XVII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2630



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

PAGLIA, SCOTTO, GIANCARLO GIORDANO, FRATOIANNI, COSTANTINO, DURANTI, PELLEGRINO

Norme generali sul sistema educativo d'istruzione statale nella scuola di base e nella scuola superiore. Definizione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di nidi d'infanzia

Presentata il 12 settembre 2014


      Onorevoli Colleghi! La proposta di legge riguarda il sistema educativo d'istruzione statale, detta le norme generali inerenti la scuola e definisce i livelli essenziali delle prestazioni per quanto attiene ai nidi d'infanzia, cui sono assegnate anche finalità educative e, pertanto, da considerare interni al sistema.

Articolo 1: I princìpi.

      Il sistema delineato trova le sue ragioni di essere nella Costituzione e in quel sistema di regole condivise che la comunità internazionale ha costruito e a cui riconosciamo valore, fino alla Convenzione sui diritti del fanciullo, resa esecutiva dalla legge n. 176 del 1991, che, in fatto di educazione e istruzione, rappresenta per noi un riferimento costante.
      Il sistema è detto «educativo d'istruzione» perché, nei limiti delle sue competenze, cura la crescita dei soggetti che gli vengono affidati come persone, come cittadini e come futuri lavoratori.

Articolo 2: Le finalità.

      Il sistema educativo d'istruzione cura l'acquisizione consapevole di saperi con un'attenzione costante all'interazione e all'educazione interculturale: valori dei quali la società del futuro non potrà fare a meno. Nel testo si fa cenno all'apprendimento permanente per sottolineare che la scuola deve offrire strumenti agli allievi affinché dopo aver assolto l'obbligo scolastico, siano in grado di proseguire un percorso di apprendimento che duri per

 

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tutto l'arco della vita e consenta di interpretare il mondo in maniera originale.
      In uno slogan: la scuola come luogo dove si impara a imparare.
      Nella proposta di legge sottolineiamo anche il valore di alcune scelte di qualità metodologiche: le attività laboratoriali, i momenti ludici e soprattutto il lavoro di gruppo. Quest'ultimo ci sembra particolarmente importante in una società sempre più avviata sulla strada della competizione selvaggia, in cui, quindi, il valore della collaborazione e del lavoro cooperativo va recuperato e rivalutato. L'apertura al territorio, e in generale al mondo esterno, rappresenta per le scuole un arricchimento e una spinta in più per la loro vita.
      Come esempio, l'apertura pomeridiana delle scuole superiori, gestita in modo consapevole dallo spirito di iniziativa degli studenti, in concorso con tutte le agenzie del territorio che si occupano di giovani (compresa la scuola stessa), può far diventare ciascuna scuola un luogo di produzione e fruizione culturale, di crescita, di socializzazione e di cittadinanza consapevole, fuori dai percorsi didattici in senso stretto, eppure in sinergia con essi.

Articolo 3: Il diritto all'istruzione.

      Nella proposta di legge si afferma che deve essere garantito a tutti i cittadini il diritto all'educazione, all'istruzione, alla formazione, a partire dalla gratuità della scuola statale sia per l'accesso sia per i libri di testo sia per il trasporto.
      Una buona scuola ha bisogno di risorse adeguate per garantire al meglio il perseguimento delle sue finalità, con un investimento che veda un notevole incremento rispetto a quanto oggi il nostro Paese destina a questo scopo: elevare il tetto di spesa almeno al 6 per cento del prodotto interno lordo (PIL) vuol dire investire nel futuro del Paese.

Articoli 4 e 5: L'articolazione del sistema.

      Entrando nello specifico, il sistema educativo d'istruzione si articola nei nidi d'infanzia, nella scuola di base (scuola dell'infanzia della durata di tre anni, scuola elementare della durata di cinque anni e scuola media della durata di tre anni) e nella scuola superiore (biennio unitario e triennio d'indirizzo). Nel testo sono descritti gli obiettivi di ognuno di tali segmenti.

Articolo 7: L'obbligo scolastico.

      A rinforzare la garanzia del godimento di tale diritto riteniamo che l'obbligo scolastico debba iniziare con il compimento del quinto anno e durare fino al diciottesimo anno d'età; esso va assolto all'interno del sistema educativo d'istruzione. La scuola dovrà predisporre progetti di individualizzazione per offrire a ciascuno una risposta alle proprie esigenze di crescita e a tutti la possibilità di superare le eventuali difficoltà incontrate.
      Proprio per questo la proposta di legge prevede la non ammissione alla classe successiva solo se il progetto d'individualizzazione predisposto per superare le relative difficoltà di apprendimento non abbia avuto efficacia comprovata. In caso di non ammissione la scuola ha il dovere di progettare il raggiungimento degli obiettivi prefissati nell'anno successivo.

Articoli 6, 8, 11, 12 e 13: La gestione del disagio.

      Particolare cura andrà posta nella gestione delle discontinuità del percorso di apprendimento, consapevoli che i passaggi da un livello ad un altro rappresentano prove di crescita per la persona se questa è messa nelle condizioni più favorevoli per affrontarle e trarre così beneficio dal loro superamento. Sono necessari con urgenza investimenti e sinergie professionali per combattere la dispersione e il disagio in tutte le sue forme, così come per la valorizzazione delle diversità e il sostegno all'alfabetizzazione e all'integrazione degli alunni e dei migranti.
      Prima condizione di fattibilità è rappresentata dalla formazione di classi meno numerose delle attuali, in cui sia rispettato

 

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il limite massimo di ventidue alunni per classe, da abbassare ulteriormente nei casi in cui siano inserite persone disabili.
      In secondo luogo occorre prevedere dotazioni organiche aggiuntive e potenziare quelle già esistenti, sia per la lotta alla dispersione, sia per il sostegno alla disabilità e sia per l'alfabetizzazione degli alunni e dei migranti.
      Tali problematiche vanno identificate, curate e monitorate con professionalità adeguate e attenzione costante.

Articoli 9 e 10: Il personale.

      La questione degli organici è di fondamentale importanza in generale perché su di essa il sistema fonda la possibilità di raggiungere le sue alte finalità. La scuola ha bisogno di professionisti a cui sia riconosciuta la grande responsabilità che il ruolo comporta e che siano messi nelle condizioni migliori per esercitarla.
      Questo vuol dire poter contare su organici stabili, adeguati per numero, formati alle dinamiche di «insegnamento-apprendimento» e con pari dignità, senza gerarchie di ruolo, giuridiche e funzionali.
      La stabilità dell'organico consente il rispetto di quella continuità didattica che finora è sempre stata la prima caratteristica di qualità ad essere sacrificata in nome di esigenze di natura puramente economica. Si realizza assegnando incarichi a tempo indeterminato su tutti i posti vacanti.
      Ciò è indifferibile anche per un senso di giustizia, di derivazione costituzionale, verso professionisti che da troppo tempo sono trattati in modo lesivo della loro dignità professionale.
      Per quanto attiene alla formazione del personale docente, essa rappresenta una delle precondizioni su cui si fonda una buona scuola e per questo occorre dare continuità e razionalità agli interventi, individuando i bisogni specifici.
      Utilizziamo il termine «formazione» poiché il solo aggiornamento, centrato nel pensiero comune sull'ammodernamento delle conoscenze disciplinari del docente, è certamente necessario ma non sufficiente per le esigenze della buona scuola che vogliamo. Formazione per noi vuol dire apprendimento in situazione, «ricerca-azione», sperimentazione di comportamenti e tecniche tendenti a migliorare i risultati dell'azione collettiva dei gruppi che operano in una scuola; significa anche privilegiare tematiche trasversali afferenti la comunicazione, la relazione e il lavoro di gruppo.

