XVII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3221



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

SORIAL, NUTI, CARINELLI, CECCONI, D'AMBROSIO, NESCI, CANCELLERI, SPESSOTTO, AGOSTINELLI, ALBERTI, BARONI, BASILIO, BATTELLI, BENEDETTI, MASSIMILIANO BERNINI, PAOLO BERNINI, NICOLA BIANCHI, BONAFEDE, BRESCIA, BRUGNEROTTO, BUSINAROLO, BUSTO, CARIELLO, CASO, CASTELLI, CHIMIENTI, CIPRINI, COLLETTI, COLONNESE, COMINARDI, CORDA, COZZOLINO, CRIPPA, DA VILLA, DADONE, DAGA, DALL'OSSO, DE LORENZIS, DE ROSA, DEL GROSSO, DELLA VALLE, DELL'ORCO, DI BATTISTA, DI BENEDETTO, LUIGI DI MAIO, MANLIO DI STEFANO, DI VITA, DIENI, D'INCÀ, D'UVA, FANTINATI, FERRARESI, FICO, FRACCARO, FRUSONE, GAGNARLI, GALLINELLA, LUIGI GALLO, SILVIA GIORDANO, GRANDE, GRILLO, L'ABBATE, LIUZZI, LOMBARDI, LOREFICE, LUPO, MANNINO, MANTERO, MARZANA, MICILLO, PARENTELA, PESCO, PETRAROLI, PISANO, RIZZO, PAOLO NICOLÒ ROMANO, RUOCCO, SARTI, SCAGLIUSI, SIBILIA, SPADONI, TERZONI, TOFALO, TONINELLI, TRIPIEDI, VACCA, SIMONE VALENTE, VALLASCAS, VIGNAROLI, VILLAROSA, ZOLEZZI

Istituzione della figura professionale di operatore shiatsu

Presentata il 7 luglio 2015


      Onorevoli Colleghi! Lo shiatsu è una disciplina nata in Giappone che ha radici nella medicina tradizionale cinese e nella filosofia zen. L'ideogramma shiatsu letteralmente tradotto significa: shi-dito/dita, hatsu-pressione/premere. In Italia è da decenni che si cerca un giusto riconoscimento e un'adeguata collocazione allo

 

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shiatsu ma, pur procedendo su vari fronti, non si è ancora approdati a una legislazione specifica.
      Oggi lo shiatsu con il metodo Namikoshi è riconosciuto in Giappone, dal Ministero della salute, come la forma più alta di fisioterapia manuale riabilitativa e viene proposto e praticato in moltissimi reparti ospedalieri. Grazie alle sue applicazioni di ascolto, respiro e pressione, eseguite con scrupolo e attenzione, lo shiatsu ripristina e riequilibra tutte le funzioni naturali del corpo e gli equilibri osmotici, articolari, circolatori che costantemente, nel quotidiano, tendono ad alterarsi.
      La giurisprudenza ha ormai largamente attestato che si tratta di un'attività non sanitaria per cui gli operatori shiatsu richiedono da tempo alle istituzioni il riconoscimento dello shiatsu come terapia evolutiva con una propria identità professionale, culturale e sociale, che propone una diversa interpretazione dei concetti di salute e di cura di se stessi, nonché di benessere dei singoli e dell'intera collettività.
      Nel considerare il valore dello shiatsu e delle altre discipline olistiche occorre tenere a mente la definizione di salute dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) del 1948, cioè «lo stato di completo benessere fisico, psichico e sociale e non semplice assenza di malattia».
      Non a caso l'OMS auspica anch'essa l'integrazione in medicina e incoraggia l'interazione fra operatori convenzionali e non convenzionali.
      Le medicine alternative non sono più un oggetto oscuro, ma hanno visto riconosciuto il loro fondamento pratico negli ambienti scientifici. L'Istituto superiore di sanità ha più volte auspicato ufficialmente l'integrazione fra terapie farmacologiche e trattamenti delle medicine alternative come la medicina tradizionale cinese, l'omeopatica, e altre.
      È ormai stata acquisita dalla cultura medica, d'altra parte, l'unione profonda di corpo e di mente nell'essere umano e delle complesse interazioni che esso ha con l'ambiente circostante, sociale e naturale. Moltissime patologie sono, infatti, chiaramente influenzate dal livello di stress (ad esempio: cefalea tensiva, asma bronchiale, colite ulcerosa, eczema cutaneo, anoressia e bulimia, tachicardia e aritmie) mentre altre problematiche molto diffuse sono legate allo stress psico-sociale, come le dipendenze da alcol, droga, fumo e gioco. Alcuni approcci non farmacologici, visto il loro provato effetto contro lo stress, possono essere di aiuto non solo a livello preventivo, ma nel vero e proprio percorso di guarigione da questo tipo di disturbi e poi nel decorso successivo. In sostanza, mantenere un livello basso di stress favorisce la terapia farmacologica antalgica.
      Per quanto riguarda lo shiatsu, si è rilevato che esso, oltre a essere efficace contro le diverse patologie da stress, è importante anche per coadiuvare terapie mediche che affrontano malattie o disagi comportamentali come la sindrome di Rett, che è una grave patologia neurologica, fenomeni di tentato suicidio nell'adolescenza e sintomi depressivi.
      Eppure, nel nostro Paese, quella dell'operatore shiatsu non è ancora riconosciuta come figura professionale (al pari, per esempio, di uno psicoterapeuta o di un fisioterapista), cosa già avvenuta, invece, in alcune nazioni europee. Da noi manca un indirizzo di studio riconosciuto e le scuole di shiatsu sono private, non riconosciute e quindi il diploma da esse rilasciato non ha un valore legale. Finora le associazioni di categoria, in assenza di una normativa, hanno svolto un ruolo realmente supplente contribuendo a formare una mentalità, tra i professionisti e tra gli istituti di formazione, sempre più all'altezza del rapporto con i clienti.
      Ma è ora tempo di rispondere, come si intende fare con la presente proposta di legge, alla necessità di un riconoscimento ufficiale dell'operatore shiatsu, per colmare un vuoto normativo esistente istituendo un registro per gli operatori e le scuole nonché requisiti per dare credibilità e sostegno ai soggetti che possiedono i parametri di qualità richiesti, in modo sia da proteggere gli utenti da persone non
 

