XVII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2919



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

PLACIDO, AIRAUDO

Modifica dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, concernente l'ordinamento dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro

Presentata il 27 febbraio 2015


      Onorevoli Colleghi! Nella scorsa legislatura erano state presentate alla Camera dei deputati diverse proposte di legge di contenuto quasi identico volte alla modifica della governance degli enti previdenziali (atti Camera n. 5463 Moffa; n. 5503 Cazzola e altri; n. 5539 Motta e altri). Il loro iter parlamentare si è interrotto prima della fine della XVI legislatura e non ha superato l'esame della Commissione referente.
      Ultimamente il dibattito ventennale in merito si è riaperto. L'Unione italiana del lavoro (UIL) a conclusione di un suo convegno del febbraio 2014 ha chiesto che il Governo intervenga urgentemente varando la riforma della governance degli enti previdenziali, un sistema unanimemente valutato come troppo accentrato sul ruolo del presidente e con un organo di indirizzo e di vigilanza con funzioni non esaurientemente delineate né utilmente esercitabili.
      Secondo le dichiarazioni del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Poletti del 2 febbraio 2015, la riforma degli organismi dirigenti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) sarà fatta «velocemente», «in tempi non lunghi» in seguito alla nomina di Tito Boeri a presidente dell'INPS.
      La Camera dei deputati, con la mozione n. 1-01028, ha approvato unanimemente il 9 maggio 2012 un indirizzo al Governo finalizzato a verificare se l'attuale modello di governance degli enti previdenziali e assicurativi – basato sulla concentrazione

 

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delle funzioni d'indirizzo politico in un organo monocratico – sia pienamente consono con la finalità di garantire il miglior governo di compiti rilevanti, articolati e complessi come quelli affidati all'INPS e all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).
      In questo contesto, il Parlamento aveva già preso atto delle comunicazioni del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Fornero, fornite alla Commissione lavoro della Camera dei deputati, circa la presentazione di un modello di governance nuovo per gli enti previdenziali e assicurativi.
      Nel frattempo, la Confindustria e le organizzazioni sindacali (CGIL, CISL e UIL) – con un avviso comune del 26 giugno 2012 – hanno adottato una chiara posizione per realizzare un modello di welfare più equo e sostenibile, anche attraverso una razionalizzazione degli assetti organizzativi e del sistema di governo degli enti previdenziali e assicurativi. In questo avviso comune si invitano Governo e Parlamento a realizzare un nuovo modello organizzativo per dare maggiori coerenza e sinergia alle funzioni di gestione, strategia e controllo dei due poli della previdenza e della sicurezza, ormai stabilmente creatisi a seguito delle diverse riforme avviate nel corso degli ultimi anni. In particolare, vi è l'invito a rivedere l'attuale sistema duale, che ha evidenziato non pochi problemi nella concreta vita degli enti.
      A questo si aggiunge il lavoro svolto dalla commissione di studio nominata dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, che alla fine di giugno 2012 ha prodotto un rapporto che prospetta interessanti novità in materia di riforma degli enti e degli istituti previdenziali e assicurativi, di cui il Parlamento non può – soprattutto in caso di inerzia del Governo – non tenere conto.
      Per tali ragioni si è deciso di presentare questa proposta di legge, che si aggiunge a quelle già presentate e che recepisce, in sostanza, i princìpi esposti nel citato avviso comune e nel rapporto della commissione di studio, tra loro non esattamente collimanti, cercando di delineare un sistema che rappresenta una mediazione e un'integrazione delle due proposte.
      In particolare, la presente proposta di legge – sostituendo l'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, che ha già subìto diverse modifiche non organiche negli anni recenti – propone un nuovo modello di ordinamento degli enti previdenziali e assicurativi, basato sull'esigenza (come riportato anche nel citato rapporto della commissione di studio) di garantire la loro «buona condotta», capace di promuovere l'interesse pubblico e quello delle principali categorie di stakeholder, corretto sul piano formale, ovvero rispettoso delle normative e delle procedure vigenti, responsabile ed efficiente nell'uso delle risorse, efficace nella qualità e nella snellezza dei processi decisionali e in grado di assicurare la massima trasparenza verso l'esterno.
      In questo contesto, la presente proposta di legge cerca di assicurare: la salvaguardia del principio di rappresentatività delle parti sociali; la garanzia dei livelli di professionalità nell'esercizio delle funzioni assegnate ai diversi organi; la responsabilizzazione dei relativi componenti; la promozione di processi decisionali chiaramente definiti, tali da evitare possibili conflitti; la tempestività nella gestione dei processi di pianificazione, programmazione, attuazione, controllo e valutazione; l'efficacia del sistema dei controlli.
      La commissione di studio nominata dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nel suo citato rapporto aveva individuato delle criticità e «inevitabili ulteriori difficoltà di integrazione e allineamento tra i diversi livelli di responsabilità» nella «numerosità dei comitati a livello centrale e territoriale» dell'INPS. Per questo motivo proponiamo che il consiglio di amministrazione, d'intesa con il consiglio di strategia e di controllo, presenti al Governo, entro un anno, un progetto di riforma dei comitati centrali e territoriali, che si prefigga di semplificare il sistema e di integrare i diversi livelli di responsabilità.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. L'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
      «Art. 3. – (Ordinamento degli enti). – 1. L'ordinamento degli enti pubblici di cui al presente decreto è determinato dai regolamenti previsti dal comma 2 dell'articolo 1 in conformità ai criteri di carattere generale di cui al presente articolo.
      2. Sono organi degli enti:

          a) il consiglio di amministrazione;

          b) il consiglio di strategia e di controllo;

          c) il collegio dei sindaci;

          d) il direttore generale.