Articolo 14: I programmi.

      Anche i programmi del sistema educativo d'istruzione devono essere rivisti per rispondere alle esigenze di una società che muta molto rapidamente e di un mondo giovanile che ha bisogno di risposte adeguate. La loro definizione è affidata a gruppi di lavoro che sono costituiti in modo significativo da docenti di provata esperienza di ogni ordine e grado, oltre che da esperti dei vari settori della società.
      Una fase d'ascolto nelle scuole, con il coinvolgimento diretto e attivo di tutti i soggetti interessati, deve esserne il punto di partenza.

Articolo 15: L'autovalutazione.

      Ogni istituzione scolastica, con lo scopo di meglio rispondere ai bisogni specifici dei propri allievi, avvia un percorso periodico di autovalutazione che rappresenta un processo dinamico di riflessione sul proprio operato e sulla propria capacità di raggiungere gli obiettivi prefissati e formalizzati nel piano dell'offerta formativa. Un percorso che, a nostro avviso, richiede formazione e competenze.
      Per questo le istituzioni scolastiche, partendo dall'ascolto degli allievi e dei genitori, si avvalgono dell'apporto di professionisti i quali, con un «occhio esterno», non giudicante ma professionalmente competente, aiutano il mondo della scuola a guardare se stesso per migliorarsi.

Articolo 16: La partecipazione.

      Un'attenzione particolare viene dedicata alla partecipazione, supportata dalla

 

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valorizzazione degli organi collegiali esistenti e dall'istituzione di nuovi organi di cui si avverte la necessità: il consiglio dei genitori, il collegio del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) e, nelle scuole medie, il consiglio degli studenti.
      Il consiglio dei genitori dovrà essere il volano della partecipazione dei genitori alla vita della scuola con un ruolo riconosciuto nella formulazione del piano dell'offerta formativa. Il collegio del personale ATA porterà il suo contributo per la migliore realizzazione delle finalità specifiche dell'istituzione scolastica. Il consiglio degli studenti nelle scuole medie sarà l'istituzionalizzazione di numerose esperienze di partecipazione che si vanno sperimentando in questi anni. A proposito degli organi collegiali, segnaliamo un aspetto che per noi è di grande rilevanza: ogni organo collegiale elegge al suo interno il suo presidente. Proponiamo così che il collegio dei docenti sia presieduto da un docente eletto dal collegio stesso.
      Questo, se si lega alla scelta contenuta nell'articolo 29, che sopprime l'istituzione della dirigenza scolastica, sposta decisamente l'ottica con cui ci si è mossi finora e restituisce ai docenti una funzione di autogoverno delle proprie scelte professionali, salvaguardandone la sovranità. Non diminuisce il ruolo e la funzione del capo d'istituto a cui, primo tra pari, spetta il compito di gestire in termini organizzativo-funzionali l'istituzione scolastica e di valorizzare, attuandole al meglio, le scelte professionali del collegio dei docenti, costruite sulla base degli indirizzi generali dettati dagli altri organi collegiali, per le loro competenze.
      Siamo convinti, altresì, che la partecipazione sia un atteggiamento culturale che si può affermare solo in presenza di un'abitudine all'attuazione di pratiche di confronto e di condivisione.
      La scuola, dunque, deve essere una palestra di cittadinanza fondata sulla costruzione concordata e condivisa delle decisioni. Per questo nella proposta di legge si pone l'accento sull'importanza della progettazione partecipata a partire dalla scuola dell'infanzia e si sottolinea in modo inequivocabile il dovere della scuola di valorizzare il ruolo dei genitori con azioni concrete che ciascuna istituzione scolastica coniugherà nella propria realtà.

Articolo 17: Informazione e trasparenza.

      Non c’è partecipazione se non c’è garanzia di circolazione delle informazioni con un impegno alla trasparenza di tutti gli atti che riguardano la vita della scuola e che non ricadono nella normativa a difesa della privacy dei singoli. Le scuole garantiscono la circolazione delle informazioni anche attraverso l'uso delle nuove tecnologie.

Articolo 18: Edilizia scolastica.

      Una buona scuola ha bisogno anche di luoghi adeguati. Dal punto di vista edilizio, questi devono rispondere a criteri di sicurezza, salubrità, vivibilità, accoglienza e qualità estetica ed essere realizzati in modo da consentire al meglio lo svolgimento delle attività qualificanti dei percorsi didattici. Per questo chiediamo un piano di edilizia scolastica che intervenga a sanare le situazioni di sofferenza e a fornire nuove strutture attraverso una progettazione partecipata. L'urgenza di tali azioni è sottolineata dai vincoli temporali entro i quali il piano dovrà essere approntato.

Articolo 19: Nidi d'infanzia.

      L'idea forte è che anche i nidi d'infanzia devono essere intesi come un servizio rivolto alla collettività e non come servizi pubblici a domanda individuale. Ovviamente lo Stato non provvede da solo a garantire tale servizio, ma lo fa in concorso con regioni e comuni. Questi ultimi ne sono i diretti erogatori, mentre le regioni fissano i criteri per la costruzione, la gestione e il controllo, qualitativo e organizzativo, dei nidi. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca invece definisce i livelli essenziali, si fa garante del progetto educativo, della formazione e del titolo di studio degli educatori,

 

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cura e monitora la continuità con la scuola dell'infanzia. Le famiglie contribuiscono alle spese di gestione che sono ripartite tra Stato e comuni. Le famiglie meno abbienti vengono sostenute con un fondo sociale costituito attingendo a fondi regionali vincolati.

Articolo 20: Scuola dell'infanzia.

      Non è prevista alcuna forma di anticipo nell'iscrizione a tale segmento della scuola di base e il terzo anno rientra, come già detto, nell'obbligo scolastico. Due docenti, contitolari e corresponsabili, sono assegnati ad ogni classe, non più «sezione» in coerenza con il resto della scuola statale, e garantiscono almeno dieci ore di compresenza sulle quaranta settimanali previste. È prevista una flessibilità nella frequenza, concordata tra famiglie e scuola, per venire incontro a particolari bisogni dei bambini.

Articolo 21: Scuola elementare.

