CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 3107 |
Onorevoli Colleghi! Il reato di furto di biciclette in Italia è uno dei pochi reati in crescita nel nostro Paese. Tale reato costituisce una grave lesione al diritto alla mobilità sostenibile dei cittadini che scelgono di utilizzare la bicicletta come mezzo di trasporto nella vita di tutti i giorni.
La Federazione italiana amici della bicicletta (FIAB) ha condotto la prima indagine nazionale sui furti di bicicletta, arrivando a stimare un numero di furti annuale di circa 320 mila biciclette. Il danno economico stimato da FIAB e Confindustria – Associazione nazionale ciclo motociclo e accessori (ANCMA) è pari a 150 milioni di euro ogni anno, derivanti dai mancati introiti per l'industria nazionale delle biciclette, inclusi l'indotto e le transazioni in nero che sfuggono al pagamento delle imposte. A questo si aggiungono i danni provocati alla sicurezza: il mercato nero della bicicletta viene alimentato dall'aumentare dei furti (solo il 30-40 per cento dei furti viene denunciato, per via della mancanza di fiducia nel ritrovamento) che vede le stesse vittime di tale reato rivolgersi ai ricettatori per l'acquisto di una bicicletta. I ricettatori a loro volta utilizzano la bicicletta come moneta di scambio per l'acquisto di sostanze stupefacenti. Oltre a questi tipo di furti, esiste un ampio mercato di furti su commissione e di furti massivi in garage e in negozi, che danneggiano professionisti e commercianti del settore.
Di fronte a questo fenomeno criminale, le istituzioni si trovano totalmente impreparate a causa sia della difficoltà di restituzione del mezzo, anche quando quest'ultimo viene ritrovato (perché privo di un identificativo che lo colleghi al proprietario), sia per la mancanza di strumenti
1. La Repubblica promuove l'utilizzo della bicicletta come mezzo di trasporto essenziale per una mobilità sostenibile, intervenendo in tale ambito al fine di prevenire il reato di furto e favorire la restituzione di tale bene mobile in caso di ritrovamento.
1. Il sistema per l'identificazione elettronica delle biciclette si basa sul principio di identificazione con radiofrequenza (RFID) ed è costituito dai microchip, dai software e dai lettori.
2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, è introdotto un sistema identificativo per biciclette, tramite microchip RFID e l'istituzione di una banca dati nazionale presso il Ministero dell'interno, contenente i dati degli utenti memorizzati in ogni microchip RFID, consultabile direttamente dalle Forze di polizia.
3. I dati elettronici registrati presso la banca dati nazionale del Ministero dell'interno, non possono essere utilizzati a fini fiscali.
1. A partire da dodici mesi dopo la data di entrata in vigore della presente legge, ogni bicicletta venduta nel territorio nazionale deve essere identificata e registrata ai sensi di quanto disposto dalla presente legge.
a) devono garantire la rintracciabilità dei lotti dei microchip RFID venduti;
b) non sono proprietari dei dati da loro registrati presso la banca dati nazionale del Ministero dell'interno.
7. Il commerciante che vende la bicicletta, completate la procedura di installazione e di registrazione del microchip RFID sulla bicicletta:
a) rilascia al proprietario un certificato di proprietà;
b) gestisce l'archivio delle registrazioni da lui effettuate;
c) non acquisisce la proprietà dei dati del proprietario e della bicicletta a lui registrata.
8. È obbligo del proprietario di una bicicletta identificata con microchip RFID illeggibile o danneggiato di recarsi presso le strutture abilitate e di ripetere la procedura di installazione del microchip.
1. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le caratteristiche dei sistemi che possono ricevere l'abilitazione, la tipologia di microchip RFID e di lettori sia di lunga che di breve distanza da utilizzare, nonché le funzioni base che deve svolgere il software associato al microchip RFID.
1. Sono abilitate alla vendita del microchip RFID per biciclette, dopo verifica di conformità del prodotto, tutte le aziende che producono un software associato al microchip RFID che possiede le caratteristiche di cui all'articolo 4.
1. I comuni dotano la propria polizia locale di un numero minimo di dispositivi di lettori di microchip RFID, al fine di effettuare controlli sulle biciclette, sulla base dei seguenti criteri demografici:
a) sotto 15.000 abitanti, un lettore;
b) da 15.000 a 40.000 abitanti, tre lettori;
c) oltre 40.000 abitanti e fino a 100.000 abitanti, sette lettori;
d) oltre 100.000 abitanti e fino a 400.000 abitanti, quattordici lettori;
e) oltre 400.000 abitanti e fino a 800.000 abitanti, venticinque lettori;
f) oltre 800.000 abitanti, trenta lettori.
2. I comuni installano, nelle strade o nei luoghi di maggior transito ciclabile, lettori di lunga distanza compatibili con i microchip RFID al fine di rintracciare le biciclette rubate.
3. I lettori di lunga distanza di cui al comma 2 devono essere in grado di leggere i microchip RFID installati sulle biciclette da una distanza non inferiore a 3 metri.
4. I lettori di microchip RFID a lunga distanza di cui al comma 2, dovranno essere presenti nei comuni in un numero minimo in base alla popolazione del comune
1. La vendita di biciclette in assenza della registrazione con installazione del microchip RFID è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di 500 euro per ogni bicicletta venduta.
2. Gli esercizi commerciali che svolgono compravendita di biciclette nuove o usate che non verificano la presenza del microchip RFID al momento dell'acquisto di una bicicletta da terzi sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria di 700 euro.
3. Chiunque tenti di rimuovere o di manomettere il microchip RFID o l'etichetta NFC-QR code già presente su una bicicletta è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di 700 euro e con la reclusione fino a tre mesi.
4. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo sono destinate ad alimentare il fondo di cui all'articolo 8.
1. È istituito presso il Ministero dell'interno un fondo finalizzato all'istituzione e gestione della banca dati nazionale di cui all'articolo 2, la cui dotazione finanziaria è determinata in 500.000 euro per il 2015 e in 200.000 euro a decorrere dal 2016.
1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 8, valutato in 500.000 euro per il 2015 e in 200.000 euro a decorrere