      3. Il consiglio di amministrazione predispone i piani pluriennali, i criteri generali dei piani di investimento e disinvestimento, il bilancio preventivo e il conto consuntivo; approva i piani annuali nell'ambito della programmazione; delibera i piani di impiego dei fondi disponibili e gli atti individuati nel regolamento interno di organizzazione e funzionamento; delibera il regolamento organico del personale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale, nonché l'ordinamento dei servizi, la dotazione organica e i regolamenti concernenti l'amministrazione e la contabilità, e i regolamenti di cui all'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48; trasmette trimestralmente al consiglio di strategia e di controllo una relazione sull'attività svolta, con particolare riferimento al processo produttivo e al profilo finanziario, nonché qualsiasi altra relazione che sia richiesta dal consiglio di strategia e di controllo. Il consiglio

 

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di amministrazione esercita ogni altra funzione che non sia compresa nella sfera di competenza degli altri organi dell'ente.
      4. Il consiglio di amministrazione è composto da cinque membri, che eleggono al proprio interno un presidente, con funzione di rappresentanza legale dell'ente. I componenti del consiglio possono assistere alle sedute del consiglio di strategia e di controllo e sono scelti in base a criteri di alta professionalità, di capacità manageriale e di qualificata esperienza nell'esercizio di funzioni attinenti al settore operativo dell'ente. I componenti del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, d'intesa con il consiglio di strategia e di controllo e previa acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari. In caso di mancato raggiungimento, entro trenta giorni dalla data della proposta di nomina, dell'intesa di cui al periodo precedente o di mancata espressione, nei medesimi termini, del parere parlamentare, il Consiglio dei ministri può comunque procedere alla nomina con provvedimento motivato.
      5. Il consiglio di strategia e di controllo definisce i programmi e individua le linee di indirizzo dell'ente; nell'ambito della programmazione generale, determina gli obiettivi strategici pluriennali; emana le direttive di carattere generale relative all'attività dell'ente; approva in via definitiva il bilancio preventivo e il conto consuntivo, nonché i piani pluriennali e i criteri generali dei piani di investimento e disinvestimento, entro sessanta giorni dalla deliberazione del consiglio di amministrazione; in caso di discordanza tra i due organi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede all'approvazione definitiva. Almeno trenta giorni prima della naturale scadenza ovvero entro dieci giorni dall'anticipata cessazione del consiglio di amministrazione, il consiglio di strategia e di controllo informa il Ministro del lavoro e delle politiche sociali affinché
 

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si proceda alla nomina dei nuovi componenti. I componenti dell'organo di controllo interno sono nominati dal consiglio di amministrazione dell'ente, d'intesa con il consiglio di strategia e di controllo.
      6. Il consiglio di strategia e di controllo è composto da dodici membri, dei quali cinque in rappresentanza delle confederazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative sul piano nazionale e cinque in rappresentanza delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Elegge il proprio presidente tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti. Definisce, in sede di autoregolamentazione, la propria organizzazione interna, nonché le modalità e le strutture con cui esercitare le proprie funzioni, compresa quella di vigilanza, per la quale può avvalersi anche dell'organo di controllo interno, per acquisire i dati e gli elementi relativi alla realizzazione degli obiettivi e alla corretta ed economica gestione delle risorse. Il consiglio dell'INAIL è integrato da un rappresentante dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro. I componenti devono avere specifica competenza ed esperienza maturate in posizioni di responsabilità nell'ambito delle organizzazioni di provenienza e non devono ricoprire o avere ricoperto negli ultimi tre anni incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici, né devono aver ricoperto la carica di consigliere di amministrazione dell'ente nel mandato precedente. La loro nomina è disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base di designazioni delle confederazioni e delle organizzazioni di cui al presente comma.
      7. Il possesso dei requisiti di cui ai commi 4 e 6 è comprovato da apposito curriculum di ciascun componente dei consigli ivi previsti, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. La carica di consigliere di amministrazione è incompatibile con quella di componente del consiglio di strategia e di controllo.
 