      Anche nella scuola elementare non è prevista alcuna forma di anticipo e si è ripristinata l'offerta di due modalità organizzative, quella modulare di trenta ore e il tempo pieno di quaranta ore, intesi come progetti didattici unitari. La proposta di legge fissa a quindici – prevedendo deroghe in situazioni particolari – il numero minimo di alunni per formare una classe, secondo le scelte espresse dalle famiglie.
      L'organico dei docenti è fissato in almeno tre per ogni due classi a modulo e in almeno due per ogni classe a tempo pieno. Essi operano collegialmente e utilizzano le compresenze (almeno tre ore settimanali per ogni classe a modulo e almeno quattro ore settimanali per ogni classe a tempo pieno) per favorire l'arricchimento del percorso formativo e il recupero delle situazioni di svantaggio. Non è previsto l'esame di Stato nel passaggio tra scuola elementare e scuola media, perché esse sono due segmenti (non gradi) di uno stesso ordine di scuola, la scuola di base, in ottemperanza a quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 33, quinto comma.

Articolo 22: Scuola media.

      La scuola media offre due modelli didattici, uno a trenta ore e uno a trentasei ore, fatte salve le sperimentazioni a quaranta ore. Il limite di quindici alunni è il minimo – con le deroghe già citate – per formare una classe sulla base delle scelte dei genitori. Nel testo è confermato il valore delle compresenze che vanno previste per attività interdisciplinari, di laboratorio e curricolari.
      Non ci siamo però nascosti le difficoltà di questo segmento di scuola e per questo motivo nella proposta di legge abbiamo previsto la possibilità di sperimentazioni che permettano, in prospettiva, l'unificazione tra scuola elementare e scuola media. È per noi indifferibile un percorso di riflessione e di sperimentazione che vada in questa direzione, con il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati.

Articoli da 23 a 28: Scuola superiore.

      La scuola superiore, come si vede anche dal numero di articoli ad essa dedicati, richiede molte attenzioni, anche perché si tratta dell'ordine di scuola in cui meno si è intervenuti nella storia della Repubblica.
      La scuola superiore è articolata in un biennio unitario e in un triennio di indirizzo.
      Alcuni vorrebbero salvaguardare il principio della doppia intelligenza, secondo cui l'intelligenza di tipo pratico non potrebbe trovare spazio nella scuola, ma dovrebbe essere incanalata più o meno precocemente verso la formazione professionale o un'istruzione di livello inferiore.
      Crediamo che questo sia solo un modo mascherato di contravvenire al principio costituzionale secondo cui tutti hanno diritto a raggiungere i più alti livelli di istruzione e compito della Repubblica è quello di rimuovere gli ostacoli di tipo economico e materiale che lo impediscono.
      Riteniamo che la proposta di legge, che prevede che tutti i ragazzi vadano a scuola

 

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fino al compimento del diciottesimo anno di età e che solo dopo possa esservi spazio per la formazione professionale, rappresenti una rivoluzione copernicana dell'attuale istruzione superiore, che può far compiere al Paese, dopo quaranta anni, un balzo culturale in avanti paragonabile a quello seguito all'istituzione della scuola media unificata.
      Il biennio unitario ha una forte impostazione laboratoriale e ha un curricolo di base di trenta ore, uguale in tutti gli istituti superiori, a cui si aggiungono sei ore di orientamento. Nel biennio il passaggio da un istituto all'altro è libero, non si prevede cioè alcun esame integrativo per le materie di orientamento, ma solo moduli di integrazione attivati dalla scuola di accoglienza. Le attività svolte nelle sei ore di orientamento offrono agli allievi un primo approccio alle discipline che caratterizzano gli indirizzi presenti nell'istituto prescelto.
      Il triennio delle superiori prevede cinque macroaree, ciascuna delle quali è ripartita in indirizzi con un proprio monte ore settimanale. Le cinque macroaree sono: umanistica, scientifica, tecnico-professionale, artistica e musicale. Il testo non cita gli indirizzi, la cui definizione è demandata ad apposita decretazione. Occorrerà anche regolamentare il passaggio da un indirizzo all'altro. È consentita l'introduzione di nuovi indirizzi, purché a seguito di sperimentazione effettuata in un numero congruo di istituti per almeno un triennio.
      Nella proposta di legge si è voluta riconoscere l'importanza delle esperienze di stage che rappresentano per i ragazzi degli attuali istituti tecnici e professionali un primo contatto assistito con il mondo del lavoro. I percorsi «studio-lavoro» previsti dalla proposta di legge riguardano però tutte e cinque le macroaree e si è voluto regolamentarli per superare i limiti che tutti questi anni di esperienza hanno evidenziato.
      L'esame di Stato torna ad essere tenuto da commissioni miste, costituite per il 50 per cento da docenti interni e per il 50 per cento da docenti di un altro istituto. Il diploma conseguito ha valore legale e dà accesso a tutti i livelli successivi di istruzione e formazione e al mondo del lavoro.
      Come già accennato in precedenza, si vuole incentivare l'uso delle scuole da parte dei giovani anche oltre l'orario di lezione, attraverso strutture e servizi che lo Stato promuove e sostiene.

Articolo 29: Abrogazioni.

      Si è voluta ribadire con forza l'abrogazione della legge n. 53 del 2003 e di tutti i decreti legislativi ad essa collegati (lettere da a) a f) del comma 1); l'abrogazione di tutto ciò che concerne la cosiddetta «riforma Gelmini», compresa la parte sulla valutazione; l'abrogazione del Servizio nazionale di valutazione così come proposto dal Ministro Profumo.
      Nell'elenco abbiamo inserito anche altre norme in materia ritenute incompatibili con l'idea di scuola delineata nella proposta di legge.

Il linguaggio.

      La proposta di legge presenta un accurato sforzo linguistico su due fronti: l'accurata eliminazione di termini e di riferimenti di tipo aziendalista o economicista, che riteniamo debbano rimanere estranei al mondo della scuola; l'indicazione dei concetti in positivo e non come negazione di qualcos'altro, a indicare una costante volontà di miglioramento. Inoltre, preme sottolineare che l'uso di termini declinati solo al maschile ha la sua ragione solo a fini di praticità, sottintendendo sempre che essi comprendono i soggetti sia maschili che femminili.

Gli intenti.

      La proposta di legge rappresenta l'esito di un dibattito e di un percorso che ha coinvolto in modo democratico migliaia di genitori, docenti e studenti di varie parti d'Italia, riflettere e condividere un'idea di scuola composita e complessa. Un percorso articolato, lungo, onesto e sofferto che ha visto ciascuno fare i conti con le

 

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idee e i bisogni dell'altro, nella ricerca della migliore mediazione possibile. L'esito finale è la proposta di legge riconosciuta come propria da tutti quelli che hanno partecipato a predisporla. Non abbiamo la presunzione di interpretare, nel suo contenuto, il sentire di tutto il Paese, ma siamo convinti che questo sia il metodo da seguire per avviare un cambiamento, partecipato e condiviso, che produca effetti positivi e di lungo respiro sul sistema scuola. Un tale metodo è sempre mancato nell'intervenire sulla scuola. Esso rappresenta quanto di rigidamente irrinunciabile è presente nel «codice genetico» della proposta di legge.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Capo I
SISTEMA EDUCATIVO D'ISTRUZIONE STATALE

Art. 1.
(Princìpi).

