CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 3173 |
Onorevoli Colleghi! – Il tema dei vitalizi dei parlamentari e dei consiglieri regionali è da tempo al centro del dibattito politico per l'esistenza di situazioni oggettivamente inaccettabili.
Se è concepibile un trattamento pensionistico per chi abbia trascorso un periodo di tempo prolungato in un organo parlamentare nazionale o regionale, non è accettabile che questo trattamento sia del tutto slegato dai contributi versati e dalla durata dell'incarico. Sia in Parlamento, che a livello regionale, si è cercato di porre rimedio alle distorsioni per il futuro, ma esistono ancora situazioni maturate in passato che sono evidentemente scandalose.
I tentativi, non sempre molto convinti, di modificare questa situazione si sono sempre scontrati con la dottrina dei diritti acquisiti, che spesso è diventata più una scusa per giustificare l'inerzia che un vera ragione giuridica. Un alibi per chi, a parole, sostiene di voler abolire questi privilegi ma poi preferisce non agire per non arrivare a un vero scontro con chi ha
1. All'articolo 69 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«I membri del Parlamento cessati dalla carica hanno diritto a un vitalizio o ad altra forma di trattamento pensionistico nei casi stabiliti dalla legge. Il trattamento è sempre conforme ai princìpi di contribuzione, ragionevolezza e proporzionalità alla durata della permanenza in carica».
2. Le disposizioni del secondo comma dall'articolo 69 della Costituzione, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche agli assegni vitalizi e ai trattamenti pensionistici in essere alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.
1. All'articolo 122 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«I vitalizi e gli altri trattamenti pensionistici eventualmente riconosciuti dalla legge ai consiglieri regionali sono sempre conformi ai princìpi di contribuzione, ragionevolezza e proporzionalità alla durata della permanenza in carica».
2. Le disposizioni del sesto comma dell'articolo 122, della Costituzione, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche agli assegni vitalizi e ai trattamenti pensionistici in essere alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.