XVII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3110



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

RICCIATTI, AIRAUDO, LUCIANO AGOSTINI, ARLOTTI, FRANCO BORDO, CAPOZZOLO, CIRACÌ, CIVATI, COSTANTINO, DURANTI, EPIFANI, DANIELE FARINA, FAVA, FERRARA, FRATOIANNI, GIANCARLO GIORDANO, GIUSEPPE GUERINI, KRONBICHLER, LODOLINI, MARCHETTI, MARCON, MARZANO, MELILLA, MINNUCCI, NICCHI, PAGLIA, PALAZZOTTO, PANNARALE, PASTORINO, PATRIARCA, PELLEGRINO, PINNA, PIRAS, PLACIDO, POLLASTRINI, QUARANTA, RUBINATO, SANNICANDRO, SBROLLINI, SCOTTO, VEZZALI, ZACCAGNINI, ZARATTI

Introduzione dell'articolo 610-bis del codice penale, in materia di atti di discriminazione o di persecuzione psicologica in ambito lavorativo

Presentata l'8 maggio 2015


      Onorevoli Colleghi! La presente proposta di legge introduce nel nostro ordinamento la tutela penale della lavoratrice e del lavoratore vittime di atti di vessazione, discriminazione, violenza morale o persecuzione psicologica, tutela che attualmente è prevista solo in relazione al reato di maltrattamenti.
      Il fenomeno è conosciuto come mobbing, termine utilizzato per indicare una qualsiasi forma di terrorismo psicologico esercitato nei luoghi di lavoro in danno delle lavoratrici e dei lavoratori. Nel nostro Paese, alcune statistiche riferiscono di una percentuale di soggetti vittime del mobbing intorno al 4-5 per cento del totale dei lavoratori dipendenti in Italia.
      Deve essere comunque considerato che il dato è ben lontano dalla realtà, in quanto ancora oggi gli atti di violenza o di

 

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persecuzione psicologica in ambito lavorativo risultano difficili da quantificare, soprattutto perché le stesse vittime rifiutano spesso di considerarsi tali e di denunciare il responsabile, per timore di ulteriori ritorsioni o per la frequente difficoltà di riuscire a dimostrare le vessazioni subite.
      È peraltro in preoccupante aumento il fenomeno del mobbing «per maternità», nel quale le vessazioni, le ingiustizie e le discriminazioni hanno come bersaglio le lavoratrici da poco diventati madri, considerate dalle aziende meno produttive.
      Negli ultimi cinque anni in Italia i casi di mobbing per maternità sono aumentati del 30 per cento.
      Secondo le ultime stime dell'Osservatorio nazionale sul mobbing solo negli ultimi due anni sono state licenziate o costrette a dimettersi 800.000 donne. Almeno 350.000 sono quelle discriminate per via della maternità o per aver avanzato richieste per conciliare il lavoro con la vita familiare.
      Sempre secondo l'Osservatorio, quattro madri su dieci vengono costrette a dare le dimissioni per effetto di mobbing post partum, con un'incidenza superiore nelle regioni del sud (21 per cento), del nord ovest (20 per cento) e del nord est (18 per cento), anche se la situazione più allarmante si registra nelle metropoli, Milano in testa.
      I casi che si trasformano in effettive denunce, però, sono pochi. A vincere, inoltre, sono quasi sempre le aziende: nella maggior parte dei casi la lavoratrice si limita ad avviare una causa presso il tribunale del lavoro e, senza neppure portarla a termine, per la spesso insostenibile pressione psicologica, rassegna le dimissioni. Come confermano i sindacati, frequentemente la denuncia contro i datori di lavoro viene ritirata senza avere neppure raggiunto un adeguato compromesso economico.
      Per quanto esposto, la proposta di legge che sottoponiamo alla vostra attenzione prevede quindi delle specifiche aggravanti di pena, qualora il mobbing sia rivolto contro particolari soggetti più fragili, tra cui, appunto, le donne in stato di gravidanza o nel corso dei primi sei anni di vita del figlio, nonché i minori e le persone con disabilità.
      Ricordiamo che il concetto di mobbing fu introdotto dallo studioso svedese Heinz Leymann, psicologo del lavoro di origine tedesca, il quale aveva notato un fenomeno molto frequente nei luoghi di lavoro: l'emarginazione e l'isolamento, provocati generalmente da un superiore o da un collega, di un dipendente nei confronti del quale era esercitata una vera e propria persecuzione psicologica con l'obiettivo di distruggerlo psicologicamente e socialmente, fino a provocarne il licenziamento o indurlo alle dimissioni.
      Il fenomeno non è da sottovalutare: non è secondario né poco frequente, e in tutto il mondo colpisce più le donne degli uomini e, nella maggior parte dei casi, comincia sotto forma di molestie sessuali.
      Gli effetti sulle vittime sono spesso pesantissimi: dagli studi fatti in tutto il mondo le vittime risultano ammalarsi di sindrome post-traumatica da stress, a cui si aggiunge un disturbo depressivo, in genere grave, tanto che in uno studio condotto da Leymann in collaborazione con l'Organizzazione mondiale della sanità è risultato che tra il 20 e il 15 per cento di suicidi in Svezia era dovuto a situazioni di mobbing. I disturbi fisici generalmente presenti sono l'ipertensione, l'ulcera, le malattie artrosiche, le malattie della pelle e perfino i tumori.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Dopo l'articolo 610 del codice penale è inserito il seguente:
      «Art. 610-bis. – (Atti di discriminazione o di persecuzione psicologica in ambito lavorativo). – Chiunque, nei luoghi di lavoro, si rende responsabile di atti, omissioni o comportamenti di vessazione, discriminazione, violenza morale o persecuzione psicologica, reiterati nel tempo in modo sistematico o abituale, che provochino un degrado delle condizioni di lavoro tale da compromettere la salute fisica o psichica ovvero la professionalità o la dignità della lavoratrice o del lavoratore, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da euro 30.000 a euro 100.000.
      La pena di cui al primo comma è aumentata di un terzo se gli atti, le omissioni o i comportamenti sono commessi dal superiore gerarchico ovvero in accordo tra più persone appartenenti al medesimo ambiente di lavoro.
      Se gli atti, le omissioni o i comportamenti sono commessi nei confronti di una donna in stato di gravidanza o nel corso dei primi quattro anni di vita del figlio, ovvero nei confronti di un minore o di una persona con disabilità ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate della metà.
      Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. Si procede d'ufficio nelle ipotesi di cui al secondo e al terzo comma».