      1. Il sistema educativo d'istruzione statale:

          a) si ispira a princìpi di pluralismo e di laicità;

          b) è finalizzato alla crescita e alla valorizzazione della persona umana, alla formazione del cittadino, all'acquisizione di conoscenze e di competenze utili anche per l'inserimento nel mondo del lavoro, nel rispetto dei ritmi dell'età evolutiva, delle differenze e dell'identità di ciascuno, secondo i princìpi sanciti dalla Costituzione, dalla Dichiarazione universale dei diritti umani adottata il 10 dicembre 1948 e dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, resa esecutiva dalla legge 27 maggio 1991, n. 176;

          c) concorre a rimuovere gli ostacoli, di ordine economico, sociale, culturale e di genere, che limitano di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini;

          d) garantisce la partecipazione democratica al suo governo da parte di docenti, educatori, personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), genitori e studenti.

Art. 2.
(Finalità generali).

      1. Il sistema educativo d'istruzione promuove l'acquisizione consapevole di saperi,

 

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conoscenze, linguaggi, abilità, atteggiamenti e pratiche di relazione, visti come aspetti del processo di crescita e di apprendimento permanente, con un'attenzione costante all'interazione e all'educazione interculturale, che si caratterizza come riconoscimento e valorizzazione delle diversità di qualsiasi tipo ed è intesa come metodo trasversale a tutte le discipline.
      2. Ai fini di cui al comma 1, la pratica scolastica si organizza in un'alternanza di lezioni frontali, attività laboratoriali, momenti ludico-educativi, lavoro individuale e cooperativo, organizzazione di scambi culturali tra istituti e con scuole di altri Paesi e interventi educativi aperti al territorio.

Art. 3.
(Diritto all'istruzione).

      1. Lo Stato riconosce a tutti il diritto all'educazione, all'istruzione e alla formazione, garantendo a questo scopo l'accesso gratuito alle scuole statali di base e superiori.
      2. Lo Stato garantisce la gratuità dei libri di testo e del trasporto scolastico per gli alunni delle scuole statali dell'obbligo di ogni ordine.
      3. Lo Stato, mediante appositi finanziamenti, promuove e incentiva l'accesso ai saperi e al mondo della cultura.
      4. Lo Stato promuove e sostiene l'attivazione di corsi per l'educazione degli adulti. Tali corsi, fatta salva l'equiparazione degli obiettivi e dei titoli conseguiti, competono alle scuole e ai centri territoriali permanenti, che forniscono gli spazi e il personale docente e non docente per la loro realizzazione.
      5. Lo Stato assicura al sistema educativo d'istruzione statale risorse adeguate, destinando ad esso un ammontare di risorse non inferiore al 6 per cento del prodotto interno lordo nazionale.
      6. Ai sensi dell'articolo 33, terzo comma, della Costituzione, l'attivazione e il funzionamento di scuole private di ogni

 

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ordine non comporta oneri a carico dello Stato, delle regioni e dei comuni.

Art. 4.
(Articolazione).

      1. Il sistema educativo d'istruzione si articola nei nidi d'infanzia, nella scuola di base e nella scuola superiore.
      2. La scuola di base è composta dalla scuola dell'infanzia, della durata di tre anni, dalla scuola elementare, della durata di cinque anni, e dalla scuola media, della durata di tre anni.
      3. La scuola superiore si articola in un biennio unitario e in un triennio d'indirizzo.

Art. 5.
Obiettivi dei livelli del sistema educativo d'istruzione.

      1. Il nido d'infanzia concorre alla crescita e allo sviluppo delle potenzialità individuali dei bambini, nel quadro di una politica socio-educativa della prima infanzia.
      2. Nell'ambito della scuola di base, il contesto educativo si basa sulla relazione, strumento e fine di ogni apprendimento. In particolare:

          a) la scuola dell'infanzia, nelle sue autonomia, unitarietà e specificità pedagogica e didattica, concorre alla formazione integrale dei bambini, nel rispetto della loro personalità, per lo sviluppo dell'identità, dell'autonomia e delle competenze, nell'ambito cognitivo, in quello affettivo e in quello sociale, assicurando un'effettiva uguaglianza delle opportunità educative;

          b) la scuola elementare, nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità individuali, sociali e culturali, favorisce la costruzione delle conoscenze, dei saperi e delle abilità di base e potenzia le capacità affettive e relazionali, attraverso un percorso di conoscenza e di valorizzazione di sé e dell'altro in un ambiente accogliente e stimolante;

 

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          c) la scuola media persegue l'educazione sociale, affettiva ed emotiva dei ragazzi, per la valorizzazione di sé e dell'altro, organizza e accresce le conoscenze e le abilità, cura la dimensione sistematica delle singole discipline e della loro interrelazione; essa è finalizzata allo sviluppo e al rafforzamento delle capacità di studio autonomo e favorisce la scelta consapevole della scuola superiore.

      3. La scuola superiore persegue le finalità di consolidare, riorganizzare e accrescere le capacità e le competenze acquisite in precedenza, sostenere e incoraggiare le attitudini e le aspirazioni, fornire strumenti per l'affermazione dell'autonomia personale, arricchire la formazione culturale, umana e civile, sostenendo la progressiva assunzione di responsabilità, nonché offrire conoscenze e capacità adeguate per l'accesso ai livelli successivi di istruzione e formazione e al mondo del lavoro.

Art. 6.
(Gestione delle discontinuità).

      1. Ogni scuola del sistema educativo d'istruzione realizza i necessari collegamenti con quelle dei livelli precedente e successivo per gestire le discontinuità del processo di apprendimento. A tale scopo il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca definisce i profili di uscita relativi ad ogni ordine di scuola. A partire da questi, ogni singolo istituto predispone sedi opportune di confronto, progettazione e attuazione operativa di percorsi didattici di raccordo, da attuare tra docenti dei due ordini di scuola coinvolti, con gli alunni e con il coinvolgimento dei genitori. Tali progetti sono promossi e sostenuti direttamente dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Art. 7.
(Obbligo scolastico).

      1. L'obbligo scolastico si assolve e si certifica nel sistema educativo d'istruzione,

 

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decorre a partire dalla frequenza del terzo anno della scuola dell'infanzia e termina con il compimento del diciottesimo anno d'età.
      2. A partire dalla scuola elementare, il passaggio da una classe alla successiva avviene per scrutinio nell'ambito del consiglio di interclasse o di classe con la sola componente insegnante.
      3. Può essere proposta la non ammissione dell'alunno alla classe successiva solo se il progetto d'individualizzazione predisposto per superare le relative difficoltà di apprendimento non abbia avuto efficacia comprovata.
      4. La non ammissione alla classe successiva non può essere determinata da motivi comportamentali e deve essere accompagnata da precise indicazioni progettuali, atte a garantire all'alunno il raggiungimento nell'anno successivo degli obiettivi prefissati.
      5. La valutazione periodica dell'alunno e il giudizio finale sono documentati con apposito attestato fornito dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
      6. Al superamento di ogni ordine di istruzione è previsto il rilascio di un apposito diploma uguale in tutto il territorio nazionale.

Art. 8.
(Formazione delle classi).

      1. Ogni istituto scolastico definisce il numero di classi in modo che in ciascuna di esse il numero degli alunni non sia superiore a ventidue, salvo quanto disposto dagli articoli 11 e 12.
      2. Non è consentita la formazione di classi differenziali sul piano delle abilità, dei risultati scolastici, delle credenze religiose, delle origini culturali, del genere e di qualsiasi altro criterio che di fatto discrimini o pregiudichi le pari opportunità di apprendimento o di integrazione.

