XVII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2660-A



 

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DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
nella seduta pomeridiana dell'8 ottobre 2014 (v. stampato Senato n. 1428)

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(RENZI)

e dal ministro del lavoro e delle politiche sociali
(POLETTI)

Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica il 9 ottobre 2014

(Relatore per la maggioranza: DAMIANO)


NOTA: La XI Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato), il 20 novembre 2014, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo del disegno di legge. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.
 

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PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

        Il Comitato per la legislazione,

          esaminato il disegno di legge n. 2660 e rilevato che:

            esso è sottoposto al parere del Comitato in quanto reca norme di delegazione legislativa al Governo;

            esso reca un contenuto omogeneo, essendo volto a conferire al Governo deleghe in materia di ammortizzatori sociali, di politiche attive e di servizi per il lavoro, di rapporti di lavoro e di igiene e sicurezza sul lavoro, di disciplina dei rapporti di lavoro, di tutela della maternità e di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;

            per effetto delle modificazioni introdotte al Senato, il disegno di legge consta di un solo articolo; al riguardo si evidenzia che la circolare a firma congiunta dei Presidenti della Camera e del Senato del 20 aprile 2001, sulle regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi, prevede fra l'altro che «Un articolo non può contenere più di una disposizione di delega» (punto 2, lettera d));

            in relazione alla formulazione delle norme di delega, il disegno di legge contiene: disposizioni nelle quali i principi e criteri direttivi appaiono presentare elementi di sovrapposizione con l'oggetto della delega; disposizioni nelle quali i principi e criteri direttivi appaiono generici; disposizioni nelle quali i principi e criteri direttivi sono indicati in termini di finalità della delega; disposizioni che non individuano con precisione l'effettiva portata dell'oggetto della delega;

            quanto alla prima fattispecie (sovrapposizione con l'oggetto della delega), con riferimento alla formulazione dei principi e criteri direttivi cui il Governo si deve attenere nell'esercizio della delega ad esso conferita, il disegno di legge in molti casi sembra limitarsi ad indicare ulteriori oggetti della delega, laddove la citata circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi prevede che «i principi e i criteri direttivi ... devono essere distinti dall'oggetto della delega» (punto 2, lettera d));

            in particolare, per effetto della suddetta sovrapposizione, alcune disposizioni, qualificate come «principi e criteri direttivi», finiscono, di fatto, per costituire ulteriori oggetti di delega. Ad esempio: il comma 2, lettera a), numero 7), prevede la «revisione dell'ambito di applicazione della cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria»; il comma 4, lettera g), prevede la «razionalizzazione e revisione delle procedure e degli adempimenti in materia di inserimento mirato delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e degli altri soggetti aventi diritto al collocamento obbligatorio» esplicitando solamente la finalità, già presente nella normativa vigente, di favorirne l'inserimento e l'integrazione nel

 

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mercato del lavoro; il comma 6, lettera b), prevede la «eliminazione e semplificazione, anche mediante norme di carattere interpretativo, delle norme interessate da rilevanti contrasti interpretativi, giurisprudenziali o amministrativi»;

            quanto alla seconda fattispecie (principi e criteri direttivi generici), oltre alla predetta sovrapposizione con gli oggetti delle deleghe, in diverse circostanze i principi e i criteri direttivi, pure astrattamente distinguibili dall'oggetto della delega, appaiono, tuttavia, poco definiti: ciò si riscontra, in particolare, al già citato comma 6, lettera b), nel quale il riferimento alle «norme interessate da rilevanti contrasti interpretativi, giurisprudenziali o amministrativi» appare generico; al comma 7, lettera c), che dispone la «previsione, per le nuove assunzioni, del contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti in relazione all'anzianità di servizio» indicando l'oggetto della delega ed affidando al Governo il compito di definire tale tipologia contrattuale, con l'individuazione delle tutele da riconoscere e della relativa tempistica; al comma 7, lettera e), che prevede la «revisione della disciplina dei controlli a distanza, tenendo conto dell'evoluzione tecnologica e contemperando le esigenze produttive ed organizzative dell'impresa con la tutela della dignità e della riservatezza del lavoratore», al comma 7, lettera g), e al comma 9, lettera c), i quali non specificano, rispettivamente, se la «rideterminazione contributiva» o la «armonizzazione del regime delle detrazioni per il coniuge a carico» comportino aumenti o diminuzioni di imposte e contributi;

            inoltre, taluni principi e criteri direttivi sono formulati con espressioni che fanno riferimento a mere eventualità o a opzioni alternative selezionabili dal Governo delegato; al riguardo, in un obiter dictum la Corte costituzionale ha rilevato che: «il libero apprezzamento del legislatore delegato non può mai assurgere a principio od a criterio direttivo, in quanto agli antipodi di una legislazione vincolata, quale è, per definizione, la legislazione su delega» (sentenze n. 68 del 1991 e n. 340 del 2007). Ciò si riscontra al comma 2, lettera b), numero 5) («eventuale introduzione, dopo la fruizione dell'ASpI, di una prestazione, eventualmente priva di copertura figurativa ...»); al comma 4, lettera h)possibilità di far confluire, in via prioritaria, nei ruoli delle amministrazioni vigilanti o dell'Agenzia il personale ...»); al comma 7, lettera a), il quale prevede che il Governo analizzi le varie forme contrattuali «in funzione di interventi di semplificazione, modifica o superamento delle medesime tipologie contrattuali», lettera f) («introduzione, eventualmente anche in via sperimentale, del compenso orario minimo...») e lettera i) («razionalizzazione e semplificazione dell'attività ispettiva, attraverso misure di coordinamento ovvero attraverso l'istituzione [...] di una Agenzia unica ...»); al già citato comma 9, lettera a) («nella prospettiva di estendere, eventualmente anche in modo graduale, tale prestazione») e lettera e)eventuale riconoscimento ... della possibilità di cessione ... di tutti o parte dei giorni di riposo aggiuntivi...»);

            ancora, in due circostanze, i principi e criteri direttivi non esplicitano l'effettiva portata della delega, in quanto fanno riferimento

 

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ad attività di tipo ricognitivo-analitico accompagnate da finalità di carattere generico, potenziale o eventuale. Ciò avviene, in particolare, al comma 7, lettera a): «individuare e analizzare tutte le forme contrattuali al fine di poterne valutare la coerenza [...] in funzione di interventi di semplificazione, modifica o superamento delle medesime tipologie contrattuali» e al già citato comma 9, lettera a): «ricognizione delle categorie di lavoratrici beneficiarie dell'indennità di maternità, nella prospettiva di estendere, eventualmente anche in modo graduale, tale prestazione a tutte le categorie di donne lavoratrici». In un caso affine – in cui la legge delega recava il criterio direttivo di un «riesame della disciplina concernente la revoca della patente di guida» senza peraltro esplicitare alcuna finalità o criterio – la Corte costituzionale, dopo aver rilevato che la predetta disposizione costituiva piuttosto l'oggetto della delega che un criterio direttivo, affermò che una disposizione «che delega il Governo a operare un «riesame» della disciplina ..., in mancanza di principi e criteri direttivi che giustifichino la riforma, deve essere intesa in un senso minimale, tale da non consentire, di per sé, l'adozione di norme delegate sostanzialmente innovative rispetto al sistema legislativo previgente o, se del caso, richieste dal coordinamento con nuove norme apprestate dal legislatore delegato» (Sent. n. 354 del 1998);

            infine, alcuni ulteriori principi e criteri direttivi appaiono di dubbia portata normativa, come, al comma 6, le lettere c) e d), le quali, nel prevedere per le pubbliche amministrazioni l'obbligo di trasmettere le comunicazioni alle amministrazioni competenti e l'introduzione del divieto di richiedere dati dei quali esse sono in possesso, ripetono disposizioni già vigenti nell'ordinamento, senza dunque contribuire a fornire indirizzi al Governo nell'attuazione della delega;

            quanto alla terza fattispecie (commistione fra le finalità e i principi e criteri direttivi della delega), ai commi 1, 3, 5, 7 e 8, gli oggetti delle delegazioni legislative sono preceduti dalla dichiarazione di finalità del conferimento della delega stessa; al riguardo, la Commissione di merito, nel valutarne preliminarmente l'effettiva portata normativa, dovrebbe, per favorire la chiarezza della formulazione del testo, procedere a riformulare tali dichiarazioni di finalità in termini di principi e criteri direttivi. Ciò appare particolarmente rilevante nel caso della delega di cui al comma 5, ove la finalità appare definire lo stesso oggetto della delega piuttosto che un principio o criterio direttivo;

            quanto alla quarta fattispecie (non chiara individuazione della portata della delega), ulteriori incertezze concernono la questione se oggetto della delega sia un riordino della normativa vigente o una sua riforma. Infatti:

                per le deleghe riguardanti gli ammortizzatori sociali e i servizi per il lavoro il titolo dell'atto parla di riforma mentre il testo parla di riordino (comma 1 e comma 3);

                per la delega riguardante i rapporti di lavoro e l'igiene e sicurezza sul lavoro e per la delega riguardante il testo unico delle

