XVII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2609



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

CIRIELLI, RAMPELLI, NASTRI

Delega al Governo per la modifica della struttura e delle competenze degli organi della rappresentanza militare e delle procedure per la definizione del contratto di lavoro del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare

Presentata il 7 agosto 2014


      Onorevoli Colleghi! La presente proposta di legge è volta a riconoscere al Governo la possibilità di apportare modifiche al vigente quadro normativo che disciplina le procedure per la definizione del rapporto d'impiego e il trattamento economico del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare (cosiddetta «concertazione»).
      Ci si riferisce, in particolare, al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 2000, n. 129, emanati in attuazione dell'articolo 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216, che può essere legittimamente considerato superato dalla disposizione introdotta successivamente dall'articolo 19, comma 3, della legge 4 novembre 2010, n. 183.
      Con quest'ultima disposizione, infatti, il legislatore ha riconosciuto la «specificità» del personale che appartiene al comparto militare e ha anche previsto che l'organo centrale di rappresentanza militare partecipi autonomamente alle predette attività di definizione della parte economica del contenuto del rapporto di lavoro, facoltà oggi non riconosciuta dal citato decreto legislativo n. 195 del 1995.
      È questa una novità importante non solo dal punto di vista pratico ma anche soprattutto dal punto di vista etico, in quanto conferisce una significativa importanza

 

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al Consiglio centrale di rappresentanza (COCER) e gli riconosce la maturità che merita e che manifesta ogni giorno nella tutela degli interessi del personale «con le stellette».
      La necessità di intervenire per modificare le attuali procedure di concertazione del personale militare e delle Forze di polizia è quanto mai opportuna anche per evitare che la citata legge n. 183 del 2010 rimanga, come accaduto fino ad oggi, una norma meramente programmatica e priva di effetti.
      Parallelamente all'esigenza di adeguare le procedure di concertazione, vi è anche quella di attualizzare la disciplina generale dell'istituto della rappresentanza militare – il cui impianto, a parte qualche piccola modifica, è pressoché uguale a quello originario del 1978 – con il complesso delle norme intervenute sulla ristrutturazione delle Forze armate.
      Ci si riferisce, al riguardo, alla necessità di individuare un nuovo modello di rappresentanza militare che, nel rispetto delle indicazioni fornite dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 449 del 17 dicembre 1999, continui comunque ad assolvere il suo ruolo propositivo e consultivo sempre all'interno dell'ordinamento militare.
      Tenuto conto dell'esigenza di garantire il massimo coinvolgimento possibile degli attori sulle modifiche che la presente proposta di legge intende perseguire e nella considerazione che la materia è alquanto specifica oltre che complessa, si ritiene necessario che il Parlamento debba limitarsi, in questo caso, ad indicare unicamente delle linee di indirizzo e lasciare quindi, al Governo, la possibilità di individuare le soluzioni migliori per perseguirle anche attraverso il coinvolgimento dei Consigli della rappresentanza militare in carica.
      Con la presente proposta di legge, quindi, si chiede al Parlamento di delegare il Governo ad apportare modifiche al quadro normativo delineato al fine di aggiornare e rendere attuali le procedure di funzionamento dell'istituto della rappresentanza militare. Il Governo, nell'esercizio della delega che qui si propone, dovrà tener conto, tra l'altro, dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a)    riconoscere al solo COCER la partecipazione in rappresentanza del personale alle procedure per disciplinare i contenuti del rapporto d'impiego del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare;

          b)    escludere dalle competenze della rappresentanza militare le materie afferenti a: il rapporto gerarchico-funzionale, l'ordinamento, le operazioni, l'addestramento, il settore logistico-operativo e l'impiego del personale militare;

          c)    prevedere la rappresentanza di tutte le categorie all'interno dei Consigli della rappresentanza militare;

          d)    istituire un organo di rappresentanza a livello nazionale, articolato in: consiglio interforze; sezioni autonome per Esercito, Marina militare, Aeronautica militare, Arma dei carabinieri, Corpo della guardia di finanza; due comparti, rispettivamente composti dai delegati, con rapporto d'impiego, delle sezioni Esercito, Marina e Aeronautica militare e dei delegati delle sezioni dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza;

          e)    prevedere organi di rappresentanza militare a livello locale che assorbano anche le competenze oggi assolte dai Consigli di rappresentanza intermedi, divenuti ormai di dubbia utilità;

          f)    riconoscere agli organi della rappresentanza militare la competenza a trattare le questioni relative alla qualificazione del personale, all'inserimento nella vita lavorativa alla cessazione del servizio, alle attività assistenziali, culturali, ricreative e di promozione sociale, anche a favore dei familiari dei militari;

          g)    definire la composizione dei Consigli in modo tale da tener conto della consistenza del personale rappresentato;

          h)    stabilire i criteri attraverso i quali eleggere i militari all'interno dei Consigli e adottare le soluzioni ritenute necessarie per assicurare il necessario avvicendamento

 

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nella carica di delegato, anche al fine di non pregiudicare il normale assolvimento degli incarichi di comando e delle attribuzioni specifiche previste per ciascun ruolo e grado;

          i)    definire le modalità attraverso le quali il COCER può relazionarsi con gli organi Parlamentari, con quelli di stampa e con le altre organizzazioni di tutela del personale del comparto.

