XVII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2212



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

DAGA, MARIANI, PELLEGRINO, ROBERTA AGOSTINI, AIELLO, AIRAUDO, ALBERTI, AMODDIO, ARTINI, BALDASSARRE, BARONI, BASILIO, BATTELLI, BECHIS, BENEDETTI, BENI, MASSIMILIANO BERNINI, NICOLA BIANCHI, BINI, FRANCO BORDO, BRATTI, BRESCIA, BRUGNEROTTO, BUSINAROLO, BUSTO, CANCELLERI, CASTELLI, CENNI, CHIMIENTI, CIPRINI, COLLETTI, COLONNESE, COMINARDI, COMINELLI, CORDA, COSTANTINO, COZZOLINO, CULOTTA, DALLAI, D'AMBROSIO, DE LORENZIS, DE MENECH, DE ROSA, DELL'ORCO, DI BENEDETTO, DI SALVO, DIENI, D'INCÀ, DURANTI, DANIELE FARINA, FAVA, FERRANTI, FERRARA, FICO, FOSSATI, FRATOIANNI, FRUSONE, GADDA, GAGNARLI, GALLINELLA, GIANCARLO GIORDANO, SILVIA GIORDANO, GRANDE, GRILLO, GULLO, IACONO, CRISTIAN IANNUZZI, KRONBICHLER, L'ABBATE, LACQUANITI, LAVAGNO, LIUZZI, LOMBARDI, LOREFICE, MANFREDI, MANNINO, MANTERO, MARCON, MARZANA, MATARRELLI, MATTIELLO, MAZZOLI, MELILLA, MICCOLI, MICILLO, MIGLIORE, MORETTO, MOSCATT, NARDI, NICCHI, PAGLIA, PALAZZOTTO, PANNARALE, PARENTELA, PIAZZONI, PILOZZI, PIRAS, PLACIDO, QUARANTA, RAGOSTA, RICCIATTI, PAOLO NICOLÒ ROMANO, GIOVANNA SANNA, SANNICANDRO, SBERNA, SCOTTO, SCUVERA, SEGONI, SORIAL, SPADONI, TACCONI, TERROSI, TERZONI, TOFALO, TRIPIEDI, TURCO, VACCA, VECCHIO, VENITTELLI, ZAN, ZAPPULLA, ZARATTI, ZARDINI, ZOLEZZI

Princìpi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico, nonché delega al Governo per l'adozione di tributi destinati al suo finanziamento

Presentata il 20 marzo 2014
 

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      Onorevoli Colleghi! In sede di relazione ci preme innanzitutto sottolineare che le tre prime firmatarie della presente proposta di legge sono l'onorevole Federica Daga, l'onorevole Raffaella Mariani e l'onorevole Serena Pellegrino, in armonia con lo spirito che lo scorso 12 giugno ha portato alla costituzione dell'intergruppo “Acqua bene comune”, al quale hanno aderito più di 200 parlamentari eletti in questa legislatura appartenenti a diverse forze politiche e che ha come primo obiettivo quello di sottoscrivere la proposta di legge d'iniziativa popolare recante princìpi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico, già presentata nel 2007 dal Forum italiano dei movimenti per l'acqua, e opportunamente aggiornata e condivisa con il Forum stesso.
      L'acqua è fonte di vita. Senza acqua non c’è vita.
      La risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel luglio 2010 ha sancito che l'accesso all'acqua potabile e ai servizi igienico-sanitari è un diritto umano, cioè universale, indivisibile e imprescrittibile. Gli Stati nazionali hanno il dovere di assicurare acqua di buona qualità e accessibile ad una distanza ragionevole da ogni casa. L'effettiva concretizzazione del diritto umano all'acqua costituisce la grande sfida a cui tutti i Parlamenti nazionali e la comunità internazionale devono dare, in tempi brevi, una risposta concreta.
      L'Italia è stata tra i Paesi che hanno votato la risoluzione e pertanto compete al Parlamento italiano coerentemente con questo atto politico concretizzare il diritto umano all'acqua per tutti con una legislazione che sancisca il recepimento del principio sancito dalla risoluzione.
      Il diritto all'acqua è un diritto inalienabile: dunque l'acqua non può essere proprietà di nessuno, ma deve essere un bene condiviso equamente da tutti.
      A causa dei crescenti livelli di povertà e delle difficoltà economiche di alcune fasce sociali nel pagare le tariffe relative al servizio idrico è urgente dotare il nostro Paese di una legge nazionale che sancisca e garantisca il diritto a una quantità minima di acqua potabile e l'accesso all'acqua anche nelle aree più povere del mondo.
      Oggi sulla Terra oltre un miliardo e cinquecento milioni di persone non ha accesso all'acqua potabile. Si prevede che nel giro di pochi anni tale numero raggiungerà i tre miliardi. Il principale responsabile di tutto ciò è il modello neoliberista che ha prodotto un'enorme disuguaglianza nell'accesso all'acqua, generando inoltre una sempre maggiore scarsità di acqua a causa di modi di produzione distruttivi dell'ecosistema.
      L'acqua è fonte di vita per tutte le specie viventi e per il buon funzionamento degli ecosistemi del pianeta.
      L'acqua costituisce, pertanto, un bene comune dell'umanità, un bene irrinunciabile e che appartiene a tutti.
      L'acqua non può essere annoverata – anche in ossequio della volontà popolare espressa dai cittadini nel referendum del giugno 2011 – tra le commodity perché l'acqua non è una merce. È necessario, quindi sancire la natura pubblica del servizio idrico integrato ed escluderlo dai servizi pubblici locali di rilevanza economica.
      Il mantenimento del servizio idrico fra quelli a «rilevanza economica» conferma la natura di commodity dell'acqua e comporta l'assoggettamento del Servizio idrico integrato (SII) alle regole del mercato e, quindi, della concorrenza. A riguardo è opportuno rilevare che la Commissione europea ha recepito queste istanze. Infatti l'accordo sulle nuove norme europee per le concessioni ricorda che gli Stati membri restano liberi di decidere come desiderino siano eseguiti i lavori pubblici o erogati i servizi – in house o esternalizzandoli a società private. La nuova direttiva «non