 

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forme contrattuali e dei rapporti di lavoro, il titolo dell'atto parla di riordino «della disciplina dei rapporti di lavoro» mentre i princìpi e criteri direttivi enumerati, rispettivamente, al comma 6 e al comma 7 appaiono, in generale, finalizzati ad autorizzare il Governo a innovare il diritto vigente;

                per la delega riguardante la maternità e la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, il titolo dell'atto parla di riordino, mentre il testo parla di «revisione ed aggiornamento delle misure» (comma 8);

            in merito parrebbe opportuno assicurare l'uniformità terminologica, in particolare tenendo conto che nella giurisprudenza costituzionale concernente i decreti legislativi la nozione di riordino (cui si accompagnano spesso, a ulteriore chiarimento, i concetti di armonizzazione o coordinamento e, in casi particolari, di ricognizione o riesame) è generalmente distinta da quella di innovazione;

            in tema di coordinamento interno, appare necessario coordinare il comma 4, lettera z), volto a istituire il «fascicolo elettronico unico contenente le informazioni relative ai percorsi educativi e formativi, ai periodi lavorativi, alla fruizione di provvidenze pubbliche ed ai versamenti contributivi» con il comma 6, lettera i), che prevede la «revisione degli adempimenti in materia di libretto formativo del cittadino», di contenuto in buona parte sovrapponibile, nonché il comma 4, lettera c), che prevede che l'agenzia ivi prevista sia «vigilata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali» con la lettera g) che fa invece riferimento alle «Amministrazioni vigilanti»;

            in alcuni casi il provvedimento adotta espressioni imprecise: ad esempio, il comma 2, lettera a), numero 1), nel dettare, come criterio direttivo, la «impossibilità di autorizzare le integrazioni salariali [...]», sembra fare riferimento a un concetto materiale piuttosto che giuridico, essendo preferibile l'uso di espressioni quali «divieto», «preclusione» o simili; il comma 6, lettera b), fa riferimento alla «eliminazione [...] delle norme», in luogo delle più precise espressioni «abrogazione o soppressione»; il comma 7, alinea, utilizza la definizione atecnica di «testo organico semplificato» in relazione ad uno dei decreti legislativi ivi previsti;

            in relazione alla procedura di delega, i commi 1, 3, 5, 7 e 8 prevedono che i decreti legislativi vengano adottati entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge; il comma 13 fissa il termine di dodici mesi per l'adozione di eventuali decreti integrativi e correttivi; il comma 11 dispone l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e che il termine per l'esercizio della delega possa essere prolungato di tre mesi qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari «scada nei trenta giorni che precedono o seguono la scadenza dei termini previsti ai commi 1, 3, 5, 7 e 8 ovvero al comma 13»: al riguardo appare opportuno individuare univocamente i termini per l'esercizio della delega

 

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principale e di quelle integrative e correttive, rinunziando alla cosiddetta «tecnica dello scorrimento»;

            ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

        sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

            al comma 11, si individui il termine per l'esercizio della delega in modo univoco senza possibilità di «scorrimenti»;

        sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

            per quanto detto in premessa, si chiariscano le disposizioni di cui al comma 6, lettera b), al comma 7, lettera c), lettera e) e lettera g) e al comma 9, lettera c);

            per quanto detto in premessa, si specifichino i principi e criteri direttivi che fanno riferimento al libero apprezzamento del legislatore delegato;

            si provveda, in conformità con le previsioni della circolare del 2001 dei Presidenti della Camera e del Senato, a operare una partizione del testo tale che ogni disposizione di delega sia recata da un distinto articolo.

        Il Comitato osserva altresì quanto segue:

        sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

            si dovrebbero riformulare i principi e i criteri direttivi indicati in premessa al fine di distinguerli più chiaramente dall'oggetto della delega e dalle dichiarazioni di finalità;

            si valuti l'effettiva portata normativa delle disposizioni di cui al comma 6, lettere c) e d);

            nei casi indicati in premessa relativamente agli oggetti delle deleghe e ai princìpi e criteri direttivi, si dovrebbe impiegare una terminologia uniforme e corrispondente anche al fine di chiarire l'effettiva portata, innovativa o ricognitiva, della delega;

        sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

            si dovrebbe assicurare il coordinamento interno fra il comma 4, lettera z), e il comma 6, lettera i), e, al comma 4, fra le lettere c) e g);

            si dovrebbero riformulare le espressioni atecniche citate in premessa.»

 

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PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        La I Commissione,

            esaminato il nuovo testo del disegno di legge del Governo n. 2660, approvato dal Senato, recante «Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro»;

            considerato che il provvedimento è riconducibile principalmente alle materie «ordinamento civile e previdenza sociale», di competenza esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere l) e o), della Costituzione, nonché alla materia «tutela e sicurezza del lavoro», di competenza concorrente tra Stato e regioni ex articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

            ricordato che la giurisprudenza costituzionale ha in varie occasioni affrontato il tema delle leggi di delega in relazione a quanto previsto dall'articolo 76 della Costituzione, che ammette la delega dell'esercizio della funzione legislativa al Governo solo «con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti»;

            evidenziato, al riguardo, che, secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, la determinazione dei «principi e criteri direttivi» non è finalizzata ad eliminare ogni discrezionalità nell'esercizio della delega, ma soltanto a circoscriverla; le norme deleganti debbono essere comunque idonee ad indirizzare concretamente ed efficacemente l'attività normativa del Governo, non potendo esaurirsi in mere enunciazioni di finalità né in disposizioni talmente generiche da essere riferibili a materie vastissime ed eterogenee (sentenza n. 156 del 1987);

            rilevato che, nella sentenza n. 224 del 1990, la Corte costituzionale ha sancito che i «principi e criteri direttivi» presentano nella prassi una fenomenologia estremamente variegata, che oscilla da ipotesi in cui la legge delega pone finalità dai confini molto ampi e sostanzialmente lasciate alla determinazione del legislatore delegato a ipotesi in cui la stessa legge fissa principi» a basso livello di astrattezza, finalità specifiche, indirizzi determinati e misure di coordinamento definite o, addirittura, pone principi inestricabilmente frammisti a norme di dettaglio disciplinatrici della materia o a norme concretamente attributive di precise competenze;

            osservato che la Corte costituzionale ha da tempo riconosciuto, e confermato nella sentenza n. 98 del 2008, che «la varietà delle materie riguardo alle quali si può ricorrere alla delega legislativa comporta che neppure è possibile enucleare una nozione rigida valevole per tutte le ipotesi di «principi e criteri direttivi», quindi «il Parlamento, approvando una legge di delegazione, non è certo tenuto

 

