CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 3354 |
Onorevoli Colleghi! La presente proposta di legge si prefigge l'obiettivo di dare concreta attuazione al principio sancito dall'articolo 51 della Costituzione in materia di promozione di pari opportunità tra donne e uomini all'accesso alle cariche elettive e di superare il deficit democratico che ancora oggi contraddistingue il nostro Paese.
La necessità che si realizzi un'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica, oltre che economica e sociale, del Paese (articolo 3 della Costituzione) passa inevitabilmente per la possibilità offerta a tutti i cittadini, uomini e donne, di poter partecipare ugualmente all'attività politica del Paese.
Occorre, quindi, colmare il divario che attualmente esiste nella rappresentanza tra la società civile e la realtà politica, considerato che, rispetto alla media dei Paesi del Consiglio d'Europa, a tutt'oggi le donne non sono adeguatamente rappresentate nelle assemblee elettive regionali e nazionali.
Alla luce di ciò, la necessità di sostenere e promuovere l'equilibrio di genere nelle istituzioni attraverso misure positive ha lo scopo di conseguire obiettivi di uguaglianza e di democrazia e costituisce una condizione atta a garantire uno sviluppo capace di includere tutte le risorse e le competenze presenti nel nostro Paese.
Uno dei dibattiti più accesi all'interno dello spazio pubblico italiano ha riguardato e riguarda la necessità di un'equa rappresentanza di genere all'interno delle assemblee elettive. Molti sono stati le proposte e gli esperimenti che, in ambito elettorale, hanno riguardato il potenziamento della rappresentanza femminile nella sfera politica. La Campania ha previsto a livello regionale, già dal 2010, un sistema elettorale fondato sulla doppia preferenza (purché le preferenze espresse siano attribuite a candidati di diverso
Tabella 1 – Rappresentanza femminile nei consigli comunali dei 16 capoluoghi al voto nel 2013: confronto con le elezioni precedenti e disaggregazione territoriale
Elezioni comunali precedenti | Elezioni comunali 2013 | |||||||
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Totale |
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Nord |
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Zona rossa |
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Sud |
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Nella tabella I osserviamo il rendimento dello strumento «doppia preferenza» comparando i risultati con la tornata amministrativa precedente svolta senza nessun meccanismo di compensazione in termini di rappresentanza di genere. I casi analizzati riguardano i 16 comuni capoluogo protagonisti dell'ultima tornata elettorale, disaggregati fra nord, zona rossa e sud.
Le percentuali in termini di donne elette, rapportate al totale, non lasciano dubbi in merito al successo dello strumento. Registriamo, infatti, una crescita notevole e diffusa delle donne elette nei consigli comunali delle città interessate. In termini assoluti esse raddoppiano. In termini percentuali la presenza femminile è due volte e mezzo quella della precedente tornata nel complesso e nel caso dei capoluoghi meridionali è addirittura quadrupla rispetto al recente passato. La frattura territoriale rileva quindi una sostanziale omogeneità dello strumento in termini di efficacia; efficacia che riscontriamo anche rispetto ai risultati di lista.
Tabella. 2 – Rappresentanza femminile nei consigli comunali dei 16 capoluoghi al voto nel 2013: confronto con le elezioni precedenti e disaggregazione per coalizioni
Elezioni comunali precedenti | Elezioni comunali 2013 | |||||||
M | E | totale | %f | M | E | totale | %f | |
Totale | 556 | 70 | 626 | 11,2 | 375 | 145 | 520 | 27,9 |
csx | 249 | 38 | 287 | 13,2 | 224 | 98 | 322 | 30,4 |
cdx | 248 | 24 | 272 | 8,8 | 93 | 27 | 120 | 22,5 |
m5s | 2 | 0 | 2 | 0 | 16 | 10 | 26 | 38,5 |
tp | 22 | 1 | 23 | 4,3 | 14 | 4 | 18 | 22,2 |
sx | 24 | 4 | 28 | 14,3 | 7 | 2 | 9 | 22,2 |
dx | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0,0 |
civica | 8 | 3 | 11 | 27,3 | 17 | 4 | 21 | 19,0 |
Osservando la tabella 2 registriamo una situazione di partenza caratterizzata da una maggiore presenza femminile nelle liste del centro-sinistra e della sinistra rispetto al centro-destra. L'introduzione della doppia preferenza determina un corposo aumento di donne elette, in particolare nell'area del centro-sinistra per quanto riguarda i valori assoluti, ma in termini percentuali anche nel centro-destra (dove le consigliere restano all'incirca lo stesso numero, ma in un contesto in cui il numero complessivo di rappresentanti è dimezzato). Più in generale appare evidente che, anche in termini di «aree politiche», la doppia preferenza aiuta un maggiore equilibrio nella rappresentanza di genere a prescindere dagli schieramenti.