 

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impone la privatizzazione delle imprese pubbliche che forniscono servizi al pubblico», sottolinea l'accordo. Inoltre, gli eurodeputati hanno riconosciuto la particolare natura dell'acqua come un bene pubblico, accettandone l'esclusione dal campo di applicazione delle nuove regole.
      Tuttavia, le pressioni ai diversi livelli (internazionale, nazionale e locale), finalizzate ad affermare la privatizzazione e l'affidamento al libero mercato della gestione della risorsa idrica continuano imperterrite e travalicano trasversalmente le diverse culture politiche e amministrative.
      Il progetto «Water Blueprint» proposto dalla Commissione europea in materia di gestione dell'acqua dopo la direttiva quadro europea sull'acqua del 2000, disegna la base programmatica delle scelte dell'Unione europea riguardo le problematiche dell'acqua in Europa fino al 2030. I pilastri su cui si fonda la politica europea dell'acqua sono orientati a «dare un prezzo giusto all'acqua» nel quadro di una monetizzazione generalizzata dell'acqua e della natura per una gestione efficiente dell'acqua merce nonché ad assegnare il compito di monitorare, gestire e decidere delle priorità, degli usi e delle modalità di uso ai portatori di interessi economici, privati o pubblici. Pertanto risulta opportuno che tale impostazione venga contrastata fortemente.
      Per funzionare correttamente ogni società ha bisogno di «possedere», promuovere e governare insieme una serie di beni e servizi comuni pubblici. L'acqua è anzitutto un sistema locale di vita. La gestione pubblica e partecipata del servizio idrico a tutela dell'acqua come bene comune significa adottare una nuova «economia» (regole della casa), cioè rilanciare il ruolo delle città e la partecipazione dei cittadini.
      Per questo affermiamo che arrestare i processi di privatizzazione dell'acqua assume, nel XXI secolo, sempre più le caratteristiche di un problema di civiltà, che chiama in causa politici e cittadini e che chiede a ciascuno di valutare i propri atti, assumendosene la responsabilità rispetto alle generazioni viventi e future.
      Le lotte per il riconoscimento e la difesa dell'acqua come bene comune hanno acquisito in questi anni una rilevanza e una diffusione senza precedenti, assumendo anche nuovi significati e divenendo oggetto di ulteriori approfondimenti.
      Da una parte, le lotte contro la privatizzazione e per il diritto d'accesso all'acqua e alle risorse naturali sono state il motore di cambiamenti sociali e politici epocali in diversi continenti, a partire dall'America Latina dove paesi come l'Uruguay, la Bolivia, il Venezuela e l'Ecuador hanno rescisso i contratti con le grandi imprese multinazionali e inserito nelle proprie Costituzioni l'acqua come diritto umano universale e la gestione partecipativa e comunitaria del servizio idrico.
      Dall'altra parte, si deve considerare che anche in Europa diverse città hanno intrapreso processi di ripubblicizzazione della gestione del servizio idrico. La città di Parigi, nel 2010, ha portato a termine il processo di ripubblicizzazione dell'acqua liquidando 25 anni di gestione in mano a Suez e a Veolia, le due più grandi imprese multinazionali dell'acqua, sconfitte nel cuore del loro impero. Un percorso simile è stato seguito a Berlino dove all'inizio del 2011, si è svolto un referendum cittadino in cui è prevalsa la posizione a favore di un ritorno alla gestione pubblica dell'acqua. Attualmente l'amministrazione municipale ha avviato la procedura per la riacquisizione delle quote di proprietà del partner privato Veolia. In generale le lotte per l'accesso all'acqua tendono sempre più a divenire uno strumento di costruzione di pace contro la guerra globale, oggi sempre più determinata dalla competizione per il controllo delle risorse naturali strategiche, di cui l'acqua è la più importante.
      Anche nel nostro Paese l'importanza della questione acqua ha raggiunto nel tempo una forte consapevolezza sociale e una capillare diffusione territoriale, aggregando culture ed esperienze differenti e facendo divenire la battaglia per l'acqua il paradigma di un altro modello di società.
 

