XVII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3116



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

BINI, BORGHI, FANUCCI, GIULIETTI, MARCO DI MAIO, PARRINI, BERGONZI, CASATI, TERROSI, ROMANINI, MONTRONI, GALPERTI, GANDOLFI, ARLOTTI, CAPOZZOLO, D'INCECCO, RUBINATO, MARCHETTI, BRAGA, MURA, GINOBLE, DE MENECH, TARICCO, PREZIOSI, VALERIA VALENTE, IORI

Modifiche alla legge 31 gennaio 1994, n. 97, per favorire l'erogazione dei servizi di pubblica utilità nei comuni montani

Presentata il 13 maggio 2015


      Onorevoli Colleghi! L'Italia, per la sua conformazione orografica, è caratterizzata da un territorio prevalentemente collinare (pari al 41,6 per cento della superficie complessiva), seguito da quello di montagna (35 per cento) e di pianura (23,2 per cento). Molti comuni si estendono territorialmente dalla montagna alla collina o dalla collina alla pianura, coprendo talvolta tutte e tre le zone altimetriche. Al 1o gennaio 2013 si contavano 3.538 comuni totalmente montani, il 43,7 per cento, nei quali risiedeva circa il 20 per cento della popolazione totale. Considerata la vastità del territorio montano, la tutela di questo delicato territorio e il suo sviluppo economico-sociale devono costituire un obiettivo prioritario della politica nazionale.
      L'attenzione per l'entroterra, infatti, è di fondamentale importanza per garantire sostegno alle comunità residenti e per salvaguardare antiche tradizioni e culture locali. Per realizzare questi obiettivi è necessario, in primo luogo, contrastare il progressivo spopolamento dei comuni montani che si fonda sulla carenza o, addirittura, sull'assenza dei servizi di pubblica

 

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utilità. Questa situazione risulta essere particolarmente grave per gli anziani, per i disabili o per coloro che non sono in grado di recarsi nei comuni vicini maggiormente serviti. La presente proposta di legge intende, dunque, promuovere l'erogazione di servizi di pubblica utilità nelle aree di montagna al fine di migliorare la qualità della vita delle comunità locali.
      In particolare la presente proposta modifica gli articoli 1, 21 e 22 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, recante «Nuove disposizioni per le zone montane», e introduce due nuovi articoli che istituiscono il fondo regionale della montagna dettando le priorità per l'utilizzo del Fondo nazionale per la montagna e dei fondi regionali.
      L'articolo 1, comma 1, lettera a), reca disposizioni sulla salvaguardia e sulla la valorizzazione delle zone montane, sulla specificità delle aree montane, e sul loro sviluppo socio-economico, nonché sull'obiettivo prioritario di un'adeguata qualità della vita delle popolazioni montane; stabilisce inoltre che per «comuni montani» si intendono anche i comuni parzialmente montani facenti parte di comunità montane; specifica, infine, che gli interventi speciali per la montagna devono essere messi in atto dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali.
      L'articolo 2, comma 1, lettera b), inserisce l'articolo 2-bis della legge 31 gennaio 1994, n. 97, il quale prevede che ciascuna regione istituisca e disciplini con proprio provvedimento, un fondo regionale per la montagna costituito da una quota compresa tra il 5 e il 30 per cento di una serie di risorse specificamente individuate.
      L'articolo 2-ter, introdotto dalla medesima lettera b), prevede, invece, che una quota non inferiore al 50 per cento delle risorse del Fondo nazionale e dei fondi regionali per la montagna sia destinata ad azioni, anche a carattere straordinario, finalizzate ad assicurare nelle zone montane livelli minimi essenziali di servizio per i residenti.
      La novella all'articolo 21, introdotta dalla lettera c) del comma 1, reca disposizioni in materia di istituti scolastici nelle unioni di comuni fino a 10.000 abitanti e le modifiche all'articolo 22 previste dalla lettera d) del comma 1, prevedono che gli uffici statali esistenti nei comuni montani possono essere accorpati, esclusivamente in casi specificamente individuati.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Alla legge 31 gennaio 1994, n. 97, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 1:

              1) il comma 1 è sostituito dai seguenti:
      «1. La salvaguardia e la valorizzazione delle specificità culturali, economiche, sociali e ambientali delle zone montane, ai sensi dell'articolo 44 della Costituzione, rivestono carattere di preminente interesse nazionale.
      1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, lo Stato riconosce la specificità delle aree montane, ne promuove lo sviluppo socio-economico e persegue l'obiettivo prioritario di un'adeguata qualità della vita delle popolazioni montane, allo scopo di evitare lo spopolamento dei territori montani e di contenere la tendenza all'invecchiamento delle popolazioni, salvaguardando il territorio e valorizzando le risorse umane, culturali e imprenditoriali presenti»;

