CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 2630 |
Onorevoli Colleghi! La proposta di legge riguarda il sistema educativo d'istruzione statale, detta le norme generali inerenti la scuola e definisce i livelli essenziali delle prestazioni per quanto attiene ai nidi d'infanzia, cui sono assegnate anche finalità educative e, pertanto, da considerare interni al sistema.
Articolo 1: I princìpi.
Il sistema delineato trova le sue ragioni di essere nella Costituzione e in quel sistema di regole condivise che la comunità internazionale ha costruito e a cui riconosciamo valore, fino alla Convenzione sui diritti del fanciullo, resa esecutiva dalla legge n. 176 del 1991, che, in fatto di educazione e istruzione, rappresenta per noi un riferimento costante.
Il sistema è detto «educativo d'istruzione» perché, nei limiti delle sue competenze, cura la crescita dei soggetti che gli vengono affidati come persone, come cittadini e come futuri lavoratori.
Articolo 2: Le finalità.
Il sistema educativo d'istruzione cura l'acquisizione consapevole di saperi con un'attenzione costante all'interazione e all'educazione interculturale: valori dei quali la società del futuro non potrà fare a meno. Nel testo si fa cenno all'apprendimento permanente per sottolineare che la scuola deve offrire strumenti agli allievi affinché dopo aver assolto l'obbligo scolastico, siano in grado di proseguire un percorso di apprendimento che duri per
Articolo 3: Il diritto all'istruzione.
Nella proposta di legge si afferma che deve essere garantito a tutti i cittadini il diritto all'educazione, all'istruzione, alla formazione, a partire dalla gratuità della scuola statale sia per l'accesso sia per i libri di testo sia per il trasporto.
Una buona scuola ha bisogno di risorse adeguate per garantire al meglio il perseguimento delle sue finalità, con un investimento che veda un notevole incremento rispetto a quanto oggi il nostro Paese destina a questo scopo: elevare il tetto di spesa almeno al 6 per cento del prodotto interno lordo (PIL) vuol dire investire nel futuro del Paese.
Articoli 4 e 5: L'articolazione del sistema.
Entrando nello specifico, il sistema educativo d'istruzione si articola nei nidi d'infanzia, nella scuola di base (scuola dell'infanzia della durata di tre anni, scuola elementare della durata di cinque anni e scuola media della durata di tre anni) e nella scuola superiore (biennio unitario e triennio d'indirizzo). Nel testo sono descritti gli obiettivi di ognuno di tali segmenti.
Articolo 7: L'obbligo scolastico.
A rinforzare la garanzia del godimento di tale diritto riteniamo che l'obbligo scolastico debba iniziare con il compimento del quinto anno e durare fino al diciottesimo anno d'età; esso va assolto all'interno del sistema educativo d'istruzione. La scuola dovrà predisporre progetti di individualizzazione per offrire a ciascuno una risposta alle proprie esigenze di crescita e a tutti la possibilità di superare le eventuali difficoltà incontrate.
Proprio per questo la proposta di legge prevede la non ammissione alla classe successiva solo se il progetto d'individualizzazione predisposto per superare le relative difficoltà di apprendimento non abbia avuto efficacia comprovata. In caso di non ammissione la scuola ha il dovere di progettare il raggiungimento degli obiettivi prefissati nell'anno successivo.
Articoli 6, 8, 11, 12 e 13: La gestione del disagio.
Particolare cura andrà posta nella gestione delle discontinuità del percorso di apprendimento, consapevoli che i passaggi da un livello ad un altro rappresentano prove di crescita per la persona se questa è messa nelle condizioni più favorevoli per affrontarle e trarre così beneficio dal loro superamento. Sono necessari con urgenza investimenti e sinergie professionali per combattere la dispersione e il disagio in tutte le sue forme, così come per la valorizzazione delle diversità e il sostegno all'alfabetizzazione e all'integrazione degli alunni e dei migranti.
Prima condizione di fattibilità è rappresentata dalla formazione di classi meno numerose delle attuali, in cui sia rispettato
Articoli 9 e 10: Il personale.
La questione degli organici è di fondamentale importanza in generale perché su di essa il sistema fonda la possibilità di raggiungere le sue alte finalità. La scuola ha bisogno di professionisti a cui sia riconosciuta la grande responsabilità che il ruolo comporta e che siano messi nelle condizioni migliori per esercitarla.