 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Delega al Governo).

      1. Il Governo, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2 della presente legge, è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per modificare le disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, al fine di tenere conto di quanto introdotto dall'articolo 19, comma 3, della legge 4 novembre 2010, n. 183. Il decreto legislativo reca, altresì, disposizioni per modificare il funzionamento degli organi della rappresentanza militare, regolamentato dal codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e dal testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.
      2.    Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive, con le medesime modalità e nel rispetto dei medesimi princìpi e criteri direttivi.

Art. 2.
(Princìpi e criteri direttivi).

      1.    Il decreto legislativo di cui all'articolo 1 deve informarsi ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a)    riconoscere solo al Consiglio centrale di rappresentanza (COCER) e alle sue articolazioni la partecipazione in rappresentanza del personale alle procedure per disciplinare i contenuti del rapporto d'impiego

 

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del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare;

          b)    mantenere la struttura della rappresentanza militare interna all'ordinamento riarticolandola anche su due livelli, previo incremento dei componenti dell'organo centrale: un organo centrale a carattere nazionale e interforze che può riunirsi, anche separatamente, per sezioni di Forza armata o di Corpo armato ovvero distintamente per il comparto difesa e per il comparto sicurezza quando devono essere trattate autonomamente le problematiche del personale delle Forze armate e quelle dei Corpi armati; organi di base a livello locale. Tutti i consigli devono essere composti in modo da garantire la rappresentatività di tutte le categorie del personale delle Forze armate e dei Corpi armati;

          c)    riconoscere agli organi di rappresentanza ad ogni livello la trattazione e la possibilità di proporre ai rispettivi comandi le istanze collettive afferenti alle seguenti tematiche:

              1)    attività assistenziali, culturali, ricreative e di promozione sociale del personale nonché dei familiari;

              2)    benessere e condizione di vita del personale militare, edilizia residenziale e trasporti;

              3)    condizioni igienico-sanitarie dei luoghi di lavoro;

              4)    alloggi, sale convegno e mense;

          d)    riconoscere al COCER la possibilità di formulare proposte sulle seguenti materie:

              1)    trattamento economico fondamentale e accessorio;

              2)    articolazione dell'orario di lavoro obbligatorio;

              3)    licenze, aspettative e permessi;

              4)    disciplina generale in materia di alloggi;

 

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              5)    attività assistenziali, culturali, ricreative, di promozione sociale e del benessere del personale e dei familiari;

              6)    sicurezza sul lavoro, tutela della salute e condizioni igienico-sanitarie;

              7)    trattamento economico di missione e di trasferimento;

              8)    trattamenti previdenziali;

          e)    disciplinare le modalità di svolgimento delle elezioni, individuare la composizione e la collocazione dei consigli della rappresentanza militare e indicare i requisiti di eleggibilità;

          f)    vietare il cumulo di più cariche all'interno degli organismi della rappresentanza militare;

          g)    confermare in quattro anni la durata del mandato e la possibilità di essere rieletti per due sole volte;

          h)    individuare opportune soluzioni al fine di tutelare il delegato nell'espletamento del mandato e di assicurare il necessario avvicendamento nella carica di delegato, non pregiudicando il normale assolvimento degli incarichi di comando e delle attribuzioni specifiche previste per ciascun ruolo e grado;

          i) escludere dalla competenza della rappresentanza militare il rapporto gerarchico-funzionale, l'ordinamento, le operazioni e, fatti salvi i riflessi di carattere generale e collettivo sulle condizioni morali e materiali del personale militare, l'addestramento, il settore logistico-operativo e l'impiego del personale militare;

          l) disciplinare le modalità e la periodicità delle riunioni di ciascun consiglio;

          m) definire le modalità attraverso le quali il COCER può relazionarsi con gli organi parlamentari, di stampa e con le altre organizzazioni di tutela del personale del comparto sicurezza;

          n) prevedere facoltà e limiti del mandato dei rappresentanti.

 

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Art. 3.
(Disposizioni finali).

      1. Il decreto legislativo di cui all'articolo 1 è adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito, ove ritenuto necessario, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione per i profili di competenza, relativamente alle disposizioni dell'articolo 2, comma 1, lettera a).
      2. Il decreto legislativo di cui all'articolo 1 è sottoposto al parere non vincolante del COCER ed è trasmesso alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, le quali esprimono il proprio parere entro sessanta giorni dalla data dell'assegnazione; decorso tale termine, il decreto legislativo è adottato anche in mancanza del parere.