 

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Art. 9.
(Funzione docente).

      1. Nel sistema educativo d'istruzione sono sancite l'unicità della funzione docente, senza gerarchie di ruolo, giuridiche e funzionali, e la pari dignità di tutte le discipline e ambiti disciplinari.
      2. La qualificazione dei docenti è centrata sulla formazione, sia iniziale sia in itinere. Essa è condotta prevalentemente secondo la metodologia della ricerca e dell'azione e rappresenta un obbligo, sia per lo Stato, che garantisce risorse adeguate, sia per le singole istituzioni scolastiche. I docenti progettano e partecipano agli interventi formativi ritenuti collegialmente necessari.
      3. La nomina a capo di istituto avviene a seguito del superamento di un concorso nazionale per titoli ed esami, sulla base del punteggio riportato. La relativa graduatoria nazionale rimane aperta per cinque anni. Requisito necessario per la partecipazione al concorso è l'aver insegnato nella scuola statale per almeno dieci anni.

Art. 10.
(Organici).

      1. Le dotazioni organiche delle istituzioni scolastiche sono determinate annualmente entro il 31 marzo, sulla base del numero di classi e dei modelli didattico-organizzativi preventivati dai singoli istituti.
      2. L'organico di ciascun istituto scolastico è incrementato per rispondere alle esigenze di cui agli articoli 11, 12 e 13, ai sensi del comma 4 del presente articolo.
      3. Lo Stato riconosce il valore della stabilizzazione degli organici e della continuità didattica dell'assegnazione dei docenti alle classi, quali elementi che concorrono a una maggiore qualità del sistema educativo d'istruzione.
      4. In coerenza con le norme costituzionali vigenti in materia, il Governo

 

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emana disposizioni regolamentari idonee a garantire l'effettiva applicazione di quanto previsto dai commi 2 e 3, anche con il conferimento ogni anno di nomine a tempo indeterminato su tutte le cattedre vacanti, da effettuare esclusivamente attraverso graduatorie pubbliche, sia per titoli ed esami sia per soli titoli, nelle quali deve essere data priorità al servizio prestato nella scuola statale.
      5. Allo scopo di assicurare il rispetto dei princìpi contenuti nella presente legge, le amministrazioni competenti devono garantire adeguate dotazioni organiche, costituite da personale a tempo indeterminato in possesso di specifici titoli professionali.

Art. 11.
(Lotta alla dispersione scolastica).

      1. Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 1 e di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica, ogni scuola progetta interventi rivolti agli alunni in situazioni di disagio socio-ambientale o in difficoltà di apprendimento.
      2. Lo Stato assicura ad ogni scuola una dotazione aggiuntiva di docenti opportunamente formati, che concorre alla progettazione e alla realizzazione di tali interventi, insieme ai docenti delle singole classi. Ogni scuola progetta e realizza gli interventi in collaborazione con i servizi territoriali.
      3. Nelle aree a forte disagio socio-ambientale il numero di alunni per classe non deve essere superiore a venti.

Art. 12.
(Valorizzazione delle diversità).

      1. Il sistema educativo d'istruzione valorizza tutte le diversità e affronta il disagio scolastico in tutte le sue espressioni.
      2. L'integrazione delle persone disabili è realizzata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, della legge 4 agosto 1977,

 

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n. 517, e del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
      3. Su richiesta di ogni scuola, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca assicura, prima dell'inizio dell'anno scolastico, l'assegnazione di tutti gli insegnanti di sostegno necessari a garantire il progetto didattico, costruito in base alla diagnosi funzionale, con il concorso delle figure professionali coinvolte.
      4. La formazione delle classi iniziali nella scuola dell'infanzia e nella scuola elementare è effettuata, di norma, con l'inserimento di un solo alunno disabile; le classi successive delle medesime scuole e le classi della scuola media e della scuola superiore non possono essere costituite con l'inserimento di un numero superiore a due alunni disabili.
      5. Per assicurare la massima efficacia al processo di integrazione scolastica, le classi che accolgono un alunno disabile sono costituite con tre alunni in meno rispetto a quanto disposto dall'articolo 8, comma 1. Qualora siano inseriti nella classe due alunni disabili, la classe stessa viene costituita con un numero ancora inferiore di alunni.
      6. Nella determinazione dell'organico deve essere garantita l'assegnazione di docenti di sostegno per tutto l'orario richiesto dal progetto didattico-educativo, fino a coprire interamente l'orario di permanenza a scuola dell'alunno disabile, se necessario.
      7. La scuola garantisce il regolare e periodico funzionamento dei gruppi di lavoro per la disabilità, ai quali devono obbligatoriamente partecipare tutte le componenti della stessa scuola.
      8. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca destina adeguate risorse per qualificare professionalmente tutti gli operatori delle scuole con alunni disabili o in situazione di disagio.
      9. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca eroga alle scuole un fondo speciale da utilizzare secondo le
 

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esigenze dei progetti didattico-educativi previsti ai sensi del presente articolo.

Art. 13.
(Alfabetizzazione e integrazione degli alunni migranti).

      1. Al fine di promuovere l'alfabetizzazione nella lingua italiana, lo Stato assicura a ciascuna scuola una dotazione aggiuntiva di docenti e mediatori culturali opportunamente formati; tale dotazione aggiuntiva è determinata in misura di almeno un docente ogni cinque alunni con necessità di prima alfabetizzazione e di almeno un docente ogni venticinque alunni di recente immigrazione, intendendosi per tali coloro che sono da meno di tre anni in Italia.
      2. Lo Stato assicura alle scuole i fondi e le risorse necessari per garantire agli alunni migranti almeno un'ora alla settimana di insegnamento della lingua e della cultura madri, anche in rete con altri istituti, aperta alla partecipazione di tutti gli alunni, e per realizzare percorsi di accoglienza, orientamento e supporto a favore delle loro famiglie, al fine di renderle pienamente partecipi dell'esperienza formativa dei propri figli e favorirne la partecipazione alla vita sociale.

Art. 14.
(Programmi).

      1. Allo scopo di garantire un'omogenea offerta didattica e formativa sul territorio nazionale, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca adotta programmi didattici e definisce gli obiettivi di base che devono essere raggiunti dagli alunni di ciascun ordine d'istruzione in tutto il territorio nazionale.
      2. I programmi didattici della scuola di base e del curricolo di base del biennio unitario della scuola superiore, di cui all'articolo 24, comma 2, sono progettati in modo da favorire un'evoluzione armonica

 

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di approccio alle discipline, in un'ottica di governo delle discontinuità didattiche tra tutti i livelli del sistema educativo d'istruzione.
      3. I programmi didattici sono elaborati da gruppi di lavoro costituiti da docenti rappresentativi delle diverse scuole del sistema educativo d'istruzione e da esperti di riconosciuto valore scientifico, nominati su indicazione del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, con procedura pubblica. La loro attività deve prevedere una fase di ascolto nelle scuole, con il coinvolgimento diretto e attivo di insegnanti, genitori, studenti, personale ATA e cittadini.
      4. Fino all'adozione di programmi didattici di cui al presente articolo, si applicano gli orientamenti dell'attività educativa nelle scuole materne statali di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 giugno 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 15 giugno 1991, i nuovi programmi didattici per la scuola primaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1985, n. 104, i programmi per la scuola media statale di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 9 febbraio 1979, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 50 del 20 febbraio 1979.