Questo vuol dire poter contare su organici stabili, adeguati per numero, formati alle dinamiche di «insegnamento-apprendimento» e con pari dignità, senza gerarchie di ruolo, giuridiche e funzionali.
La stabilità dell'organico consente il rispetto di quella continuità didattica che finora è sempre stata la prima caratteristica di qualità ad essere sacrificata in nome di esigenze di natura puramente economica. Si realizza assegnando incarichi a tempo indeterminato su tutti i posti vacanti.
Ciò è indifferibile anche per un senso di giustizia, di derivazione costituzionale, verso professionisti che da troppo tempo sono trattati in modo lesivo della loro dignità professionale.
Per quanto attiene alla formazione del personale docente, essa rappresenta una delle precondizioni su cui si fonda una buona scuola e per questo occorre dare continuità e razionalità agli interventi, individuando i bisogni specifici.
Utilizziamo il termine «formazione» poiché il solo aggiornamento, centrato nel pensiero comune sull'ammodernamento delle conoscenze disciplinari del docente, è certamente necessario ma non sufficiente per le esigenze della buona scuola che vogliamo. Formazione per noi vuol dire apprendimento in situazione, «ricerca-azione», sperimentazione di comportamenti e tecniche tendenti a migliorare i risultati dell'azione collettiva dei gruppi che operano in una scuola; significa anche privilegiare tematiche trasversali afferenti la comunicazione, la relazione e il lavoro di gruppo.
Articolo 14: I programmi.
Anche i programmi del sistema educativo d'istruzione devono essere rivisti per rispondere alle esigenze di una società che muta molto rapidamente e di un mondo giovanile che ha bisogno di risposte adeguate. La loro definizione è affidata a gruppi di lavoro che sono costituiti in modo significativo da docenti di provata esperienza di ogni ordine e grado, oltre che da esperti dei vari settori della società.
Una fase d'ascolto nelle scuole, con il coinvolgimento diretto e attivo di tutti i soggetti interessati, deve esserne il punto di partenza.
Articolo 15: L'autovalutazione.
Ogni istituzione scolastica, con lo scopo di meglio rispondere ai bisogni specifici dei propri allievi, avvia un percorso periodico di autovalutazione che rappresenta un processo dinamico di riflessione sul proprio operato e sulla propria capacità di raggiungere gli obiettivi prefissati e formalizzati nel piano dell'offerta formativa. Un percorso che, a nostro avviso, richiede formazione e competenze.
Per questo le istituzioni scolastiche, partendo dall'ascolto degli allievi e dei genitori, si avvalgono dell'apporto di professionisti i quali, con un «occhio esterno», non giudicante ma professionalmente competente, aiutano il mondo della scuola a guardare se stesso per migliorarsi.
Articolo 16: La partecipazione.
Un'attenzione particolare viene dedicata alla partecipazione, supportata dalla
Articolo 17: Informazione e trasparenza.
Non c’è partecipazione se non c’è garanzia di circolazione delle informazioni con un impegno alla trasparenza di tutti gli atti che riguardano la vita della scuola e che non ricadono nella normativa a difesa della privacy dei singoli. Le scuole garantiscono la circolazione delle informazioni anche attraverso l'uso delle nuove tecnologie.
Articolo 18: Edilizia scolastica.
Una buona scuola ha bisogno anche di luoghi adeguati. Dal punto di vista edilizio, questi devono rispondere a criteri di sicurezza, salubrità, vivibilità, accoglienza e qualità estetica ed essere realizzati in modo da consentire al meglio lo svolgimento delle attività qualificanti dei percorsi didattici. Per questo chiediamo un piano di edilizia scolastica che intervenga a sanare le situazioni di sofferenza e a fornire nuove strutture attraverso una progettazione partecipata. L'urgenza di tali azioni è sottolineata dai vincoli temporali entro i quali il piano dovrà essere approntato.
Articolo 19: Nidi d'infanzia.
L'idea forte è che anche i nidi d'infanzia devono essere intesi come un servizio rivolto alla collettività e non come servizi pubblici a domanda individuale. Ovviamente lo Stato non provvede da solo a garantire tale servizio, ma lo fa in concorso con regioni e comuni. Questi ultimi ne sono i diretti erogatori, mentre le regioni fissano i criteri per la costruzione, la gestione e il controllo, qualitativo e organizzativo, dei nidi. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca invece definisce i livelli essenziali, si fa garante del progetto educativo, della formazione e del titolo di studio degli educatori,
Articolo 20: Scuola dell'infanzia.
