XVII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2854



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BRAMBILLA

Riconoscimento dei conigli quali animali di affezione nonché divieto della vendita e del consumo delle loro carni e dell'utilizzazione delle loro pelli e pellicce a fini commerciali

Presentata il 30 gennaio 2015


      Onorevoli Colleghi! Il coniglio, dopo il cane e il gatto, risulta essere l'animale più diffuso nelle case degli italiani. A differenza del cane e del gatto, però, il suo status di animale di affezione non è riconosciuto dalla legge, nonostante il legame affettivo tra l'animale e le persone che se ne prendono cura e le indubbie sensibilità, e capacità di provare sentimenti, caratteristiche anche di questa specie.
      La presente proposta di legge riconosce lo status di animali di affezione dei conigli, poiché essi meritano le stesse tutele di tutti gli altri animali che vivono nelle nostre case o che comunque sono inseriti nel contesto familiare.
      Alla luce del mutato sentimento collettivo, la proposta di legge prevede all'articolo 2, comma 1, come diretta conseguenza del riconoscimento dei conigli quali animali di affezione, il divieto di macellazione, il divieto di importarli e di esportarli a tale fine, di vendere e di consumare le loro carni nel territorio nazionale e al comma 2 il divieto di commercializzare le loro pelli e pellicce. Tale ultimo divieto consentirebbe di porre fine alla mattanza di conigli perpetrata per la produzione di pellicce o di capi di abbigliamento e accessori di ogni genere.
      L'articolo 3 reca il regime sanzionatorio stabilendo che chiunque allevi, esporti, importi, sfrutti economicamente o detenga, trasporti, ceda o riceva a qualunque titolo conigli al fine della macellazione, o commercializzi le loro carni sia punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con l'ammenda da 1.000 a 5.000 euro per ciascun animale.
      Conformemente a quanto già disposto dalla legge 20 luglio 2004, n. 189, recante disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento

 

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degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate, con riferimento alla commercializzazione delle pelli e pellicce di cani, gatti e foche, è disposto inoltre che chiunque produca, commercializzi, esporti o introduca nel territorio nazionale a qualunque titolo prodotti derivati dalla pelle o dalla pelliccia di coniglio sia punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 5.000 a 100.000 euro.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Riconoscimento dei conigli quali animali di affezione).

      1. I conigli domestici (Oryctolagus cuniculus) e le loro varietà sono riconosciuti e tutelati quali animali di affezione.

Art. 2.
(Divieto di macellazione, consumo delle carni e di sfruttamento delle pelli).

      1. La macellazione dei conigli, domestici o selvatici, l'importazione e l'esportazione degli stessi per tale finalità nonché la vendita e il consumo delle loro carni sono vietati in tutto il territorio nazionale.
      2. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189, le parole: «e gatti (Felis silvestrin)» sono sostituite dalle seguenti: «, gatti (Felis silvestrin) e conigli (Oryctolagus cuniculus)».

Art. 3.
(Sanzioni).

      1. Chiunque alleva, esporta, importa, sfrutta economicamente o detiene, trasporta, cede o riceve a qualunque titolo conigli al fine della macellazione, o commercializza le loro carni è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con l'ammenda da 1.000 a 5.000 euro per ciascun animale.
      2. All'articolo 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189, come da ultimo modificato dalla presente legge, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:
      «2-ter. Chiunque produce, commercializza, esporta o introduce nel territorio

 

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nazionale a qualunque titolo prodotti derivati dalla pelle o dalla pelliccia di coniglio è punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 5.000 a 100.000 euro»;

          b) al comma 3, le parole: «di cui ai commi 1 e 2-bis» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1, 2-bis e 2-ter»;

          c) al comma 3-bis, le parole: «per i reati previsti dai commi 1 e 2-bis» sono sostituite dalle seguenti: «per i reati previsti dai commi 1, 2-bis e 2-ter».

Art. 4.
(Istituzione dell'anagrafe dei conigli).

      1. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della legge 14 agosto 1991, n. 281, è inserito il seguente:
      «1-bis. Le regioni disciplinano con propria legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'istituzione dell'anagrafe dei conigli presso le aziende sanitarie locali, nonché le modalità per l'iscrizione a tale anagrafe e per il rilascio al proprietario o al detentore della sigla di riconoscimento del coniglio, da realizzare mediante applicazione di un microchip».

Art. 5.
(Sanzioni).

      1. All'articolo 5 della legge 14 agosto 1991, n. 281, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
      «2-bis. Chiunque omette di iscrivere il proprio coniglio all'anagrafe di cui al comma 1-bis dell'articolo 3 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari a euro 75»;

 

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          b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
      «3-bis. Chiunque, avendo iscritto il proprio coniglio all'anagrafe di cui al comma 1-bis dell'articolo 3, omette di sottoporlo all'applicazione del microchip di riconoscimento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari a euro 50».