XVII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2974



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

CARFAGNA, PRESTIGIACOMO, CENTEMERO, VACCARO, ABRIGNANI, ALTIERI, ARCHI, BERGAMINI, BIANCONI, BRAMBILLA, CASTIELLO, LUIGI CESARO, CIRACÌ, D'ALESSANDRO, FAENZI, RICCARDO GALLO, GIAMMANCO, LAINATI, MANFREDI, MAROTTA, MARTI, ANTONIO MARTINO, MILANATO, MOTTOLA, NASTRI, NIZZI, OCCHIUTO, PALESE, PALMIZIO, PARISI, PETRENGA, PICCHI, POLVERINI, RIZZETTO, ROMELE, ROTONDI, RUSSO, SANTELLI, SARRO, ELVIRA SAVINO, VALENTINI, VECCHIO

Disciplina dell'unione omoaffettiva

Presentata il 19 marzo 2015


      Onorevoli Colleghi! La presente proposta di legge intende garantire l'attuazione del diritto inviolabile delle persone di vivere liberamente una condizione di coppia nel rispetto del proprio orientamento sessuale (così come stabilito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 138 del 2010) e fornire quindi, in piena sintonia con quanto disposto dall'articolo 2 della Costituzione, un riconoscimento e una regolamentazione dei diritti e dei doveri delle persone dello stesso sesso che intendono costituire un'unione affettiva stabile, duratura ed esclusiva. L'obiettivo è quello di rimuovere le discriminazioni che impediscono alle persone omosessuali di essere titolari di situazioni giuridiche soggettive nell'ambito della propria vita di coppia, superando una condizione ingiustificabile che pone il nostro Paese in evidente ritardo rispetto all'evoluzione della cultura giuridica della società, e ancor più di quella internazionale.
      Si tratta di una questione oggetto di un dibattito che va avanti da molto tempo e che purtroppo, ancora oggi, non trova nel

 

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nostro Paese uno sbocco legislativo, nonostante i ripetuti richiami della Corte costituzionale, troppo spesso coinvolta in decisioni su un tema su cui permane un pesante vuoto normativo.
      La sollecitazione a legiferare in merito non viene solo dalla giurisprudenza della Corte costituzionale: il Parlamento europeo, fin dalla risoluzione 16 marzo 2000 sul rispetto dei diritti umani, ha chiesto agli Stati di «garantire anche alle coppie dello stesso sesso, parità di diritti rispetto alle coppie ed alle famiglie tradizionali in particolare in materia di legislazione fiscale, regime patrimoniale e diritti sociali». All'interno dell'Unione europea, oltre all'Italia, i Paesi che non riconoscono le unioni registrate tra persone del medesimo sesso sono: Bulgaria, Cipro, Estonia, Grecia, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania, Slovacchia. Negli altri Paesi dell'Unione è invece riconosciuta una disciplina giuridica di una o più forme di convivenza tra persone del medesimo sesso, ed alcuni Paesi (Paesi-Bassi, Belgio, Spagna, Norvegia, Svezia, Danimarca, Portogallo, Regno Unito escluso l'Irlanda, Francia, Finlandia) giungono a riconoscere, tra persone dello stesso sesso, il matrimonio.
      In un tale contesto di regolamentazione all'interno dell'Unione europea, l'Italia detiene dunque un primato negativo che, ormai, non è più accettabile.
      In questi anni il dibattito è stato troppo spesso viziato da pregiudizi e ideologie, che hanno determinato il blocco del legislatore nell'affrontare quello che è un tema di civiltà, che ha che fare con i diritti delle persone, e con le sofferenze delle persone; una questione di garanzia dei diritti fondamentali dei cittadini che vogliono liberamente regolare i rapporti personali e patrimoniali relativi alla loro vita in comune. Nel nostro Paese le coppie omosessuali rappresentano una realtà già ampiamente diffusa, che, purtroppo, si sta evolvendo in un vuoto legislativo che produce disparità di trattamento, disuguaglianze, discriminazioni e confusione. Intervenire diventa quindi un dovere civile, oltre che un obbligo giuridico, come ampiamente dibattuto dalla Consulta.
      La Corte costituzionale, con la sentenza n. 138 del 2010, ha infatti affermato che l'unione omosessuale è una formazione sociale meritevole di tutela ai sensi dell'articolo 2 della Costituzione, rimettendo al Parlamento il compito di determinarne la disciplina mediante una legge ad hoc. L'articolo 2 della Costituzione dispone che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Riteniamo che per formazione sociale deve intendersi ogni forma di comunità, semplice o complessa, idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione, nel contesto di una valorizzazione del modello pluralistico. La Corte pertanto afferma che «in tale nozione è da annoverare anche l'unione omosessuale, intesa come stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso, cui spetta il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, ottenendone – nei tempi, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge – il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri».
      La stessa Corte costituzionale esclude, tuttavia, che l'aspirazione a tale riconoscimento – che necessariamente postula una disciplina di carattere generale, finalizzata a regolare diritti e doveri dei componenti della coppia – possa essere realizzata soltanto attraverso una equiparazione delle unioni omosessuali al matrimonio. È sufficiente l'esame, anche non esaustivo, delle legislazioni dei Paesi che finora hanno riconosciuto le unioni suddette per verificare la diversità delle scelte operate. «Ne deriva, dunque, che, nell'ambito applicativo dell'articolo 2 della Costituzione, spetta al Parlamento, nell'esercizio della sua piena discrezionalità, individuare le forme di garanzia e di riconoscimento per le unioni suddette».
      La Corte, recentemente, è poi tornata sull'argomento e sulla necessità di un
 

