XVII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3382



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

FALCONE, OLIVERIO, BORGHI, ARLOTTI, CAPOZZOLO, GASPARINI, MINNUCCI, PALMA, ROMANINI, SBROLLINI

Nuova disciplina del commercio interno del riso

Presentata il 26 ottobre 2015


      Onorevoli Colleghi! Il riso è il cereale più consumato al mondo grazie al fatto che la sua pianta possiede grandi capacità di adattamento alle condizioni ambientali difficilmente riscontrabile in altre colture alimentari. L'Italia è il primo produttore nell'Unione europea con oltre il cinquanta per cento della produzione e più di 14 milioni di quintali l'anno. Il primato nazionale nella produzione spetta al Piemonte, con più di 120 mila ettari di risaia e una produzione totale di 8 milioni 500 mila quintali.
      L'inaugurazione del cluster del riso nell'ambito della manifestazione Expo Milano 2015 è stata un'occasione eccezionale per valutare l'andamento del mercato internazionale e interno del riso. Dopo anni di recessione, nel 2015, si è invertita la tendenza e le risaie italiane sono tornate a crescere con una stima di semina di 220.000 ettari (dati Ente nazionale risi).
      Il contesto internazionale oggi premia l'eccellenza: il mondo è sempre più caratterizzato dal libero scambio, con il progressivo venir meno delle protezioni daziarie e della politica di integrazione dei redditi da ricavo fornita dalla politica agricola comune, si crea un mercato per prodotti di qualità che può stimolare la filiera corta, il biologico e tutto quanto è certificato mediante tracciabilità.
      Quanto all’export l'Italia è il sesto tra i principali paesi esportatori al mondo, per oltre dieci anni la filiera risicola italiana ha rafforzato la propria leadership nell'Unione europea, passando dalla vendita del prodotto primario alle industrie del nord alla consegna del prodotto confezionato direttamente alle catene commerciali,

 

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ma il mercato internazionale sta cambiando.
      Due fattori tra tutti – l'introduzione in Europa del riso a dazio zero proveniente da Cambogia e Myanmar e la prossima approvazione del Transatlantic trade and investment partnership (TTIP) – possono mettere in discussione il primato italiano in un settore produttivo simbolo della qualità agroalimentare italiana, per qualità, tipicità e sostenibilità.
      I risicoltori italiani temono anche un'altra minaccia che richiede una maggiore difesa del riso made in Italy: le importazioni dall'estero di prodotto spacciato come italiano, attività di contraffazione rese possibili dalla mancanza di un sistema trasparente di etichettatura che obblighi ad indicare la provenienza del prodotto. Il prodotto importato è meno controllato dal punto di vista sanitario e gode pertanto di una notevole facilitazione competitiva sui prezzi rispetto alle produzioni nostrane.
      Per garantire la sopravvivenza del sistema, rivitalizzandolo, è necessario promuovere un cambiamento culturale sia negli imprenditori dell'intera filiera del riso sia nei consumatori, favorendo la promozione di una «cultura del riso» attraverso azioni organiche e mirate valorizzando quel movimento carsico, ma sempre più potente, che mostra di premiare e privilegiare prodotti di questo tipo e che costituisce, oggi, un obiettivo che si sta consolidando e attrae anche grossi attori del mercato globale. Il consumatore consapevole cerca trasparenza su tutta la filiera, non solo sul produttore della materia prima: nel caso del riso esistono una serie di prodotti secondari, ed un processo che non è tracciato se non in parte, o solo per singole fasi.
      Il riso si presta, quindi, a fare da modello ad altri settori dell'agroalimentare per quanto riguarda la tracciabilità quale metodo per il rafforzamento di cluster e filiere volti alla conservazione dell'unicità delle nostre produzioni e al loro rilancio nel mercato interno e internazionale.
      La presente proposta di legge riprende in larga parte il disegno di legge d'iniziativa governativa che, nel corso della XVI legislatura, fu approvato dalla Camera dei deputati e si bloccò poi al Senato della repubblica (A.C. 1991), ma vi aggiunge alcune proposte innovative sulla base di due principali obiettivi: l'aggregazione tra le molte piccole imprese del settore e la tracciabilità del riso italiano.
      Quanto all'aggregazione delle piccole e medie imprese che operano nel comparto si tratta di un obiettivo rilevantissimo per quello che già oggi è naturalmente un cluster, ovvero la filiera del riso. Rafforzando il mercato interno del riso, chiarendo di che cosa si tratta quando parliamo di riso italiano, definendo con precisione le sue peculiarità e varietà possiamo riuscire ad avvicinare maggiormente i diversi soggetti imprenditoriali portandoli a cooperare e lavorare assieme.
      Il secondo obiettivo da perseguire è incentivare la tracciabilità del riso italiano quale metodo che risponde ad una serie di requisiti:

