XVII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2958



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

GNECCHI, DAMIANO, DI SALVO, GREGORI, MAESTRI, GIACOBBE, BOCCUZZI, CASELLATO, BARUFFI, SIMONI, CINZIA MARIA FONTANA

Modifiche all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 1, comma 113, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in materia di accesso al pensionamento e di decorrenza delle prestazioni pensionistiche

Presentata il 13 marzo 2015


       Onorevoli Colleghi! La manovra sulle pensioni, approvata in tutta fretta nel dicembre 2011 per salvare il Paese tanto da chiamarla salva Italia, sconta delle oggettive contraddizioni e ha provocato il fenomeno degli esodati, che mai nel passato si è manifestato con le precedenti riforme del nostro sistema pensionistico. È opinione comune di quasi tutte le forze politiche presenti in Parlamento che la manovra sulle pensioni ha bisogno di essere modificata con un intervento strutturale. In attesa dell'intervento strutturale si deve comunque intervenire per proseguire il percorso di salvaguardia dei soggetti interessati che, in sede di risposta presso la Commissione lavoro della Camera dei deputati all'atto di sindacato ispettivo n. 5-03439, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ha stimato in cifra 49.000 soggetti, suddivisi nelle varie categorie oggetto di salvaguardie precedenti e che meriterebbero di essere oggetto di ulteriori provvedimenti.
      Con la presente proposta di legge si intende quindi proseguire il percorso di salvaguardia finora praticato con diversi provvedimenti legislativi, con l'obiettivo di ridurre il danno della manovra Fornero, in particolare per lavoratori prossimi al

 

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pensionamento con i previgenti requisiti o che avevano firmato accordi di esodo o di mobilità, licenziati, autorizzati alla prosecuzione volontaria o in congedo per assistenza di familiari disabili, entro il mese di dicembre 2011.
      Con l'articolo 1, comma 1, lettera a), sostituendo la lettera a) del comma 14 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, si salvaguardano i lavoratori inseriti in mobilità a seguito di procedure concorsuali, che non possono presentare un accordo sindacale, nonché i lavoratori licenziati da aziende del settore edile a seguito di accordi stipulati ante 31 dicembre 2011, a tutt'oggi esclusi dalla salvaguardia solo perché fruitori del trattamento speciale edile anziché dell'indennità di mobilità. Si prevede, altresì, per tale tipologia di lavoratori in mobilità, la non applicazione dell'aspettativa di vita, ai fini del raggiungimento del previgente requisito pensionistico, così come già previsto per i cosiddetti quarantisti, ma che vede tuttora esclusi lavoratori in mobilità in quanto prossimi al pensionamento attraverso il sistema delle quote o la pensione di vecchiaia. A tale riguardo si riporta il punto 3.3 del messaggio dell'Inps n. 20600 del 2012:

      «3.3. Lavoratori collocati in mobilità.

      L'applicazione dell'adeguamento agli incrementi della speranza di vita ex articolo 12, comma 12-bis del decreto-legge n. 78 del 2010 convertito dalla legge n. 122 del 2010 – confermata dalla nota dall'Ufficio legislativo del Ministero del lavoro del 29 novembre 2012 prot. n. 29/0006109/L – determina per alcuni lavoratori collocati in mobilità ordinaria, di cui all'articolo 24, comma 14, lettera a), l'esclusione dalla salvaguardia; ciò in quanto i requisiti pensionistici (di età, per la pensione di vecchiaia e i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva, per la pensione di anzianità), incrementati dal predetto adeguamento alla speranza di vita, pone il perfezionamento dei requisiti oltre il periodo di fruizione della predetta mobilità e, pertanto, l'esclusione per tali lavoratori dalla salvaguardia in parola. In considerazione di tale esclusione, si segnala che in sede ministeriale è allo studio un provvedimento volto a risolvere il problema consentendo di ricondurre nell'ambito della salvaguardia i succitati lavoratori esclusi».

      Con l'articolo 1, comma 1, lettera b), si ripropone la modifica che pone fine all'annosa vicenda del personale della scuola (quota 96) e si pone rimedio al più volte riconosciuto errore formale relativo al testo del comma 18 dell'articolo 24, inserendo nel processo di armonizzazione gli operatori addetti all'esercizio ferroviario.
      Con l'articolo 2, tenendo conto delle informazioni fornite dall'INPS in risposta al citato atto di sindacato ispettivo, si prevede un ulteriore provvedimento di salvaguardia per le varie tipologie di soggetti, che riguarda nello specifico i lavoratori in mobilità superando il limite della cessazione del rapporto di lavoro fissata al 30 settembre 2012, e tutte le altre tipologie previste da precedenti salvaguardie, per le quali viene spostata di un ulteriore anno la data entro la quale si deve raggiungere la maturazione del trattamento pensionistico (6 gennaio 2017), come indicato dalle seguenti tabelle:

Dati INPS-Atto SINDACATO ISPETTIVO N. 5-03439

Data di cessazione del rapporto di lavoro

Mobilità con accordi (di tipo non governativo) entro il 31/12/2011

articolo 2, comma 1, lettera a)