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intervento del legislatore con la sentenza n. 170 del 2014 in cui, dichiarando l'illegittimità costituzionale del divorzio imposto alla coppia sposata in cui uno dei coniugi modifichi il proprio sesso (diventando coppia omosessuale), ha affermato che è «compito del legislatore introdurre una forma alternativa (e diversa dal matrimonio) che consenta ai due coniugi di evitare il passaggio da uno stato di massima protezione giuridica ad una condizione, su tal piano, di assoluta indeterminatezza. E tal compito il legislatore è chiamato ad assolvere con la massima sollecitudine per superare la rilevata condizione di illegittimità della disciplina in esame per il profilo dell'attuale deficit di tutela dei diritti dei soggetti in essa coinvolti». La Corte ha inoltre specificato che l'interesse al mantenimento del modello eterosessuale del matrimonio, pur meritevole di tutela, non giustifica la mancanza assoluta di diritti per le coppie omosessuali (o divenute tali). Tale riconoscimento deve essere disposto dal legislatore, in «forma alternativa (e diversa dal matrimonio)».
      Lo spirito della presente proposta di legge è quindi quello di colmare un vuoto normativo ormai insostenibile e di affermare la necessità urgente del riconoscimento giuridico dell'unione affettiva tra persone dello stesso sesso a cui spetta, come precisato dalla Corte costituzionale «il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia».
      Davanti a tutto questo, la politica deve scendere in campo, deve fare il suo mestiere. Una forza che vuole dirsi liberale e riformista, non può e non deve subire i processi di modernizzazione, né tantomeno assecondare o inseguire le trasformazioni della società, ma ha il dovere di regolare i cambiamenti attraverso la definizione di regole chiare, volte a raggiungere soluzioni equilibrate. La sfida della modernità va in ogni caso accolta senza trascurare la storia e i valori fondanti del nostro Paese, e senza tradire le proprie idee: è questo il solo modo per rafforzare la nostra identità e la nostra civiltà.
      Per promuovere pari dignità e contrastare ogni forma di discriminazione, la politica ha quindi l'obbligo di riconoscere diritti a chi non ne ha: le unioni omosessuali esistono, sono realtà affettive, convivenze da cui inevitabilmente discendono diritti che non possono più essere ignorati, il cui mancato riconoscimento configura concretissime disparità di trattamento.
      È necessario dunque legittimare tali diritti, conservando e garantendo quelli esistenti, attraverso la piena tutela dei diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il riconoscimento e la regolamentazione delle coppie omosessuali attraverso l'istituzione delle unioni omoaffettive, infatti, non intendono in alcun modo promuovere un nuovo modello di società, né tantomeno porsi in contrapposizione con il matrimonio: si tratta di atti culturalmente e giuridicamente distinti, che possono convivere all'interno di una cornice costituzionale che tuteli i diritti inviolabili della persona, in una società che ha ed avrà sempre, a parere dei firmatari della proposta di legge, il proprio nucleo centrale nella famiglia unita dal matrimonio.
      Più dettagliatamente, la proposta di legge prevede il riconoscimento di unioni affettive tra persone dello stesso sesso (articolo 1) quale diritto fondamentale della persona, ai sensi dell'articolo 2 della Costituzione, così come previsto dalla sentenza della Corte costituzionale n. 138 del 2010. La ratio dell'articolato è, dunque, quella di regolare gli effetti dell'unione omoaffettiva, compresi quelli patrimoniali, rimettendo ad apposito regolamento di esecuzione l'emanazione delle disposizioni di adeguamento della normativa regolamentare in materia civile alla presente legge.
      Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, l'unione omoaffettiva può essere contratta mediante una dichiarazione congiunta sottoscritta da entrambi i contraenti davanti all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza di uno dei due contraenti. L'unione è altresì opponibile ai terzi dal momento della sua registrazione nel registro dello stato civile. Nel comma 2 dell'articolo
 