          promuovere la tracciabilità è una gigantesca operazione di marketing, che tra l'altro funziona, in grado di annullare il posizionamento tradizionale di un prodotto o di ridimensionarlo, in grado di coinvolgere il consumatore su schemi e parametri nuovi di condivisione del contenuto proposto. È molto efficace nell'intercettare i consumatori di fascia alta e medio alta, che cercano eccellenza e qualità. È un'operazione che va pensata, però, su tutto il ciclo di vita del prodotto, e in tutte le fasi del processo, altrimenti perde di efficacia;

          incentivare la tracciabilità vuol dire puntare ad un sistema di valorizzazione della qualità, di tutela del consumatore e del prodotto, è una spinta nella direzione del rafforzamento delle piccole e medie imprese mediante sistemi di alleanze e messa in rete, da integrare con provvedimenti e incentivi a livello nazionale, regionale e locale e con fondi delle camere di commercio.

 

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      I limiti che impediscono i necessari passi avanti del settore discendono da un vuoto legislativo sia dal punto di vista delle norme che da quello degli incentivi, mentre non è mai decollata una disciplina specifica sui cluster: per conseguenza introdurre incentivazioni a favore di tutti gli attori che si dotano di sistemi per la tracciabilità può spingere verso una clusterizzazione della filiera stessa.
      Infine un'ulteriore novità rispetto al disegno di legge discusso nella precedente legislatura: in questa proposta si inserisce l'estensione della indicazione delle denominazioni delle varietà di riso anche a chi fa prodotti a base di riso o contenenti riso.
      L'articolo 1 reca le definizioni.
      L'articolo 2 reca l'ambito di applicazione stabilendo che le disposizioni della presente proposta di legge si applicano al riso destinato al consumo interno e in particolare:

          al riso, al riso integrale, al riso parboiled e al riso integrale parboiled prodotti e confezionati, nonché venduti, posti in vendita o comunque immessi al consumo nel territorio nazionale;

          agli alimenti preconfezionati a base di riso o che utilizzano il riso come ingrediente, prodotti e confezionati nonché venduti, posti in vendita o comunque immessi al consumo nel territorio nazionale;

          ma non si applicano ai risi che hanno ottenuto il riconoscimento della denominazione d'origine e dell'indicazione geografica dei prodotti agricoli destinati all'alimentazione umana ai sensi del regolamento (UE) n. 1152/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, né ai prodotti destinati ad altri Paesi.

      L'articolo 3 reca la classificazione del riso e le denominazioni di vendita sulla base dei parametri biometrici previsti dalla normativa comunitaria in vigore.
      L'articolo 4 reca disposizioni a garanzia della qualità del riso e dei prodotti a base di riso o contenenti riso posti in vendita o immessi al consumo, vietando la vendita o l'immissione in consumo, per l'alimentazione umana:

          di un prodotto con il nome «riso» non rispondente alle caratteristiche qualitative stabilite dall'allegato 1 annesso alla proposta di legge;

          di alimenti preconfezionati a base di riso o che utilizzano il riso come ingrediente senza che ne venga indicata la denominazione di vendita.

      L'articolo 5 introduce una nuova disciplina volta a rendere più efficace la tracciabilità del prodotto e del processo produttivo, sia da parte del produttore sia da parte del trasformatore, compreso chi produce derivati a partire dalla materia prima, dai biscotti alle zuppe. Obiettivo è garantire il prodotto e tutelare la qualità, spingendo il produttore a comportamenti virtuosi, e il consumatore finale alla consapevolezza grazie a strumenti adeguati e certificabili, come etichette che forniscono informazioni più chiare sulla qualità e sul contenuto del riso o dei prodotti a base di riso o che utilizzano il riso come ingrediente.
      In sostanza si incentiva l'adozione di sistemi volontari di tracciabilità basati su codici unici e non riproducibili da apporre sulla singola confezione, che consentano al consumatore di conoscere la varietà del riso e di ricevere un'adeguata informazione sulla composizione dei prodotti, sulla qualità dei componenti e delle materie prime e sul processo di lavorazione dei prodotti finiti e intermedi. I codici apposti sulla singola confezione contengono i dati fiscali del produttore, dell'ente certificatore della filiera del prodotto, del distributore e dell'azienda che fornisce il sistema dei predetti codici, nonché l'elencazione di ogni fase di lavorazione e possono essere adattati per la lettura su rete mobile e per le applicazioni per smartphone e tablet.
      Con l'articolo 6 si prevede la concessione di agevolazioni per l'introduzione dei sistemi informatici volontari di tracciabilità previsti dall'articolo 5, a favore delle piccole e medie imprese agricole,