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      È un percorso che parte da lontano. Nel 2003, dichiarato dall'Organizzazione delle Nazioni Unite Anno mondiale dell'acqua, proprio a Firenze si svolse il Forum mondiale alternativo dell'acqua che, ispirandosi al concetto di acqua come bene comune necessario alla vita, bocciò le politiche fondate sulla trasformazione dell'acqua in merce.
      Da allora sono state decine e decine le vertenze che si sono aperte nei territori contro la privatizzazione dell'acqua e per un nuovo governo pubblico e partecipato della stessa.
      La necessità di mettere in rete e di collegare fra loro queste diverse esperienze, unita alla consapevolezza che per poter produrre un cambiamento effettivo occorreva costruire sull'acqua una vertenza di dimensione nazionale, sono state il terreno di coltura che ha permesso nel marzo 2006 la nascita del citato Forum italiano dei movimenti per l'acqua, una rete costituita da centinaia di comitati territoriali e decine di reti nazionali, associative, sindacali e politiche.
      Proprio perché tale cultura diventi politica concreta ed esperienza consolidata, le realtà territoriali e le reti nazionali che hanno promosso il Forum, come già rilevato in premessa, hanno deciso di darsi e di fornire al Paese uno strumento normativo che disegni il quadro della svolta auspicata: una proposta di legge d'iniziativa popolare con gli obiettivi di tutela della risorsa e della sua qualità, di ripubblicizzazione del servizio idrico integrato e di gestione dello stesso attraverso strumenti di democrazia partecipativa.
      Nel 2007 a sostegno di tale proposta di legge sono state raccolte oltre 400.000 firme. Un risultato straordinario per il Forum, che ha trovato l'ulteriore appoggio da parte di diverse centinaia di enti locali.
      La mobilitazione sociale a favore di una gestione pubblica e partecipativa dell'acqua è proseguita in tutti questi anni e ha registrato un passaggio fondamentale il 12 e 13 giugno 2011, quando i referendum hanno di nuovo raggiunto il quorum prescritto e sono tornati ad essere lo strumento di democrazia diretta che la Costituzione garantisce. La maggioranza assoluta delle italiane e degli italiani ha votato «si» ai due referendum per l'acqua come bene comune: oltre il 95 per cento dei votanti si è espresso dunque in favore dell'esclusione dell'acqua da una logica di mercato e di profitto.
      Il combinato disposto dei due quesiti referendari consegna un quadro normativo che rende necessaria la ripubblicizzazione del servizio idrico integrato. Infatti, così come sancito nella sentenza della Corte costituzionale di ammissibilità del primo quesito (sentenza n. 24 del 2011), l'abrogazione del cosiddetto «decreto Ronchi» (articolo 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008) rimanda direttamente alla disciplina europea in ordine alla gestione dei servizi pubblici locali, la quale prevede anche la gestione tramite enti di diritto pubblico, quali sono ad esempio in Italia le aziende speciali e le aziende speciali consortili; mentre la soppressione della parte del comma 1 dell'articolo 154 del decreto legislativo n. 152 del 2006, relativa all'adeguata remunerazione del capitale investito, ha eliminato la possibilità per il gestore di ottenere profitti garantiti sulla tariffa. Anche in questo caso la Corte costituzionale (sentenza n. 26 del 2011) ha decretato che la nuova tariffa è immediatamente applicabile e deve prevedere esclusivamente la copertura dei costi a partire dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2011, n. 116.
      Ad oggi, trascorsi oltre due anni e mezzo dalla vittoria referendaria, i Governi che si sono succeduti non hanno compiuto nessun passo in direzione di quella volontà popolare così chiaramente espressa, mentre diverse sono le misure, approvate o proposte, che muovono in direzione opposta.
      La straordinaria partecipazione alla campagna referendaria e il fatto che circa 27 milioni di cittadine e cittadini abbiano votato il 12 e 13 giugno sono il segnale di quanto il tema dell'acqua abbia suscitato interesse nell'opinione pubblica.
 

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      Inoltre la vittoria dei «si» per oltre il 95 per cento indica quale sia la strada da percorrere e crediamo che la presente proposta di legge sia assolutamente conseguente all'espressione della volontà popolare.
      La presente proposta di legge risponde, quindi, all'urgenza di dotare il nostro Paese di un quadro legislativo unitario rispetto al governo delle risorse idriche come bene comune, introducendo modelli di gestione pubblica e partecipata del servizio idrico in attuazione dell'esito referendario.
      Tale testo scaturisce dalla necessità di un cambiamento normativo nazionale e risulta essere la reale e concreta attuazione dell'esito referendario, che segni una svolta radicale rispetto alle politiche che hanno fatto dell'acqua una merce e del mercato il punto di riferimento per la sua gestione, provocando dappertutto degrado e spreco della risorsa, precarizzazione del lavoro, peggioramento della qualità del servizio, aumento delle tariffe, riduzione dei finanziamenti per gli investimenti, diseconomicità della gestione, espropriazione dei saperi collettivi e mancanza di trasparenza e di democrazia. Ovvero il totale fallimento degli obiettivi promessi da una martellante campagna di promozione comunicativa in ordine ai benefìci della privatizzazione e del cosiddetto «partenariato pubblico-privato» – maggiore qualità, maggiore economicità, maggiori investimenti – che, alla prova dei fatti, si sono dimostrati totalmente inconsistenti.
      Le finalità sottostanti la presente proposta di legge possono essere così sintetizzate:

          1) sancire il riconoscimento del diritto all'acqua come diritto umano universale da garantire ad ogni cittadino stabilendo una quantità minima garantita a carico della fiscalità generale;

          2) tutelare il patrimonio idrico come bene comune pubblico inalienabile, a protezione delle future generazioni, e gestito al di fuori delle regole del mercato e sotto la competenza di un unico organo politico (Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di seguito «Ministero»);

          3) salvaguardare le risorse idriche come bene comune pubblico indispensabile per tutte le specie viventi e per l'ecosistema;

          4) introdurre piani di gestione e di tutela delle acque, a livello di distretti idrografici (ciclo idrologico) finalizzati a un governo delle relazioni tra acqua, agricoltura, alimentazione, salute ed energia;

          5) istituire forme e metodi di informazione e di consultazione preventiva dei cittadini rispetto alle decisioni;

          6) classificare il servizio idrico, inteso quale insieme delle attività di captazione, adduzione e distribuzione di acqua a usi civili, fognatura e depurazione delle acque reflue, come servizio pubblico locale di interesse generale, privo di rilevanza economica;

          7) stabilire che la gestione del servizio idrico integrato può essere affidata esclusivamente a enti di diritto pubblico;

          8) adottare i bacini idrografici come unità di pianificazione territoriale dell'acqua come bene comune;

          9) introdurre criteri per il finanziamento del diritto all'acqua e per un uso responsabile delle risorse idriche e definire le modalità di finanziamento del servizio idrico integrato attraverso la fiscalità generale o specifica, la finanza pubblica e la tariffa;

          10) identificare alcune fonti di finanziamento a sostegno dei processi di ripubblicizzazione;

          11) adottare strumenti di finanziamento finalizzati a garantire l'accesso all'acqua nelle aree più povere del pianeta attraverso progetti di cooperazione e di solidarietà internazionali.

      Passiamo ora a illustrare i singoli articoli della proposta di legge.

