CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 3207 |
Onorevoli Colleghi! Scopo della presente proposta di legge è l'introduzione nel nostro ordinamento di una regolamentazione della diffusione e della vendita dei videogiochi, destinati a un pubblico adulto, al fine di tutelare i minori nell'utilizzazione degli stessi.
Attualmente, infatti, non esiste alcuna norma che disciplina la materia, seppure l'importanza e l'incidenza dei videogiochi, nello sviluppo psichico dei minori siano ormai considerate un dato acquisito dalla nostra società.
Oggi, nulla impedisce a un minore di acquistare e di utilizzare videogiochi contenenti scene di estrema violenza e di sesso e, pertanto, non adatti ai minori e utilizzati senza il controllo degli adulti.
Un minore, privo degli opportuni filtri interpretativi, può facilmente essere portato a emulare le gesta dei protagonisti del gioco o, quantomeno, a ricevere in modo
1. I produttori, gli importatori e i distributori, anche attraverso le loro associazioni di categoria od altri organismi, provvedono alla classificazione dei videogiochi, off line ed on line, al fine di tutelare i diritti e l'integrità psico-fisica e morale dei minori, promuovendo un accesso consapevole e tutelato ai videogiochi.
2. La classificazione di cui al comma 1 è basata sui seguenti fattori:
a) l'età minima dei videogiocatori, da indicare tassativamente e con la dovuta evidenza sul prodotto;
b) gli aspetti contenutistici del videogioco e la loro potenziale pericolosità per l'integrità psico-fisica e morale dei minori;
c) la possibilità di utilizzare il videogioco tramite la rete internet.
3. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, sentito il parere del Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori, previsto dal testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, di seguito denominato «Comitato», e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, può integrare la classificazione di cui al comma 2.
1. Il produttore, l'importatore e il distributore hanno l'obbligo di indicare, in maniera chiara ed inequivocabile, la classificazione del videogioco di cui all'articolo 1 in ogni strumento di pubblicità e di
1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, d'ufficio o su segnalazione, procede a effettuare accertamenti sulla corrispondenza della classificazione di cui all'articolo 1. A tale fine, provvede a richiedere ai soggetti di cui al citato articolo 1, comma 1, il deposito del videogioco e una relazione illustrativa dello stesso.
2. In caso di mancato deposito del videogioco e della relazione di cui al comma 1, entro venti giorni dalla richiesta, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vieta la distribuzione, la pubblicizzazione, la vendita e la commercializzazione a qualunque titolo del videogioco. Il provvedimento di divieto è comunicato ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
3. A seguito del deposito del videogioco e della relazione di cui al comma 1 del presente articolo, ove riscontri difformità rispetto alla classificazione di cui all'articolo 1, previa eventuale audizione dei soggetti di cui al citato articolo 1, comma 1, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni determina la nuova classificazione del videogioco.
4. I produttori e i distributori sono tenuti a indicare la nuova classificazione di cui al comma 3 sui videogiochi e nei successivi messaggi pubblicitari.
5. Il procedimento di cui al comma 3 deve essere concluso entro dieci giorni se avviato d'ufficio o su segnalazione del Comitato ed entro trenta giorni in tutti gli altri casi.
1. I videogiochi privi della classificazione di cui alla presente legge non possono essere distribuiti, pubblicizzati, venduti né commercializzati a qualunque titolo.
2. Sono vietati la vendita e il noleggio di videogiochi a soggetti aventi età inferiore a quella risultante dalla classificazione indicata sul prodotto ai sensi della presente legge.
3. È vietato consentire la partecipazione a videogiochi on line a soggetti aventi età inferiore a quella risultante dalla classificazione indicata sul prodotto ai sensi della presente legge.
1. I videogiochi vietati ai minori degli anni diciotto devono essere esposti separatamente dagli altri videogiochi in spazi non accessibili a un pubblico di minori.
2. I messaggi pubblicitari dei videogiochi proibiti ai minori degli anni diciotto devono far esplicito riferimento alla loro esclusiva fruibilità da parte di un pubblico adulto.
1. Le violazioni alle disposizioni dell'articolo 3, comma 2, dell'articolo 4, commi 1 e 3, e dell'articolo 5, comma 2, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 a 100.000 euro.
2. All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni previste dal comma 1 provvede l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
3. La violazioni alle disposizioni dell'articolo 3, comma 4, dell'articolo 4, comma 2, e dell'articolo 5, comma 1, sono