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competenti che da valorizzare nel giusto modo gli operatori e gli insegnanti garantendone l'autonomia.
      L'articolo 1 della presente proposta di legge istituisce la figura professionale di operatore shiatsu. L'articolo 2 reca la definizione e i princìpi della pratica dello shiatsu. L'articolo 3 definisce il profilo dell'operatore shiatsu e le sue competenze. All'articolo 4 si istituiscono elenchi professionali. Gli articoli 5 e 6 prevedono l'istituzione e la composizione della Commissione per la professione e la formazione di operatore shiatsu, con il compito di definire gli specifici ambiti operativi e formativi e la delimitazione del relativo campo di intervento della professione. L'articolo 7, infine, reca alcune norme transitorie sul riconoscimento dei titoli di studio e degli attestati di formazione acquisiti e dell'esperienza professionale maturata.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione della professione di operatore shiatsu).

      1. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituita la figura professionale di operatore shiatsu nell'ambito delle attività di promozione e di conservazione della salute, del benessere e della migliore qualità della vita.

Art. 2.
(Definizione e princìpi).

      1. Lo shiatsu è una tecnica evolutiva manuale autonoma non invasiva di origine estremo-orientale che opera allo scopo di preservare lo stato di salute della persona e di attivare la capacità di riequilibrio delle funzioni vitali attraverso precise tecniche di pressione su zone e su punti specifici, effettuate principalmente con le mani e con i pollici, o anche con i gomiti e le ginocchia, modulate in modo ritmico o mantenute costanti, a seconda degli stili utilizzati, nonché attraverso stiramenti e manovre di mobilizzazione attiva e passiva. Gli effetti benèfici dello shiatsu devono essere intesi come risultato di un sistema relazionale complesso non sovrapponibile o sostituibile con alcuna terapia erogata attraverso il Servizio sanitario nazionale.

Art. 3.
(Profilo professionale e competenze).

      1. L'operatore shiatsu promuove il benessere e il mantenimento della salute dell'individuo attraverso:

          a) l'osservazione e l'ascolto per una valutazione olistica dell'utente;

 

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          b) le sue pressioni, eseguite con scrupolo e attenzione, attraverso cui ripristina e riequilibra tutte le funzioni naturali del corpo e gli equilibri osmotici, articolari, circolatori che costantemente, nel quotidiano, tendono ad alterarsi;

          c) l'utilizzo di tecniche quali il massaggio, il rilassamento e la respirazione;

          d) lo stimolo delle potenzialità di autoguarigione dell'organismo;

          e) lo sviluppo nell'utente di una presa di coscienza delle proprie dinamiche relazionali e conflittuali.