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2 della proposta di legge sono illustrate le cause che impediscono la costituzione dell'unione. Non possono contrarre unione omoaffettiva persone di sesso diverso, coloro che non hanno raggiunto la maggiore età, le persone legate da rapporti di parentela o di affinità (vi rientrano anche l'adottante, l'adottato e i suoi discendenti), le persone che allo stato civile risultano coniugate o separate legalmente o vincolate da precedente unione omoaffettiva, le persone interdette per infermità mentale o per le quali il pubblico ministero abbia promosso istanza di interdizione e le persone una delle quali sia stata condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell'altra. Nel caso in cui ricorrano una o più cause ostative, l'unione omoaffettiva non può essere contratta, pena la sua nullità assoluta.
      Le persone che abbiano contratto unione omoaffettiva hanno gli stessi diritti e assumono gli stessi doveri (articolo 3). In particolar modo, dall'unione sorgono l'obbligo reciproco all'assistenza morale e materiale – che verrà sospeso nei confronti della persona che, allontanandosi senza causa dalla comune abitazione, rifiuti di farvi ritorno – nonché alla coabitazione.
      L'articolo 4 stabilisce che le persone unite in unione omoaffettiva possono pattuire in ogni tempo i loro rapporti patrimoniali attraverso apposite convenzioni stipulate per atto pubblico, a pena di nullità. Tali convenzioni non possono essere opposte ai terzi quando a margine della dichiarazione non risultano annotati la data della convenzione, il notaio rogante e le generalità dei contraenti.
      L'articolo 5 stabilisce che ciascuna parte dell'unione omoaffettiva ha diritto di assistere l'altra in ospedali, case di cura o strutture sanitarie, sempre nel rispetto delle disposizioni interne a tali strutture. Inoltre, conferisce poteri rilevanti a ciascuna parte dell'unione omoaffettiva, che può adottare nei confronti dell'altra parte le decisioni necessarie sulla salute in caso di malattia da cui derivi incapacità di intendere e di volere. Ciascuna parte può altresì ricevere dal personale sanitario le informazioni sulle opportunità terapeutiche e decidere, in caso di decesso, sulla donazione di organi, sul trattamento del corpo e sulle celebrazioni funebri, in mancanza di previe disposizioni dell'interessato. Inoltre, ciascuna parte dell'unione può promuovere istanza di interdizione, di inabilitazione e di amministrazione di sostegno (articolo 6), nonché prestare assistenza nei confronti dell'altra quando sia reclusa in un istituto penitenziario (articolo 7).
      La proposta di legge stabilisce un vincolo fondamentale per le regioni, anche a statuto speciale, e per le province autonome di Trento e di Bolzano. Infatti, all'articolo 8 è stabilito che le unioni omoaffettive devono essere considerate ai fini dell'assegnazione degli alloggi di edilizia popolare o residenziale pubblica, apportando le dovute modifiche all'articolo 13 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
      L'articolo 9 sancisce che in caso di morte di una delle parti dell'unione omoaffettiva, quando l'evento derivi da fatto illecito, l'altra parte può chiedere il risarcimento del danno subìto, da liquidare in relazione alle condizioni economiche del richiedente, alla durata dell'unione e ad ogni altro elemento utile.
      Nella presente proposta di legge sono altresì stabilite specifiche disposizioni tributarie previdenziali e determinate agevolazioni (articolo 10). In particolar modo, le agevolazioni e gli oneri fiscali riconosciuti al coniuge si applicano alle parti delle unioni omoaffettive. È altresì stabilito che ai fini e per gli effetti del regime fiscale e delle disposizioni tributarie, comprese quelle applicabili alle successioni, alle donazioni e agli atti tra vivi, nonché previdenziali, alle persone unite in unione omoaffettiva si estende il trattamento riconosciuto ai coniugi. Inoltre, sono estesi alla persona unita in unione omoaffettiva i diritti, benefìci o precedenze in materia di impiego, graduatorie, retribuzione, assegni, gratifiche, dispense, indennità per l'appartenenza alle Forze armate e di polizia, assegnazioni di alloggi e ogni altro
 