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a rispettare regole metodologicamente rigorose» (sentenze nn. 340 del 2007; n. 250 del 1991);

            osservato, altresì, che la considerazione per cui «il livello di specificazione dei principi e criteri direttivi può in concreto essere diverso da caso a caso, anche in relazione alle caratteristiche della materia e della disciplina su cui la legge delegata incide» (così ancora ordinanza n. 134 del 2003) non ha peraltro impedito alla Corte, in varie occasioni, di sollecitare una maggiore precisione da parte del legislatore delegante (ordinanza n. 134 del 2003, sentenza n. 53 del 1997, sentenza n. 49 del 1999);

            ricordato che la Corte ha ammesso, poi, che i principi e criteri direttivi possano essere ricavati per implicito (sentenza n. 48 del 1986) o essere enucleati, nel silenzio della legge delega, per relationem (ossia ricavati dalla normativa vigente: sentenze nn. 156 del 1987, 87 del 1989, 126 del 1996 e 383 del 1998);

            rilevato che il comma 7, lettera a), delega il Governo ad «individuare e analizzare tutte le forme contrattuali esistenti, ai fini di poterne valutare l'effettiva coerenza con il tessuto occupazionale e con il contesto produttivo nazionale e internazionale, in funzione di interventi di semplificazione, modifica o superamento delle medesime tipologie contrattuali»; il comma 9, lettera a), delega il Governo alla «ricognizione delle categorie di lavoratrici beneficiarie dell'indennità di maternità, nella prospettiva di estendere, eventualmente anche in modo graduale, tale prestazione a tutte le categorie di donne lavoratrici»; il comma 9, lettera g), delega il Governo alla «ricognizione delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, ai fini di poterne valutare la revisione per garantire una maggiore flessibilità dei relativi congedi obbligatori e parentali, favorendo le opportunità di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, anche tenuto conto della funzionalità organizzativa all'interno delle imprese»;

            evidenziato, riguardo alle predette disposizioni di delega, che non appare chiara l'effettiva portata della delega stessa, anche alla luce della richiamata giurisprudenza costituzionale, facendo il testo riferimento ad attività di tipo ricognitivo e di analisi quali presupposti di un eventuale intervento normativo;

            rilevato che alcune disposizioni, previste ai fini delle deleghe stabilite dai commi 3 e 4 dell'articolo 1, riguardano le politiche attive del lavoro, l'istruzione e la formazione professionale ed il lavoro, intervenendo su ambiti rispetto ai quali dovranno essere assicurate forme di coinvolgimento delle regioni;

            preso atto, in proposito, che il comma 3 prevede che il decreto legislativo sia adottato previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 281 del 1997 e che, tra i criteri di delega recati dal comma 4, è stabilita l'istituzione di un'Agenzia nazionale per l'occupazione partecipata da Stato, regioni e province autonome, vigilata dal Ministeri del lavoro e delle politiche sociali;

 

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            evidenziata, peraltro, l'opportunità di specificare maggiormente come si concretizzi la «partecipazione» dello Stato, delle regioni e delle province autonome nella citata Agenzia, specificando, in particolare, se si intende fare riferimento alle agenzie già previste nell'ordinamento dall'articolo 8 del decreto legislativo 300 del 1999, che le definisce strutture che «svolgono attività a carattere tecnico-operativo di interesse nazionale, in atto esercitate da ministeri ed enti pubblici, e che operano al servizio delle amministrazioni pubbliche, comprese anche quelle regionali e locali» ovvero se si intenda configurare una partecipazione «azionaria» da parte di tali soggetti, che dovrebbe allora richiedere una diversa qualificazione giuridica dell'istituendo organismo,

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

      con le seguenti osservazioni:

            valuti la Commissione di merito – con particolare riguardo alle richiamate previsioni dei comma 7, lettera a), e 9, lettere a) e g), – l'effettiva portata delle disposizioni di delega, facendo il testo riferimento ad attività di tipo ricognitivo e di analisi quali presupposti di un eventuale intervento normativo;

            all'articolo 1, comma 4, valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare maggiormente come si concretizzi la «partecipazione» dello Stato, delle regioni e delle province autonome alla Agenzia nazionale per l'occupazione.


PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

        La II Commissione,

            esaminato il disegno di legge n. 2660,

            rilevato che nel corso dell'esame in sede referente presso la Commissione di merito è stato approvato un emendamento volto ad integrare il principio di delega di cui all'articolo 1, comma 7, lettera c), escludendo per i licenziamenti economici la possibilità della reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, prevedendo un indennizzo economico certo e crescente con l'anzianità di servizio e limitando il diritto alla reintegrazione ai licenziamenti nulli e discriminatori e a specifiche fattispecie di licenziamento disciplinare ingiustificato, nonché prevedendo termini certi per l'impugnazione del licenziamento;

 

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            ritenuto che tale integrazione sia condivisibile per gli aspetti di competenza della commissione giustizia in quanto si prevede espressamente che vi debbano essere termini certi per l'impugnazione del licenziamento,

            esprime, per gli aspetti di competenza

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

        La V Commissione,

            esaminato il disegno di legge n. 2660 Governo, approvato dal Senato, recante Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro;

            preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

                in attuazione di quanto stabilito dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, in considerazione della complessità della materia trattata e dell'impossibilità di procedere per il momento alla determinazione degli eventuali effetti finanziari, ciascun decreto delegato dovrà essere corredato di relazione tecnica che evidenzi gli effetti delle disposizioni del decreto stesso sui saldi di finanza pubblica;

                qualora uno o più decreti delegati determinino nuovi o maggiori oneri, che non trovino compensazione nel proprio ambito, si provvederà ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della medesima legge n. 196 del 2009. Ciò significa che l'introduzione di misure onerose potrà avvenire solo successivamente all'attuazione di altri criteri di delega del provvedimento da cui derivino effetti positivi per la finanza pubblica in grado di compensare la predetta onerosità, al momento non quantificabile, ovvero successivamente all'entrata in vigore di provvedimenti che stanzino le occorrenti risorse finanziarie;

                per quanto riguarda la delega al Governo in materia di ammortizzatori sociali, di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, la mancanza di indicazioni di dettaglio relative alla verifica dell'equivalenza degli affetti finanziari ascrivibili, da un lato, alle misure tese ad estendere

 

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le modalità di tutela dei lavoratori e, dall'altro, alla revisione in senso restrittivo degli strumenti attualmente in vigore, è da ascrivere alla necessità della predisposizione di una disciplina di dettaglio che sarà oggetto degli schemi dei decreti legislativi di attuazione della medesima delega;

                in quella sede sarà anche verificata l'esigenza di una copertura finanziaria a causa di eventuali effetti di segno negativo non compensati da riduzioni di spesa, fermo restando che a tal fine il disegno di legge di stabilità per il 2015, all'articolo 11, ha previsto l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di uno specifico fondo;

                per quanto riguarda la delega in materia di servizi per il lavoro e politiche attive, di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, i criteri di delega volti alle attività di razionalizzazione delle amministrazioni interessate dovranno essere attuati senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in particolare con riferimento al trattamento economico del personale che confluirà negli enti e nelle amministrazioni interessate dalle suddette disposizioni;

                i decreti attuativi della delega in materia di semplificazione di procedure e adempimenti nei rapporti tra amministrazioni pubbliche, cittadini e imprese, di cui all'articolo 1, commi 5 e 6, non dovranno determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fermo restando che tale neutralità finanziaria sarà riscontrata in sede di verifica degli schemi dei medesimi decreti delegati;

                gli eventuali oneri, sia di tipo diretto che indiretto, derivanti dalle agevolazioni previste dall'articolo 1, comma 7, in favore del contratto a tempo indeterminato rispetto ad altri tipi di contratto, potranno essere compensati con contestuali aggravi per altre tipologie contrattuali oppure attraverso l'individuazione di una specifica copertura che, ai sensi dell'articolo 1, comma 12, dovrà comunque essere reperita prima dell'entrata in vigore della disciplina recante le suddette agevolazioni;

                i decreti attuativi relativi all'istituzione dell'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, di cui all'articolo 1, comma 7, lettera i), dovranno definire con precisione le modalità di trasferimento del relativo personale;

                l'introduzione di misure volte ad estendere l'indennità di maternità e a consentire la conciliazione dei tempi di vita e lavoro, di cui all'articolo 1, commi 8 e 9, avrà luogo successivamente all'attuazione di altri criteri di delega del provvedimento da cui derivino effetti positivi per la finanza pubblica in grado di compensarne l'onerosità, oppure successivamente all'entrata in vigore di provvedimenti che stanzino le necessarie risorse;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