Non è prevista alcuna forma di anticipo nell'iscrizione a tale segmento della scuola di base e il terzo anno rientra, come già detto, nell'obbligo scolastico. Due docenti, contitolari e corresponsabili, sono assegnati ad ogni classe, non più «sezione» in coerenza con il resto della scuola statale, e garantiscono almeno dieci ore di compresenza sulle quaranta settimanali previste. È prevista una flessibilità nella frequenza, concordata tra famiglie e scuola, per venire incontro a particolari bisogni dei bambini.
Articolo 21: Scuola elementare.
Anche nella scuola elementare non è prevista alcuna forma di anticipo e si è ripristinata l'offerta di due modalità organizzative, quella modulare di trenta ore e il tempo pieno di quaranta ore, intesi come progetti didattici unitari. La proposta di legge fissa a quindici – prevedendo deroghe in situazioni particolari – il numero minimo di alunni per formare una classe, secondo le scelte espresse dalle famiglie.
L'organico dei docenti è fissato in almeno tre per ogni due classi a modulo e in almeno due per ogni classe a tempo pieno. Essi operano collegialmente e utilizzano le compresenze (almeno tre ore settimanali per ogni classe a modulo e almeno quattro ore settimanali per ogni classe a tempo pieno) per favorire l'arricchimento del percorso formativo e il recupero delle situazioni di svantaggio. Non è previsto l'esame di Stato nel passaggio tra scuola elementare e scuola media, perché esse sono due segmenti (non gradi) di uno stesso ordine di scuola, la scuola di base, in ottemperanza a quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 33, quinto comma.
Articolo 22: Scuola media.
La scuola media offre due modelli didattici, uno a trenta ore e uno a trentasei ore, fatte salve le sperimentazioni a quaranta ore. Il limite di quindici alunni è il minimo – con le deroghe già citate – per formare una classe sulla base delle scelte dei genitori. Nel testo è confermato il valore delle compresenze che vanno previste per attività interdisciplinari, di laboratorio e curricolari.
Non ci siamo però nascosti le difficoltà di questo segmento di scuola e per questo motivo nella proposta di legge abbiamo previsto la possibilità di sperimentazioni che permettano, in prospettiva, l'unificazione tra scuola elementare e scuola media. È per noi indifferibile un percorso di riflessione e di sperimentazione che vada in questa direzione, con il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati.
Articoli da 23 a 28: Scuola superiore.
La scuola superiore, come si vede anche dal numero di articoli ad essa dedicati, richiede molte attenzioni, anche perché si tratta dell'ordine di scuola in cui meno si è intervenuti nella storia della Repubblica.
La scuola superiore è articolata in un biennio unitario e in un triennio di indirizzo.
Alcuni vorrebbero salvaguardare il principio della doppia intelligenza, secondo cui l'intelligenza di tipo pratico non potrebbe trovare spazio nella scuola, ma dovrebbe essere incanalata più o meno precocemente verso la formazione professionale o un'istruzione di livello inferiore.
Crediamo che questo sia solo un modo mascherato di contravvenire al principio costituzionale secondo cui tutti hanno diritto a raggiungere i più alti livelli di istruzione e compito della Repubblica è quello di rimuovere gli ostacoli di tipo economico e materiale che lo impediscono.
Riteniamo che la proposta di legge, che prevede che tutti i ragazzi vadano a scuola
Articolo 29: Abrogazioni.
Si è voluta ribadire con forza l'abrogazione della legge n. 53 del 2003 e di tutti i decreti legislativi ad essa collegati (lettere da a) a f) del comma 1); l'abrogazione di tutto ciò che concerne la cosiddetta «riforma Gelmini», compresa la parte sulla valutazione; l'abrogazione del Servizio nazionale di valutazione così come proposto dal Ministro Profumo.
Nell'elenco abbiamo inserito anche altre norme in materia ritenute incompatibili con l'idea di scuola delineata nella proposta di legge.
Il linguaggio.