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genere di provvidenza cui avrebbe diritto il coniuge.
      Agli articoli 11 e 12 sono inoltre stabilite le condizioni di successione nel contratto di locazione e, più in generale, i diritti successori e di abitazione. Nello specifico, all'articolo 11 è previsto che, in caso di morte della parte dell'unione omoaffettiva che sia titolare del contratto di locazione dell'immobile destinato a comune abitazione, l'altra parte ha diritto di succedere nel contratto, dandone comunicazione al locatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro trenta giorni dal decesso.
      In merito alle successioni legittime, nella proposta di legge è stabilito che alla persona unita in unione omoaffettiva sono riconosciuti i diritti spettanti al coniuge del defunto (articolo 12). Infatti, dopo la morte di una persona unita in unione omoaffettiva, alla persona superstite sono riservati il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza della coppia e di uso sui beni mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni.
      L'articolo 13 stabilisce le modalità con cui si provvede allo scioglimento dell'unione omoaffettiva. Nello specifico, gli effetti dell'unione cessano per morte di uno dei due contraenti, per matrimonio di uno dei due contraenti e per scioglimento volontario per mutuo consenso o per volontà di una parte. Le parti possono comunque decidere, per mutuo consenso, di procedere allo scioglimento dell'unione attraverso atto pubblico sottoscritto da entrambi i contraenti e depositato presso l'ufficiale dello stato civile del luogo ove è stata registrata l'unione omoaffettiva. Nel momento in cui una sola parte mostri l'intenzione di sciogliere l'unione, quest'ultima dovrà notificare all'altro contraente una dichiarazione redatta per atto pubblico, in cui è espressa la volontà di produrre lo scioglimento dell'unione e la cessazione dei suoi effetti.
      Gli articoli 14 e 15 prevedono, rispettivamente, il diritto al sostegno economico nell'ipotesi di cessazione dell'unione omoaffettiva e l'obbligo alimentare nel caso in cui una delle parti versi nelle condizioni previste dall'articolo 438, primo comma, del codice civile. L'articolo 14 stabilisce che, nei casi di cessazione dell'unione omoaffettiva, la parte che ha prestato il proprio apporto, anche domestico, alla conduzione dell'unione o al patrimonio dell'altra parte ininterrottamente per almeno cinque anni ha diritto, se non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive, ad un assegno periodico o alla corresponsione di una somma in un'unica soluzione nella misura concordata con l'altra parte ovvero, in mancanza di accordo, ad un assegno periodico determinato dal giudice, tenuto conto della situazione economica del soggetto onerato, dell'entità del contributo fornito e della durata dell'unione.
      L'articolo 15 stabilisce che nell'ipotesi in cui una delle parti versi in stato di bisogno, ossia in carenza o limitatezza delle risorse indispensabili al soddisfacimento delle primarie esigenze di vita a cui è correlata l'incapacità di provvedere al proprio sostentamento, l'altra parte è tenuta a prestarle gli alimenti.
      Gli articoli 16, 17 e 18 mirano a modificare il codice penale, il codice di procedura penale, nonché le leggi collegate ai codici suddetti, ai fini di adeguare la normativa vigente in materia penale inserendovi la figura delle parti dell'unione omoaffettiva.
      Infine, l'articolo 19 definisce l'applicazione della disciplina dell'unione omoaffettiva alle coppie dello stesso sesso che abbiano contratto all'estero matrimonio, unione civile o altro istituto analogo.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Oggetto e finalità).

      1. La presente legge riconosce, come diritto fondamentale della persona, secondo l'articolo 2 della Costituzione, il diritto di costituire tra due persone dello stesso sesso un'unione affettiva stabile, duratura, esclusiva, giuridicamente riconosciuta, fonte di tassativi diritti e obblighi, diversi da quelli della famiglia.
      2. La presente legge regola gli effetti, compresi quelli patrimoniali, delle unioni omoaffettive come definite dall'articolo 2.
      3. Le disposizioni delle convenzioni e dei trattati internazionali relative al matrimonio non si applicano ai rapporti regolati dalla presente legge.