(30 ottobre 2014)

 

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        La V Commissione,

            esaminato il nuovo testo del disegno di legge n. 2660 Governo, approvato dal Senato, recante Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro;

            preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che, in ogni caso, in sede di attuazione dei principi e criteri direttivi previsti dal disegno di legge, anche come conseguenti alle modifiche introdotte dalla Commissione di merito, dovrà rispettarsi, come previsto per tutti i criteri di delega fissati dal disegno di legge, la cornice finanziaria e programmatoria di cui all'articolo 1, comma 12, del medesimo disegno di legge,

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

(20 novembre 2014)


PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)

        La VI Commissione,

            esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il disegno di legge n. 2660, approvato dal Senato, recante «Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro»;

            rilevato come il comma 9 dell'articolo 1, alla lettera c), nel prevedere l'introduzione di un credito d'imposta, finalizzato a incentivare il lavoro femminile, in favore delle donne lavoratrici, anche autonome, che abbiano figli minori o figli disabili non autosufficienti e che si trovino al di sotto di una determinata soglia di reddito individuale complessivo, nonché l'armonizzazione del regime delle detrazioni per il coniuge a carico, sembri prefigurare una sovrapposizione tra tali due strumenti di sostegno, che devono invece rimanere distinti, in ragione delle loro differenti finalità,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente osservazione:

            con riferimento alla lettera c) del comma 9, la quale prevede l'introduzione di un credito d'imposta, volto a incentivare il lavoro

 

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femminile, in favore delle donne lavoratrici, anche autonome, che abbiano figli minori o figli disabili non autosufficienti e che si trovino al di sotto di una determinata soglia di reddito individuale complessivo, nonché l'armonizzazione del regime delle detrazioni per il coniuge a carico, valuti la Commissione di merito l'esigenza di specificare meglio la formulazione del criterio di delega, distinguendo con nettezza il nuovo strumento del credito d'imposta per il sostegno dell'occupazione femminile da quello, già vigente, delle detrazioni per il coniuge a carico e per gli altri carichi familiari, in considerazione della diversa natura e finalità di tali due meccanismi di sostegno.


PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)

        La X Commissione,

            esaminato il disegno di legge recante deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro (atto Camera 2660), nel testo comprendente gli emendamenti approvati dalla Commissione;

            esprimendo apprezzamento per l'impianto complessivo del provvedimento, in particolare per le disposizioni concernenti il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali finalizzato ad assicurare, per la disoccupazione involontaria, tutele uniformi e legate alla storia contributiva dei lavoratori, a razionalizzare la normativa in materia di integrazione salariale ed a favorire il coinvolgimento attivo dei soggetti espulsi dal mercato del lavoro;

            esprimendo altresì apprezzamento per la finalità di procedere al riordino delle diverse forme contrattuali esistenti, delle quali si prevede l'esatta individuazione, affiancata alla promozione, in coerenza con le indicazioni europee, del contratto a tempo indeterminato come forma privilegiata di contratto di lavoro, e, con riferimento alle nuove assunzioni, l'introduzione del contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti in relazione all'anzianità di servizio;

            esprimendo infine apprezzamento per la finalità di procedere alla revisione e all'aggiornamento delle misure intese all'aggiornamento delle forme di conciliazione dei tempi di cura, di vita e di

 

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lavoro, considerandole fattori fondamentali per la modernizzazione dell'organizzazione aziendale e, quindi, per la competitività delle imprese;

            valutando in maniera convintamente favorevole le modifiche apportate nel corso dell'esame da parte della Commissione di merito, e in particolare quelle finalizzate a:

                salvaguardare gli interventi di cassa integrazione straordinaria anche in casi di crisi aziendali di grande rilievo ma che conservano margini di possibile ripresa della attività;

                chiarire le fattispecie del reintegro in caso di licenziamenti disciplinari;

                delimitare la possibilità di utilizzo dei sistemi di controllo a distanza, al fine di tutelare la dignità dei lavoratori e il loro diritto alla riservatezza,

        delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti osservazioni:

            a) in relazione al riordino degli ammortizzatori sociali e all'introduzione di nuove fattispecie di sostegno in caso di disoccupazione, provveda la Commissione di merito a segnalare alla V Commissione e al Governo la necessità di individuare, nell'ambito del disegno di legge di stabilità, la dotazione finanziaria adeguata;

            b) in riferimento all'introduzione del contratto di lavoro a tutele crescenti connesso all'anzianità di servizio, valuti la Commissione di merito di prevedere correttivi che da un lato mirino a scoraggiare, in caso di partecipazioni a gare, posizioni di inopportuno vantaggio da parte di aziende che fruiscano degli sgravi contributivi dei quali si prevede l'introduzione rispetto ad aziende che non ne possano usufruire; e dall'altro, a prevedere misure di carattere sanzionatorio adeguate a scoraggiare comportamenti scorretti quali licenziamenti di lavoratori al termine del periodo di decontribuzione del relativo rapporto di lavoro;

            c) in relazione all'aggiornamento delle misure di conciliazione vita-lavoro preveda la Commissione di merito di valorizzare la conciliazione vita-lavoro come principio fondamentale che guida il datore di lavoro, pubblico o privato, nell'esercizio del potere organizzativo dell'azienda, per consentire ai lavoratori e alle lavoratrici di accrescere il proprio benessere, alle imprese di ridurre i propri costi e di beneficiare di una maggiore produttività dei dipendenti e delle dipendenti nonché di incrementare le assunzioni e di sostenere l'occupazione.

 

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PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

        La XII Commissione,

            esaminato, per le parti competenza, il disegno di legge n. 2660 Governo, recante «Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro»;

            considerato, con riferimento al comma 2, lettera b), numero 6), che attualmente lo stato di disoccupazione comporta l'esonero dal pagamento dei ticket sanitari;

            rilevato che il comma 9, lettera g), mira a stabilizzare e ad estendere le misure per la conciliazione dei tempi di lavoro e di vita già previste dalla legge n. 53 del 2000,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente condizione:

            al comma 9, alla lettera a), sia soppressa la parola «eventualmente»;

        e con le seguenti osservazioni:

            al comma 2, lettera b), numero 6), valuti la Commissione di merito opportunità di chiarire che «l'eliminazione dello stato di disoccupazione come requisito per l'accesso a servizi di carattere assistenziale» non comporti la riduzione degli attuali livelli di copertura assistenziale e sanitaria;

            al comma 9, lettera f), valuti la Commissione di merito l'opportunità di aggiungere dopo le parole: «servizi alla persona», le seguenti: «attuata mediante funzione di programmazione degli enti locali coinvolti»;

            al comma 9, lettera g), valuti la Commissione di merito l'opportunità di non condizionare le misure di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro ai risparmi derivanti dai fondi previsti dalla legge n. 53 del 2000 per la conciliazione;

            al medesimo comma 9, lettera g), valuti la Commissione di merito l'opportunità di estendere i congedi parentali ai genitori immigrati in caso di ricongiungimento familiare.