 

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dei distretti produttivi agricoli e di altre forme aggregative di imprese agricole.
      L'articolo 7 reca norme relative all'utilizzo di marchi collettivi nella vendita del riso.
      L'articolo 8 reca le sanzioni.
      L'articolo 9 disciplina le modalità di revisione delle analisi sul riso.
      L'articolo 10 stabilisce un periodo transitorio di dodici mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge durante il quale sono consentiti il confezionamento del riso conformemente alle disposizioni della legge 18 marzo 1958, n. 325, e la vendita fino all'esaurimento delle scorte. L'articolo 11 abroga la legge 18 marzo 1958, n. 325.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Definizioni).

      1. Ai fini della presente legge si intende per:

          a) riso greggio: il seme della pianta di riso (Oryza sativa L.) ancora rivestito dalle glumelle denominate «lolla»;

          b) riso integrale: il prodotto ottenuto dalla sbramatura del riso greggio con completa asportazione della lolla. Il processo di sbramatura può dare luogo a scalfitture del pericarpo;

          c) riso integrale parboiled: il prodotto definito ai sensi della lettera b), nel quale l'amido è stato completamente gelatinizzato mediante un processo idrotermico;

          d) riso: il prodotto ottenuto dalla lavorazione del riso greggio con completa asportazione della lolla e successiva parziale o completa asportazione del pericarpo e del germe;

          e) riso parboiled: il prodotto definito ai sensi della lettera d), nel quale l'amido è stato completamente gelatinizzato mediante un processo idrotermico;

          f) riso ceroso: il prodotto definito ai sensi delle lettere da b) ad e), derivato da particolari varietà di riso greggio che, per le loro caratteristiche ereditarie, presentano una colorazione dei grani bianca e un aspetto ceroso, opaco e non farinoso;

          g) riso aromatico: il prodotto definito ai sensi delle lettere da b) ad e), derivato da particolari varietà di riso greggio che, per le loro caratteristiche ereditarie, emanano un aroma particolare;

          h) riso pigmentato: il prodotto definito ai sensi delle lettere da b) ad e), derivato da particolari varietà di riso greggio che, per le loro caratteristiche ereditarie,

 

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presentano il pericarpo di colore rosso o nero o di un'altra intensa colorazione invece del normale colore biancastro;

          i) riso ostigliato: il riso pigmentato che, dopo la lavorazione, presenta striature di pericarpo visibili sulla superficie.

Art. 2.
(Ambito di applicazione).

      1. La presente legge si applica:

          a) al riso, al riso integrale, al riso parboiled e al riso integrale parboiled prodotti e confezionati nonché venduti, posti in vendita o comunque immessi al consumo nel territorio nazionale;

          b) agli alimenti preconfezionati di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, a base di riso o che utilizzano il riso come ingrediente, prodotti e confezionati nonché venduti, posti in vendita o comunque immessi al consumo nel territorio nazionale.

      2. La presente legge non si applica ai risi che hanno ottenuto i riconoscimenti di cui al regolamento (UE) n. 1152/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, né ai prodotti destinati ad altri Paesi.

Art. 3.
(Classificazione del riso e denominazioni di vendita).

      1. Sulla base dei parametri biometrici previsti dalla normativa dell'Unione europea in vigore, il riso è classificato nei seguenti gruppi:

          a) riso tondo ovvero a grani tondi;

          b) riso medio ovvero a grani medi;

          c) riso lungo ovvero a grani lunghi;

 

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          d) riso integrale, i cui parametri biometrici sono da considerare relativi ai grani del corrispondente riso lavorato.

      2. Il nome «riso» può essere utilizzato nella denominazione di vendita di prodotti non rispondenti alle definizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b), c), d) ed e), a condizione che:

          a) la lolla sia stata interamente asportata;

          b) figuri nella denominazione di vendita la diversa lavorazione o il particolare trattamento subito.

