XVII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2069



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

MASSIMILIANO BERNINI, SPESSOTTO, TOFALO

Modifiche all'articolo 4 della legge 24 dicembre 2004, n. 313, concernente la disciplina dell'uso dei fitofarmaci nell'apicoltura

Presentata l'11 febbraio 2014


      Onorevoli Colleghi! Anche nel corso dell'ultima stagione apistica si sono verificati, in diversi contesti colturali e territoriali, gravi fenomeni di apicidio, come denunciato dalla rete di monitoraggio Beenet; i casi più eclatanti si sono registrati in Basilicata, in conseguenza di trattamenti primaverili di fruttiferi in fioritura, in Emilia-Romagna, probabilmente a seguito di approvvigionamento da parte delle api di acqua per fertirrigazione contenente insetticidi impiegati sulla coltura di pomodoro, nelle Marche e in altre regioni vocate alla coltura del girasole, a causa dell'utilizzo di un diserbante per il quale non è stata effettuata la valutazione del rischio per gli impollinatori e in Sicilia per trattamenti di colture intensive di agrumeti in presenza di forte essudazione di melata.
      Tutto ciò è avvenuto mentre l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) pubblicava le nuove linee guida per la valutazione del rischio da pesticidi per la sopravvivenza delle api; di fatto, pur con qualche limite, la proposta dell'EFSA segna un netto miglioramento per quanto riguarda la valutazione del rischio rispetto a quanto proposto in precedenza dall'Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante. Le gravi carenze dell'attuale procedura di valutazione del rischio dei pesticidi per le api sono state pienamente riconosciute dall'EFSA che ha quindi proposto un nuovo approccio al problema sottolineando l'importanza di considerare le vie principali di esposizione, gli effetti sub-letali e cronici per le api adulte, la tossicità per le larve, così come le altre contaminazioni che possono influenzare la sopravvivenza e lo sviluppo delle colonie d'api, come ad esempio l'impatto sulle ghiandole ipo-faringee.
      Nonostante la validità del lavoro svolto da EFSA e sostenuto dalla comunità scientifica internazionale, le aziende agrochimiche e alcuni rappresentanti governativi non hanno mancato di manifestare la loro netta contrarietà a un orientamento che vede la drastica riduzione dell'uso di pesticidi e prodotti chimici. La presente proposta di legge interviene a modificare l'articolo 4 della legge 24 dicembre 2004, n. 313, recante disciplina dell'apicoltura, al fine di vietare la fertirrigazione delle colture con miscele contenenti pesticidi che espongano a rischio gli impollinatori e l'irrorazione con princìpi attivi tossici per gli impollinatori in presenza di essudazione di melata nella coltura e nella flora botanica circostante.


PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 4 della legge 24 dicembre 2004, n. 313, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, dopo la parola: «fioritura» sono inserite le seguenti: «e di melata»;

          b) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
      «1-bis. Sono vietati, in qualsiasi periodo dell'anno, trattamenti antiparassitari condotti con l'utilizzo di prodotti fitosanitari ed erbicidi a base di neonicotinoidi, ovvero di pesticidi sistemici in grado di persistere nell'apparato vascolare della pianta.
      1-ter. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ad adeguare la propria normativa a quanto disposto dal comma 1-bis».