Art. 2.
(Unione omoaffettiva).

      1. L'unione omoaffettiva è l'accordo stipulato tra due persone dello stesso sesso al fine di regolare i rapporti personali e patrimoniali relativi alla loro vita in comune, nei limiti delle disposizioni della presente legge.
      2. Non possono contrarre unione omoaffettiva:

          a) persone di sesso diverso;

          b) persone di minore età;

          c) persone legate tra loro da rapporti di parentela o affinità, l'adottante e l'adottato o i suoi discendenti;

          d) persone che dai registri dello stato civile risultino coniugate o separate legalmente o vincolate da precedente unione omoaffettiva;

 

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          e) persone interdette per infermità di mente o per le quali il pubblico ministero abbia promosso istanza di interdizione;

          f) persone condannate per omicidio consumato o tentato sul coniuge o sull'altra parte dell'unione omoaffettiva.

      3. L'unione omoaffettiva è contratta mediante dichiarazione congiunta sottoscritta da entrambi i contraenti davanti all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza di uno dei due contraenti. Nella medesima dichiarazione i contraenti attestano, sotto la propria responsabilità, ai sensi e con gli effetti, anche penali, delle disposizioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che non ricorrono le cause ostative alla contrazione dell'unione omoaffettiva previste dal comma 2 del presente articolo. La falsa dichiarazione, oltre alle conseguenze penali previste dal citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, comporta l'impossibilità di contrarre l'unione omoaffettiva e, ove sia stata contratta, la sua nullità assoluta. L'ufficiale dello stato civile appone su due esemplari originali della dichiarazione di unione la propria firma e la data e ne consegna uno ai contraenti. Il secondo originale è conservato negli atti dello stato civile. L'unione è registrata nel registro dello stato civile.
      4. L'ufficiale dello stato civile può rifiutare la ricezione della dichiarazione o l'iscrizione dell'unione omoaffettiva soltanto per le cause ostative di cui al comma 2 ovvero per altra causa prevista dalla legge. In caso di rifiuto ingiustificato, si applica la pena prevista dall'articolo 328, primo comma, del codice penale. Contro il rifiuto di ricevere la dichiarazione dell'unione omoaffettiva è ammesso ricorso al tribunale competente per il luogo ove è stata presentata l'istanza. Il tribunale decide con decreto motivato da emettere entro trenta giorni.

 

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      5. L'unione omoaffettiva è opponibile ai terzi dalla data della sua registrazione nel registro dello stato civile.
      6. Con regolamento di esecuzione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono adottate le disposizioni per l'adeguamento delle disposizioni regolamentari in materia di stato civile alle norme della presente legge.

Art. 3.
(Diritti e doveri derivanti dall'unione omoaffettiva).

      1. Le persone che hanno contratto unione omoaffettiva hanno gli stessi diritti e assumono gli stessi doveri.
      2. Dall'unione omoaffettiva sorgono l'obbligo reciproco all'assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Il diritto all'assistenza morale e materiale è sospeso nei confronti della persona che, allontanatasi senza causa dalla comune abitazione, rifiuti di farvi ritorno.

Art. 4.
(Regime patrimoniale).

      1. Le persone unite in unione omoaffettiva possono pattuire in ogni tempo i loro rapporti patrimoniali attraverso apposite convenzioni stipulate per atto pubblico, a pena di nullità.
      2. Le convenzioni patrimoniali non possono essere opposte ai terzi quando a margine della dichiarazione di unione omoaffettiva non risultano annotati la data della convenzione, il notaio rogante e le generalità dei contraenti.
      3. Le convenzioni patrimoniali possono essere modificate soltanto per atto pubblico, a pena di nullità.
      4. Le convenzioni patrimoniali e le loro modifiche sono annotate nel registro dello stato civile su richiesta di una delle parti dell'unione omoaffettiva. Le convenzioni e le modifiche sono opponibili ai terzi a

 

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decorrere dalla data della loro annotazione nel registro dello stato civile.

Art. 5.
(Cura, assistenza e decisioni in caso di morte).