      2. Le pratiche svolte dall'operatore shiatsu non hanno carattere di prestazioni sanitarie e non si prefiggono la diagnosi, la cura e la riabilitazione di patologie specifiche, né la prescrizione di farmaci o diete.
      3. L'operatore shiatsu opera di norma in centri di benessere, palestre, centri fitness, centri estetici, strutture termali e di balneazione e in ambiti, anche privati, in coerenza con le competenze di cui al presente articolo.

Art. 4.
(Elenchi professionali).

      1. Sono istituiti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, gli elenchi professionali degli operatori shiatsu.
      2. Possono iscriversi agli elenchi professionali di cui al comma 1 del presente articolo gli operatori che hanno conseguito il diploma professionale di formazione rilasciato dagli istituti pubblici e privati accreditati ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera g).
      3. Le iscrizioni agli elenchi professionali di cui al comma 1 sono obbligatorie

 

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per l'esercizio della professione di operatore shiatsu.
      4. Agli iscritti agli elenchi professionali di cui al comma 1 si applica l'articolo 622 del codice penale.

Art. 5.
(Commissione per la professione e la formazione di operatore shiatsu).

      1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita, presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, la Commissione per la professione e la formazione di operatore shiatsu, di seguito denominata «Commissione», con il compito di definire entro dodici mesi, in sede di prima attuazione della presente legge e successivamente con aggiornamenti di norma biennali, gli specifici ambiti operativi e formativi e la delimitazione del relativo campo di intervento della professione di operatore shiatsu.
      2. La Commissione definisce:

          a) i princìpi generali per la redazione del codice deontologico della professione di operatore shiatsu;

          b) i criteri generali per l'adozione degli ordinamenti didattici dei corsi di formazione per la professione di operatore shiatsu;

          c) il profilo professionale dell'operatore shiatsu;

          d) i criteri e i gradi della formazione nonché i programmi e i contenuti dei corsi di formazione di cui alla lettera b). La durata dei corsi di formazione nella professione di operatore shiatsu non deve comunque essere inferiore a due anni e a 1.200 ore complessive, e il diploma di formazione deve essere rilasciato solo al termine dell’iter completo di formazione;

 

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          e) i criteri di accreditamento per la formazione dei docenti e dei direttori didattici dei corsi di formazione professionale;

          f) le disposizioni per la tenuta di un registro dei docenti;

          g) i criteri per l'accreditamento degli istituti di formazione pubblici e privati;

          h) i criteri e le modalità per il riconoscimento e la verifica dei titoli acquisiti precedentemente e nei tre anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge.

    3. La Commissione, inoltre:

          a) esprime parere vincolante per il riconoscimento dei titoli di studio equipollenti ai fini dell'esercizio della professione di operatore shiatsu;

          b) propone, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, l'adozione dei criteri individuati, ai sensi del comma 2, allo scopo di favorire e di omogeneizzare la formazione e la professione di operatore shiatsu nelle singole regioni.

      4. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca aggiorna l'elenco degli istituti di formazione pubblici e privati accreditati sulla base dei criteri definiti dalla Commissione e definisce i criteri per l'accreditamento degli istituti stessi, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.
(Composizione della Commissione).

      1. La Commissione è composta dai seguenti membri, nominati con decreto del

 

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Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministro della salute:

          a) un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con funzione di presidente;

          b) un rappresentante del Ministero della salute;

          c) tre rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

          d) un rappresentante designato dal Tribunale per i diritti del malato;

          e) un rappresentante designato dalle associazioni dei consumatori e degli utenti, iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 137 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;

          f) tre rappresentanti designati d'intesa su indicazione delle società e delle associazioni di riferimento della disciplina shiatsu.

      2. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa.
      3. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che vi provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio. Per la partecipazione alla Commissione non sono erogati indennità, rimborsi di spese e gettoni di presenza.

Art. 7.
(Norme transitorie).

      1. Sulla base dei criteri e delle modalità definiti dalla Commissione ai sensi della lettera h) del comma 2 dell'articolo 4, si procede al riconoscimento e alla verifica dei titoli di studio, in particolare della laurea in fisioterapia, e degli attestati di formazione acquisiti dal candidato nei tre

 

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anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente legge nonché nei tre anni successivi alla medesima data di entrata in vigore ovvero, in assenza di tali titoli o attestati, previa valutazione, da parte della Commissione, dell'attività professionale del candidato che deve essere comprovata e svolta continuativamente da almeno cinque anni. Tale ultimo requisito non è necessario in presenza del possesso del titolo di laurea in fisioterapia.