      3. La denominazione di vendita è costituita dalle denominazioni riportate nell'allegato 4 annesso alla presente legge, che sono riservate unicamente al prodotto che rispetta le caratteristiche indicate nel medesimo allegato e nell'allegato 1 annesso alla presente legge. Le denominazioni di vendita di cui all'allegato 4 sono riportate con caratteri, dimensioni e colori eguali.
      4. Per le varietà diverse da quelle di cui all'allegato 4 annesso alla presente legge, la denominazione di vendita è costituita dal nome del raggruppamento di cui al comma 1, lettera a), lettera b) o lettera c), eventualmente accompagnato dal nome della varietà di riso greggio da cui il riso è ottenuto. Il prodotto deve rispettare le caratteristiche qualitative indicate nell'allegato 1 annesso alla presente legge.
      5. È vietato associare le denominazioni di vendita di cui al comma 3 con quelle di cui al comma 4.
      6. Nel caso sia posto in vendita «riso ceroso», «riso aromatico», «riso pigmentato» o «riso ostigliato», tali indicazioni devono essere riportate unicamente in associazione alle denominazioni previste al comma 4.
      7. L'indicazione «extra» è consentita, unicamente in associazione alle denominazioni previste al comma 3, per risi aventi valori non superiori a un terzo di quelli massimi ammessi per le caratteristiche

 

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di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge.
      8. L'indicazione «sottotipo» è ammessa unicamente in associazione alle denominazioni di cui al comma 4 ed è obbligatoria per risi aventi valori superiori a quelli massimi ammessi per le caratteristiche di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge, purché essi siano inferiori al loro doppio. L'indicazione «sottotipo» deve essere apposta sulla confezione in modo ben visibile, con caratteri di dimensioni non inferiori a quelli delle altre diciture.

Art. 4.
(Disposizioni a garanzia della qualità del riso e dei prodotti a base di riso o che utilizzano il riso come ingrediente posti in vendita o immessi al consumo).

      1. È vietato vendere, porre in vendita o comunque immettere al consumo, per l'alimentazione umana e con il nome «riso», un prodotto non rispondente alle caratteristiche qualitative di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge, fatto salvo quanto previsto all'articolo 3, comma 8.
      2. È vietato vendere, porre in vendita o comunque immettere al consumo, per l'alimentazione umana, alimenti preconfezionati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, a base di riso o che utilizzano il riso come ingrediente senza che ne sia indicata la denominazione di vendita ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4, della presente legge.
      3. Sono fatte salve le competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano ad emanare disposizioni in materia di produzione e specificità territoriale dei prodotti alimentari di cui alla presente legge.
      4. Le definizioni dei difetti sono riportate nell'allegato 2 annesso alla presente legge. I metodi di analisi sono riportati nell'allegato 3 annesso alla presente legge.

 

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      5. Gli allegati annessi alla presente legge possono essere modificati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il decreto di cui al presente comma è adottato previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Art. 5.
(Tracciabilità del prodotto e del processo produttivo nel settore del riso).

      1. È incentivato l'uso di sistemi informatici volontari di tracciabilità del riso e degli alimenti preconfezionati per l'alimentazione umana a base di riso o che utilizzano il riso come ingrediente, prodotti e confezionati nonché venduti, posti in vendita o comunque immessi al consumo nel territorio nazionale, che consentano al consumatore di ricevere un'adeguata informazione sulle varietà del riso medesimo e, nel caso di alimenti preconfezionati, sulla composizione, sulla qualità dei componenti e delle materie prime, nonché sul processo di lavorazione dei prodotti finiti e intermedi.
      2. I sistemi informatici di cui al comma 1, basati su codici unici e non riproducibili da apporre sulla singola confezione, contengono i dati fiscali del produttore, dell'ente certificatore della filiera del prodotto, del distributore e dell'azienda che fornisce il sistema dei predetti codici e non replicabili, nonché l'elencazione di ogni fase di lavorazione e possono essere adattati per la lettura su rete mobile e per le applicazioni per smartphone e tablet.
      3. Con regolamento del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni di categoria delle imprese e dei consumatori

 

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più rappresentative a livello nazionale e i produttori dei sistemi informatici di cui al comma 1, sono stabilite:

          a) le specifiche tecniche dei sistemi di tracciabilità e le modalità di accreditamento dei produttori dei medesimi sistemi, nonché le tecnologie applicabili;

          b) le modalità di collaborazione con l'Ente nazionale risi e le associazioni di categoria interessate per la verifica periodica a campione del rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo da parte delle aziende che aderiscono al sistema.