 

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PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

        La XIV Commissione,

            esaminato il disegno di legge n. 2660 Governo, approvato dal Senato e trasmesso alla Camera lo scorso 9 ottobre, recante «Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro»;

            osservato preliminarmente come il provvedimento in titolo rechi una riforma complessiva del mercato del lavoro facendo ricorso allo strumento della delegazione legislativa, in un ambito disciplinare di particolare rilievo ed ampiezza, che merita adeguato approfondimento istruttorio in sede parlamentare;

            apprezzato, in particolare, il richiamo alla coerenza con le indicazioni europee, posto alla base dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 7, lettera b), in tema di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e delle tipologie dei relativi contratti;

            richiamata sul punto la configurazione – delineata a livello europeo – del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato quale forma comune di rapporto di lavoro, così come previsto nella Direttiva 1999/70/CE del 28 giugno 1999, recepita con decreto legislativo n. 368 del 2001, da ultimo modificato dalla legge n. 92 del 2012;

            considerato che la riforma del lavoro, come prospettata dal provvedimento in esame, appare idonea a contribuire all'allineamento della realtà occupazionale italiana a quella europea, e che, a tal fine, la riforma medesima potrà essere giudicata necessaria – e al contempo efficace – qualora garantisca la necessaria prevalenza della forma di contratto a tempo indeterminato e la contestuale riduzione delle forme di rapporto di lavoro di tipo precario che nel nostro Paese vedono coinvolti principalmente i giovani;

            ricordato che l'articolo 1, commi 8 e 9 prevedono la revisione e l'aggiornamento delle misure intese a tutelare la maternità e le forme di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;

            evidenziata l'opportunità che il Governo, in sede di esercizio della delega, provveda ad adottare norme che attribuiscano alla conciliazione vita-lavoro il valore di principio organizzativo di carattere generale, volto ad influenzare positivamente il benessere dei lavoratori ed a contribuire al sostegno della produttività e della competitività delle imprese, grazie alla riduzione dei relativi costi sociali;

 

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            sottolineata altresì l'opportunità che il Governo, in sede di esercizio delle deleghe, introduca un esplicito richiamo alla azione dell'Unione europea in materia di politiche attive, e si adoperi affinché la costituenda Agenzia Nazionale del Lavoro si inserisca nel quadro della rete Europea (EURES) per garantire il rilancio dell'occupazione, con particolare attenzione alla previsione di strumenti dedicati all'orientamento professionale, nonché al rafforzamento delle misure specificamente volte al sostegno alla disoccupazione;

            sottolineata inoltre l'opportunità che il Governo, in sede di esercizio delle deleghe, introduca misure volte a favorire, nell'ordinamento italiano, l'adozione di un sistema di apprendimento permanente, in linea con le politiche in materia di istruzione e formazione adottate a livello europeo (Lifelong Learning Programme – LLP), anche con riguardo alla formazione continua rivolta ai lavoratori adulti;

            richiamata infine la necessità di promuovere azioni a livello europeo e di adottare iniziative legislative volte a rinnovare e rifinanziare la Garanzia Giovani. Ciò affinché nel 2016 si possa proseguire con gli interventi legati al contrasto della disoccupazione giovanile, monitorando a livello nazionale, l'adeguatezza dei soggetti e degli strumenti preposti agli specifici interventi nel settore, e mettendo in campo concrete ed efficaci forme di controllo,
      esprime

PARERE FAVOREVOLE
 

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TESTO
approvato dal Senato della Repubblica

TESTO
della Commissione

Art. 1.

Art. 1.

      1. Allo scopo di assicurare, in caso di disoccupazione involontaria, tutele uniformi e legate alla storia contributiva dei lavoratori, di razionalizzare la normativa in materia di integrazione salariale e di favorire il coinvolgimento attivo di quanti siano espulsi dal mercato del lavoro ovvero siano beneficiari di ammortizzatori sociali, semplificando le procedure amministrative e riducendo gli oneri non salariali del lavoro, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali, tenuto conto delle peculiarità dei diversi settori produttivi.

      1. Identico.

      2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene, rispettivamente, ai seguenti princìpi e criteri direttivi:       2. Identico:
          a) con riferimento agli strumenti di tutela in costanza di rapporto di lavoro:           a) identico:
              1) impossibilità di autorizzare le integrazioni salariali in caso di cessazione di attività aziendale o di un ramo di essa;               1) impossibilità di autorizzare le integrazioni salariali in caso di cessazione definitiva di attività aziendale o di un ramo di essa;
              2) semplificazione delle procedure burocratiche attraverso l'incentivazione di strumenti telematici e digitali, considerando anche la possibilità di introdurre meccanismi standardizzati di concessione prevedendo strumenti certi ed esigibili;               2) semplificazione delle procedure burocratiche attraverso l'incentivazione di strumenti telematici e digitali, considerando anche la possibilità di introdurre meccanismi standardizzati a livello nazionale di concessione dei trattamenti prevedendo strumenti certi ed esigibili;

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              3) necessità di regolare l'accesso alla cassa integrazione guadagni solo a seguito di esaurimento delle possibilità contrattuali di riduzione dell'orario di lavoro, eventualmente destinando una parte delle risorse attribuite alla cassa integrazione a favore dei contratti di solidarietà;               3) identico;
              4) revisione dei limiti di durata da rapportare al numero massimo di ore ordinarie lavorabili nel periodo di intervento della cassa integrazione guadagni ordinaria e della cassa integrazione guadagni straordinaria e individuazione dei meccanismi di incentivazione della rotazione;               4) identico;
              5) previsione di una maggiore compartecipazione da parte delle imprese utilizzatrici;               5) identico;
              6) riduzione degli oneri contributivi ordinari e rimodulazione degli stessi tra i settori in funzione dell'utilizzo effettivo;               6) identico;
              7) revisione dell'ambito di applicazione della cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria e dei fondi di solidarietà di cui all'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92, fissando un termine certo per l'avvio dei fondi medesimi e previsione della possibilità di destinare gli eventuali risparmi di spesa derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente lettera al finanziamento delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4;               7) revisione dell'ambito di applicazione della cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria e dei fondi di solidarietà di cui all'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92, fissando un termine certo per l'avvio dei fondi medesimi, anche attraverso l'introduzione di meccanismi standardizzati di concessione, e previsione della possibilità di destinare gli eventuali risparmi di spesa derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente lettera al finanziamento delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4;
              8) revisione dell'ambito di applicazione e delle regole di funzionamento dei contratti di solidarietà, con particolare riferimento all'articolo 2 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, nonché alla messa a regime dei contratti di solidarietà di cui all'articolo 5, commi 5 e 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;               8) identico;

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          b) con riferimento agli strumenti di sostegno in caso di disoccupazione involontaria:           b) identico:
              1) rimodulazione dell'Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI), con omogeneizzazione della disciplina relativa ai trattamenti ordinari e ai trattamenti brevi, rapportando la durata dei trattamenti alla pregressa storia contributiva del lavoratore;               1) identico;
              2) incremento della durata massima per i lavoratori con carriere contributive più rilevanti;               2) identico;
              3) universalizzazione del campo di applicazione dell'ASpI, con estensione ai lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa e con l'esclusione degli amministratori e sindaci, mediante l'abrogazione degli attuali strumenti di sostegno del reddito, l'eventuale modifica delle modalità di accreditamento dei contributi e l'automaticità delle prestazioni, e prevedendo, prima dell'entrata a regime, un periodo almeno biennale di sperimentazione a risorse definite;               3) universalizzazione del campo di applicazione dell'ASpI, con estensione ai lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, fino al suo superamento, e con l'esclusione degli amministratori e sindaci, mediante l'abrogazione degli attuali strumenti di sostegno del reddito, l'eventuale modifica delle modalità di accreditamento dei contributi e l'automaticità delle prestazioni, e prevedendo, prima dell'entrata a regime, un periodo almeno biennale di sperimentazione a risorse definite;
              4) introduzione di massimali in relazione alla contribuzione figurativa;               4) identico;
              5) eventuale introduzione, dopo la fruizione dell'ASpI, di una prestazione, eventualmente priva di copertura figurativa, limitata ai lavoratori, in disoccupazione involontaria, che presentino valori ridotti dell'indicatore della situazione economica equivalente, con previsione di obblighi di partecipazione alle iniziative di attivazione proposte dai servizi competenti;               5) identico;
              6) eliminazione dello stato di disoccupazione come requisito per l'accesso a servizi di carattere assistenziale;               6) identico;

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          c) con riferimento agli strumenti di cui alle lettere a) e b), individuazione di meccanismi che prevedano un coinvolgimento attivo del soggetto beneficiario dei trattamenti di cui alle lettere a) e b), al fine di favorirne l'attività a beneficio delle comunità locali, tenuto conto della finalità di incentivare la ricerca attiva di una nuova occupazione da parte del medesimo soggetto secondo percorsi personalizzati, con modalità che non determinino aspettative di accesso agevolato alle amministrazioni pubbliche;           c) attivazione del soggetto beneficiario degli ammortizzatori sociali di cui alle lettere a) e b) con meccanismi e interventi che incentivino la ricerca attiva di una nuova occupazione, come previsto dal comma 4, lettera v);
      Si veda la lettera c).           d) previsione che il coinvolgimento attivo del soggetto beneficiario dei trattamenti di cui alle lettere a) e b) possa consistere anche nello svolgimento di attività a beneficio delle comunità locali, con modalità che non determinino aspettative di accesso agevolato alla pubblica amministrazione;
          d) adeguamento delle sanzioni e delle relative modalità di applicazione, in funzione della migliore effettività, secondo criteri oggettivi e uniformi, nei confronti del lavoratore beneficiario di sostegno al reddito che non si rende disponibile ad una nuova occupazione, a programmi di formazione o alle attività a beneficio di comunità locali di cui alla lettera c).           e) adeguamento delle sanzioni e delle relative modalità di applicazione, in funzione della migliore effettività, secondo criteri oggettivi e uniformi, nei confronti del lavoratore beneficiario di sostegno al reddito che non si rende disponibile ad una nuova occupazione, a programmi di formazione o alle attività a beneficio di comunità locali di cui alla lettera d).

