XVII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3290



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa della deputata POLVERINI

Disposizioni in materia di libertà di scelta nell'accesso dei lavoratori al trattamento pensionistico nonché misure per il riconoscimento del lavoro di cura e di assistenza in ambito familiare

Presentata il 3 settembre 2015


      Onorevoli Colleghi! L'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha generato una situazione di profonda incertezza in decine di migliaia di lavoratori e di lavoratrici, spesso coinvolti in fenomeni di ristrutturazione industriale, che dalla sera alla mattina si sono ritrovati con regole previdenziali profondamente diverse, in un contesto di drammatica crisi economica e sociale che oggettivamente rende scarsa o addirittura nulla la possibilità di reimpiego.
      La presente proposta di legge riprende e sviluppa la precedente proposta di legge atto Camera n. 946, trasfusa in parte nella legge 10 ottobre 2014, n. 147, recante modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al trattamento pensionistico.
      La citata legge n. 147 del 2014, però, non affronta il tema della libertà di scelta della persona nell'accesso al sistema previdenziale né l'altro del riconoscimento del valore universale della maternità e del lavoro di cura e di assistenza in ambito familiare.
      L'articolo 1 della presente proposta di legge indica le finalità della medesima.
      L'articolo 2 reca disposizioni volte a consentire una maggiore flessibilità nella scelta del lavoratore di accedere al trattamento pensionistico attraverso un meccanismo premiale o disincentivante. La norma trova applicazione in caso di anzianità contributiva non inferiore a trentacinque anni, di età anagrafica minima di 62 anni e di importo dell'assegno pari ad almeno 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale. A tale importo si applica una riduzione o una maggiorazione correlata all'età dell'effettivo

 

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pensionamento che varia da –8 per cento a +8 per cento con 66 anni di età come valore neutro. I commi da 3 a 6 tengono conto degli anni di contributi versati. La percentuale di riduzione del 2 per cento annuo è a sua volta ridotta in ragione degli anni di contributi versati da un minimo di 0,3 punti, fino a dimezzarsi nel caso di quaranta anni di contribuzione. Sono fatte salve altre disposizioni in materia di accesso anticipato al pensionamento. Fino al 31 dicembre 2016 l'adeguamento dei requisiti anagrafici di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita è determinato nella misura di tre mesi complessivi.
      L'articolo 3 riconosce alcuni benefìci previdenziali per i lavoratori che svolgono lavori di cura e assistenza familiare: tre mesi di anticipo nell'età per ogni anno di cura e assistenza, l'accesso al pensionamento dopo trent'anni di contribuzione, la contribuzione figurativa di due mesi per ogni anno di contribuzione effettiva e, solo per i genitori, una contribuzione figurativa di un anno ogni cinque anni di assistenza.
      L'articolo 4 prevede un beneficio previdenziale per le lavoratrici madri (o, in loro totale assenza, per i lavoratori padri) pari a un anno di anticipo per ogni figlio, fino a un massimo di cinque anni.
      L'articolo 5 prevede, a copertura degli oneri della presente proposta di legge, un intervento sui giochi on line, sulle lotterie istantanee e sugli apparecchi e dispositivi di gioco.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

      1. Al fine di garantire il perseguimento degli obiettivi di equità e di pari trattamento fra i cittadini, la presente legge, nel rispetto dei vincoli di bilancio e degli impegni presi in sede di Unione europea ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, reca disposizioni per consentire la libertà di scelta nell'accesso dei lavoratori al trattamento pensionistico, nonché misure per riconoscere il valore universale della maternità e dei lavori di cura e assistenza svolti in ambito familiare.

Art. 2.
(Disposizioni per consentire la libertà di scelta nell'accesso dei lavoratori al trattamento pensionistico).

