione di sementi idonee, individuando il CRA quale ente preposto a svolgere tali attività;
b) di aree e di pratiche idonee alla coltivazione di piante di cannabis la cui produzione è finalizzata esclusivamente a soddisfare il fabbisogno nazionale di preparati medicinali, in attuazione dei titoli II e III del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, come da ultimo modificato dalla presente legge;
c) di aziende farmaceutiche legittimate alla produzione del fabbisogno nazionale di preparazioni e di sostanze vegetali a base di sostanze stupefacenti, in base a indicazioni fornite dal Ministero della salute, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e d'intesa con l'Agenzia italiana del farmaco e con il Comando generale della guardia di finanza, per quanto di competenza.
2. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 26, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il Ministro della salute può autorizzare enti, persone giuridiche private, istituti universitari e laboratori pubblici aventi fini istituzionali e di ricerca alla coltivazione di piante di cui al comma 1 per scopi scientifici, sperimentali, didattici, terapeutici o commerciali finalizzati alla produzione farmacologica»;
b) all'articolo 38 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«7-bis. Il Ministero della salute promuove, d'intesa con l'Agenzia italiana del farmaco, la conoscenza e la diffusione di informazioni sull'impiego appropriato dei farmaci contenenti princìpi naturali o sintetici della pianta di cannabis»;
c) all'articolo 41, comma 1-bis, dopo le parole: «di cui all'allegato III-bis» sono inserite le seguenti: «ovvero per quantità terapeutiche di farmaci contenenti princìpi
d) all'articolo 43:
1) al comma 4-bis, dopo le parole: «dolore severo» sono inserite le seguenti: «ovvero per la prescrizione di preparazioni e di sostanze vegetali a base di cannabis»;
2) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5.1. La prescrizione di preparazioni e di sostanze vegetali a base di cannabis comprende le preparazioni o i dosaggi necessari per una cura di durata non superiore a sei mesi. La ricetta contiene altresì l'indicazione del domicilio professionale e del recapito del medico da cui è rilasciata»;
3) dopo il comma 8 è inserito il seguente:
«8-bis. Chiunque è autorizzato a trasportare preparazioni e sostanze vegetali a base di cannabis purché munito di certificazione medica per l'effettuazione di terapie domiciliari»;
e) all'articolo 45:
1) il comma 1 è abrogato;
2) al comma 2, le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «compresi nella tabella dei medicinali, sezione A, di cui all'articolo 14»;
3) al comma 4, dopo le parole: «tabella dei medicinali, sezioni B e C,» sono inserite le seguenti: «ovvero di farmaci contenenti derivati naturali o sintetici della cannabis,»;
4) al comma 9, le parole: «da euro 100 ad euro 600» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 52 ad euro 258».
1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 1-bis dell'articolo 75 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, come sostituito dall'articolo 4 della presente legge, sono destinati alla realizzazione degli interventi di cui al titolo IX, capo I, e al titolo XI del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990.
2. Le risorse finanziarie derivanti dall'attuazione delle disposizioni del titolo II-bis della legge 17 luglio 1942, n. 907, introdotto dall'articolo 5 della presente legge, sono destinate al Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, di cui all'articolo 127 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nella misura del 5 per cento del totale annuo.
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, a decorrere dall'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, anche sulla base dei dati allo scopo acquisiti dalle regioni, presenta entro il 31 ottobre di ciascun anno una relazione alle Camere:
a) sullo stato di attuazione della presente legge e sui suoi effetti, con particolare riferimento:
1) all'andamento della coltivazione personale e in forma associata della cannabis nonché della coltivazione della cannabis, della preparazione e della vendita al dettaglio dei prodotti da essa derivati soggetti a monopolio;
2) alle fasce di età dei consumatori;
3) al rapporto tra l'uso della cannabis e di prodotti da essa derivati e il
4) agli effetti per la salute rilevati in conseguenza del consumo della cannabis e dei prodotti da essa derivati;
5) all'utilizzo specifico delle risorse finanziarie ai sensi dell'articolo 7;
6) all'eventuale persistenza del mercato illegale delle sostanze disciplinate dalla presente legge e alle relative caratteristiche;
b) sui dati relativi allo stato delle tossicodipendenze in Italia;
c) sulle strategie e sugli obiettivi raggiunti;
d) sugli indirizzi che si intende seguire nonché sull'attività relativa all'erogazione dei contributi finalizzati al sostegno delle attività di prevenzione, riabilitazione, reinserimento e recupero dei tossicodipendenti.
2. L'articolo 131 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è abrogato.
3. Al capo I del titolo XII del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, come da ultimo modificato dal presente articolo, dopo l'articolo 135 è aggiunto il seguente:
«Art. 135-bis. – (Visite alle comunità terapeutiche pubbliche e private convenzionate). – 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, i Ministri, i Sottosegretari di Stato, i membri del Parlamento, il presidente della corte d'appello e il procuratore generale della Repubblica presso la corte d'appello, il presidente del tribunale e il procuratore della Repubblica presso il tribunale, i magistrati di sorveglianza e i giudici di pace, nell'ambito delle rispettive giurisdizioni, nonché ogni altro magistrato per l'esercizio delle sue funzioni, i presidenti e i consiglieri delle regioni e delle
1. Le pene irrogate con sentenza di condanna definitiva prima della data di pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 25 febbraio 2014, per i reati previsti dall'articolo 73, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, concernenti le sostanze indicate nella tabella II prevista dall'articolo 14 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, commessi dopo la data di entrata in vigore della legge 21 febbraio 2006, n. 49, sono ridotte di due terzi.
2. Se, per effetto della riduzione di cui al comma 1, le pene risultano in misura superiore al limite massimo edittale, esse sono ridotte a tale limite.
3. Alla rideterminazione della pena provvede con ordinanza, su richiesta del pubblico ministero, dell'interessato o del suo difensore, il giudice dell'esecuzione, a norma dell'articolo 666 del codice di procedura penale.
1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 entrano in vigore novanta giorni dopo la data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
2. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, commi 3, 4, 5 e 6, 6 e 7, comma 1, 8, comma 3, e 9 entrano in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
3. Le disposizioni di cui agli articoli 5, commi 1 e 2, e 7, comma 2, entrano in vigore centottanta giorni dopo la data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei decreti di cui all'articolo 5, commi 3, 4 e 5.
4. Le disposizioni dell'articolo 8, escluso il comma 3, entrano in vigore dodici mesi dopo la data di entrata in vigore della presente legge.