Art. 15.
(Autovalutazione).

      1. Al fine di agevolare il raggiungimento di un alto livello qualitativo del sistema educativo d'istruzione, ogni scuola realizza annualmente al suo interno un percorso di autovalutazione. Tale percorso è mirato a identificare eventuali punti deboli su cui intervenire o esperienze didattico-educative efficaci da diffondere, nonché a stabilire se la dotazione e il livello delle risorse disponibili sono adeguati, a valorizzare, coinvolgere e responsabilizzare il personale scolastico relativamente al raggiungimento degli obiettivi posti in sede di programmazione.

 

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      2. L'autovalutazione, attraverso incontri collegiali e di gruppo, questionari, colloqui e altre iniziative ritenute utili, a partire dall'ascolto degli alunni e dei loro genitori, contribuisce ad assicurare una valutazione del proprio operato da parte di ogni scuola nonché degli effetti della propria azione educativa, didattica e progettuale sugli alunni, sui docenti e sui genitori.
      3. Ai fini di cui al presente articolo, ogni scuola, con il supporto di opportuni finanziamenti statali, si avvale del contributo di figure professionali esterne, quali docenti di altre scuole, anche di diverso ordine, e di facoltà universitarie, nonché specialisti in discipline attinenti alle problematiche della didattica, che hanno il compito di facilitare l'azione autovalutativa e didattica, di aiutare la gestione delle dinamiche dei gruppi di lavoro e di contribuire alla risoluzione di ogni eventuale problema.

Art. 16.
(Partecipazione).

      1. Lo Stato promuove e garantisce a tutti i soggetti coinvolti la partecipazione alla gestione dei nidi d'infanzia e della scuola di ogni ordine.
      2. La progettazione partecipata deve trovare nelle scuole, a partire da quelle dell'infanzia, occasioni diffuse e differenziate per formare, sin da bambini, l'abitudine ad essere coinvolti in prima persona nella costruzione del proprio presente e futuro.
      3. La partecipazione dei genitori, per la sfera di loro competenza, è considerata uno degli aspetti fondamentali per la finalizzazione degli interventi educativi delle istituzioni scolastiche, che hanno il dovere di valorizzarne il ruolo con azioni concrete rispondenti alle esigenze delle diverse realtà, anche in concorso con gli enti locali.
      4. La partecipazione si realizza attraverso gli organi collegiali esistenti, disciplinati dalle disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994,

 

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n. 297, e dei seguenti ulteriori organi, con funzioni consultive ed autogestionali per tutti gli aspetti di rispettiva pertinenza: il consiglio dei genitori, il collegio del personale ATA e, nelle scuole medie, il consiglio degli studenti.
      5. Il Consiglio dei genitori è composto dai rappresentanti dei genitori eletti all'interno dei consigli di classe e di interclasse e del consiglio di istituto e di circolo; elegge tra i suoi membri un presidente che non può ricoprire contemporaneamente la carica di presidente di consiglio di circolo o di istituto. Il consiglio dei genitori si insedia subito dopo l'elezione dei rappresentanti di classe, indìce almeno due volte all'anno un'assemblea generale di tutti i genitori ed è obbligatoriamente consultato nella predisposizione del piano dell'offerta formativa.
      6. Ogni scuola mette a disposizione gli spazi per gli incontri ed ogni altro strumento finalizzato a favorire la più ampia partecipazione.
      7. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede all'istituzione e alla regolamentazione degli organi collegiali territoriali.

Art. 17.
(Informazione e trasparenza).

      1. Le scuole garantiscono la più ampia informazione sulle proprie attività. Tutti gli atti delle scuole sono pubblici, ad eccezione delle parti contenenti dati che ledono il diritto alla riservatezza dell'individuo. Tutti i genitori, gli insegnanti, il personale ATA e gli studenti possono prendere visione degli atti pubblici delle scuole.
      2. Ogni scuola è tenuta a dotarsi di un proprio sito internet, costantemente aggiornato in merito all'attività didattica, ai progetti di integrazione tra scuola e territorio, alle attività e alle decisioni degli organi collegiali, agli atti amministrativi e ad ogni altro aspetto dell'attività istituzionale. Lo Stato e gli enti locali assicurano la gratuità della connessione in rete e

 

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adeguati finanziamenti annuali ai progetti di comunicazione basati sull'utilizzo delle tecnologie informatiche.

Art. 18.
(Edilizia scolastica).

      1. Lo Stato determina e garantisce i livelli essenziali qualitativi e quantitativi in merito ai parametri fisico-ambientali delle strutture degli istituti scolastici.
      2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con gli enti locali preposti, predispone un piano per l'edilizia scolastica al fine di provvedere alla costruzione di nuove strutture e all'adeguamento di quelle esistenti, secondo criteri di sicurezza, salubrità, vivibilità, accoglienza e qualità estetica.
      3. Le strutture degli edifici scolastici devono essere adeguatamente dotate di laboratori, palestre e di tutti gli spazi di uso specifico necessari alle attività didattiche previste.
      4. Gli edifici scolastici devono essere costruiti o adeguati secondo criteri di sostenibilità ambientale e di efficienza energetica.
      5. La progettazione di nuovi edifici scolastici e di interventi migliorativi o di ristrutturazione di quelli esistenti deve essere realizzata con il metodo della progettazione partecipata di insegnanti, genitori, alunni e personale ATA.

Capo II
NIDO D'INFANZIA

Art. 19.
(Nido d'infanzia).

      1. Il nido d'infanzia è un servizio educativo e sociale di interesse pubblico garantito dallo Stato, dalle regioni e dai comuni, rivolto alla collettività, che non

 

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rientra tra i servizi pubblici a domanda individuale. I comuni, singolarmente o in associazione fra loro, sono tenuti a erogare il servizio secondo i bisogni espressi dal territorio.
      2. Il nido d'infanzia accoglie tutti i bambini di età compresa tra tre mesi e tre anni che vivono nel territorio nazionale.
      3. Lo Stato tutela e garantisce l'inserimento dei bambini in situazioni di disagio psico-fisico o sociale.
      4. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca definisce i livelli essenziali che gli enti locali devono assicurare e si fa garante del progetto educativo, della formazione e del titolo di studio degli educatori. Sostiene e autorizza progetti sperimentali di continuità tra il nido d'infanzia e la scuola dell'infanzia, ne verifica puntualmente la validità e ne promuove la diffusione.
      5. Le regioni, con proprie leggi, fissano i criteri per la costruzione, la gestione e il controllo dei nidi d'infanzia e dei loro standard qualitativi e organizzativi. È assicurata l'assistenza sanitaria e psicologica in modo continuativo.
      6. La dotazione organica degli educatori è definita nel rispetto dei seguenti parametri:

          a) almeno un educatore ogni cinque lattanti iscritti;

          b) almeno un educatore ogni sei piccoli iscritti;

          c) almeno un educatore ogni otto grandi iscritti.