Le due tabelle non offrono certezze in senso assoluto, poiché gli elementi che compongono la legislazione elettorale hanno bisogno di tempo per dispiegare i propri effetti. Tuttavia, nonostante la necessaria prudenza è chiaro, in termini di obiettivi, che la doppia preferenza determina una straordinaria crescita del numero di donne elette nei consigli. Inoltre, sempre alla luce dei dati, è fuori di dubbio che il sistema a doppia preferenza vada oltre la frattura territoriale e partitica, producendo effetti su tutto il territorio e in ogni partito (ovviamente con intensità diverse in base al contesto). In conclusione, nonostante l'assenza di una serie storica e nonostante la valenza locale del voto, il meccanismo delle doppie preferenze si candida a essere un ottimo strumento nel riequilibrio di genere, all'interno delle istituzioni rappresentative.
A livello regionale, la Campania non a caso risulta la regione con la maggiore percentuale di donne elette (23 per cento). Per le elezioni regionali, le quote di lista contribuiscono notevolmente all'aumento del numero di donne candidate, ma hanno un impatto molto minore sul numero di donne elette. La doppia preferenza di genere risulta pertanto uno strumento rilevante per l'obiettivo che ci si prefigge, ossia incrementare la democrazia paritaria.
Di notevole rilievo sono stati anche gli interventi volti a consolidare la parità di genere nelle giunte e, più in generale, in tutti gli organi collegiali non elettivi di comuni e di province.
Per quanto riguarda i Paesi membri del Consiglio d'Europa, in Francia il Conseil Constitutionnel ha riconosciuto nel 1999 la legittimità delle disposizioni legislative a tutela della presenza nelle liste di candidature femminili. Alla luce, poi, delle esperienze nei Paesi scandinavi è importante rilevare il fatto che già dagli anni settanta, prima dell'introduzione per legge delle quote, la rivoluzione rosa era
1. Dopo il capo II della legge 2 luglio 2004, n. 165, è aggiunto il seguente:
1. Al fine di promuovere la parità tra le donne e gli uomini nell'accesso alle cariche elettive regionali, per la prima e la seconda elezione dei consigli regionali successive alla data di entrata in vigore della presente disposizione si applicano i seguenti princìpi fondamentali:
a) qualora la legge elettorale preveda l'espressione di preferenze:
1) formazione di ciascuna lista in modo che i candidati dello stesso sesso non eccedano il 50 per cento del totale, a pena di inammissibilità della lista;
2) facoltà di espressione di due preferenze da parte dell'elettore, purché in favore di candidati di sesso diverso, a pena di annullamento della seconda preferenza;
b) qualora la legge elettorale preveda la votazione di liste senza espressione di preferenze: formazione di ciascuna lista mediante alternanza tra candidati di sesso diverso;
c) qualora la legge elettorale preveda collegi uninominali: equilibrio tra le candidature presentate con il medesimo simbolo in modo che nel numero complessivo dei candidati nei collegi uninominali i candidati di ciascun sesso non eccedano il 50 per cento del totale, con arrotondamento all'unità superiore.
2. Le regioni adottano le disposizioni legislative necessarie per l'attuazione dei princìpi fondamentali di cui al comma 1 entro il sesto mese antecedente lo svolgimento della prima elezione dei rispettivi consigli regionali successiva alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Qualora non provvedano entro tale termine, si applicano direttamente, per i fini di cui al citato comma 1, alinea, le disposizioni del medesimo comma 1, rimanendo sospesa l'applicazione delle misure eventualmente adottate per gli stessi fini ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c-bis)».