      1. Ciascuna parte dell'unione omoaffettiva ha diritto di assistere l'altra in ospedali, case di cura o strutture sanitarie, nel rispetto delle disposizioni interne di tali istituti.
      2. Ciascuna parte dell'unione omoaffettiva può:

          a) assumere le decisioni necessarie sulla salute dell'altra parte in caso di malattia da cui derivi incapacità di intendere e di volere;

          b) ricevere dal personale sanitario le informazioni sulle opportunità terapeutiche;

          c) decidere, in caso di decesso dell'altra parte, sulla donazione di organi, sul trattamento del corpo e sulle celebrazioni funebri, in mancanza di previe disposizioni dell'interessato.

      3. All'articolo 82 comma 2, lettera a), del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dopo le parole: «da un familiare,» sono inserite le seguenti: «, dall'altro componente dell'unione omoaffettiva,».

      4. All'articolo 4, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, dopo le parole: «del coniuge» sono inserite le seguenti «o dell'altro componente dell'unione omoaffettiva».

Art. 6.
(Interdizione, inabilitazione e amministrazione di sostegno).

      1. Ciascuna parte dell'unione omoaffettiva può promuovere istanza di interdizione, di inabilitazione e di amministrazione

 

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di sostegno nei confronti dell'altra parte.
      2. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 408, primo comma, dopo le parole: «il coniuge che non sia separato legalmente,» sono inserite le seguenti: «l'altro componente dell'unione omoaffettiva,»;

          b) all'articolo 410, terzo comma, dopo le parole: «dal coniuge,» sono inserite le seguenti «dall'altro componente dell'unione omoaffettiva,»;

          c) all'articolo 411, terzo comma, dopo la parola: «coniuge» sono inserite le seguenti: «o parte dell'unione omoaffettiva»;

          d) all'articolo 426, dopo le parole: «del coniuge,» sono inserite le seguenti: «della parte dell'unione omoaffettiva,».

Art. 7.
(Assistenza penitenziaria).

      1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 18, terzo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o con l'altro componente dell'unione omoaffettiva costituita prima della detenzione»;

          b) all'articolo 30:

              1) al primo comma, dopo le parole: «di un familiare» sono inserite le seguenti: «, dell'altro componente dell'unione omoaffettiva»;

              2) al secondo comma, dopo le parole: «eventi familiari» sono inserite le seguenti: «o relativi all'unione omoaffettiva».

Art. 8.
(Assegnazione di alloggi di edilizia popolare o residenziale pubblica).

      1. Le regioni, anche a statuto speciale, e le province autonome di Trento e di

 

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Bolzano prevedono la valutazione dell'unione omoaffettiva ai fini dell'assegnazione degli alloggi di edilizia popolare o residenziale pubblica.
      2. All'articolo 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) dopo le parole: «o, gradatamente,» sono inserite le seguenti: «dell'altro componente dell'unione omoaffettiva o»;

          b) le parole: «purché la convivenza» sono sostituite dalle seguenti: «purché l'unione omoaffettiva o la convivenza».

Art. 9.
(Risarcimento del danno).

      1. In caso di morte di una delle parti dell'unione omoaffettiva, qualora l'evento derivi da fatto illecito, l'altra parte può chiedere il risarcimento del danno subìto, da liquidare in relazione alle proprie condizioni economiche, alla durata dell'unione e ad ogni altro elemento utile.

Art. 10.
(Disposizioni e agevolazioni tributarie e previdenziali).

      1. Le agevolazioni e gli oneri fiscali riconosciuti per il coniuge si applicano anche alle parti delle unioni omoaffettive.
      2. Le agevolazioni tributarie e gli emolumenti previsti in relazione a carichi di famiglia si applicano, alle medesime condizioni previste per il coniuge, anche con riferimento alla parte dell'unione omoaffettiva.
      3. Ai fini del regime fiscale e delle disposizioni tributarie, comprese quelle applicabili alle successioni, alle donazioni e agli atti tra vivi, nonché delle disposizioni in materia previdenziale, alle persone unite in unione omoaffettiva si applica

 

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il trattamento riconosciuto ai coniugi.
      4. Ai fini del diritto alla pensione indiretta o di reversibilità, la persona superstite unita in unione omoaffettiva con l'assicurato o il pensionato è equiparata al coniuge superstite dell'assicurato o del pensionato iscritto nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme esclusive o sostitutive di essa. La persona sciolta dall'unione omoaffettiva è equiparata al coniuge divorziato.
      5. Sono estesi alla persona unita in unione omoaffettiva i diritti, i benefìci e le precedenze in materia di impiego, graduatorie, retribuzione, assegni, gratifiche, dispense, indennità per l'appartenenza alle Forze armate e di polizia, assegnazioni di alloggi e ogni altra provvidenza riconosciuta per il coniuge.