 

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      L'articolo 1 stabilisce le finalità della legge, ossia la definizione dei princìpi con cui deve essere gestito il patrimonio idrico nazionale e di un governo pubblico e partecipativo del ciclo integrato dell'acqua.
      L'articolo 2 stabilisce i princìpi generali, definendo l'acqua come un bene naturale e il diritto all'acqua potabile, di qualità ed ai servizi igienico-sanitari come un diritto umano essenziale al pieno godimento della vita e di tutti i diritti umani. Inoltre si definisce l'acqua come un bene comune e una risorsa rinnovabile da tutelare anche per le generazioni future e si prevedono l'indisponibilità del suo uso secondo logiche di mercato, la priorità del suo uso per l'alimentazione e l'igiene umane, la priorità del suo uso produttivo per l'agricoltura e per l'alimentazione animale, nonché la necessità che ad ogni prelievo concesso corrisponda un contatore dell'uso.
      L'articolo 3 stabilisce i princìpi relativi alla tutela e alla pianificazione della risorsa acqua, definendo i distretti idrografici come dimensione ottimale di governo e di gestione dell'acqua. Si sancisce che per ogni distretto idrografico è costituita un'autorità di distretto idrografico che definisce il piano di gestione sulla base del bilancio idrico, gli strumenti di pianificazione e concede il rilascio e il rinnovo delle concessioni, che devono essere vincolati al rispetto delle priorità stabilite dall'articolo 2, commi 3 e 4. Inoltre si dà mandato al Ministero di individuare i criteri per la redazione dei bilanci idrici. In ultimo si stabiliscono gli strumenti per la conservazione della risorsa al fine di garantire il raggiungimento di uno stato di qualità vicino a quello naturale entro l'anno 2015 e si prevede che dalla data di entrata in vigore della legge nessuna nuova concessione per sfruttamento, imbottigliamento o utilizzazione di sorgenti, fonti, acque minerali o corpi idrici idonei all'uso potabile può essere rilasciata.
      L'articolo 4 stabilisce i princìpi relativi alla gestione del servizio idrico, definendo tale servizio privo di rilevanza economica e sottratto ai princìpi della libera concorrenza poiché persegue finalità sociali e ambientali di pubblico interesse.
      L'articolo 5 stabilisce che la funzione regolatoria del governo del ciclo naturale dell'acqua e della sua salvaguardia come bene ambientale è affidata in esclusiva al Ministero che svolge anche le competenze di regolamentazione di tutti gli usi, produttivi o non produttivi, e del servizio idrico, nonché di determinazione delle componenti delle tariffe. Inoltre si affida alle regioni il compito di redigere il piano di tutela delle acque e la facoltà di normare la scelta del modello gestionale del servizio idrico integrato, esclusivamente tra quelle possibili per gli enti di diritto pubblico. Mentre gli enti locali, attraverso il consiglio di bacino, svolgono le funzioni di programmazione del piano di bacino, di organizzazione del servizio idrico integrato, di scelta della forma di gestione e di modulazione delle tariffe all'utenza. In ultimo le funzioni di controllo delle disposizioni vigenti sono affidate a un'Autorità nazionale di vigilanza sulle risorse idriche.
      L'articolo 6 stabilisce che la gestione e l'erogazione del servizio idrico integrato non possono essere separate e possono essere affidate esclusivamente a enti di diritto pubblico. Inoltre si definiscono le modalità della fase di transizione verso la ripubblicizzazione della gestione del servizio idrico, stabilendo la decadenza degli affidamenti in essere in concessione a terzi e definendo i tempi e i vincoli per la trasformazione degli affidamenti in essere attraverso società a capitale misto pubblico-privato o attraverso società a totale capitale pubblico. Il medesimo articolo definisce anche il ricorso ai poteri sostitutivi in caso di mancata ottemperanza a quanto previsto.
      L'articolo 7 stabilisce, al fine di attuare i processi previsti dalla fase di transizione, l'istituzione del Fondo nazionale per la ripubblicizzazione prevedendo che il Ministro adotti un apposito regolamento. Al finanziamento del Fondo si provvede tramite anticipazione della Cassa depositi e prestiti Spa.
 

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      L'articolo 8 stabilisce le modalità di finanziamento del servizio idrico integrato attraverso la fiscalità generale e specifica e la tariffa. Inoltre prevede che i finanziamenti reperiti attraverso il ricorso alla fiscalità generale e ai contributi nazionali ed europei sono destinati a coprire in particolare i costi di investimento per tutte le nuove opere del servizio idrico integrato e i costi di erogazione del quantitativo minimo vitale garantito. In ultimo si prevede l'istituzione di un apposito fondo al fine di accelerare gli investimenti nel servizio idrico integrato, con particolare riferimento alla ristrutturazione della rete idrica, finanziato tramite anticipazione della Cassa depositi e prestiti Spa.
      L'articolo 9 stabilisce le modalità di finanziamento del servizio idrico integrato attraverso la tariffa, prevedendo l'erogazione gratuita di 50 litri per abitante come quantitativo minimo vitale giornaliero; definendo le condizioni a cui il soggetto gestore del servizio idrico integrato può procedere alla limitazione della fornitura idrica; stabilendo i princìpi cui dovranno conformarsi il metodo tariffario elaborato dal Ministero; prevedendo che il consiglio di bacino procede, in funzione dei bilanci idrici, alla modulazione delle tariffe all'utenza sulla base del metodo definito dal Ministero e del piano di bacino.
      L'articolo 10 stabilisce i princìpi del governo partecipativo del servizio idrico integrato che le normative regionali dovranno attuare, stabilendo che gli strumenti di democrazia partecipativa devono essere disciplinati negli statuti degli enti locali e che le sedute del consiglio di bacino devono essere pubbliche.
      L'articolo 11 stabilisce, al fine di favorire l'accesso all'acqua potabile da parte di tutti gli abitanti del pianeta, l'istituzione del Fondo nazionale di solidarietà internazionale, finanziato dal prelievo in tariffa di 1 centesimo di euro per metro cubo di acqua erogata e dal prelievo fiscale nazionale di 1 centesimo di euro per ogni bottiglia di acqua minerale commercializzata. Il Fondo sarà destinato a progetti di cooperazione internazionale decentrata e partecipata dalle comunità locali per il sostegno all'accesso all'acqua.
      L'articolo 12, in fine, stabilisce la copertura finanziaria della legge.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

      1. La presente legge, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere m) e s), della Costituzione, detta i princìpi con cui deve essere utilizzato, gestito e governato il patrimonio idrico nazionale.
      2. La presente legge si prefigge l'obiettivo di favorire la definizione di un governo pubblico e partecipativo del ciclo integrato dell'acqua, in grado di garantirne un uso sostenibile e solidale, nel quadro delle politiche complessive di tutela e di gestione del territorio.

