CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 3213 |
Onorevoli Colleghi! La presente proposta di legge si pone l'obiettivo di disciplinare in maniera organica il bacino dei lavoratori socialmente utili, titolari di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, che svolgono da numerosi anni, la propria attività professionale in diversi ambiti all'interno dell'amministrazione regionale della Sicilia. Si tratta di intervento legislativo finalizzato ad offrire una definitiva soluzione strutturale a un problema socio-economico che interessa una vasta platea di soggetti precari dell'isola nonché a superare al contempo, le politiche assistenziali che, nel loro complesso, risultano più onerose rispetto ad un eventuale processo di stabilizzazione. Da anni la Regione siciliana interviene con specifiche, isolate disposizioni sul tema della stabilizzazione dei precari e al riguardo, occorre ricordare come il primo intervento fu operato dalla legge regionale n. 85 del 1995, che prevedeva l'assunzione di unità di personale da individuare tra i lavoratori socialmente utili, per i quali era prevista la contrattualizzazione individuale a tempo determinato per l'attuazione di progetti di utilità collettiva. Nel corso degli anni successivi tuttavia, attraverso nuove disposizioni in ambito sia europeo, sia nazionale,
1. La presente legge, fatte salve le potestà attribuite in materia di lavoro alle regioni a statuto speciale dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione, nonché dall'articolo 116 della Costituzione e dall'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, reca disposizioni per promuovere l'assunzione con contratti a tempo indeterminato dei soggetti impegnati in progetti di lavori socialmente utili della Regione siciliana, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280.
1. Al quinto periodo del comma 9-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni, le parole: «Per l'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «Fino all'anno 2019».
1. Al fine di favorire l'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori di cui all'articolo 1 della presente legge, è istituito, ai sensi dell'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,
a) anzianità di servizio;
b) in caso di parità di anzianità di servizio, maggiore carico familiare;
c) in caso di ulteriore parità di servizio, anzianità anagrafica.
2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il presidente della giunta della Regione siciliana, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dell'elenco di cui al comma 1, predispone un censimento dei lavoratori socialmente utili con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, in servizio presso l'amministrazione regionale e le altre amministrazioni pubbliche della medesima Regione siciliana, al fine di definire il processo di stabilizzazione del rapporto di lavoro, individuando i posti in dotazione organica che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano coperti, fatti salvi quelli che, entro la medesima data, sono stati oggetto di procedure selettive e concorsuali ovvero di procedure di stabilizzazione, in attuazione di disposizioni emanate dalla medesima Regione siciliana.
1. Nelle more dell'attuazione delle disposizioni dell'articolo 3, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e la Regione siciliana non possono procedere a ulteriori assunzioni di personale.
2. Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 possono prorogare i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in corso alla data di entrata in vigore della presente legge in caso di permanenza
1. Al fine di favorire l'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, individuati con legge della Regione siciliana, il Governo è delegato ad adottare, entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto, per i profili di rispettiva competenza, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa intesa con la Regione siciliana, uno o più decreti legislativi per il riordino della disciplina dei rapporti di lavoro a tempo determinato per i lavoratori socialmente utili.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 del presente articolo, fermo restando il rispetto dei criteri di cui all'articolo 3, comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) valutazione dei titoli di studio e dei requisiti professionali posseduti;
b) inquadramento in relazione alle effettive esigenze del settore specifico in cui i lavoratori socialmente utili sono impiegati;
c) priorità per i lavoratori socialmente utili nel cui nucleo familiare siano presenti soggetti disabili.
1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscali di cui all'allegato A della nota integrativa al bilancio di previsione relativa alla Tabella 1 dello stato di previsione delle entrate prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2015, al fine di assicurare maggiori entrate derivanti dalle disposizioni della presente legge. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono quantificati gli oneri complessivi derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, tenendo presente il numero complessivo dei soggetti impegnati in progetti di lavori socialmente utili della Regione siciliana, indicati nell'elenco regionale di cui all'articolo 3.
3. A decorrere dall'anno 2016, all'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede con la legge di stabilità, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.