La proposta di legge presenta un accurato sforzo linguistico su due fronti: l'accurata eliminazione di termini e di riferimenti di tipo aziendalista o economicista, che riteniamo debbano rimanere estranei al mondo della scuola; l'indicazione dei concetti in positivo e non come negazione di qualcos'altro, a indicare una costante volontà di miglioramento. Inoltre, preme sottolineare che l'uso di termini declinati solo al maschile ha la sua ragione solo a fini di praticità, sottintendendo sempre che essi comprendono i soggetti sia maschili che femminili.
Gli intenti.
La proposta di legge rappresenta l'esito di un dibattito e di un percorso che ha coinvolto in modo democratico migliaia di genitori, docenti e studenti di varie parti d'Italia, riflettere e condividere un'idea di scuola composita e complessa. Un percorso articolato, lungo, onesto e sofferto che ha visto ciascuno fare i conti con le
1. Il sistema educativo d'istruzione statale:
a) si ispira a princìpi di pluralismo e di laicità;
b) è finalizzato alla crescita e alla valorizzazione della persona umana, alla formazione del cittadino, all'acquisizione di conoscenze e di competenze utili anche per l'inserimento nel mondo del lavoro, nel rispetto dei ritmi dell'età evolutiva, delle differenze e dell'identità di ciascuno, secondo i princìpi sanciti dalla Costituzione, dalla Dichiarazione universale dei diritti umani adottata il 10 dicembre 1948 e dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, resa esecutiva dalla legge 27 maggio 1991, n. 176;
c) concorre a rimuovere gli ostacoli, di ordine economico, sociale, culturale e di genere, che limitano di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini;
d) garantisce la partecipazione democratica al suo governo da parte di docenti, educatori, personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), genitori e studenti.
1. Il sistema educativo d'istruzione promuove l'acquisizione consapevole di saperi,
1. Lo Stato riconosce a tutti il diritto all'educazione, all'istruzione e alla formazione, garantendo a questo scopo l'accesso gratuito alle scuole statali di base e superiori.
2. Lo Stato garantisce la gratuità dei libri di testo e del trasporto scolastico per gli alunni delle scuole statali dell'obbligo di ogni ordine.
3. Lo Stato, mediante appositi finanziamenti, promuove e incentiva l'accesso ai saperi e al mondo della cultura.
4. Lo Stato promuove e sostiene l'attivazione di corsi per l'educazione degli adulti. Tali corsi, fatta salva l'equiparazione degli obiettivi e dei titoli conseguiti, competono alle scuole e ai centri territoriali permanenti, che forniscono gli spazi e il personale docente e non docente per la loro realizzazione.
5. Lo Stato assicura al sistema educativo d'istruzione statale risorse adeguate, destinando ad esso un ammontare di risorse non inferiore al 6 per cento del prodotto interno lordo nazionale.
6. Ai sensi dell'articolo 33, terzo comma, della Costituzione, l'attivazione e il funzionamento di scuole private di ogni
1. Il sistema educativo d'istruzione si articola nei nidi d'infanzia, nella scuola di base e nella scuola superiore.
2. La scuola di base è composta dalla scuola dell'infanzia, della durata di tre anni, dalla scuola elementare, della durata di cinque anni, e dalla scuola media, della durata di tre anni.
3. La scuola superiore si articola in un biennio unitario e in un triennio d'indirizzo.
1. Il nido d'infanzia concorre alla crescita e allo sviluppo delle potenzialità individuali dei bambini, nel quadro di una politica socio-educativa della prima infanzia.
2. Nell'ambito della scuola di base, il contesto educativo si basa sulla relazione, strumento e fine di ogni apprendimento. In particolare:
a) la scuola dell'infanzia, nelle sue autonomia, unitarietà e specificità pedagogica e didattica, concorre alla formazione integrale dei bambini, nel rispetto della loro personalità, per lo sviluppo dell'identità, dell'autonomia e delle competenze, nell'ambito cognitivo, in quello affettivo e in quello sociale, assicurando un'effettiva uguaglianza delle opportunità educative;
b) la scuola elementare, nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità individuali, sociali e culturali, favorisce la costruzione delle conoscenze, dei saperi e delle abilità di base e potenzia le capacità affettive e relazionali, attraverso un percorso di conoscenza e di valorizzazione di sé e dell'altro in un ambiente accogliente e stimolante;
c) la scuola media persegue l'educazione sociale, affettiva ed emotiva dei ragazzi, per la valorizzazione di sé e dell'altro, organizza e accresce le conoscenze e le abilità, cura la dimensione sistematica delle singole discipline e della loro interrelazione; essa è finalizzata allo sviluppo e al rafforzamento delle capacità di studio autonomo e favorisce la scelta consapevole della scuola superiore.