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      8. Il direttore generale, nominato su proposta del consiglio di amministrazione, con le procedure di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, come sostituito dall'articolo 12 della legge 9 marzo 1989, n. 88, partecipa, con voto consultivo, alle sedute del consiglio di amministrazione e può assistere a quelle del consiglio di strategia e di controllo; ha la responsabilità dell'attività di gestione dell'ente, diretta al conseguimento dei risultati e degli obiettivi; sovraintende al personale e all'organizzazione dei servizi, assicurandone l'unità operativa e di indirizzo tecnico-amministrativo; esercita i poteri di cui al citato articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639 del 1970, e successive modificazioni, e all'articolo 48 della citata legge n. 88 del 1989; conferisce e revoca gli incarichi dirigenziali di livello generale. Il direttore generale è scelto tra i dirigenti generali dell'ente ovvero tra esperti nelle materie di competenza dell'ente stesso. La sua durata in carica è definita nel provvedimento di nomina e, di norma, è coincidente con il termine di cui al citato articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 639 del 1970, e successive modificazioni.
      9. Il collegio dei sindaci, che esercita le funzioni di cui agli articoli 2403 e seguenti del codice civile, vigila sulla legittimità e sulla regolarità contabili di tutte le gestioni amministrate dall'ente e, nell'ambito di tale attribuzione, esercita il controllo sugli atti relativi alla gestione del patrimonio e del bilancio dell'ente, sui conti consuntivi e sugli stati patrimoniali. Il collegio dei sindaci è composto da tre membri di cui uno in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e uno in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze e un terzo, che svolge la funzione di presidente del collegio, nominato dal Presidente della Camera dei deputati. Il presidente del collegio dei sindaci deve essere iscritto nel registro dei revisori contabili, con specifica esperienza nell'esercizio della funzione in ambito pubblico, e può anche non essere un
 

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dipendente pubblico. Gli altri due componenti del collegio dei sindaci devono essere dirigenti delle amministrazioni pubbliche rappresentate. I rappresentanti delle amministrazioni pubbliche sono collocati fuori ruolo secondo le disposizioni dei vigenti ordinamenti di appartenenza. Il collegio dei sindaci è nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisita la nomina di competenza del Presidente della Camera dei deputati. Per il collegio dei sindaci dell'INPS e dell'INAIL sono nominati due membri supplenti.
      10. Gli organi di cui al comma 2, con esclusione di quello di cui alla lettera d), durano in carica quattro anni e i loro componenti possono essere confermati una sola volta. I componenti degli organi collegiali cessano dalle funzioni allo scadere del quadriennio, ancorché siano stati nominati nel corso di esso in sostituzione di altri membri dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti.
      11. Presso ciascun ente è nominato l'organismo indipendente di valutazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, con il compito di definire il sistema della valutazione della performance, di garantire la correttezza dei processi di misurazione e valutazione e di effettuare il monitoraggio complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e dell'integrità dei controlli interni dell'ente. L'organismo indipendente di valutazione è nominato dal consiglio di amministrazione, d'intesa con il consiglio di strategia e di controllo. Esso è composto da tre membri, di cui uno esterno all'ente, con funzione di presidente, e due provenienti dalla dirigenza di prima fascia dell'ente, collocati fuori ruolo. I componenti dell'organismo indipendente di valutazione devono avere elevate professionalità ed esperienza, maturate nel campo del management, della valutazione della performance e della valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche. Essi non possono essere nominati tra soggetti che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche
 

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in partiti politici o in organizzazioni sindacali, ovvero che hanno rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, che hanno rivestito simili incarichi o cariche o che hanno avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione, o che hanno ricoperto la carica di consigliere di amministrazione o di componente del consiglio di strategia e di controllo dell'ente nel mandato precedente.
      12. Per l'INPS continuano a operare i comitati amministratori delle gestioni, fondi e casse di cui all'articolo 1, primo comma, numero 4), del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, come sostituito dall'articolo 2 della legge 9 marzo 1989, n. 88. Il comitato amministratore di cui all'articolo 38 della citata legge n. 88 del 1989 è composto, oltre che dal presidente dell'Istituto, che lo presiede, dai componenti del consiglio di amministrazione scelti tra i dirigenti della pubblica amministrazione, integrati da due altri funzionari dello Stato, in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze.
      13. Ai componenti del consiglio di amministrazione, del consiglio di strategia e di controllo e al presidente del collegio dei sindaci dell'ente è dovuto, per l'esercizio delle funzioni inerenti alla carica, un emolumento onnicomprensivo stabilito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze».

      2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il consiglio di amministrazione di ciascuno degli enti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, come da ultimo sostituito dal comma 1 del presente articolo, d'intesa con il consiglio di strategia e di controllo dei medesimi enti, presenta al Governo un progetto di riforma dei comitati centrali e territoriali al fine di semplificare il sistema e di integrare i diversi livelli di responsabilità.

 

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      3. Dall'attuazione delle disposizioni dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, come da ultimo sostituito dal comma 1 del presente articolo, deve derivare, in ogni caso, una riduzione di spesa rispetto ai relativi oneri sostenuti a legislazione vigente.