CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 2609 |
Onorevoli Colleghi! La presente proposta di legge è volta a riconoscere al Governo la possibilità di apportare modifiche al vigente quadro normativo che disciplina le procedure per la definizione del rapporto d'impiego e il trattamento economico del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare (cosiddetta «concertazione»).
Ci si riferisce, in particolare, al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 2000, n. 129, emanati in attuazione dell'articolo 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216, che può essere legittimamente considerato superato dalla disposizione introdotta successivamente dall'articolo 19, comma 3, della legge 4 novembre 2010, n. 183.
Con quest'ultima disposizione, infatti, il legislatore ha riconosciuto la «specificità» del personale che appartiene al comparto militare e ha anche previsto che l'organo centrale di rappresentanza militare partecipi autonomamente alle predette attività di definizione della parte economica del contenuto del rapporto di lavoro, facoltà oggi non riconosciuta dal citato decreto legislativo n. 195 del 1995.
È questa una novità importante non solo dal punto di vista pratico ma anche soprattutto dal punto di vista etico, in quanto conferisce una significativa importanza
a) riconoscere al solo COCER la partecipazione in rappresentanza del personale alle procedure per disciplinare i contenuti del rapporto d'impiego del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare;
b) escludere dalle competenze della rappresentanza militare le materie afferenti a: il rapporto gerarchico-funzionale, l'ordinamento, le operazioni, l'addestramento, il settore logistico-operativo e l'impiego del personale militare;
c) prevedere la rappresentanza di tutte le categorie all'interno dei Consigli della rappresentanza militare;
d) istituire un organo di rappresentanza a livello nazionale, articolato in: consiglio interforze; sezioni autonome per Esercito, Marina militare, Aeronautica militare, Arma dei carabinieri, Corpo della guardia di finanza; due comparti, rispettivamente composti dai delegati, con rapporto d'impiego, delle sezioni Esercito, Marina e Aeronautica militare e dei delegati delle sezioni dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza;
e) prevedere organi di rappresentanza militare a livello locale che assorbano anche le competenze oggi assolte dai Consigli di rappresentanza intermedi, divenuti ormai di dubbia utilità;
f) riconoscere agli organi della rappresentanza militare la competenza a trattare le questioni relative alla qualificazione del personale, all'inserimento nella vita lavorativa alla cessazione del servizio, alle attività assistenziali, culturali, ricreative e di promozione sociale, anche a favore dei familiari dei militari;
g) definire la composizione dei Consigli in modo tale da tener conto della consistenza del personale rappresentato;
h) stabilire i criteri attraverso i quali eleggere i militari all'interno dei Consigli e adottare le soluzioni ritenute necessarie per assicurare il necessario avvicendamento
i) definire le modalità attraverso le quali il COCER può relazionarsi con gli organi Parlamentari, con quelli di stampa e con le altre organizzazioni di tutela del personale del comparto.
1. Il Governo, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2 della presente legge, è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per modificare le disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, al fine di tenere conto di quanto introdotto dall'articolo 19, comma 3, della legge 4 novembre 2010, n. 183. Il decreto legislativo reca, altresì, disposizioni per modificare il funzionamento degli organi della rappresentanza militare, regolamentato dal codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e dal testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.
2. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive, con le medesime modalità e nel rispetto dei medesimi princìpi e criteri direttivi.
1. Il decreto legislativo di cui all'articolo 1 deve informarsi ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) riconoscere solo al Consiglio centrale di rappresentanza (COCER) e alle sue articolazioni la partecipazione in rappresentanza del personale alle procedure per disciplinare i contenuti del rapporto d'impiego
b) mantenere la struttura della rappresentanza militare interna all'ordinamento riarticolandola anche su due livelli, previo incremento dei componenti dell'organo centrale: un organo centrale a carattere nazionale e interforze che può riunirsi, anche separatamente, per sezioni di Forza armata o di Corpo armato ovvero distintamente per il comparto difesa e per il comparto sicurezza quando devono essere trattate autonomamente le problematiche del personale delle Forze armate e quelle dei Corpi armati; organi di base a livello locale. Tutti i consigli devono essere composti in modo da garantire la rappresentatività di tutte le categorie del personale delle Forze armate e dei Corpi armati;
c) riconoscere agli organi di rappresentanza ad ogni livello la trattazione e la possibilità di proporre ai rispettivi comandi le istanze collettive afferenti alle seguenti tematiche:
1) attività assistenziali, culturali, ricreative e di promozione sociale del personale nonché dei familiari;
2) benessere e condizione di vita del personale militare, edilizia residenziale e trasporti;
3) condizioni igienico-sanitarie dei luoghi di lavoro;
4) alloggi, sale convegno e mense;
d) riconoscere al COCER la possibilità di formulare proposte sulle seguenti materie:
1) trattamento economico fondamentale e accessorio;
2) articolazione dell'orario di lavoro obbligatorio;
3) licenze, aspettative e permessi;
4) disciplina generale in materia di alloggi;
5) attività assistenziali, culturali, ricreative, di promozione sociale e del benessere del personale e dei familiari;
6) sicurezza sul lavoro, tutela della salute e condizioni igienico-sanitarie;
7) trattamento economico di missione e di trasferimento;
8) trattamenti previdenziali;
e) disciplinare le modalità di svolgimento delle elezioni, individuare la composizione e la collocazione dei consigli della rappresentanza militare e indicare i requisiti di eleggibilità;
f) vietare il cumulo di più cariche all'interno degli organismi della rappresentanza militare;
g) confermare in quattro anni la durata del mandato e la possibilità di essere rieletti per due sole volte;
h) individuare opportune soluzioni al fine di tutelare il delegato nell'espletamento del mandato e di assicurare il necessario avvicendamento nella carica di delegato, non pregiudicando il normale assolvimento degli incarichi di comando e delle attribuzioni specifiche previste per ciascun ruolo e grado;
i) escludere dalla competenza della rappresentanza militare il rapporto gerarchico-funzionale, l'ordinamento, le operazioni e, fatti salvi i riflessi di carattere generale e collettivo sulle condizioni morali e materiali del personale militare, l'addestramento, il settore logistico-operativo e l'impiego del personale militare;
l) disciplinare le modalità e la periodicità delle riunioni di ciascun consiglio;
m) definire le modalità attraverso le quali il COCER può relazionarsi con gli organi parlamentari, di stampa e con le altre organizzazioni di tutela del personale del comparto sicurezza;
n) prevedere facoltà e limiti del mandato dei rappresentanti.
1. Il decreto legislativo di cui all'articolo 1 è adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito, ove ritenuto necessario, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione per i profili di competenza, relativamente alle disposizioni dell'articolo 2, comma 1, lettera a).
2. Il decreto legislativo di cui all'articolo 1 è sottoposto al parere non vincolante del COCER ed è trasmesso alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, le quali esprimono il proprio parere entro sessanta giorni dalla data dell'assegnazione; decorso tale termine, il decreto legislativo è adottato anche in mancanza del parere.