1/10/2012 – 31/12/2012

800

1/1/2013 – 31/12/2013

1.600

1/1/2014 – 31/12/2014

900

 

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      Alla suddetta quantificazione fornita dall'INPS (3.300 lavoratori in mobilità per accordi di tipo non governativo stipulati entro il 31 dicembre 2011), vanno aggiunti i lavoratori tuttora esclusi dalle salvaguardie perché inseriti in mobilità d'ufficio in mancanza dei predetti accordi, in caso di aziende interessate dall'attivazione delle vigenti procedure concorsuali, quali il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l'amministrazione straordinaria e l'amministrazione straordinaria speciale, nonché i lavoratori licenziati dalle imprese edili, sempre a seguito di accordi intervenuti ante 31 dicembre 2011, ma esclusi dalle salvaguardie in quanto fruitori del trattamento speciale edile, come previsto dal decreto-legge n. 299 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 451 del 1994, anziché dell'indennità di mobilità di cui alla legge n. 223 del 1991, che si possono prudenzialmente quantificare in circa 1.000 soggetti, dei quali circa 800 inseriti in mobilità da imprese fallite o cessate e 200 fruitori del trattamento speciale edile.

Decorrenza trattamento pensionistico entro il 7/1/2017
Dati INPS – Atto SINDACATO ISPETTIVO N. 5-03439

Autorizzati contribuzione volontaria articolo 2, comma 1, lettera b)

12.000

Cessati per accordi individuali o collettivi articolo 2, comma 1, lettera c)

6.100

Permessi e congedi legge 104 articolo 2, comma 1, lettera d)

1.700

Cessati a tempo determinato articolo 2, comma 1, lettera e)

1.200

TOTALE

21.000

      All'articolo 2, comma 1, lettera e), si aggiungono ai lavoratori a tempo determinato cessati dal lavoro, anche i lavoratori agricoli a tempo determinato e i lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato, tuttora esclusi da qualsiasi tipologia di salvaguardia.
      Con l'articolo 3 si prevede il riesame delle pensioni già liquidate, ma con penalizzazioni, perché il titolare ha un'età anagrafica inferiore a 62 anni, visto che la legge di stabilità ha previsto l'eliminazione delle penalizzazioni per le pensioni di anzianità anticipata solo con decorrenza dal 2015.
      Per quanto riguarda gli oneri si prevede quanto segue:

          1) articolo 1, comma 1, lettere b) e c): per quanto concerne la sanatoria dell'annosa vicenda quota 96 della scuola, è difficile prevedere l'onere rispetto alla quantificazione di 4.000 soggetti interessati rilevata nel 2012 perché va valutato quanti siano andati in pensione a settembre 2013 o 2014 e sembra che circa 1.000 insegnanti abbiano potuto essere inseriti nella IV e nella VI salvaguardia per aver assistito familiari disabili nel 2011. Lo stesso dicasi per la correzione dell'errore formale relativo al citato comma 18 dell'articolo 24, in quanto i soggetti saranno successivamente interessati da un processo di armonizzazione dei requisiti di accesso alla pensione;

          2) articolo 2, commi da 1 a 5: la relazione tecnica relativa all'atto Senato n. 1558 (sesta salvaguardia – legge n. 147 del 2014) quantificava un onere di 1.681 milioni di euro dal 2014 al 2022 a copertura delle 32.100 salvaguardie previste dalla legge n. 147 del 2014. Con la presente proposta di legge, prendendo a riferimento i dati dell'INPS richiamati,

 

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24.300 soggetti, aggiungendo prudenzialmente ulteriori 1.700 soggetti in mobilità per aziende fallite e quelli provenienti dalle eccedenze occupazionali delle imprese del settore edile di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), comportano un onere di 1.361 milioni di euro dal 2015 al 2023 a copertura delle ulteriori 26.000 persone da salvaguardare;

          3) articolo 3: per quanto concerne il superamento delle penalizzazioni ante 1o gennaio 2015, l'onere è particolarmente risibile.

 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di accesso e di decorrenza delle prestazioni pensionistiche).

      1. All'articolo 24, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 14:

              1) all'alinea, dopo le parole: «ad applicarsi» sono inserite le seguenti: «al personale della scuola che ha maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni,»;

              2) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

                  «a) ai lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edile ai sensi degli articoli 4, 11 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, o ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 31 dicembre 2011 o, nel caso di lavoratori provenienti da aziende cessate o interessate dall'attivazione delle vigenti procedure concorsuali quali il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l'amministrazione straordinaria o l'amministrazione straordinaria speciale, anche in mancanza dei predetti accordi, e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile. Ai fini della maturazione

 

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dei requisiti previgenti per il pensionamento non si computano i periodi derivanti dall'applicazione dell'adeguamento dell'aspettativa di vita di cui al comma 12»;

                  b) al comma 18, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Fermo restando quanto indicato al comma 3, primo periodo, le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai lavoratori operanti nelle imprese ferroviarie e nelle imprese dei gestori delle infrastrutture ferroviarie con mansioni di addetto alla condotta dei treni, di addetto alla scorta treni, di addetto alla manovra, di addetto al traghettamento, di addetto alla formazione dei treni nonché ai lavoratori del settore di macchina e agli addetti del settore di coperta del personale ferroviario marittimo».