Art. 2.
(Princìpi generali).

      1. L'acqua è un bene naturale e un diritto umano universale. Il diritto all'acqua potabile di qualità nonché ai servizi igienico-sanitari è un diritto umano essenziale al pieno godimento della vita e di tutti i diritti umani, come sancito dalla risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite A/64/L.63/Rev. 1 del 26 luglio 2010. La responsabilità primaria dello Stato di garantire la piena realizzazione di tutti i diritti umani resta ferma anche in caso di delega della fornitura di acqua potabile o di servizi igienico-sanitari a enti di diritto pubblico.
      2. L'acqua è un bene comune, una risorsa rinnovabile, indispensabile per la vita dell'ecosistema e di tutti gli esseri viventi. Tutte le acque superficiali e sotterranee sono pubbliche e non mercificabili e costituiscono una risorsa che è salvaguardata e utilizzata secondo criteri di solidarietà. Qualsiasi uso delle acque è effettuato salvaguardando le aspettative e i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale. Elemento fondativo indispensabile deve pertanto essere la conoscenza della risorsa idrica, della sua qualità e della sua effettiva

 

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disponibilità. Gli usi delle acque sono indirizzati al risparmio e al rinnovo delle risorse per non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità dell'ambiente, l'agricoltura, la fauna e la flora acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri idrogeologici.
      3. L'uso dell'acqua per l'alimentazione e per l'igiene umana è prioritario rispetto agli altri usi del medesimo corpo idrico superficiale o sotterraneo. Esso, pertanto, deve essere sempre garantito, anche attraverso politiche di pianificazione degli interventi che consentano reciprocità e mutuo aiuto tra bacini idrografici con disparità di disponibilità della risorsa. Gli altri usi sono ammessi quando la risorsa è sufficiente e a condizione che non ledano la qualità dell'acqua per il consumo umano.
      4. L'erogazione giornaliera per l'alimentazione e l'igiene umana, considerata diritto umano universale e quantitativo minimo vitale garantito, è pari a 50 litri per persona. Il relativo costo è coperto dalla fiscalità generale.
      5. L'uso dell'acqua per l'agricoltura e per l'alimentazione animale è prioritario rispetto agli altri usi, ad eccezione di quello di cui al comma 3.
      6. Al fine di salvaguardare la sostenibilità del prelievo della risorsa disponibile deve essere favorito per gli altri usi l'impiego dell'acqua di recupero, in particolare di quella derivante da processi di depurazione, compatibilmente con le caratteristiche della stessa, delle acque piovane e di trattamento delle acque di prima pioggia.
      7. Tutti i prelievi di acqua devono essere misurati tramite un contatore conforme alle normative dell'Unione europea fornito dall'autorità competente e installato a cura dell'utilizzatore secondo i criteri stabiliti dall'autorità stessa.

Art. 3.
(Princìpi relativi alla tutela e alla pianificazione).

      1. I distretti idrografici definiti ai sensi dell'articolo 54, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,

 

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costituiscono la dimensione ottimale di governo e di gestione dell'acqua.
      2. Per ogni distretto idrografico, composto da uno o più bacini e sottobacini idrografici, è istituita un'autorità di distretto, con compiti di coordinamento fra i vari enti territoriali, regioni, province e comuni, che fanno parte del distretto. L'autorità definisce il piano di gestione sulla base del bilancio idrico e gli strumenti di pianificazione concernenti la gestione dell'acqua e del territorio. Il piano di gestione deve essere aggiornato periodicamente e costituisce uno stralcio del piano di bacino distrettuale.
      3. Per ogni bacino o sub-bacino idrografico definito ai sensi dell'articolo 54, comma 1, lettere r) e s), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, individuato dalle regioni tenendo conto dei princìpi dell'unità del bacino o del sub-bacino idrografico ovvero dei bacini idrografici contigui e dell'unitarietà della gestione del servizio idrico integrato, è istituito un consiglio di bacino di cui fanno parte tutti gli enti locali, provincia, comuni e comunità montane, che appartengono al bacino di riferimento, che provvede alla definizione e all'approvazione del piano di ambito o di bacino e alla modulazione della tariffa per gli usi idropotabili e per gli usi produttivi e delle concessioni di prelievo, in funzione del bilancio idrico. Il consiglio di bacino provvede, inoltre, in raccordo con l'autorità di distretto, a elaborare il bilancio idrico di bacino sulla base della conoscenza effettiva della risorsa idrica disponibile. Al consiglio di bacino sono trasferite le competenze in materia di servizio idrico integrato assegnate agli ambiti territoriali ottimali di cui agli articoli 147 e seguenti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e quelli relativi ai consorzi di bonifica e irrigazione.
      4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata «Conferenza
 

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Stato-regioni», stabilisce, con proprio decreto, le modalità per la redazione e per l'approvazione dei bilanci idrici di distretto e i relativi criteri per la loro redazione, secondo i princìpi contenuti nella direttiva 60/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, di seguito denominata «direttiva», al fine di assicurare:

          a) la salvaguardia del diritto all'acqua come previsto dal comma 2 dell'articolo 2;

          b) l'equilibrio tra prelievi e capacità naturale di ricostituzione del patrimonio idrico;

          c) la presenza di una quantità minima di acqua, in relazione anche alla naturale dinamica idrogeologica ed ecologica, necessaria a permettere il mantenimento di biocenosi autoctone e il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale, per garantire la tutela e la funzionalità degli ecosistemi acquatici naturali.

