XVII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2582



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

BOCCADUTRI, GUERRA, GUIDESI, MARCON, MIGLIORE, ANDREA ROMANO, AIELLO, DAL MORO, GINEFRA, GIULIETTI, GRIBAUDO, LAVAGNO, LODOLINI, MISIANI

Delega al Governo per la disciplina dell'emissione e della circolazione delle monete complementari

Presentata il 30 luglio 2014


      Onorevoli Colleghi! Negli ultimi anni si è sviluppato in Europa un vasto interesse per la promozione e l'utilizzo delle monete complementari. Si tratta di strumenti di scambio che si affiancano alle valute ufficiali, senza tuttavia sostituirle.
      Le monete complementari e i princìpi su cui si fondano hanno una forte base nel lavoro di Keynes, sia nei suoi scritti teorici sia nella sua proposta di riforma del sistema monetario elaborata in vista della conferenza di Bretton Woods.
      Nella pratica esse sono state utilizzate in alcuni casi in ristretti ambiti territoriali per l'acquisto di beni e servizi, in altri all'interno di circuiti al fine di garantire la compensazione tra i crediti e i debiti derivanti da transazioni commerciali.
      Le monete complementari, nella loro lunga storia, hanno avuto particolare diffusione in momenti di crisi economica: studi hanno dimostrato, infatti, che esse, da un lato, riescono ad aumentare la fiducia dei cittadini nella moneta e, dall'altro, riescono a evitare che le imprese falliscano per l'impossibilità di far fronte ai propri debiti.
      Come hanno scritto Amato e Fantacci in una recente monografia sull'argomento («La moneta complementare», Bruno Mondadori, 2014): «Le monete complementari sono in grado di rafforzare i rapporti sociali nelle comunità che le usano. Nel sostenere e rafforzare il legame sociale, una moneta locale può generare maggiore sviluppo economico, minore disuguaglianza, maggiore accesso al credito e minore dipendenza da reti puramente informali o familiari. Ma una moneta complementare non è “buona” solo in virtù della sua esistenza.

 

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Per questo bisogna ben identificare le caratteristiche “desiderabili” di un sistema di moneta complementare. Da qui discende la necessità di un intervento normativo».
      In Italia, nel corso degli anni, ci sono stati diversi esperimenti locali di monete complementari, dallo Scec (Solidarietà che cammina) al Sardex e numerosi sono i fenomeni tuttora esistenti.
      In verità, occorre precisare che con il termine di «monete complementari» solitamente si intendono definire due fenomeni economici tra loro diversi.
      Si possono distinguere, infatti, monete complementari con copertura in moneta avente corso legale (backed currencies), emesse in cambio del versamento di un equivalente controvalore in euro risultante dall'applicazione da un rapporto fisso di equivalenza predeterminato per le quali i soggetti emittenti garantiscono la piena convertibilità in euro, e monete scritturali di credito cooperativo (mutual credit currencies), costituenti l'unità di conto utilizzata all'interno di una camera di compensazione per registrare le posizioni di dare e di avere derivanti da scambi di beni o di servizi fra i partecipanti al circuito di moneta complementare sul modello della Clearing Union di Keynes.
      Due fenomeni economici distinti, entrambi utili nella particolare fase che il Paese sta attraversando.
      Le suddette monete, pur presenti in Italia in molte regioni, non hanno ancora avuto un riconoscimento legislativo. Esistono delibere e manifestazioni d'interesse, espresse dalla regione Sardegna e dalla regione Molise e un accenno all'auspicabilità di introdurre sistemi di monete complementari in una recente legge della regione Emilia-Romagna.
      La regione Lombardia ha recentemente deliberato l'attivazione di un circuito sperimentale di moneta complementare di compensazione nell'ambito della legge sulla competitività e la libertà d'impresa, successivamente impugnata davanti alla Corte costituzionale.
      Senza scendere nel merito delle censure del Governo sul provvedimento, che saranno poi affrontate dalla Consulta, la regione Lombardia è intervenuta probabilmente su un tema (quello della moneta, ma anche dell'ordinamento civile) che è competenza dello Stato. Ciò è dovuto anche a un vuoto legislativo che la presente proposta di legge intende sanare. Posto che le monete complementari hanno un’ evidente dimensione territoriale, una volta che il quadro generale della loro ammissibilità sia sancito da una legge dello Stato e che dunque le monete complementari siano state definite nelle loro possibilità e nei loro limiti, sarà possibile anche delimitare con chiarezza i margini di azione legislativa e amministrativa delle pubbliche amministrazioni locali.
      A ciò si aggiunga che le monete complementari tuttora esistenti, non sviluppandosi nell'ambito di una disciplina fissata dallo Stato, espongono chi vi partecipa a rischi enormi: nel caso delle backed currencies, infatti, il soggetto emittente potrebbe anche non garantire la convertibilità in euro della stessa o potrebbe emetterne una quantità fuori proporzione con i beni e con i servizi da acquistare, provocandone la svalutazione; dall'altro lato, nel caso delle mutual credit currencies, il gestore del circuito potrebbe assecondare, per incompetenza o per interesse, l'accumulazione di squilibri eccessivi.
      Per tali motivi appare urgente una disciplina organica della materia, che si propone avvenga tramite una delega al Governo.
      Solo l'esecutivo, infatti, ha le competenze per poter esaminare nel dettaglio le realtà esistenti e per stabilire una disciplina che riesca a consentire l'utilizzo delle monete complementari con piena garanzia degli interessi dei cittadini e degli utilizzatori.
      La presente proposta di legge, all'articolo 1, delega pertanto il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la disciplina dell'emissione e della circolazione delle monete complementari, fissando i relativi princìpi e criteri. L'articolo 2 della proposta di legge prevede le modalità di adozione dei decreti legislativi, nonché la copertura finanziaria.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi per la disciplina dell'emissione e della circolazione delle monete complementari.
      2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) definire le monete complementari quali strumenti di pagamento esclusivamente elettronici volti a facilitare gli scambi di beni e di servizi, compreso il lavoro, all'interno di una comunità socio-economica definita utilizzando, anche congiuntamente, criteri di carattere territoriale o funzionale;

