CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 3211 |
Onorevoli Colleghi! La «Stella al merito del lavoro» è una decorazione della Repubblica italiana, istituita con il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3167. Tale decorazione è stata oggetto di numerosi interventi normativi ed è concessa ai lavoratori dipendenti da imprese pubbliche o private, da aziende e da stabilimenti dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e degli enti pubblici, che si sono distinti in maniera significativa, tra l'altro, per meriti di perizia, laboriosità e buona condotta morale.
A sostenere il valore del lavoro ha contribuito sicuramente, svolgendo un ruolo fondamentale la Federazione nazionale dei maestri del lavoro d'Italia – costituita il 27 marzo 1954, riconosciuta ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1956, n. 1625 – che a norma dello statuto forma e informa i giovani che si avviano al mondo del lavoro, con particolare attenzione ai connessi problemi della legalità in generale e della sicurezza sul lavoro. Inoltre la Federazione collabora attivamente, sempre su base volontaria, con gli enti preposti alla difesa civile, alla tutela del patrimonio artistico e ambientale, nonché all'assistenza ai disabili e agli anziani bisognosi.
Il numero dei decorati iscritti alla Federazione, compresi i residenti all'estero, è di circa 15.000. Sia nella legge n. 143 del 1992, all'articolo 1, sia nello statuto si individua come elemento fondante quello di favorire l'inserimento umano delle giovani leve nel mondo del lavoro aiutandole nella loro formazione e scelte professionali. È quindi intensa e significativa l'attività dei maestri del lavoro, quali informatori e formatori, in molte città italiane, specialmente in quelle più industrializzate.
1. La decorazione della «Stella al merito del lavoro», istituita con il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3167, di seguito denominata «decorazione», è concessa esclusivamente ai lavoratori subordinati, con esclusione dei lavoratori autonomi, dipendenti da imprese pubbliche e private operanti nei settori dell'industria, del commercio dei servizi e dell'agricoltura, anche se soci di imprese cooperative, da aziende o da stabilimenti dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e degli enti pubblici, nonché ai lavoratori dipendenti da organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro e dalle associazioni legalmente riconosciute a livello nazionale.
2. La decorazione comporta il titolo di «maestro del lavoro».
3. Ogni anno possono essere concesse 1.000 decorazioni, di cui circa la metà a lavoratori che abbiano iniziato la loro attività dai livelli contrattuali più bassi.
1. La decorazione è concessa ai lavoratori di cui all'articolo 1 che si siano particolarmente distinti per singolari meriti di perizia, laboriosità e buona condotta morale e che abbiano perseguito almeno uno dei seguenti obiettivi:
a) abbiano con invenzioni o innovazioni nel campo tecnico e produttivo migliorato l'efficienza degli strumenti, delle macchine e dei metodi di lavorazione;
b) abbiano contribuito in modo significativo al perfezionamento delle misure di sicurezza del lavoro;
c) si siano prodigati per avviare le nuove generazioni all'attività professionale nel rispetto del principio di legalità.
1. La decorazione è concessa ai lavoratori di cui all'articolo 1 che siano cittadini italiani, abbiano compiuto cinquanta anni di età e abbiano l'anzianità di lavoro indicata al comma 2 del presente articolo.
2. La decorazione è concessa ai lavoratori che abbiano prestato attività lavorativa per un periodo minimo di venticinque anni documentabili di lavoro effettivo compresi i periodi:
a) di contratti di lavoro a tempo determinato;
b) di contratti di somministrazione;
c) di lavoro parasubordinato per un periodo massimo di tre anni;
d) di lavoro a part-time;
e) di disoccupazione involontaria, di cassa integrazione guadagni o di mobilità, anche non continuativi, non superiori comunque a tre anni complessivi.
3. Ai fini del computo del periodo di attività lavorativa di cui al comma 2, l'eventuale passaggio da un'azienda all'altra non deve essere causato, comunque, da demeriti personali.
1. La decorazione può essere concessa, altresì, senza l'osservanza dei requisiti previsti dalla presente legge ai lavoratori italiani all'estero che si siano distinti per patriottismo, laboriosità e probità.
1. La decorazione è conferita il 1o maggio di ogni anno, Festa del lavoro, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e, in caso di lavoratori italiani all'estero, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali rilascia altresì ai decorati il brevetto che fa fede del conferimento della decorazione.
3. La decorazione può essere conferita, senza l'osservanza dei requisiti di cui ai precedenti articoli, per onorare la memoria dei lavoratori italiani anche residenti all'estero, periti o dispersi a seguito di eventi di eccezionale gravità determinati da particolari rischi connessi al lavoro in occasione del quale tali eventi si sono verificati.