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      3. Allo scopo di garantire la fruizione dei servizi essenziali in materia di politica attiva del lavoro su tutto il territorio nazionale, nonché di assicurare l'esercizio unitario delle relative funzioni amministrative, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto, per i profili di rispettiva competenza, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive. In mancanza dell'intesa nel termine di cui all'articolo 3 del citato decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Consiglio dei ministri provvede con deliberazione motivata ai sensi del medesimo articolo 3. Le disposizioni del presente comma e quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione dello stesso si applicano nelle province autonome di Trento e di Bolzano in conformità a quanto previsto dallo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e dalle relative norme di attuazione nonché dal decreto legislativo 21 settembre 1995, n. 430.

      3. Identico.

      4. Nell'esercizio della delega di cui al comma 3 il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:       4. Identico:
          a) razionalizzazione degli incentivi all'assunzione esistenti, da collegare alle caratteristiche osservabili per le quali l'analisi statistica evidenzi una minore probabilità di trovare occupazione, e a criteri di valutazione e di verifica dell'efficacia e dell'impatto;           a) identica;

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          b) razionalizzazione degli incentivi per l'autoimpiego e l'autoimprenditorialità, con la previsione di una cornice giuridica nazionale volta a costituire il punto di riferimento anche per gli interventi posti in essere da regioni e province autonome;           b) razionalizzazione degli incentivi per l'autoimpiego e l'autoimprenditorialità, anche nella forma dell'acquisizione delle imprese in crisi da parte dei dipendenti, con la previsione di una cornice giuridica nazionale volta a costituire il punto di riferimento anche per gli interventi posti in essere da regioni e province autonome;
          c) istituzione, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di un'Agenzia nazionale per l'occupazione, di seguito denominata «Agenzia», partecipata da Stato, regioni e province autonome, vigilata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al cui funzionamento si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente e mediante quanto previsto dalla lettera f);           c) istituzione, anche ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di un'Agenzia nazionale per l'occupazione, di seguito denominata «Agenzia», partecipata da Stato, regioni e province autonome, vigilata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al cui funzionamento si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente e mediante quanto previsto dalla lettera f);
          d) coinvolgimento delle parti sociali nella definizione delle linee di indirizzo generali dell'azione dell'Agenzia;           d) identica;
          e) attribuzione all'Agenzia di competenze gestionali in materia di servizi per l'impiego, politiche attive e ASpI;           e) identica;
          f) razionalizzazione degli enti strumentali e degli uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali allo scopo di aumentare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa, mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente;           f) identica;
          g) razionalizzazione e revisione delle procedure e degli adempimenti in materia di inserimento mirato delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e degli altri soggetti aventi diritto al collocamento obbligatorio, al fine di favorirne l'inserimento e l'integrazione nel mercato del lavoro;           g) razionalizzazione e revisione delle procedure e degli adempimenti in materia di inserimento mirato delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e degli altri soggetti aventi diritto al collocamento obbligatorio, al fine di favorirne l'inclusione sociale, l'inserimento e l'integrazione nel mercato del lavoro, avendo cura di valorizzare le competenze delle persone;

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          h) possibilità di far confluire, in via prioritaria, nei ruoli delle amministrazioni vigilanti o dell'Agenzia il personale proveniente dalle amministrazioni o uffici soppressi o riorganizzati in attuazione della lettera f) nonché di altre amministrazioni;           h) identica;
          i) individuazione del comparto contrattuale del personale dell'Agenzia con modalità tali da garantire l'invarianza di oneri per la finanza pubblica;           i) identica;
          l) determinazione della dotazione organica di fatto dell'Agenzia attraverso la corrispondente riduzione delle posizioni presenti nella pianta organica di fatto delle amministrazioni di provenienza del personale ricollocato presso l'Agenzia medesima;           l) identica;
          m) rafforzamento delle funzioni di monitoraggio e valutazione delle politiche e dei servizi;           m) identica;
          n) valorizzazione delle sinergie tra servizi pubblici e privati, al fine di rafforzare le capacità d'incontro tra domanda e offerta di lavoro, prevedendo, a tal fine, la definizione dei criteri per l'accreditamento e l'autorizzazione dei soggetti che operano sul mercato del lavoro e la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni nei servizi pubblici per l'impiego;           n) valorizzazione delle sinergie tra servizi pubblici e privati nonché operatori del terzo settore, dell'istruzione secondaria, professionale e universitaria, anche mediante lo scambio di informazioni sul profilo curriculare dei soggetti inoccupati o disoccupati, al fine di rafforzare le capacità d'incontro tra domanda e offerta di lavoro, prevedendo, a tal fine, la definizione dei criteri per l'accreditamento e l'autorizzazione dei soggetti che operano sul mercato del lavoro e la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni nei servizi pubblici per l'impiego;
          o) valorizzazione della bilateralità attraverso il riordino della disciplina vigente in materia, nel rispetto dei princìpi di sussidiarietà, flessibilità e prossimità anche al fine di definire un sistema di monitoraggio e controllo sui risultati dei servizi di welfare erogati;           o) identica;

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          p) introduzione di princìpi di politica attiva del lavoro che prevedano la promozione di un collegamento tra misure di sostegno al reddito della persona inoccupata o disoccupata e misure volte al suo inserimento nel tessuto produttivo, anche attraverso la conclusione di accordi per la ricollocazione che vedano come parte le agenzie per il lavoro o altri operatori accreditati, con obbligo di presa in carico, e la previsione di adeguati strumenti e forme di remunerazione, proporzionate alla difficoltà di collocamento, a fronte dell'effettivo inserimento almeno per un congruo periodo, a carico di fondi regionali a ciò destinati, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica statale o regionale;           p) identica;
          q) introduzione di modelli sperimentali, che prevedano l'utilizzo di strumenti per incentivare il collocamento dei soggetti in cerca di lavoro e che tengano anche conto delle buone pratiche realizzate a livello regionale;           q) identica;
          r) previsione di meccanismi di raccordo tra l'Agenzia e l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), sia a livello centrale che a livello territoriale;           r) previsione di meccanismi di raccordo e di coordinamento delle funzioni tra l'Agenzia e l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), sia a livello centrale che a livello territoriale, al fine di tendere a una maggiore integrazione delle politiche attive e delle politiche di sostegno del reddito;
          s) previsione di meccanismi di raccordo tra l'Agenzia e gli enti che, a livello centrale e territoriale, esercitano competenze in materia di incentivi all'autoimpiego e all'autoimprenditorialità;           s) identica;
          t) attribuzione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali delle competenze in materia di verifica e controllo del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantite su tutto il territorio nazionale;           t) identica;
          u) mantenimento in capo alle regioni e alle province autonome delle competenze in materia di programmazione di politiche attive del lavoro;           u) identica;