      1. A decorrere dal 1o gennaio 2015, le persone che hanno maturato un'anzianità contributiva non inferiore a trentacinque anni hanno la possibilità di accedere al pensionamento flessibile, purché l'importo dell'assegno sia almeno pari a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale, con età anagrafica minima di 62 anni.
      2. L'importo della pensione è calcolato secondo le regole previste dai rispettivi ordinamenti previdenziali. A tale importo si applica una riduzione o una maggiorazione correlata all'età dell'effettivo pensionamento, ai sensi della tabella A allegata alla presente legge, al fine di conseguire l'invarianza complessiva dei costi.
      3. A prescindere dall'età anagrafica, la percentuale di riduzione di cui al comma 2 è diminuita di 0,3 punti nel caso in cui il beneficiario possa far valere almeno trentasei anni di contribuzione. È altresì ridotta di 0,4 punti nel caso in cui il

 

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beneficiario possa far valere almeno trentasette anni di contribuzione e di ulteriori 0,4 punti nel caso in cui il beneficiario possa far valere almeno trentotto anni di contribuzione.
      4. Per i soli beneficiari di età anagrafica compresa fra 62 e 64 anni, in presenza di almeno trentanove anni di contribuzione, la percentuale di riduzione di cui al comma 2 è ulteriormente ridotta di 0,9 punti.
      5. Per i soli beneficiari con 65 anni di età anagrafica, in presenza di almeno trentanove anni di contribuzione, la percentuale di riduzione di cui al comma 2 è ulteriormente ridotta di 0,9 punti.
      6. In presenza di almeno quaranta anni di contribuzione, la percentuale di riduzione di cui al comma 2 è pari alla metà di quella prevista per la medesima età anagrafica in presenza di almeno 39 anni di contribuzione.
      7. Se più favorevoli per la persona interessata, sono fatte salve le disposizioni in materia di accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti di cui al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 167, e le disposizioni in materia di esclusione dai limiti anagrafici per le persone che hanno maturato il requisito di anzianità contributiva previsto per le pensioni di anzianità, secondo le regole vigenti al 31 dicembre 2011.
      8. In via transitoria fino al 31 dicembre 2016, l'adeguamento dei requisiti anagrafici di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita è determinato nella misura di tre mesi complessivi, in deroga alla disciplina prevista dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Art. 3.
(Benefìci previdenziali per i lavoratori che svolgono lavori di cura e assistenza familiare).

      1. I lavoratori che assistono familiari disabili con connotazione di gravità ai

 

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sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e che necessitano di assistenza continuativa, in quanto non in condizione di poter svolgere gli atti quotidiani della vita, possono, su richiesta, ottenere:

          a) per ogni anno di assistenza e cura, un anticipo di tre mesi per l'accesso alla pensione di vecchiaia, fino a un massimo di cinque anni;

          b) indipendentemente dall'età anagrafica, il diritto alla pensione anticipata a seguito del versamento di trenta anni di contributi previdenziali, di cui almeno cinque nel periodo di assistenza del familiare;

          c) una contribuzione figurativa di due mesi per ogni anno di contribuzione effettiva, per un massimo di cinque anni, versata in costanza di assistenza al familiare convivente disabile;

          d) solo per i genitori, una contribuzione figurativa di un anno ogni cinque anni di contribuzione effettiva.

Art. 4.
(Benefìci previdenziali per le lavoratrici madri).

      1. La lavoratrice madre matura un anticipo di età rispetto al requisito di accesso alla pensione di vecchiaia pari a un anno per ogni figlio, fino a un massimo di cinque anni.
      2. Il diritto di cui al comma 1 è goduto dal lavoratore padre in caso di totale assenza della madre.

Art. 5.
(Copertura finanziaria).

      1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni della presente legge si provvede ai sensi del comma 2.
      2. Il Ministero dell'economia e delle finanze – Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,

 

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adotta misure in materia di giochi pubblici on line, di lotterie istantanee e di apparecchi e congegni di gioco utili al fine di assicurare, con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla medesima data di entrata in vigore, il reperimento delle maggiori entrate di cui al comma 1.
 

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Tabella A
(articolo 2, comma 2)

Età di pensionamento effettivo

Percentuale di riduzione o di maggiorazione con trentacinque anni di contribuzione

62

–8%

63

–6%

64

–4%

65

–2%

66

0

67

2%

68

4%

69

6%

70

8%