3. La scuola superiore persegue le finalità di consolidare, riorganizzare e accrescere le capacità e le competenze acquisite in precedenza, sostenere e incoraggiare le attitudini e le aspirazioni, fornire strumenti per l'affermazione dell'autonomia personale, arricchire la formazione culturale, umana e civile, sostenendo la progressiva assunzione di responsabilità, nonché offrire conoscenze e capacità adeguate per l'accesso ai livelli successivi di istruzione e formazione e al mondo del lavoro.
1. Ogni scuola del sistema educativo d'istruzione realizza i necessari collegamenti con quelle dei livelli precedente e successivo per gestire le discontinuità del processo di apprendimento. A tale scopo il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca definisce i profili di uscita relativi ad ogni ordine di scuola. A partire da questi, ogni singolo istituto predispone sedi opportune di confronto, progettazione e attuazione operativa di percorsi didattici di raccordo, da attuare tra docenti dei due ordini di scuola coinvolti, con gli alunni e con il coinvolgimento dei genitori. Tali progetti sono promossi e sostenuti direttamente dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
1. L'obbligo scolastico si assolve e si certifica nel sistema educativo d'istruzione,
1. Ogni istituto scolastico definisce il numero di classi in modo che in ciascuna di esse il numero degli alunni non sia superiore a ventidue, salvo quanto disposto dagli articoli 11 e 12.
2. Non è consentita la formazione di classi differenziali sul piano delle abilità, dei risultati scolastici, delle credenze religiose, delle origini culturali, del genere e di qualsiasi altro criterio che di fatto discrimini o pregiudichi le pari opportunità di apprendimento o di integrazione.
1. Nel sistema educativo d'istruzione sono sancite l'unicità della funzione docente, senza gerarchie di ruolo, giuridiche e funzionali, e la pari dignità di tutte le discipline e ambiti disciplinari.
2. La qualificazione dei docenti è centrata sulla formazione, sia iniziale sia in itinere. Essa è condotta prevalentemente secondo la metodologia della ricerca e dell'azione e rappresenta un obbligo, sia per lo Stato, che garantisce risorse adeguate, sia per le singole istituzioni scolastiche. I docenti progettano e partecipano agli interventi formativi ritenuti collegialmente necessari.
3. La nomina a capo di istituto avviene a seguito del superamento di un concorso nazionale per titoli ed esami, sulla base del punteggio riportato. La relativa graduatoria nazionale rimane aperta per cinque anni. Requisito necessario per la partecipazione al concorso è l'aver insegnato nella scuola statale per almeno dieci anni.
1. Le dotazioni organiche delle istituzioni scolastiche sono determinate annualmente entro il 31 marzo, sulla base del numero di classi e dei modelli didattico-organizzativi preventivati dai singoli istituti.
2. L'organico di ciascun istituto scolastico è incrementato per rispondere alle esigenze di cui agli articoli 11, 12 e 13, ai sensi del comma 4 del presente articolo.
3. Lo Stato riconosce il valore della stabilizzazione degli organici e della continuità didattica dell'assegnazione dei docenti alle classi, quali elementi che concorrono a una maggiore qualità del sistema educativo d'istruzione.
4. In coerenza con le norme costituzionali vigenti in materia, il Governo
1. Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 1 e di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica, ogni scuola progetta interventi rivolti agli alunni in situazioni di disagio socio-ambientale o in difficoltà di apprendimento.
2. Lo Stato assicura ad ogni scuola una dotazione aggiuntiva di docenti opportunamente formati, che concorre alla progettazione e alla realizzazione di tali interventi, insieme ai docenti delle singole classi. Ogni scuola progetta e realizza gli interventi in collaborazione con i servizi territoriali.
3. Nelle aree a forte disagio socio-ambientale il numero di alunni per classe non deve essere superiore a venti.
1. Il sistema educativo d'istruzione valorizza tutte le diversità e affronta il disagio scolastico in tutte le sue espressioni.