              2) il comma 3 è sostituito dal seguente:
      «3. Quando non diversamente specificato, le disposizioni della presente legge si applicano ai territori delle comunità montane delimitate ai sensi dell'articolo 27 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Ai fini della presente legge, per comuni montani si intendono i comuni, anche parzialmente montani, facenti parte di comunità montane ovvero i comuni interamente montani classificati ai sensi del citato articolo 28 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000»;

              3) l'alinea del comma 4 è sostituito dal seguente: «Sono interventi speciali per

 

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la montagna le azioni organiche e coordinate dirette allo sviluppo globale delle zone montane, messe in atto dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali, con lo scopo di garantire la parità di accesso dei cittadini ai servizi universali, nonché la tutela e la valorizzazione delle qualità ambientali e delle potenzialità endogene proprie dell’habitat montano. Le azioni riguardano in particolare le seguenti aree di intervento:»;

          b) dopo l'articolo 2 sono inseriti i seguenti:
      Art. 2-bis. – (Fondo regionale per la montagna).1. Previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ciascuna regione istituisce e disciplina con proprio provvedimento, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119 della Costituzione, un fondo regionale per la montagna costituito da una quota compresa tra il 5 e il 30 per cento:

          a) di quanto accertato dalla regione a titolo di addizionale sul consumo di gas metano nell'esercizio precedente ed eventuali altri stanziamenti a carico del bilancio regionale determinati annualmente con la legge di bilancio;

          b) delle risorse specificatamente destinate allo sviluppo della montagna derivanti da trasferimenti dello Stato;

          c) dei proventi di competenza regionale del diritto di escavazione per esercenti di cave e di miniere;

          d) dei proventi derivanti dai canoni per l'uso delle acque pubbliche;

          e) dei proventi di competenza regionale derivanti dai canoni di concessione delle acque minerali e di sorgente destinate all'imbottigliamento.

      Art. 2-ter.(Priorità nell'utilizzo del Fondo nazionale e dei fondi regionali per la montagna).1. Una quota non inferiore al 50 per cento delle risorse del Fondo nazionale e dei fondi regionali di cui, rispettivamente,

 

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agli articoli 2 e 2-bis, è destinata ad azioni, anche a carattere straordinario, finalizzate ad assicurare nelle zone montane i seguenti livelli minimi essenziali di servizio per i residenti:

          a) servizi sanitari con particolare riguardo ai servizi di primo intervento;

          b) scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado;

          c) servizi postali e bancari;

          d) telecomunicazioni;

          e) trasporti ferroviari e stradali e viabilità locale.

      2. Le spese per l'istituzione dei servizi di cui al comma 1 non concorrono al conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno.
      3. Qualora la regione, i comuni o l'unione di comuni non provvedano a istituire o a potenziare i servizi di cui al comma 1 ovvero nel caso in cui obiettive condizioni morfologiche e insediative del territorio non lo consentano, i residenti nei comuni o nelle frazioni carenti di tali servizi, a decorrere dall'anno d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino alla data di istituzione o di potenziamento dei citati servizi, sono esentati dall'applicazione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.
      4. Le regioni trasmettono all'Agenzia delle entrate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'elenco dei comuni ammessi a fruire dell'agevolazione di cui al comma 3»;

          c) all'articolo 21, il comma 1 è sostituito dal seguente:
      «1. Nei comuni montani con meno di 5.000 abitanti e nelle unioni di comuni fino a 10.000 abitanti sono costituiti istituti comprensivi di scuola dell'infanzia primaria e secondaria di primo grado o sedi distaccate di tali istituti, cui è assegnato personale direttivo della scuola primaria e della scuola secondaria di primo

 

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grado secondo criteri e modalità stabiliti con ordinanza del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca».

          d) all'articolo 22, il comma 1 è sostituito dai seguenti:
      «1. Gli uffici statali esistenti nei comuni montani possono essere accorpati, d'intesa con i sindaci e con i presidenti delle comunità montane, esclusivamente nei seguenti casi:

          a) quando i servizi accorpati sono disponibili nel raggio di non più di 20 chilometri dal comune i cui servizi sono oggetto di accorpamento;

          b) quando i tempi medi di accesso ai servizi di cui alla lettera a), consentiti dalla rete pubblica di trasporto, non superano i 30 minuti.

      1-bis. Nel caso di accorpamento ai sensi del comma 1, i tempi medi di accesso ai servizi di emergenza e di urgenza non possono comunque superare i 20 minuti».

 

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