1. La decorazione consiste in una stella a cinque punte in smalto bianco; il centro è in smalto verde chiaro e reca sulla faccia diritta un rilievo in argento dorato, raffigurante la testa d'Italia turrita e sul rovescio la scritta «Al merito del lavoro» con l'indicazione dell'anno. Essa è conforme al disegno annesso al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3167, come modificato dal regio decreto 25 gennaio 1925, n. 120.
2. Per i lavoratori italiani all'estero sul rovescio della decorazione sono aggiunte le parole «all'estero».
3. La decorazione è portata al lato sinistro del vestito appesa a un nastro listato di una banda color verde chiaro fra due bande, di uguale larghezza, di colore giallo oro. Il nastro può essere portato senza stella.
1. La Federazione nazionale dei maestri del lavoro, di seguito denominata «Federazione», costituita il 27 marzo 1954 e riconosciuta ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1956, n. 1625, non ha scopo di lucro, ha autonomia finanziaria e statutaria ed è finalizzata a premiare i valori umani del lavoro, dell'ingegno e della realizzazione dell'individuo promuovendo, in particolare, la cultura del lavoro fra le nuove generazioni e il trasferimento delle esperienze.
2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attività della Federazione si provvede mediante apposito stanziamento di 250.000 euro annui in sede di legge di stabilità annuale a valere sulle risorse del Fondo per l'occupazione.
3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti le modalità di ripartizione delle risorse di cui al comma 2 tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché lo schema di convenzione tipo da stipulare tra la Federazione e ogni regione e provincia autonoma per l'utilizzo delle risorse.
1. L'accertamento dei titoli di benemerenza dei lavoratori per il conferimento della decorazione è compiuto da una commissione nazionale nominata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
2. La commissione nazionale è composta da:
a) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri;
b) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
c) un rappresentante del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
d) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;
e) quattro membri designati dalla Federazione.
3. La commissione nazionale esamina le proposte già selezionate dagli ispettorati del lavoro delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano presso i quali è istituita una commissione presieduta dal capo dell'ispettorato del lavoro o da un suo delegato e composta da:
a) due rappresentanti del consolato regionale della Federazione;
b) un rappresentante regionale dell'Associazione nazionale seniores d'azienda;
c) tre funzionari designati, rispettivamente, dal prefetto del capoluogo della regione, dall'ispettorato regionale competente per l'agricoltura e dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del capoluogo della regione;
d) sei membri in rappresentanza dei lavoratori dell'industria, del commercio, dei servizi e dell'agricoltura nonché dei dirigenti d'azienda, designati dalle organizzazioni sindacali di categoria;
e) quattro membri in rappresentanza dei datori di lavoro dell'industria, del commercio, dei servizi e dell'agricoltura, designati dalle organizzazioni sindacali di categoria;
4. Ai membri della commissione nazionale e delle commissioni di cui al comma 3 non spetta alcuna retribuzione per la loro attività commissariale e nelle stesse commissioni nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi.
5. L'istruttoria deve comunque essere ispirata a criteri di valutazione univoci e a una documentazione basata su elementi e dati controllati, tali da permettere un analitico esame dei titoli in possesso degli interessati e una valutazione comparativa rispetto agli altri aspiranti.
1. È vietato il conferimento, a lavoratori dipendenti, di onorificenze, di decorazioni o di altre distinzioni per meriti di lavoro, sotto qualsiasi forma e denominazione, da parte di enti, associazioni o privati. Il divieto non si applica alle attestazioni rilasciate direttamente dalle aziende ai propri dipendenti.
2. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai premi di fedeltà al lavoro e del progresso economico concessi dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
3. La violazione del divieto di cui al comma 1 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro.
1. Le spese per l'acquisto e per il conferimento della decorazione e dei brevetti comprese quelle connesse all'organizzazione della relativa cerimonia, per tutte le iniziative dirette all'assistenza dei soggetti insigniti, nonché per l'attività delle commissioni di cui all'articolo 8, sono poste a carico del bilancio dello Stato.
1. La revoca della decorazione è disposta qualora il soggetto insignito se ne renda indegno o subisca condanne penali definitive che comportino l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Coloro che sono stati condannati all'interdizione temporanea dai pubblici uffici, durante il tempo dell'interdizione non possono essere insigniti della decorazione e, se
1. Sono abrogate la legge 1o maggio 1967, n. 316, e la legge 5 febbraio 1992, n. 143.