2. L'integrazione delle persone disabili è realizzata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, della legge 4 agosto 1977,
1. Al fine di promuovere l'alfabetizzazione nella lingua italiana, lo Stato assicura a ciascuna scuola una dotazione aggiuntiva di docenti e mediatori culturali opportunamente formati; tale dotazione aggiuntiva è determinata in misura di almeno un docente ogni cinque alunni con necessità di prima alfabetizzazione e di almeno un docente ogni venticinque alunni di recente immigrazione, intendendosi per tali coloro che sono da meno di tre anni in Italia.
2. Lo Stato assicura alle scuole i fondi e le risorse necessari per garantire agli alunni migranti almeno un'ora alla settimana di insegnamento della lingua e della cultura madri, anche in rete con altri istituti, aperta alla partecipazione di tutti gli alunni, e per realizzare percorsi di accoglienza, orientamento e supporto a favore delle loro famiglie, al fine di renderle pienamente partecipi dell'esperienza formativa dei propri figli e favorirne la partecipazione alla vita sociale.
1. Allo scopo di garantire un'omogenea offerta didattica e formativa sul territorio nazionale, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca adotta programmi didattici e definisce gli obiettivi di base che devono essere raggiunti dagli alunni di ciascun ordine d'istruzione in tutto il territorio nazionale.
2. I programmi didattici della scuola di base e del curricolo di base del biennio unitario della scuola superiore, di cui all'articolo 24, comma 2, sono progettati in modo da favorire un'evoluzione armonica
1. Al fine di agevolare il raggiungimento di un alto livello qualitativo del sistema educativo d'istruzione, ogni scuola realizza annualmente al suo interno un percorso di autovalutazione. Tale percorso è mirato a identificare eventuali punti deboli su cui intervenire o esperienze didattico-educative efficaci da diffondere, nonché a stabilire se la dotazione e il livello delle risorse disponibili sono adeguati, a valorizzare, coinvolgere e responsabilizzare il personale scolastico relativamente al raggiungimento degli obiettivi posti in sede di programmazione.
1. Lo Stato promuove e garantisce a tutti i soggetti coinvolti la partecipazione alla gestione dei nidi d'infanzia e della scuola di ogni ordine.
2. La progettazione partecipata deve trovare nelle scuole, a partire da quelle dell'infanzia, occasioni diffuse e differenziate per formare, sin da bambini, l'abitudine ad essere coinvolti in prima persona nella costruzione del proprio presente e futuro.
3. La partecipazione dei genitori, per la sfera di loro competenza, è considerata uno degli aspetti fondamentali per la finalizzazione degli interventi educativi delle istituzioni scolastiche, che hanno il dovere di valorizzarne il ruolo con azioni concrete rispondenti alle esigenze delle diverse realtà, anche in concorso con gli enti locali.
4. La partecipazione si realizza attraverso gli organi collegiali esistenti, disciplinati dalle disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994,
1. Le scuole garantiscono la più ampia informazione sulle proprie attività. Tutti gli atti delle scuole sono pubblici, ad eccezione delle parti contenenti dati che ledono il diritto alla riservatezza dell'individuo. Tutti i genitori, gli insegnanti, il personale ATA e gli studenti possono prendere visione degli atti pubblici delle scuole.
2. Ogni scuola è tenuta a dotarsi di un proprio sito internet, costantemente aggiornato in merito all'attività didattica, ai progetti di integrazione tra scuola e territorio, alle attività e alle decisioni degli organi collegiali, agli atti amministrativi e ad ogni altro aspetto dell'attività istituzionale. Lo Stato e gli enti locali assicurano la gratuità della connessione in rete e
1. Lo Stato determina e garantisce i livelli essenziali qualitativi e quantitativi in merito ai parametri fisico-ambientali delle strutture degli istituti scolastici.
2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con gli enti locali preposti, predispone un piano per l'edilizia scolastica al fine di provvedere alla costruzione di nuove strutture e all'adeguamento di quelle esistenti, secondo criteri di sicurezza, salubrità, vivibilità, accoglienza e qualità estetica.
3. Le strutture degli edifici scolastici devono essere adeguatamente dotate di laboratori, palestre e di tutti gli spazi di uso specifico necessari alle attività didattiche previste.
4. Gli edifici scolastici devono essere costruiti o adeguati secondo criteri di sostenibilità ambientale e di efficienza energetica.