Art. 11.
(Successione nel contratto di locazione).

      1. In caso di morte della parte dell'unione omoaffettiva che sia titolare del contratto di locazione dell'immobile destinato a comune abitazione, l'altra parte ha diritto di succedere nel medesimo contratto, dandone comunicazione al locatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro trenta giorni dalla data del decesso.

Art. 12.
(Diritti successori e diritto di abitazione).

      1. Nelle successioni legittime, alla persona unita in unione omoaffettiva con il defunto sono riconosciuti i diritti spettanti al coniuge del defunto.
      2. Dopo la morte di una delle persone unite in unione omoaffettiva, alla persona superstite sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza della coppia e di uso sui beni mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni.

 

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Art. 13.
(Scioglimento dell'unione omoaffettiva tra persone dello stesso sesso).

      1. Gli effetti dell'unione omoaffettiva cessano:

          a) per morte di uno dei due contraenti;

          b) per matrimonio di uno dei due contraenti;

          c) per scioglimento volontario per mutuo consenso o per volontà di una parte.

      2. Lo scioglimento per mutuo consenso avviene per atto pubblico sottoscritto da entrambi i contraenti e depositato presso l'ufficiale dello stato civile del luogo ove è stata registrata l'unione omoaffettiva. L'ufficiale dello stato civile provvede entro quindici giorni alla registrazione e alla contestuale annotazione dello scioglimento a margine della dichiarazione di unione omoaffettiva. L'unione è sciolta dalla data della registrazione.
      3. Lo scioglimento per volontà di una delle parti avviene mediante dichiarazione di una delle parti, redatta per atto pubblico, in cui è espressa la volontà di produrre lo scioglimento dell'unione e la cessazione dei suoi effetti La dichiarazione è notificata all'altro contraente e depositata presso l'ufficiale dello stato civile del comune ove è stata registrata l'unione omoaffettiva con la prova dell'avvenuta notifica. Decorsi tre mesi dal deposito della dichiarazione, l'ufficiale dello stato civile provvede alla registrazione e alla contestuale annotazione dello scioglimento a margine della dichiarazione di unione omoaffettiva. Dalla data dell'annotazione, l'unione omoaffettiva è sciolta.

Art. 14.
(Diritto al sostegno economico nel caso di scioglimento dell'unione omoaffettiva).

      1. Nei casi di scioglimento dell'unione omoaffettiva, la parte che ha prestato il

 

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proprio apporto, anche domestico, alla conduzione dell'unione o al patrimonio dell'altra parte o a quello comune ininterrottamente per almeno cinque anni ha diritto, se non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive, a un assegno periodico o alla corresponsione di una somma in un'unica soluzione nella misura concordata con l'altra parte ovvero, in mancanza di accordo, a un assegno periodico determinato dal giudice, tenuto conto della situazione economica del soggetto onerato, dell'entità del contributo fornito e della durata dell'unione. Il tribunale provvede in camera di consiglio, sentite le parti. Si applicano gli articoli 6 e 12 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162.
      2. Il provvedimento del giudice stabilisce i criteri per l'adeguamento automatico del valore dell'assegno, almeno nella misura risultante dalla variazione annua dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, rilevato dall'Istituto nazionale di statistica. In caso di manifesta iniquità, il giudice può escludere l'adeguamento con decisione motivata.
      3. L'obbligo di corresponsione dell'assegno cessa se il beneficiario costituisce una nuova unione omoaffettiva o contrae matrimonio.
      4. Qualora sopravvengano giustificati motivi, il tribunale, in camera di consiglio, può, su istanza di parte, disporre la revisione del valore dell'assegno. Si applicano gli articoli 6 e 12 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162.

Art. 15.
(Obbligo alimentare).

      1. Qualora una delle parti dell'unione omoaffettiva versi nelle condizioni previste dall'articolo 438, primo comma, del codice civile, l'altra parte è tenuta a prestarle gli

 

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alimenti, nella misura determinata in base ai criteri di cui all'articolo 438, secondo comma, del codice civile, fino alla data in cui cessino dette condizioni.