          b) individuare i requisiti essenziali che devono avere le monete complementari, stabilendo:

              1) l'obbligo di adozione, da parte dell'emittente, di un rapporto fisso di equivalenza con l'euro;

              2) il divieto, a carico di coloro che accettano pagamenti in moneta complementare, di praticare, per i medesimi beni o servizi, prezzi diversi a seconda che il pagamento sia effettuato con moneta avente corso legale o con moneta complementare;

              3) l'obbligo di determinare l'ambito di circolazione delle monete complementari, utilizzando, anche congiuntamente, criteri di carattere territoriale o funzionale;

              4) il principio della volontarietà della partecipazione a un circuito di moneta complementare;

 

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              5) la piena tracciabilità delle transazioni effettuate mediante l'uso di moneta complementare;

          c) in deroga alle disposizioni della lettera a), consentire l'emissione di moneta complementare rappresentata da supporti materiali esclusivamente per circuiti con un controvalore complessivo del circolante inferiore a 200.000 euro e con un ambito territoriale definito;

          d) distinguere le monete complementari nelle due categorie seguenti, sulla base delle caratteristiche dell'emissione:

              1) monete complementari con copertura in moneta avente corso legale (backed currencies), emesse in cambio del versamento di un equivalente controvalore in euro risultante dall'applicazione del rapporto fisso di equivalenza determinato ai sensi della lettera b), numero 1), per le quali i soggetti emittenti garantiscono la piena convertibilità in euro; in particolare sono stabiliti:

                  1.1) l'obbligo per i soggetti emittenti di garantire la copertura totale della moneta complementare emessa, tramite il deposito del controvalore in un fondo vincolato;

                  1.2) le condizioni in presenza delle quali è consentita la temporanea sospensione o limitazione della possibilità di convertire in euro a vista le monete complementari;

                  1.3) la possibilità per l'ente emittente di imporre al detentore un tasso d'interesse negativo sulla moneta complementare nella misura in cui non sia utilizzata;

                  1.4) il rinvio, in quanto compatibili, alle disposizioni del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385;