      7. Ai comuni compete l'apertura, la gestione dei nidi d'infanzia ed il controllo di quelli non comunali, nel rispetto degli standard fissati ai sensi del comma 5.
      8. La spesa per la gestione dei nidi d'infanzia è ripartita tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e i comuni, con il contributo delle famiglie. Dalle spese di gestione devono essere escluse le spese per il terreno, l'edificio e i relativi mutui. I contributi dovuti da famiglie non in grado di pagare in parte o totalmente la retta sono sostituiti

 

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da risorse rinvenienti da un apposito fondo sociale, erogato ai comuni attingendo a fondi regionali vincolati per tale finalità.
      9. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo predispone un piano nazionale straordinario di edilizia per i nidi d'infanzia, prevedendo l'erogazione di fondi vincolati, per il tramite delle regioni.

Capo III
SCUOLA DI BASE

Art. 20.
(Scuola dell'infanzia).

      1. La scuola dell'infanzia statale, comunale e regionale costituisce il livello d'istruzione cui hanno diritto tutti i bambini di età compresa tra i tre e i sei anni presenti sul territorio nazionale.
      2. L'iscrizione al primo e al secondo anno della scuola dell'infanzia è possibile per chi compie rispettivamente tre o quattro anni di età entro il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento.
      3. L'ultimo anno è obbligatorio per tutti i bambini che hanno compiuto cinque anni di età entro il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento.
      4. È garantito un orario settimanale di quaranta ore. Sono previste flessibilità di orario di frequenza, concordate con i genitori, per momenti di inserimento iniziale o per particolari bisogni del bambino.
      5. Ad ogni classe sono assegnati due insegnanti contitolari e corresponsabili, che garantiscono almeno dieci ore di compresenza settimanale.
      6. I comuni sono tenuti ad assicurare, nei casi di comprovata necessità, un servizio di accoglienza anticipata o posticipata per un massimo di tre ore giornaliere complessive, utilizzando personale qualificato.

 

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Art. 21.
(Scuola elementare).

      1. Alla scuola elementare sono iscritti tutti i bambini presenti nel territorio nazionale che hanno compiuto sei anni di età entro il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento.
      2. Ogni scuola propone ai genitori la scelta tra l'organizzazione modulare a trenta ore settimanali e il tempo pieno a quaranta ore settimanali. All'atto dell'iscrizione i genitori esprimono la loro scelta. Entrambi i modelli proposti dalle scuole costituiscono progetti didattici unitari. Essi comprendono il tempo dedicato alla mensa e al gioco, durante il quale è assicurata la partecipazione del personale docente titolare della classe.
      3. Le nuove classi sono formate in base al modello scelto dai genitori, ove il numero degli alunni interessati non sia inferiore a quindici.
      4. In situazioni logistiche che non rispettino il previsto rapporto tra cubatura e numero di alunni e in situazioni territoriali peculiari, quali quelle delle scuole di montagna, delle isole, delle frazioni isolate, di aree a forte flusso immigratorio o a rischio, sono istituiti plessi e formate classi anche di numero inferiore a quindici, in deroga al comma 3.
      5. Sono assegnati almeno tre docenti ogni due classi a modulo e almeno due docenti ad ogni classe a tempo pieno, avendo cura di garantire le condizioni per la continuità didattica e, ove possibile, le diverse competenze disciplinari e le preferenze sul modello didattico esplicitate dai docenti coinvolti.
      6. Nell'ambito della classe, i docenti operano collegialmente e sono contitolari del percorso formativo, con pari dignità e responsabilità educativo-didattica.
      7. Variazioni concernenti l'attribuzione o l'organizzazione degli ambiti didattici possono essere effettuate all'interno del gruppo dei docenti contitolari che ne concordino la modifica.
      8. Per favorire l'arricchimento del percorso formativo e il recupero delle situazioni

 

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di svantaggio, sono garantite ai bambini almeno tre ore settimanali di compresenza per ogni classe a modulo e almeno quattro ore settimanali per ogni classe a tempo pieno. Qualora nella classe siano presenti docenti specialisti, può essere aumentato il monte ore a disposizione per la compresenza, da utilizzare su progetti didattici approvati dal collegio docenti.
      9. Il passaggio da una classe alla successiva avviene per scrutinio. I docenti di classe possono proporre, solo in casi eccezionali, al consiglio di interclasse, con la sola componente docenti, la non ammissione dell'alunno alla classe successiva con le modalità di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 7.
      10. I comuni sono tenuti ad assicurare, nei casi di comprovata necessità, un servizio di accoglienza anticipata o posticipata per un massimo di due ore giornaliere complessive, utilizzando personale qualificato.

Art. 22.
(Scuola media).

      1. Alla scuola media sono iscritti tutti i ragazzi presenti nel territorio nazionale che hanno superato lo scrutinio dell'ultimo anno della scuola elementare. I ragazzi di recente immigrazione, ove non si possano valutare i titoli scolastici conseguiti nel Paese di provenienza, sono ammessi se hanno compiuto undici anni e non hanno superato quindici anni di età entro il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento, in accordo con la normativa vigente.
      2. Ogni scuola offre la scelta tra un modello a tempo normale di trenta ore settimanali e un modello a tempo prolungato di trentasei ore settimanali, cui deve essere aggiunto il tempo dedicato alla mensa, fatte salve le sperimentazioni di quaranta ore settimanali. All'atto dell'iscrizione i genitori esprimono la loro scelta.
      3. Le nuove classi sono formate in base al modello scelto dai genitori, ove il numero degli alunni interessati non sia inferiore a quindici, fatte salve eventuali deroghe legate a situazioni logistiche che

 

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non rispettino il previsto rapporto tra cubatura e numero di alunni e a situazioni territoriali peculiari quali quelle delle scuole di montagna, delle isole, delle frazioni isolate, delle aree a forte processo immigratorio o a rischio, nelle quali sono istituiti plessi e formate classi anche di numero inferiore.
      4. Il modello didattico a tempo prolungato si basa sull'istituzione di cattedre orario comprensive delle ore d'insegnamento e del tempo mensa.
      5. Il tempo dedicato alla mensa svolge una funzione formativa e concorre alla determinazione dell'organico di istituto.
      6. Sono previste ore di compresenza per attività interdisciplinari, di laboratorio e curricolari.
      7. Il consiglio di classe, con la sola componente docente, in sede di valutazione finale annuale delibera l'ammissione alla classe successiva per gli alunni delle classi prima e seconda. Nel caso di non ammissione, si applica quanto disposto ai commi 3 e 4 dell'articolo 7.
      8. Al termine del terzo anno l'alunno sostiene l'esame di Stato per l'accesso alla scuola superiore.
      9. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca riconosce e sostiene sperimentazioni che abbiano lo scopo di realizzare percorsi di unificazione tra scuola elementare e media, finalizzati all'individuazione di un modello organizzativo e didattico che permetta il superamento, in prospettiva, della divisione tra i due livelli di scuola. Le attività didattiche sono organizzate in relazione ai bisogni degli alunni, dando ampio spazio alla didattica laboratoriale, all'interdisciplinarietà e alla cooperazione.

