CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 3290 |
Onorevoli Colleghi! L'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha generato una situazione di profonda incertezza in decine di migliaia di lavoratori e di lavoratrici, spesso coinvolti in fenomeni di ristrutturazione industriale, che dalla sera alla mattina si sono ritrovati con regole previdenziali profondamente diverse, in un contesto di drammatica crisi economica e sociale che oggettivamente rende scarsa o addirittura nulla la possibilità di reimpiego.
La presente proposta di legge riprende e sviluppa la precedente proposta di legge atto Camera n. 946, trasfusa in parte nella legge 10 ottobre 2014, n. 147, recante modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al trattamento pensionistico.
La citata legge n. 147 del 2014, però, non affronta il tema della libertà di scelta della persona nell'accesso al sistema previdenziale né l'altro del riconoscimento del valore universale della maternità e del lavoro di cura e di assistenza in ambito familiare.
L'articolo 1 della presente proposta di legge indica le finalità della medesima.
L'articolo 2 reca disposizioni volte a consentire una maggiore flessibilità nella scelta del lavoratore di accedere al trattamento pensionistico attraverso un meccanismo premiale o disincentivante. La norma trova applicazione in caso di anzianità contributiva non inferiore a trentacinque anni, di età anagrafica minima di 62 anni e di importo dell'assegno pari ad almeno 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale. A tale importo si applica una riduzione o una maggiorazione correlata all'età dell'effettivo
1. Al fine di garantire il perseguimento degli obiettivi di equità e di pari trattamento fra i cittadini, la presente legge, nel rispetto dei vincoli di bilancio e degli impegni presi in sede di Unione europea ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, reca disposizioni per consentire la libertà di scelta nell'accesso dei lavoratori al trattamento pensionistico, nonché misure per riconoscere il valore universale della maternità e dei lavori di cura e assistenza svolti in ambito familiare.
1. A decorrere dal 1o gennaio 2015, le persone che hanno maturato un'anzianità contributiva non inferiore a trentacinque anni hanno la possibilità di accedere al pensionamento flessibile, purché l'importo dell'assegno sia almeno pari a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale, con età anagrafica minima di 62 anni.
2. L'importo della pensione è calcolato secondo le regole previste dai rispettivi ordinamenti previdenziali. A tale importo si applica una riduzione o una maggiorazione correlata all'età dell'effettivo pensionamento, ai sensi della tabella A allegata alla presente legge, al fine di conseguire l'invarianza complessiva dei costi.
3. A prescindere dall'età anagrafica, la percentuale di riduzione di cui al comma 2 è diminuita di 0,3 punti nel caso in cui il beneficiario possa far valere almeno trentasei anni di contribuzione. È altresì ridotta di 0,4 punti nel caso in cui il
1. I lavoratori che assistono familiari disabili con connotazione di gravità ai
a) per ogni anno di assistenza e cura, un anticipo di tre mesi per l'accesso alla pensione di vecchiaia, fino a un massimo di cinque anni;
b) indipendentemente dall'età anagrafica, il diritto alla pensione anticipata a seguito del versamento di trenta anni di contributi previdenziali, di cui almeno cinque nel periodo di assistenza del familiare;
c) una contribuzione figurativa di due mesi per ogni anno di contribuzione effettiva, per un massimo di cinque anni, versata in costanza di assistenza al familiare convivente disabile;
d) solo per i genitori, una contribuzione figurativa di un anno ogni cinque anni di contribuzione effettiva.
1. La lavoratrice madre matura un anticipo di età rispetto al requisito di accesso alla pensione di vecchiaia pari a un anno per ogni figlio, fino a un massimo di cinque anni.
2. Il diritto di cui al comma 1 è goduto dal lavoratore padre in caso di totale assenza della madre.
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni della presente legge si provvede ai sensi del comma 2.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze – Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
Tabella A
(articolo 2, comma 2)