      5. Il rilascio o il rinnovo di concessioni di prelievo di acque è disposto dall'Autorità di distretto ed è vincolato al rispetto delle priorità stabilite dall'articolo 2, commi 3 e 5, e alla definizione del bilancio idrico di bacino idrico di distretto, corredato di una pianificazione delle destinazioni d'uso delle risorse idriche.
      6. Fatti salvi i prelievi destinati al consumo umano per il soddisfacimento del diritto all'acqua, il rilascio o il rinnovo di concessioni di prelievo di acque deve considerare il principio del recupero dei costi relativi ai servizi idrici, compresi i costi ambientali e relativi alle risorse, soddisfacendo in particolare il principio «chi inquina paga» previsto dall'articolo 9 della direttiva, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 8 della presente legge. Per esigenze ambientali o sociali gli enti preposti alla pianificazione della gestione dell'acqua possono comunque disporre limiti al rilascio o al rinnovo delle concessioni di prelievo dell'acqua anche in presenza di remunerazione dell'intero costo.
      7. In assenza delle condizioni previste dai commi 1, 2, 3 e 4 non possono essere

 

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rilasciate nuove concessioni dalle autorità di distretto e quelle vigenti devono essere sottoposte a revisione annuale.
      8. Le acque che, per le loro caratteristiche qualitative, sono definite destinabili all'uso umano non devono di norma essere utilizzate per usi diversi. Possono essere destinate ad usi diversi solo se non siano presenti altre risorse idriche, nel qual caso l'ammontare del relativo canone di concessione è decuplicato.
      9. Per tutti i corpi idrici deve essere garantita la conservazione o il raggiungimento di uno stato di qualità vicino a quello naturale entro l'anno 2015, come previsto dalla direttiva, attraverso:

          a) il controllo e la regolazione degli scarichi idrici;

          b) l'uso corretto e razionale delle acque;

          c) l'uso corretto e razionale del territorio.

      10. Le concessioni al prelievo e le autorizzazioni allo scarico per gli usi differenti da quello potabile possono essere revocate dall'autorità competente, anche prima della loro scadenza amministrativa, se è verificata l'esistenza di gravi problemi qualitativi o quantitativi al corpo idrico interessato. In tali casi non sono dovuti risarcimenti di alcun genere, salvo il rimborso degli oneri per il canone di concessione delle acque non prelevate.
      11. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, nessuna nuova concessione per sfruttamento, imbottigliamento o utilizzazione di sorgenti, fonti, acque minerali o corpi idrici idonei all'uso potabile può essere rilasciata, se in contrasto con quanto previsto dal presente articolo.

Art. 4.
(Princìpi relativi alla gestione del servizio idrico).

      1. Tenuto conto dell'esigenza di tutelare il pubblico interesse allo svolgimento di un servizio essenziale in situazione di monopolio

 

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naturale ai sensi dell'articolo 43 della Costituzione, il servizio idrico integrato è considerato servizio pubblico locale privo di rilevanza economica.
      2. La gestione del servizio idrico integrato è sottratta al principio della libera concorrenza, è realizzata senza finalità lucrative, persegue finalità di carattere sociale e ambientale, ed è finanziata attraverso meccanismi di fiscalità generale e specifica nonché meccanismi tariffari.
      3. Il Governo provvede a conformarsi a quanto disposto dal presente articolo anche in sede di sottoscrizione di trattati o accordi internazionali.

Art. 5.
(Governo pubblico del ciclo naturale e integrato dell'acqua).

      1. Al fine di garantire il diritto all'acqua agli esseri umani, il diritto della natura e il diritto all'esistenza delle altre specie viventi, la funzione regolatoria del governo del ciclo naturale dell'acqua e della sua salvaguardia come bene ambientale è affidata all'esclusiva competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che esercita anche le competenze in materia di regolamentazione di tutti gli usi, produttivi o non produttivi, e del servizio idrico, nonché di determinazione delle componenti delle tariffe differenziate per uso umano e per tutti gli usi produttivi, comprese le concessioni, in conformità con i princìpi previsti dall'articolo 154 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e ai fini del raggiungimento e del mantenimento degli obiettivi di qualità ambientali stabiliti dalla direttiva. Le competenze relative alla programmazione delle grandi opere infrastrutturali a livello di reti idrauliche di rilievo nazionale nonché all'acqua per uso umano, comprese le bevande, e per usi produttivi ed energetici sono attribuite a un Comitato interministeriale composto dai rappresentanti dei Ministeri competenti in materia di risorse idriche, presieduto dal Ministro dell'ambiente

 

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e della tutela del territorio e del mare o da un suo delegato.
      2. Nel quadro delle competenze definite dalle norme costituzionali il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare esercita le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di tutela dell'ambiente e della determinazione del metodo tariffario al fine di garantire i livelli essenziali delle prestazioni per tutti gli usi del servizio idrico integrato e delle relative funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane, definite dalla parte terza, sezione III, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.
      3. Le regioni esercitano le funzioni e i compiti ad esse spettanti nel quadro delle competenze, costituzionalmente determinate e nel rispetto delle attribuzioni statali e, in particolare, provvedono a disciplinare il governo del rispettivo territorio, possibilmente unificando le competenze in un unico assessorato regionale. Redigono, inoltre, il piano di tutela delle acque, strumento di pianificazione e per la tutela qualitativa e quantitativa dei sistemi idrici, su scala regionale e di bacino idrografico. In funzione della non rilevanza economica del servizio idrico integrato è conferita alle regioni ordinarie, oltre alla definizione dei bacini di cui all'articolo 3, comma 3, la facoltà di stabilire il modello gestionale del servizio idrico integrato, fermo restando l'obbligo di scegliere tra i modelli previsti per gli enti di diritto pubblico.
      4. Gli enti locali, attraverso il consiglio di bacino, svolgono le funzioni di programmazione del piano di bacino, di organizzazione del servizio idrico integrato, di scelta della forma di gestione, di modulazione delle tariffe all'utenza sulla base del metodo definito dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché di affidamento della gestione e del relativo controllo.
      5. Le funzioni di controllo sull'attuazione delle disposizioni vigenti sono affidate a un'Autorità nazionale di vigilanza sulle risorse idriche, istituita con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. L'Autorità vigila
 

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sulle risorse idriche e controlla il rispetto della disciplina vigente in materia di tutela delle risorse e della salvaguardia ambientale esercitando i relativi poteri ad essa attribuiti dalla legge.
      6. L'Autorità di cui al comma 5, per lo svolgimento dei propri compiti, si avvale di un Osservatorio sui settori di propria competenza. L'Osservatorio svolge funzioni di raccolta, elaborazione e restituzione di dati statistici e conoscitivi costituendo una banca dati connessa con i sistemi informativi del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle autorità di bacino e dei soggetti di cui all'articolo 161, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.