Art. 6.
(Agevolazioni per l'introduzione di sistemi informatici volontari di tracciabilità dei prodotti a base di riso o che utilizzano il riso come ingrediente).

      1. Una quota fino a 20 milioni di euro dell'importo massimo dei finanziamenti di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è destinata alla concessione di agevolazioni per gli investimenti sostenuti dalle aziende che aderiscono al sistema di tracciabilità di cui all'articolo 5.
      2. Possono accedere alle agevolazioni di cui al comma 1, con le modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 4, i seguenti soggetti:

          a) le piccole e medie imprese, come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003;

          b) i distretti produttivi di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

          c) altre forme aggregative di imprese, quali consorzi, anche in forma di società ai sensi ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, associazioni temporanee di imprese, come individuate dall'articolo 37, comma 5, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006,

 

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n. 163, e contratti di rete di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.

      3. Le agevolazioni di cui al comma 1 si applicano nei limiti stabiliti dal paragrafo (3) del regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.
      4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti, in conformità a quanto già previsto dal decreto adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e al fine di garantire il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1, i criteri e le modalità di assegnazione delle agevolazioni di cui al presente articolo.
      5. Le disposizioni di cui al comma 4 hanno efficacia previo perfezionamento con esito positivo della procedura di informazione di cui all'articolo 5 paragrafo 1, della direttiva 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015.

Art. 7.
(Utilizzo di marchi collettivi).

      1. Quando è posto in vendita un riso che beneficia dell'uso di marchi collettivi, le denominazioni di vendita di cui all'articolo 3 possono essere integrate con le indicazioni previste nei relativi regolamenti d'uso.

Art. 8.
(Sanzioni).

      1. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni della presente legge è punita con la sanzione amministrativa

 

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pecuniaria da euro 3.500 a euro 18.000. Si applicano i commi 4 e 4-bis dell'articolo 18 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109.
      2. Per le sanzioni in caso di false informazioni recate dai sistemi di cui all'articolo 5 si provvede ai sensi dell'articolo 517 del codice penale.

Art. 9.
(Revisione delle analisi).

      1. Nel caso in cui, a seguito di procedimenti giudiziari amministrativi, sia necessario procedere a una revisione dell'analisi, la stessa è eseguita, su un campione di almeno 800 grammi di riso, dai seguenti istituti:

          a) Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura – Istituto sperimentale per la cerealicoltura – sezione specializzata per la risicoltura di Vercelli, per le analisi eseguite dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

          b) Istituto superiore di sanità, per le analisi eseguite dai laboratori provinciali di igiene e profilassi.

      2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Agli adempimenti previsti dal presente articolo le amministrazioni competenti provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 10.
(Periodo transitorio).

      1. Per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è consentito il confezionamento del riso e degli alimenti preconfezionati, per l'alimentazione umana, a base di riso o che utilizzano il riso come ingrediente, conformemente alle disposizioni della legge 18 marzo 1958, n. 325.

 

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      2. Il riso confezionato ai sensi del comma 1 può essere venduto fino all'esaurimento delle scorte.

Art. 11.
(Norme finali).

      1. La legge 18 marzo 1958, n. 325, è abrogata.

 

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Allegato 3
(Articolo 4, comma 4)

Metodi di analisi

        UNI 11106 Riso – Determinazione delle caratteristiche biometriche dei grani.

        UNI ISO 14864 Riso – Determinazione del tempo di gelatinizzazione dei grani.

        Decreto del Ministero delle risorse agricole alimentari e forestali – Ispettore generale capo per la repressione delle frodi 23 luglio 1994: Approvazione dei «Metodi ufficiali di analisi dei cereali e derivati» – Supplemento n. 4. Determinazione dei difetti del riso semigreggio o lavorato (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto 1994).

        Regolamento (CEE) n. 2580/88 della Commissione, del 17 agosto 1988 – Allegato I, punto B, lettera b) – Protocollo per la determinazione della consistenza del riso cotto mediante l’Instron Food Tester.

        UNI 11301 Riso – Determinazione della consistenza dei grani dopo cottura.

 

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