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          v) attivazione del soggetto che cerca lavoro, in quanto mai occupato, espulso dal mercato del lavoro o beneficiario di ammortizzatori sociali, al fine di incentivarne la ricerca attiva di una nuova occupazione, secondo percorsi personalizzati, anche mediante l'adozione di strumenti di segmentazione dell'utenza basati sull'osservazione statistica;           v) attivazione del soggetto che cerca lavoro, in quanto mai occupato, espulso dal mercato del lavoro o beneficiario di ammortizzatori sociali, al fine di incentivarne la ricerca attiva di una nuova occupazione, secondo percorsi personalizzati di istruzione, formazione professionale e lavoro, anche mediante l'adozione di strumenti di segmentazione dell'utenza basati sull'osservazione statistica;
          z) valorizzazione del sistema informativo per la gestione del mercato del lavoro e il monitoraggio delle prestazioni erogate, anche attraverso l'istituzione del fascicolo elettronico unico contenente le informazioni relative ai percorsi educativi e formativi, ai periodi lavorativi, alla fruizione di provvidenze pubbliche ed ai versamenti contributivi;           z) valorizzazione del sistema informativo per la gestione del mercato del lavoro e il monitoraggio delle prestazioni erogate, anche attraverso l'istituzione del fascicolo elettronico unico contenente le informazioni relative ai percorsi educativi e formativi, ai periodi lavorativi, alla fruizione di provvidenze pubbliche ed ai versamenti contributivi, assicurando il coordinamento con quanto previsto dal comma 6, lettera i);
          aa) integrazione del sistema informativo di cui alla lettera z) con la raccolta sistematica dei dati disponibili nel collocamento mirato nonché di dati relativi alle buone pratiche di inclusione lavorativa delle persone con disabilità e agli ausili ed adattamenti utilizzati sui luoghi di lavoro;           aa) identica;
          bb) semplificazione amministrativa in materia di lavoro e politiche attive, con l'impiego delle tecnologie informatiche, secondo le regole tecniche in materia di interoperabilità e scambio dei dati definite dal codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, allo scopo di rafforzare l'azione dei servizi pubblici nella gestione delle politiche attive e favorire la cooperazione con i servizi privati, anche mediante la previsione di strumenti atti a favorire il conferimento al sistema nazionale per l'impiego delle informazioni relative ai posti di lavoro vacanti.           bb) identica.

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      5. Allo scopo di conseguire obiettivi di semplificazione e razionalizzazione delle procedure di costituzione e gestione dei rapporti di lavoro nonché in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni di semplificazione e razionalizzazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese.

      5. Identico.

      6. Nell'esercizio della delega di cui al comma 5 il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:       6. Identico:
          a) razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti, anche mediante abrogazione di norme, connessi con la costituzione e la gestione del rapporto di lavoro, con l'obiettivo di dimezzare il numero di atti di gestione del medesimo rapporto, di carattere amministrativo;           a) razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti, anche mediante abrogazione di norme, connessi con la costituzione e la gestione del rapporto di lavoro, con l'obiettivo di ridurre drasticamente il numero di atti di gestione del medesimo rapporto, di carattere amministrativo;
          b) eliminazione e semplificazione, anche mediante norme di carattere interpretativo, delle norme interessate da rilevanti contrasti interpretativi, giurisprudenziali o amministrativi;           b) semplificazione, anche mediante norme di carattere interpretativo, o abrogazione delle norme interessate da rilevanti contrasti interpretativi, giurisprudenziali o amministrativi;
          c) unificazione delle comunicazioni alle pubbliche amministrazioni per i medesimi eventi e obbligo delle stesse amministrazioni di trasmetterle alle altre amministrazioni competenti;           c) identica;
          d) introduzione del divieto per le pubbliche amministrazioni di richiedere dati dei quali esse sono in possesso;           d) identica;
          e) rafforzamento del sistema di trasmissione delle comunicazioni in via telematica e abolizione della tenuta di documenti cartacei;           e) identica;

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          f) revisione del regime delle sanzioni, tenendo conto dell'eventuale natura formale della violazione, in modo da favorire l'immediata eliminazione degli effetti della condotta illecita, nonché valorizzazione degli istituti di tipo premiale;           f) identica;
          g) previsione di modalità semplificate per garantire data certa nonché l'autenticità della manifestazione di volontà del lavoratore in relazione alle dimissioni o alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, anche tenuto conto della necessità di assicurare la certezza della cessazione del rapporto nel caso di comportamento concludente in tal senso del lavoratore;           g) previsione di modalità semplificate per garantire data certa nonché l'autenticità della manifestazione di volontà della lavoratrice o del lavoratore in relazione alle dimissioni o alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, anche tenuto conto della necessità di assicurare la certezza della cessazione del rapporto nel caso di comportamento concludente in tal senso della lavoratrice o del lavoratore;
          h) individuazione di modalità organizzative e gestionali che consentano di svolgere esclusivamente in via telematica tutti gli adempimenti di carattere amministrativo connessi con la costituzione, la gestione e la cessazione del rapporto di lavoro;           h) identica;
          i) revisione degli adempimenti in materia di libretto formativo del cittadino, in un'ottica di integrazione nell'ambito della dorsale informativa di cui all'articolo 4, comma 51, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e della banca dati delle politiche attive e passive del lavoro di cui all'articolo 8 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99;           i) revisione degli adempimenti in materia di libretto formativo del cittadino, in un'ottica di integrazione nell'ambito della dorsale informativa di cui all'articolo 4, comma 51, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e della banca dati delle politiche attive e passive del lavoro di cui all'articolo 8 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, anche con riferimento al sistema dell'apprendimento permanente;
          l) promozione del principio di legalità e priorità delle politiche volte a prevenire e scoraggiare il lavoro sommerso in tutte le sue forme ai sensi delle risoluzioni del Parlamento europeo del 9 ottobre 2008 sul rafforzamento della lotta al lavoro sommerso (2008/2035(INI)) e del 14 gennaio 2014 sulle ispezioni sul lavoro efficaci come strategia per migliorare le condizioni di lavoro in Europa (2013/2112(INI)).           l) identica.

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      7. Allo scopo di rafforzare le opportunità di ingresso nel mondo del lavoro da parte di coloro che sono in cerca di occupazione, nonché di riordinare i contratti di lavoro vigenti per renderli maggiormente coerenti con le attuali esigenze del contesto occupazionale e produttivo e di rendere più efficiente l'attività ispettiva, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, di cui uno recante un testo organico semplificato delle discipline delle tipologie contrattuali e dei rapporti di lavoro, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi, in coerenza con la regolazione dell'Unione europea e le convenzioni internazionali:

      7. Identico:

          a) individuare e analizzare tutte le forme contrattuali esistenti, ai fini di poterne valutare l'effettiva coerenza con il tessuto occupazionale e con il contesto produttivo nazionale e internazionale, in funzione di interventi di semplificazione, modifica o superamento delle medesime tipologie contrattuali;           a) identica;
          b) promuovere, in coerenza con le indicazioni europee, il contratto a tempo indeterminato come forma privilegiata di contratto di lavoro rendendolo più conveniente rispetto agli altri tipi di contratto in termini di oneri diretti e indiretti;           b) promuovere, in coerenza con le indicazioni europee, il contratto a tempo indeterminato come forma comune di contratto di lavoro rendendolo più conveniente rispetto agli altri tipi di contratto in termini di oneri diretti e indiretti;
          c) previsione, per le nuove assunzioni, del contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti in relazione all'anzianità di servizio;           c) previsione, per le nuove assunzioni, del contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti in relazione all'anzianità di servizio, escludendo per i licenziamenti economici la possibilità della reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, prevedendo un indennizzo economico certo e crescente con l'anzianità di servizio e limitando il diritto alla reintegrazione ai licenziamenti nulli e discriminatori e a specifiche fattispecie di licenziamento disciplinare ingiustificato, nonché prevedendo termini certi per l'impugnazione del licenziamento;
            d) rafforzamento degli strumenti per favorire l'alternanza tra scuola e lavoro;