Art. 6.
(Ripubblicizzazione della gestione del servizio idrico integrato. Decadenza delle forme di gestione. Fase transitoria).

      1. Gli acquedotti, le fognature, gli impianti di depurazione e le altre infrastrutture e dotazioni patrimoniali afferenti al servizio idrico integrato costituiscono il capitale tecnico necessario e indispensabile per lo svolgimento di un pubblico servizio e sono proprietà degli enti locali, che non possono cederla. Tali beni sono assoggettati al regime proprio del demanio pubblico ai sensi degli articoli 822 e 824 del codice civile. Essi sono inalienabili e gravati dal vincolo perpetuo di destinazione ad uso pubblico.
      2. La gestione e l'erogazione del servizio idrico integrato non possono essere separate e possono essere affidate esclusivamente a enti di diritto pubblico.
      3. Gli enti di diritto pubblico che gestiscono il servizio idrico integrato non sono assoggettati né al patto di stabilità interno relativo agli enti locali né alle limitazioni di carattere contrattuale od occupazionale stabilite per i lavoratori delle amministrazioni pubbliche.

 

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      4. Dalla data di entrata in vigore della presente legge non sono possibili acquisizioni di quote azionarie di società di gestione del servizio idrico integrato.
      5. Tutte le forme di gestione del servizio idrico affidate in concessione a terzi in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, se non decadute per contratto, decadono alla medesima data.
      6. Tutte le forme di gestione del servizio idrico affidate a società a capitale misto pubblico e privato in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, se non decadute per contratto, sono trasformate, previo recesso del settore dell'acqua e scorporo del ramo d'azienda relativo in caso di gestione di una pluralità di servizi, in società a capitale interamente pubblico. Il processo deve completarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      7. Le società risultanti dal processo di trasformazione di cui al comma 6 operano in conformità alle seguenti condizioni vincolanti:

          a) divieto di cessione di quote di capitale a qualsiasi titolo;

          b) esercizio della propria attività in via esclusiva nel servizio affidato;

          c) obbligo di sottostare a controllo da parte degli enti affidanti analogo a quello dagli stessi esercitato sui servizi a gestione diretta;

          d) obbligo di trasformazione in enti di diritto pubblico entro sei mesi dalla data di costituzione.
      8. Tutte le forme di gestione del servizio idrico affidate a società a capitale interamente pubblico in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, se non decadute per contratto, sono trasformate in enti di diritto pubblico entro un anno dalla medesima data di entrata in vigore.
      9. In caso di mancata osservanza di quanto stabilito dal presente articolo, il Governo esercita i poteri sostitutivi stabiliti dalla legge.    

 

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      10. Con decreto dei Ministri competenti, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, di seguito denominata «Conferenza unificata», sono definiti i criteri e le modalità alle quali le regioni e gli enti locali devono attenersi per garantire la continuità del servizio idrico integrato e la qualità dello stesso durante la fase transitoria di cui al presente articolo, assicurando la trasparenza e la partecipazione dei lavoratori e dei cittadini ai relativi controlli.

Art. 7.
(Istituzione del Fondo nazionale per la ripubblicizzazione del servizio idrico integrato).

      1. Al fine di attuare i processi di trasformazione societaria e aziendale di cui all'articolo 6, è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il Fondo nazionale per la ripubblicizzazione del servizio idrico integrato. Al finanziamento del Fondo si provvede tramite anticipazione della Cassa depositi e prestiti Spa.
      2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare emana un decreto con il quale disciplina le modalità e i criteri di accesso al Fondo di cui al comma 1.

Art. 8.
(Finanziamento del servizio idrico integrato).

      1. Il servizio idrico integrato è finanziato attraverso la fiscalità generale e specifica e attraverso la tariffa.
      2. I finanziamenti reperiti attraverso il ricorso alla fiscalità generale e i contributi nazionali ed europei sono destinati a coprire, in particolare, i costi di investimento

 

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per tutte le nuove opere del servizio idrico integrato e i costi di erogazione del quantitativo minimo vitale garantito, definito dall'articolo 9, comma 1.
      3. Al fine di accelerare gli investimenti nel servizio idrico integrato, con particolare riferimento alla ristrutturazione della rete idrica, con apposito decreto del Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito un apposito fondo, finanziato tramite l'anticipazione della Cassa depositi e prestiti Spa.

Art. 9.
(Finanziamento del servizio idrico integrato attraverso la tariffa).

      1. Con apposito decreto da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare definisce il metodo per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 9 della direttiva e in conformità ai seguenti princìpi:

          a) copertura integrale dei costi di gestione del servizio idrico integrato;

          b) copertura parziale dei costi di investimento, con specifico riferimento all'ammortamento e agli oneri finanziari derivanti dagli investimenti effettuati tramite il fondo di cui all'articolo 8, comma 3;

          c) copertura dei costi attinenti le attività di depurazione o di riqualificazione ambientale necessarie per compensare l'impatto delle attività per cui è concesso l'uso dell'acqua;

          d) copertura dei costi relativi alle attività di prevenzione e di controllo;

          e) articolazione tariffaria progressiva differenziata per fasce di consumo prevedendo che il consumo fino a 50 litri giornalieri per persona sia considerato quantitativo minimo vitale garantito, con costi a carico della fiscalità generale, e che

 

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quello superiore a 300 litri giornalieri per persona è equiparato all'uso commerciale.