5. La progettazione di nuovi edifici scolastici e di interventi migliorativi o di ristrutturazione di quelli esistenti deve essere realizzata con il metodo della progettazione partecipata di insegnanti, genitori, alunni e personale ATA.
1. Il nido d'infanzia è un servizio educativo e sociale di interesse pubblico garantito dallo Stato, dalle regioni e dai comuni, rivolto alla collettività, che non
a) almeno un educatore ogni cinque lattanti iscritti;
b) almeno un educatore ogni sei piccoli iscritti;
c) almeno un educatore ogni otto grandi iscritti.
7. Ai comuni compete l'apertura, la gestione dei nidi d'infanzia ed il controllo di quelli non comunali, nel rispetto degli standard fissati ai sensi del comma 5.
8. La spesa per la gestione dei nidi d'infanzia è ripartita tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e i comuni, con il contributo delle famiglie. Dalle spese di gestione devono essere escluse le spese per il terreno, l'edificio e i relativi mutui. I contributi dovuti da famiglie non in grado di pagare in parte o totalmente la retta sono sostituiti
1. La scuola dell'infanzia statale, comunale e regionale costituisce il livello d'istruzione cui hanno diritto tutti i bambini di età compresa tra i tre e i sei anni presenti sul territorio nazionale.
2. L'iscrizione al primo e al secondo anno della scuola dell'infanzia è possibile per chi compie rispettivamente tre o quattro anni di età entro il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento.
3. L'ultimo anno è obbligatorio per tutti i bambini che hanno compiuto cinque anni di età entro il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento.
4. È garantito un orario settimanale di quaranta ore. Sono previste flessibilità di orario di frequenza, concordate con i genitori, per momenti di inserimento iniziale o per particolari bisogni del bambino.
5. Ad ogni classe sono assegnati due insegnanti contitolari e corresponsabili, che garantiscono almeno dieci ore di compresenza settimanale.
6. I comuni sono tenuti ad assicurare, nei casi di comprovata necessità, un servizio di accoglienza anticipata o posticipata per un massimo di tre ore giornaliere complessive, utilizzando personale qualificato.
1. Alla scuola elementare sono iscritti tutti i bambini presenti nel territorio nazionale che hanno compiuto sei anni di età entro il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento.
2. Ogni scuola propone ai genitori la scelta tra l'organizzazione modulare a trenta ore settimanali e il tempo pieno a quaranta ore settimanali. All'atto dell'iscrizione i genitori esprimono la loro scelta. Entrambi i modelli proposti dalle scuole costituiscono progetti didattici unitari. Essi comprendono il tempo dedicato alla mensa e al gioco, durante il quale è assicurata la partecipazione del personale docente titolare della classe.
3. Le nuove classi sono formate in base al modello scelto dai genitori, ove il numero degli alunni interessati non sia inferiore a quindici.
4. In situazioni logistiche che non rispettino il previsto rapporto tra cubatura e numero di alunni e in situazioni territoriali peculiari, quali quelle delle scuole di montagna, delle isole, delle frazioni isolate, di aree a forte flusso immigratorio o a rischio, sono istituiti plessi e formate classi anche di numero inferiore a quindici, in deroga al comma 3.
5. Sono assegnati almeno tre docenti ogni due classi a modulo e almeno due docenti ad ogni classe a tempo pieno, avendo cura di garantire le condizioni per la continuità didattica e, ove possibile, le diverse competenze disciplinari e le preferenze sul modello didattico esplicitate dai docenti coinvolti.
6. Nell'ambito della classe, i docenti operano collegialmente e sono contitolari del percorso formativo, con pari dignità e responsabilità educativo-didattica.
7. Variazioni concernenti l'attribuzione o l'organizzazione degli ambiti didattici possono essere effettuate all'interno del gruppo dei docenti contitolari che ne concordino la modifica.
8. Per favorire l'arricchimento del percorso formativo e il recupero delle situazioni
1. Alla scuola media sono iscritti tutti i ragazzi presenti nel territorio nazionale che hanno superato lo scrutinio dell'ultimo anno della scuola elementare. I ragazzi di recente immigrazione, ove non si possano valutare i titoli scolastici conseguiti nel Paese di provenienza, sono ammessi se hanno compiuto undici anni e non hanno superato quindici anni di età entro il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento, in accordo con la normativa vigente.