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          d) revisione della disciplina delle mansioni, in caso di processi di riorganizzazione, ristrutturazione o conversione aziendale individuati sulla base di parametri oggettivi, contemperando l'interesse dell'impresa all'utile impiego del personale con l'interesse del lavoratore alla tutela del posto di lavoro, della professionalità e delle condizioni di vita ed economiche, prevedendo limiti alla modifica dell'inquadramento; previsione che la contrattazione collettiva, anche aziendale ovvero di secondo livello, stipulata con le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale a livello interconfederale o di categoria possa individuare ulteriori ipotesi rispetto a quelle disposte ai sensi della presente lettera;           e) identica;
          e) revisione della disciplina dei controlli a distanza, tenendo conto dell'evoluzione tecnologica e contemperando le esigenze produttive ed organizzative dell'impresa con la tutela della dignità e della riservatezza del lavoratore;           f) revisione della disciplina dei controlli a distanza sugli impianti e sugli strumenti di lavoro, tenendo conto dell'evoluzione tecnologica e contemperando le esigenze produttive ed organizzative dell'impresa con la tutela della dignità e della riservatezza del lavoratore;
          f) introduzione, eventualmente anche in via sperimentale, del compenso orario minimo, applicabile ai rapporti aventi ad oggetto una prestazione di lavoro subordinato, nonché ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, nei settori non regolati da contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, previa consultazione delle parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;           g) introduzione, eventualmente anche in via sperimentale, del compenso orario minimo, applicabile ai rapporti aventi ad oggetto una prestazione di lavoro subordinato, nonché, fino al loro superamento, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, nei settori non regolati da contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, previa consultazione delle parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
          g) previsione, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, della possibilità di estendere il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio per le attività lavorative discontinue e occasionali nei diversi settori produttivi, fatta salva la piena tracciabilità dei buoni lavoro acquistati, con contestuale rideterminazione contributiva di cui all'articolo 72, comma           h) previsione, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, della possibilità di estendere, secondo linee coerenti con quanto disposto dalla lettera a) del presente comma, il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio per le attività lavorative discontinue e occasionali nei diversi settori produttivi, fatta salva la piena tracciabilità dei buoni lavoro acquistati, con contestuale rideterminazione
4, ultimo periodo, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276; contributiva di cui all'articolo 72, comma 4, ultimo periodo, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

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          h) abrogazione di tutte le disposizioni che disciplinano le singole forme contrattuali, incompatibili con le disposizioni del testo organico semplificato, al fine di eliminare duplicazioni normative e difficoltà interpretative e applicative;           i) identica;
          i) razionalizzazione e semplificazione dell'attività ispettiva, attraverso misure di coordinamento ovvero attraverso l'istituzione, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, di una Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, tramite l'integrazione in un'unica struttura dei servizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), prevedendo strumenti e forme di coordinamento con i servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali e delle agenzie regionali per la protezione ambientale.           l) identica.

      8. Allo scopo di garantire adeguato sostegno alla genitorialità, attraverso misure volte a tutelare la maternità delle lavoratrici e favorire le opportunità di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per la generalità dei lavoratori, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto, per i profili di rispettiva competenza, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la revisione e l'aggiornamento delle misure volte a tutelare la maternità e le forme di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

      8. Allo scopo di garantire adeguato sostegno alle cure parentali, attraverso misure volte a tutelare la maternità delle lavoratrici e favorire le opportunità di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per la generalità dei lavoratori, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto, per i profili di rispettiva competenza, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la revisione e l'aggiornamento delle misure volte a tutelare la maternità e le forme di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

      9. Nell'esercizio della delega di cui al comma 8 il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:       9. Identico:

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          a) ricognizione delle categorie di lavoratrici beneficiarie dell'indennità di maternità, nella prospettiva di estendere, eventualmente anche in modo graduale, tale prestazione a tutte le categorie di donne lavoratrici;           a) identica;
          b) garanzia, per le lavoratrici madri parasubordinate, del diritto alla prestazione assistenziale anche in caso di mancato versamento dei contributi da parte del datore di lavoro;           b) identica;
          c) introduzione del tax credit, quale incentivo al lavoro femminile, per le donne lavoratrici, anche autonome, con figli minori o disabili non autosufficienti e che si trovino al di sotto di una determinata soglia di reddito individuale complessivo, e armonizzazione del regime delle detrazioni per il coniuge a carico;           c) identica;
          d) incentivazione di accordi collettivi volti a favorire la flessibilità dell'orario lavorativo e dell'impiego di premi di produttività, al fine di favorire la conciliazione tra l'esercizio delle responsabilità genitoriali e dell'assistenza alle persone non autosufficienti e l'attività lavorativa, anche attraverso il ricorso al telelavoro;           d) identica;
          e) eventuale riconoscimento, compatibilmente con il diritto ai riposi settimanali ed alle ferie annuali retribuite, della possibilità di cessione fra lavoratori dipendenti dello stesso datore di lavoro di tutti o parte dei giorni di riposo aggiuntivi spettanti in base al contratto collettivo nazionale in favore del lavoratore genitore di figlio minore che necessita di presenza fisica e cure costanti per le particolari condizioni di salute;           e) identica;
          f) integrazione dell'offerta di servizi per l'infanzia forniti dalle aziende e dai fondi o enti bilaterali nel sistema pubblico-privato dei servizi alla persona, anche mediante la promozione dell'utilizzo ottimale di tali servizi da parte dei lavoratori e dei cittadini residenti nel territorio in cui sono attivi;           f) integrazione dell'offerta di servizi per le cure parentali forniti dalle aziende e dai fondi o enti bilaterali nel sistema pubblico-privato dei servizi alla persona in coordinamento con gli enti locali titolari delle funzioni amministrative, anche mediante la promozione dell'utilizzo ottimale di tali servizi da parte dei lavoratori e dei cittadini residenti nel territorio in cui sono attivi;

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          g) ricognizione delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, ai fini di poterne valutare la revisione per garantire una maggiore flessibilità dei relativi congedi obbligatori e parentali, favorendo le opportunità di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, anche tenuto conto della funzionalità organizzativa all'interno delle imprese;           g) identica;
            h) introduzione di congedi dedicati alle donne inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza;
          h) estensione dei princìpi di cui al presente comma, in quanto compatibili e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, con riferimento al riconoscimento della possibilità di fruizione dei congedi parentali in modo frazionato e alle misure organizzative finalizzate al rafforzamento degli strumenti di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.           i) identica;
            l) semplificazione e razionalizzazione degli organismi, delle competenze e dei fondi operanti in materia di parità e pari opportunità nel lavoro e riordino delle procedure connesse alla promozione di azioni positive di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ferme restando le funzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di parità e pari opportunità.

      10. I decreti legislativi di cui ai commi 1, 3, 5, 7 e 8 del presente articolo sono adottati nel rispetto della procedura di cui all'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

      10. Identico.

      11. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri,       11. Identico.

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sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono o seguono la scadenza dei termini previsti ai commi 1, 3, 5, 7 e 8 ovvero al comma 13, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.  
      12. Dall'attuazione delle deleghe recate dalla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, per gli adempimenti dei decreti attuativi della presente legge, le amministrazioni competenti provvedono attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse umane, finanziarie e strumentali, allo stato in dotazione alle medesime amministrazioni. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti attuativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge di stabilità, che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.       12. Identico.
      13. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 10, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può adottare, con la medesima procedura di cui ai commi 10 e 11, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi, tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse.       13. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 10, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può adottare, con la medesima procedura di cui ai commi 10 e 11, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi, tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse. Il monitoraggio permanente degli effetti degli interventi di attuazione della presente legge, con particolare riferimento agli effetti sull'efficienza del mercato del lavoro, sull'occupabilità dei cittadini e sulle modalità di entrata e uscita nell'impiego, anche ai fini dell'adozione dei decreti di cui al primo periodo, è assicurato

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  dal sistema permanente di monitoraggio e valutazione istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, che vi provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
      14. Sono fatte salve le potestà attribuite alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, le competenze delegate in materia di lavoro e quelle comunque riconducibili all'articolo 116 della Costituzione e all'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.       14. Identico.
        15. La presente legge e i decreti legislativi di attuazione entrano in vigore il giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.