              2) monete scritturali di credito cooperativo (mutual credit currencies), costituenti l'unità di conto utilizzata all'interno di una camera di compensazione per registrare le posizioni di dare e avere derivanti da scambi di beni o di servizi fra i

 

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partecipanti al circuito di moneta complementare; in particolare, deve essere stabilito che:

                  2.1) le posizioni attive non costituiscono crediti e non danno diritto a pagamento in euro in nessuna circostanza e a nessun titolo;

                  2.2) le posizioni passive sono saldate di norma attraverso la vendita di beni e servizi, ma il gestore del circuito può richiedere il pagamento in euro nel caso in cui ciò non avvenga entro un periodo non inferiore a nove mesi e non superiore a quindici mesi;

                  2.3) il gestore del circuito deve fissare limiti massimi di valore delle posizioni attive e passive; tali limiti devono essere simmetrici e devono essere determinati secondo criteri prudenziali e sulla base delle capacità dei soggetti partecipanti di pareggiare le loro entrate e uscite all'interno del circuito;

                  2.4) il gestore del circuito deve accantonare un fondo di garanzia in moneta complementare o predisporre altre forme di mutualizzazione delle perdite idonee a far fronte a eventuali insolvenze dei partecipanti;

                  2.5) il valore complessivo dei saldi attivi deve essere sempre commisurato al valore dei beni e dei servizi offerti in vendita all'interno del circuito;

          e) stabilire che gli emittenti e i gestori di circuiti di moneta complementare sono iscritti in un apposito elenco e soggetti ad autorizzazione e sorveglianza da parte della Banca d'Italia, la quale:

              1) determina i requisiti di equilibrio economico e di solidità gestionale dei soggetti di cui alla lettera a);

              2) determina i requisiti di professionalità, di onorabilità e di indipendenza degli esponenti aziendali dei soggetti di cui alla lettera a), in misura adeguata alle caratteristiche del circuito, nonché dei rappresentanti negli organismi di garanzia di cui alla lettera f);

 

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              3) verifica il rispetto dei requisiti di cui al numero 2) e delle norme di legge da parte dei gestori;

              4) vigila sul rispetto degli interessi dei partecipanti ai circuiti e del principio di prudenza;

          f) stabilire che ciascun emittente di moneta complementare debba costituire un organo di garanzia, formato dai rappresentanti di tutte le categorie di partecipanti al circuito stesso, imprese, persone fisiche, pubbliche amministrazioni, organizzazioni non lucrative di utilità sociale; l'organo di garanzia assolve a funzioni di supervisione strategica e in particolare:

              1) approva i criteri di emissione e le regole di circolazione della moneta complementare;

              2) approva le politiche di gestione dei rischi;

              3) invia una relazione semestrale alla Banca d'Italia nella quale dà conto della gestione del circuito e della tutela degli interessi dei partecipanti nonché di ogni altro aspetto rilevante;

              4) è tenuto a chiedere l'intervento ispettivo della Banca d'Italia nel caso in cui ritenga che la gestione del circuito violi la legge, gli interessi dei partecipanti o il principio di prudenza;

          g) riservare agli emittenti e ai gestori di circuiti di moneta complementare il cambio di moneta complementare con moneta avente valore legale, e viceversa, secondo le modalità stabilite dai decreti legislativi di cui al comma 1 e dalle regole interne dei singoli circuiti, vietando il cambio diretto tra soggetti diversi e la negoziazione della moneta complementare su mercati secondari;

          h) stabilire le condizioni alle quali lo Stato e gli enti pubblici, anche territoriali, possono partecipare a circuiti di moneta complementare per i pagamenti da essi ricevuti o eseguiti e per i trasferimenti di denaro tra amministrazioni diverse o tra uffici della stessa amministrazione.

 

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Art. 2.

      1. I decreti di cui al comma 1 dell'articolo 1 della presente legge sono adottati ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
      2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 dell'articolo 1, a seguito della deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle rispettive Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 dell'articolo 1 o successivamente, quest'ultimo è prorogato di tre mesi.
      3. Dall'attuazione della delega di cui all'articolo 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai necessari adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
      4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui al comma 1 dell'articolo 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi stabiliti dal citato articolo 1, comma 2, e secondo le procedure previste dal presente articolo, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.