Art. 16.
(Modifiche al codice penale).

      1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 384, il primo comma è sostituito dal seguente:
      «Nei casi previsti dagli articoli 361, 362, 363, 364, 365, 366, 369, 371-bis, 371-ter, 372, 373, 374 e 378, non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare se medesimo o un prossimo congiunto o l'altra parte dell'unione omoaffettiva da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore»;

          b) all'articolo 570:

              1) dopo il secondo comma è inserito il seguente:
      «Le disposizioni dei commi primo e secondo si applicano anche qualora i fatti siano commessi da una delle parti di un'unione omoaffettiva nei confronti dell'altra»;

              2) al terzo comma, le parole: «del precedente comma» sono sostituite dalle seguenti: «del secondo comma»;

          c) all'articolo 577, il secondo comma è sostituito dal seguente:
      «La pena è della reclusione da ventiquattro a trenta anni se il fatto è commesso contro il coniuge, il fratello o la sorella, il padre o la madre adottivi o il figlio adottivo, contro un affine in linea retta o contro l'altra parte dell'unione omoaffettiva»;

          d) all'articolo 612-bis:

              1) al primo comma, dopo le parole: «di un prossimo congiunto» sono inserite

 

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le seguenti: «o dell'altro componente di un'unione omoaffettiva»;

              2) al secondo comma, dopo le parole: «o divorziato,» sono inserite le seguenti: «dall'altro componente di un'unione omoaffettiva»;

          e) all'articolo 649, primo comma, dopo il numero 3 è aggiunto il seguente:
      3-bis) della persona a esso legata da unione omoaffettiva».

Art. 17.
(Modifiche al codice di procedura penale).

      1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 35:

              1) al comma 1, dopo le parole: «parenti o affini fino al secondo grado» sono aggiunte le seguenti: «o parti di un'unione omoaffettiva»;

              2) alla rubrica, le parole: «o coniugio» sono sostituite dalle seguenti: «, coniugio o unione omoaffettiva»;

          b) all'articolo 36:

              1) al comma 1, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o dell'altro componente dell'unione omoaffettiva»;

              2) al comma 1, lettera b), le parole: «o del coniuge» sono sostituite dalle seguenti: «, del coniuge o dell'altro componente dell'unione omoaffettiva»;

              3) al comma 1, lettera f), le parole: «o del coniuge» sono sostituite dalle seguenti: «, del coniuge o dell'altro componente dell'unione omoaffettiva»;

              4) al comma 2, dopo le parole: «di coniugio» sono inserite le seguenti: «, unione omoaffettiva» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o la cessazione degli effetti dell'unione omoaffettiva»;

 

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          c) all'articolo 199:

              1) al comma 1, al primo periodo, dopo le parole: «i prossimi congiunti dell'imputato» sono inserite le seguenti: «o la persona a esso legata da unione omoaffettiva»;

              2) al comma 3, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «oppure sia o sia stato legato a esso da unione omoaffettiva»;

              3) alla rubrica, dopo le parole: «dei prossimi congiunti» sono aggiunte le seguenti: «e delle parti dell'unione omoaffettiva»;

          d) all'articolo 681, comma 1, dopo le parole: «o da un suo prossimo congiunto» sono inserite le seguenti: «o dalla persona legata a esso da unione omoaffettiva».

Art. 18.
(Modifiche a leggi collegate al codice penale e di procedura penale).

      1. All'articolo 19, comma 3, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo le parole: «del coniuge,» sono inserite le seguenti: «dell'altro componente dell'unione omoaffettiva,».
      2. All'articolo 4, comma 2, della legge 20 ottobre 1990, n. 302, dopo le parole: «che risultino» sono aggiunte le seguenti: «legati da unione omoaffettiva o».
      3. All'articolo 8, comma 1, lettera d), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, alle parole: «convivente more uxorio» sono premesse le seguenti: «parte di un'unione omoaffettiva,».

Art. 19.
(Applicazione della disciplina dell'unione omoaffettiva alle coppie dello stesso sesso che abbiano contratto all'estero matrimonio, unione civile o altro istituto analogo).

      1. La disciplina delle unioni omoaffettive regolata dalla presente legge si applica

 

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anche alle coppie, costituite da persone dello stesso sesso, che abbiano contratto all'estero un'unione, ivi qualificata come matrimonio o unione civile o con altra analoga denominazione, e che ne domandino la trascrizione in Italia.