CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 3221 |
Onorevoli Colleghi! Lo shiatsu è una disciplina nata in Giappone che ha radici nella medicina tradizionale cinese e nella filosofia zen. L'ideogramma shiatsu letteralmente tradotto significa: shi-dito/dita, hatsu-pressione/premere. In Italia è da decenni che si cerca un giusto riconoscimento e un'adeguata collocazione allo
1. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituita la figura professionale di operatore shiatsu nell'ambito delle attività di promozione e di conservazione della salute, del benessere e della migliore qualità della vita.
1. Lo shiatsu è una tecnica evolutiva manuale autonoma non invasiva di origine estremo-orientale che opera allo scopo di preservare lo stato di salute della persona e di attivare la capacità di riequilibrio delle funzioni vitali attraverso precise tecniche di pressione su zone e su punti specifici, effettuate principalmente con le mani e con i pollici, o anche con i gomiti e le ginocchia, modulate in modo ritmico o mantenute costanti, a seconda degli stili utilizzati, nonché attraverso stiramenti e manovre di mobilizzazione attiva e passiva. Gli effetti benèfici dello shiatsu devono essere intesi come risultato di un sistema relazionale complesso non sovrapponibile o sostituibile con alcuna terapia erogata attraverso il Servizio sanitario nazionale.
1. L'operatore shiatsu promuove il benessere e il mantenimento della salute dell'individuo attraverso:
a) l'osservazione e l'ascolto per una valutazione olistica dell'utente;
b) le sue pressioni, eseguite con scrupolo e attenzione, attraverso cui ripristina e riequilibra tutte le funzioni naturali del corpo e gli equilibri osmotici, articolari, circolatori che costantemente, nel quotidiano, tendono ad alterarsi;
c) l'utilizzo di tecniche quali il massaggio, il rilassamento e la respirazione;
d) lo stimolo delle potenzialità di autoguarigione dell'organismo;
e) lo sviluppo nell'utente di una presa di coscienza delle proprie dinamiche relazionali e conflittuali.
2. Le pratiche svolte dall'operatore shiatsu non hanno carattere di prestazioni sanitarie e non si prefiggono la diagnosi, la cura e la riabilitazione di patologie specifiche, né la prescrizione di farmaci o diete.
3. L'operatore shiatsu opera di norma in centri di benessere, palestre, centri fitness, centri estetici, strutture termali e di balneazione e in ambiti, anche privati, in coerenza con le competenze di cui al presente articolo.
1. Sono istituiti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, gli elenchi professionali degli operatori shiatsu.
2. Possono iscriversi agli elenchi professionali di cui al comma 1 del presente articolo gli operatori che hanno conseguito il diploma professionale di formazione rilasciato dagli istituti pubblici e privati accreditati ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera g).
3. Le iscrizioni agli elenchi professionali di cui al comma 1 sono obbligatorie
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita, presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, la Commissione per la professione e la formazione di operatore shiatsu, di seguito denominata «Commissione», con il compito di definire entro dodici mesi, in sede di prima attuazione della presente legge e successivamente con aggiornamenti di norma biennali, gli specifici ambiti operativi e formativi e la delimitazione del relativo campo di intervento della professione di operatore shiatsu.
2. La Commissione definisce:
a) i princìpi generali per la redazione del codice deontologico della professione di operatore shiatsu;
b) i criteri generali per l'adozione degli ordinamenti didattici dei corsi di formazione per la professione di operatore shiatsu;
c) il profilo professionale dell'operatore shiatsu;
d) i criteri e i gradi della formazione nonché i programmi e i contenuti dei corsi di formazione di cui alla lettera b). La durata dei corsi di formazione nella professione di operatore shiatsu non deve comunque essere inferiore a due anni e a 1.200 ore complessive, e il diploma di formazione deve essere rilasciato solo al termine dell’iter completo di formazione;
e) i criteri di accreditamento per la formazione dei docenti e dei direttori didattici dei corsi di formazione professionale;
f) le disposizioni per la tenuta di un registro dei docenti;
g) i criteri per l'accreditamento degli istituti di formazione pubblici e privati;
h) i criteri e le modalità per il riconoscimento e la verifica dei titoli acquisiti precedentemente e nei tre anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. La Commissione, inoltre:
a) esprime parere vincolante per il riconoscimento dei titoli di studio equipollenti ai fini dell'esercizio della professione di operatore shiatsu;
b) propone, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, l'adozione dei criteri individuati, ai sensi del comma 2, allo scopo di favorire e di omogeneizzare la formazione e la professione di operatore shiatsu nelle singole regioni.
4. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca aggiorna l'elenco degli istituti di formazione pubblici e privati accreditati sulla base dei criteri definiti dalla Commissione e definisce i criteri per l'accreditamento degli istituti stessi, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
1. La Commissione è composta dai seguenti membri, nominati con decreto del
a) un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con funzione di presidente;
b) un rappresentante del Ministero della salute;
c) tre rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
d) un rappresentante designato dal Tribunale per i diritti del malato;
e) un rappresentante designato dalle associazioni dei consumatori e degli utenti, iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 137 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
f) tre rappresentanti designati d'intesa su indicazione delle società e delle associazioni di riferimento della disciplina shiatsu.
2. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa.
3. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che vi provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio. Per la partecipazione alla Commissione non sono erogati indennità, rimborsi di spese e gettoni di presenza.
1. Sulla base dei criteri e delle modalità definiti dalla Commissione ai sensi della lettera h) del comma 2 dell'articolo 4, si procede al riconoscimento e alla verifica dei titoli di studio, in particolare della laurea in fisioterapia, e degli attestati di formazione acquisiti dal candidato nei tre