Capo IV
SCUOLA SUPERIORE

Art. 23.
(Disposizioni generali).

      1. Alla scuola superiore sono iscritti tutti i ragazzi presenti nel territorio nazionale

 

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che hanno superato l'esame di Stato conclusivo della scuola media.
      2. I ragazzi di recente immigrazione, ove non si possano valutare i titoli scolastici conseguiti nel Paese di provenienza, sono ammessi d'ufficio se hanno compiuto quattordici anni di età entro il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento, in accordo con le norme vigenti.
      3. Allo scopo di rendere realmente possibile l'assolvimento dell'obbligo scolastico, nelle scuole superiori situate in aree caratterizzate da forte pendolarismo studentesco, sono predisposti tutti i servizi indispensabili per rendere agevole la frequenza scolastica e la permanenza a scuola anche al di fuori dell'orario di lezione. Lo Stato trasferisce agli enti locali preposti i finanziamenti necessari all'erogazione degli specifici servizi richiesti dalle singole scuole.
      4. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca promuove e sostiene con appositi progetti l'ampliamento dell'orario didattico con approccio laboratoriale e il pieno utilizzo degli edifici scolastici, anche con l'attivazione di mense scolastiche e di spazi aggiuntivi per lo studio individuale, la ricerca, l'attività artistica, culturale e sportiva, attraverso appositi finanziamenti.

Art. 24.
(Biennio unitario).

      1. Il biennio unitario è costituito da un curricolo di base di trenta ore settimanali e da uno di orientamento di sei ore settimanali.
      2. Il curricolo di base è uguale in tutti gli istituti superiori ed è caratterizzato da una prevalente impostazione laboratoriale.
      3. Il curricolo di orientamento propone agli studenti un primo approccio agli indirizzi presenti nel triennio dell'istituto prescelto.
      4. I singoli istituti superiori possono offrire moduli orari supplementari a base laboratoriale, tempi di studio assistito, progetti didattici, senza che il carico orario

 

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superi le quaranta ore settimanali. L'organico di istituto è aumentato di conseguenza.
      5. Nel biennio unitario il passaggio fra diversi istituti superiori è libero. La scuola di accoglienza attiva moduli di integrazione per il recupero delle materie di orientamento.

Art. 25.
(Triennio di indirizzo).

      1. Il triennio di indirizzo della scuola superiore si articola in cinque aree: umanistica, scientifica, tecnico-professionale, artistica e musicale.
      2. Le aree sono ripartite in indirizzi, ciascuno con un proprio numero di ore settimanale.
      3. Il passaggio tra indirizzi e aree diverse è possibile secondo modalità stabilite da un apposito regolamento adottato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Art. 26.
(Sperimentazioni).

      1. La costituzione di nuovi indirizzi deve essere approvata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca a seguito della sperimentazione attuata in un congruo numero di istituti superiori per almeno un triennio.
      2. La sperimentazione può essere proposta dagli stessi istituti superiori, dalle regioni o dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Art. 27.
(Esame di Stato).

      1. Al termine della scuola superiore gli studenti sostengono l'esame di Stato.
      2. Ogni commissione esaminatrice, nominata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è presieduta da

 

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un docente di scuola statale e composta per il 50 per cento da docenti di altro istituto.
      3. Superato l'esame di Stato, gli studenti conseguono un diploma che assume la denominazione dell'area e dell'indirizzo frequentati.
      4. Il diploma ha valore legale e dà accesso a tutti i livelli successivi di istruzione e formazione e al mondo del lavoro. I diplomi conseguiti nelle scuole superiori dell'area tecnico-professionale consentono l'accesso alle relative figure lavorative.

Art. 28.
(Percorsi studio-lavoro).

      1. Nel corso del triennio di indirizzo, al fine di raggiungere gli obiettivi di cui all'articolo 5, comma 3, di agevolare le scelte professionali future degli studenti mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, dell'università e della ricerca, le scuole superiori di tutte le aree organizzano percorsi studio-lavoro con finalità formative e di orientamento.
      2. I percorsi studio-lavoro possono prevedere sia l'intervento di esperti in classe, sia l'inserimento del singolo allievo nella realtà di lavoro e di ricerca convenzionata. Hanno una durata compresa tra le due e le tre settimane e si effettuano nel corso dell'anno scolastico, sulla base di apposite convenzioni stipulate tra le scuole e le realtà lavorative pubbliche e private del territorio di riferimento, quali aziende, cooperative, laboratori di ricerca, biblioteche, musei e agenzie di controllo del territorio. Sono esclusi dalle convenzioni i centri e gli enti di formazione professionale e le agenzie regionali per l'impiego.
      3. Gli interventi di esperti sono progettati appositamente per la classe su argomenti e tematiche specifici correlati con l'indirizzo di riferimento; si svolgono in orario curricolare e con la presenza dei docenti.
      4. Gli inserimenti dei singoli allievi nelle realtà di lavoro sono progettati in modo che siano funzionali al percorso di

 

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apprendimento complessivo. I soggetti promotori hanno l'obbligo di garantire la presenza di un responsabile didattico-organizzativo delle attività, che a conclusione dei percorsi deve documentare quanto svolto dallo studente in una relazione scritta.
      5. La scuola è tenuta a verificare con lo studente la veridicità di quanto dichiarato dal tutore e la validità dell'esperienza, richiedendogli di descrivere in forma scritta le attività svolte e di esprimere un giudizio nel merito, anche attraverso la formulazione di questionari elaborati dall'istituto.
      6. L'organizzazione dei percorsi studio-lavoro è obbligatoria per tutte le scuole, nel rispetto del presente articolo; la frequenza, per quanto concerne l'inserimento nella realtà di lavoro o di ricerca convenzionata, è a discrezione dello studente.

Capo V
ABROGAZIONI

Art. 29.
(Abrogazioni).

      1. Sono abrogati:

          a) la legge 28 marzo 2003, n. 53;

          b) il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59;

          c) il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286;

          d) il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76;

          e) il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77;

          f) il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;

          g) l'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni;

          h) l'articolo 3 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, e successive modificazioni;

 

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          i) il regolamento di cui al decreto Presidente della Repubblica 12 luglio 2000, n. 257;

          l) i commi 4 e 7 dell'articolo 22 e l'articolo 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni;

          m) l'articolo 91 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

          n) il comma 3 dell'articolo 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

          o) i commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

          p) l'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

          q) l'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni;

          r) l'articolo 2 del decreto-legge 1o settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169;

          s) l'articolo 7 del regolamento di cui al decreto Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122;

          t) il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81;

          u) il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119;

          v) il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, università e ricerca 10 settembre 2010, n. 249;

          z) il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89;

          aa) il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87;

          bb) il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88;

          cc) il regolamento di cui al decreto Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89;

 

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          dd) il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263;

          ee) l'articolo 50, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5; convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;

          ff) il decreto del Ministro dell'istruzione, università e ricerca n. 5 del 16 gennaio 2009;

          gg) i commi 5 e 7, dell'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni;

          hh) il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80.