Art. 2.
(Applicazione dei previgenti requisiti di accesso e di decorrenza delle prestazioni pensionistiche).

      1. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ferme restando le salvaguardie previste dal medesimo articolo 24, comma 14, del decreto-legge n. 201 del 2011, come da ultimo modificato dalla presente legge, dall'articolo 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, dall'articolo 1, commi da 231 a 234, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, dagli articoli 11 e 11-bis del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, e successive modificazioni, dall'articolo 2, commi 5-bis e 5-ter, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni, dall'articolo 1, commi da

 

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194 a 198, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dall'articolo 2 della legge 10 ottobre 2014, n. 147, e dai relativi decreti attuativi del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1o giugno 2012, 8 ottobre 2012, 22 aprile 2013 e 14 febbraio 2014, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 2012, n. 17 del 21 gennaio 2013, n. 123 del 28 maggio 2013 e n. 89 del 16 aprile 2014, continuano ad applicarsi ai seguenti soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011:

          a) nel limite di 5.000 soggetti, ai lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edile ai sensi degli articoli 4, 11 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, o ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, a seguito di accordi governativi o non governativi stipulati entro il 31 dicembre 2011 o, nel caso di lavoratori provenienti da aziende cessate o interessate dall'attivazione delle vigenti procedure concorsuali quali il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l'amministrazione straordinaria o l'amministrazione straordinaria speciale, anche in mancanza dei predetti accordi, e che perfezionano, entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile, ovvero, anche mediante il versamento di contributi volontari, entro dodici mesi dalla fine dei menzionati periodi, i requisiti vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Il versamento volontario di cui alla presente lettera, anche in deroga alla disposizione dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, può riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione. Tale versamento può comunque essere effettuato solo con riferimento ai dodici mesi successivi al termine di fruizione delle indennità di mobilità o del trattamento

 

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speciale edile di cui alla presente lettera;

          b) nel limite di ulteriori 12.000 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere a) e f), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge;

          c) nel limite di ulteriori 6.000 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere b), c) e d), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge;

          d) nel limite di ulteriori 2.000 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro il sessantesimo mese successivo alla citata data di entrata in vigore;

          e) nel limite di ulteriori 1.000 soggetti, ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato, i lavoratori agricoli a tempo determinato e i lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato, cessati dal lavoro tra il 1o gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico,

 

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secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge.

      2. Per i lavoratori di cui al comma 1, lettera a), già autorizzati ai versamenti volontari in data antecedente a quella dell'entrata in vigore della presente legge e per i quali siano decorsi i termini di pagamento, sono riaperti a domanda i termini dei versamenti relativi ai dodici mesi successivi alla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità come specificato nel medesimo comma 1.
      3. Il trattamento pensionistico, con riferimento ai soggetti di cui al presente articolo, non può avere decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge.
      4. Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, da effettuare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, da ultimo stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2014. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al presente articolo che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, e provvede a pubblicare nel proprio sito internet, in forma aggregata al fine di rispettare le disposizioni vigenti in materia di tutela dei dati personali, i dati

 

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raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi dei commi 1 e 6, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate a usufruire dei benefìci previsti dal presente articolo.
      5. Sulla base dei dati del monitoraggio svolto dall'INPS, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro il 30 giugno di ogni anno, trasmette alle Camere una relazione sull'attuazione delle disposizioni di salvaguardia, con particolare riferimento al numero di lavoratori salvaguardati e alle risorse finanziarie utilizzate.
      6. I benefìci di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite di 26.000 soggetti e nel limite massimo di 35 milioni di euro per l'anno 2015 di 177 milioni di euro per l'anno 2016, di 306 milioni di euro per l'anno 2017, di 287 milioni di euro per l'anno 2018, di 245 milioni di euro per l'anno 2019, di 164 milioni di euro per l'anno 2020, di 104 milioni di euro per l'anno 2021, di 40 milioni di euro per l'anno 2022 e di 3 milioni di euro per l'anno 2023. Conseguentemente, all'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, gli importi indicati al quarto periodo sono corrispondentemente incrementati degli importi di cui al primo periodo del presente comma.

Art. 3.
(Modifica all'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190).

      1. Al comma 113 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «Con effetto sui trattamenti pensionistici decorrenti dal 1o gennaio 2015,» sono soppresse;.

Art. 4.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge

 

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si provvede con le risorse del fondo previsto dall'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, e del fondo previsto dall'articolo 1, comma 709, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché con le risorse derivanti dall'attuazione del monitoraggio previsto dall'articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come da ultimo modificato dalla presente legge.
 

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