2. Ogni scuola offre la scelta tra un modello a tempo normale di trenta ore settimanali e un modello a tempo prolungato di trentasei ore settimanali, cui deve essere aggiunto il tempo dedicato alla mensa, fatte salve le sperimentazioni di quaranta ore settimanali. All'atto dell'iscrizione i genitori esprimono la loro scelta.
3. Le nuove classi sono formate in base al modello scelto dai genitori, ove il numero degli alunni interessati non sia inferiore a quindici, fatte salve eventuali deroghe legate a situazioni logistiche che
1. Alla scuola superiore sono iscritti tutti i ragazzi presenti nel territorio nazionale
1. Il biennio unitario è costituito da un curricolo di base di trenta ore settimanali e da uno di orientamento di sei ore settimanali.
2. Il curricolo di base è uguale in tutti gli istituti superiori ed è caratterizzato da una prevalente impostazione laboratoriale.
3. Il curricolo di orientamento propone agli studenti un primo approccio agli indirizzi presenti nel triennio dell'istituto prescelto.
4. I singoli istituti superiori possono offrire moduli orari supplementari a base laboratoriale, tempi di studio assistito, progetti didattici, senza che il carico orario
1. Il triennio di indirizzo della scuola superiore si articola in cinque aree: umanistica, scientifica, tecnico-professionale, artistica e musicale.
2. Le aree sono ripartite in indirizzi, ciascuno con un proprio numero di ore settimanale.
3. Il passaggio tra indirizzi e aree diverse è possibile secondo modalità stabilite da un apposito regolamento adottato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
1. La costituzione di nuovi indirizzi deve essere approvata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca a seguito della sperimentazione attuata in un congruo numero di istituti superiori per almeno un triennio.
2. La sperimentazione può essere proposta dagli stessi istituti superiori, dalle regioni o dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
1. Al termine della scuola superiore gli studenti sostengono l'esame di Stato.
2. Ogni commissione esaminatrice, nominata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è presieduta da
1. Nel corso del triennio di indirizzo, al fine di raggiungere gli obiettivi di cui all'articolo 5, comma 3, di agevolare le scelte professionali future degli studenti mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, dell'università e della ricerca, le scuole superiori di tutte le aree organizzano percorsi studio-lavoro con finalità formative e di orientamento.
2. I percorsi studio-lavoro possono prevedere sia l'intervento di esperti in classe, sia l'inserimento del singolo allievo nella realtà di lavoro e di ricerca convenzionata. Hanno una durata compresa tra le due e le tre settimane e si effettuano nel corso dell'anno scolastico, sulla base di apposite convenzioni stipulate tra le scuole e le realtà lavorative pubbliche e private del territorio di riferimento, quali aziende, cooperative, laboratori di ricerca, biblioteche, musei e agenzie di controllo del territorio. Sono esclusi dalle convenzioni i centri e gli enti di formazione professionale e le agenzie regionali per l'impiego.
3. Gli interventi di esperti sono progettati appositamente per la classe su argomenti e tematiche specifici correlati con l'indirizzo di riferimento; si svolgono in orario curricolare e con la presenza dei docenti.
4. Gli inserimenti dei singoli allievi nelle realtà di lavoro sono progettati in modo che siano funzionali al percorso di
1. Sono abrogati:
a) la legge 28 marzo 2003, n. 53;
b) il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59;
c) il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286;
d) il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76;
e) il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77;
f) il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
g) l'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni;
h) l'articolo 3 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, e successive modificazioni;
i) il regolamento di cui al decreto Presidente della Repubblica 12 luglio 2000, n. 257;
l) i commi 4 e 7 dell'articolo 22 e l'articolo 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni;
m) l'articolo 91 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
n) il comma 3 dell'articolo 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
o) i commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
p) l'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
q) l'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni;
r) l'articolo 2 del decreto-legge 1o settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169;
s) l'articolo 7 del regolamento di cui al decreto Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122;
t) il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81;
u) il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119;
v) il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, università e ricerca 10 settembre 2010, n. 249;
z) il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89;
aa) il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87;
bb) il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88;
cc) il regolamento di cui al decreto Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89;
dd) il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263;
ee) l'articolo 50, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5; convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;
ff) il decreto del Ministro dell'istruzione, università e ricerca n. 5 del 16 gennaio 2009;
gg) i commi 5 e 7, dell'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni;
hh) il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80.