      2. Il    consiglio di bacino procede, in funzione dei bilanci idrici, alla modulazione delle tariffe all'utenza sulla base del metodo definito dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del piano di bacino approvato ai sensi del comma 1, tenendo conto:

          a) della composizione del nucleo familiare. Gli scaglioni tariffari si applicano dopo aver diviso il consumo per i componenti familiari;

          b) della quantità dell'acqua erogata;

          c) dell'esigenza di razionalizzazione dei consumi e di eliminazione degli sprechi in funzione dei bilanci idrici.

      3. Il consiglio di bacino procede, altresì, sulla base del metodo tariffario definito dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla modulazione delle tariffe per usi produttivi differenziati per tipologie d'uso e per fasce di consumo, in conformità ai princìpi previsti dall'articolo 154 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, e successive modificazioni, e ai fini del raggiungimento e del mantenimento degli obiettivi di qualità ambientali previsti dalla direttiva.
      4. L'erogazione del quantitativo minimo vitale di cui all'articolo 2, comma 4, non può essere sospesa. In caso di morosità nel pagamento, il gestore provvede a installare un apposito meccanismo limitatore dell'erogazione, idoneo a garantire esclusivamente la fornitura giornaliera essenziale di 50 litri giornalieri per persona.
      5. Nel caso di inadempimento dell'utente, fermo restando quanto previsto dal comma 4, il soggetto gestore del servizio idrico integrato può procedere alla limitazione della fornitura idrica a condizione che:

          a) abbia preavvertito l'utente mediante comunicazione avente valore legale recante l'indicazione del giorno a partire

 

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dal quale procederà alla limitazione della fornitura;

          b) la limitazione della fornitura avvenga almeno trenta giorni dopo il ricevimento della comunicazione di cui alla lettera a).

      6. Nel caso di utenze domestiche, il soggetto gestore non può procedere alla limitazione della fornitura idrica, anche nelle forme della riduzione del flusso, se non previo accertamento giudiziale dell'inadempimento dell'utente, anche nelle forme di cui    agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile. Il presente comma si applica anche nel caso di utenze condominiali. Ai fini della determinazione della tariffa, gli enti competenti tengono conto delle utenze disagiate.
      7. In caso di mancato rispetto delle condizioni previste dal presente articolo, l'autorità giudiziaria, indipendentemente dall'accertamento dell'inadempimento dell'utente, ordina al soggetto gestore, anche nelle forme di cui all'articolo 700 del codice di procedura civile, l'allaccio immediato della fornitura idrica. Sono nulle tutte le disposizioni contrattuali e regolamentari incompatibili con il presente articolo.

Art. 10.
(Governo partecipativo del servizio idrico integrato).

      1. Al fine di favorire la partecipazione democratica, lo Stato e gli enti locali applicano nella redazione degli strumenti di pianificazione quanto previsto dall'articolo 14 della direttiva in materia di informazione e consultazione pubblica, garantendo massima trasparenza e adeguati strumenti di coinvolgimento anche nel processo decisionale relativo alla pianificazione, in conformità a quanto previsto dalla Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia

 

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in materia ambientale, fatta ad Aarhus il 25 giugno 1998 e resa esecutiva dalla legge 16 marzo 2001, n. 108.
      2. Al fine di assicurare un governo democratico della gestione del servizio idrico integrato, gli enti locali adottano forme di democrazia partecipativa che conferiscano strumenti di partecipazione attiva alle decisioni sugli atti fondamentali di pianificazione, programmazione e gestione ai lavoratori del servizio idrico integrato e agli abitanti del territorio. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni definiscono, attraverso normative di indirizzo, le forme e le modalità più idonee con cui organizzare la partecipazione e la discussione degli abitanti, dei lavoratori e delle loro forme associative e di rappresentanza sia nelle sedi di pianificazione e programmazione degli orientamenti di fondo del servizio idrico integrato, sia negli organi di gestione degli enti di diritto pubblico preposti alla gestione del servizio idrico integrato.
      3. Ai sensi dell'articolo 8 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli strumenti di democrazia partecipativa di cui al comma 1 del presente articolo devono essere disciplinati negli statuti delle province e dei comuni.
      4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo definisce la Carta nazionale del servizio idrico integrato, al fine di riconoscere il diritto all'acqua, di cui all'articolo 2, e di fissare i livelli e gli standard minimi di qualità del servizio idrico integrato. La Carta nazionale del servizio idrico integrato disciplina, altresì, le modalità di vigilanza sulla corretta applicazione della stessa, definendo le eventuali sanzioni applicabili.
      5. Le sedute del consiglio di bacino sono pubbliche e la loro convocazione è resa nota nelle forme che garantiscono la massima possibilità di diffusione. Devono inoltre essere pubblicati nel sito istituzionale dei consigli di bacino i verbali delle sedute e le deliberazioni assunte, con relativi
 

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allegati, in conformità a quanto disposto dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. I soggetti gestori del servizio idrico integrato devono rendere pubblici, tramite idonei strumenti, anche informatici, tutti gli atti e i provvedimenti che prevedono impegni di spesa.

Art. 11.
(Fondo nazionale di solidarietà internazionale).

      1. Al fine di favorire l'accesso all'acqua potabile da parte di tutti gli abitanti del pianeta e di contribuire alla costituzione di una fiscalità generale universale che lo garantisca, è istituito, presso il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Fondo nazionale di solidarietà internazionale, posto sotto la vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro degli affari esteri, da destinare a progetti di sostegno all'accesso all'acqua e ai servizi igienico-sanitari, gestiti attraverso forme di cooperazione decentrata e partecipata dalle comunità locali dei Paesi di erogazione e dei Paesi di destinazione, con l'esclusione di qualsiasi profitto o interesse privatistico.
      2. Il Fondo di cui al comma 1 si avvale, fra le altre, delle seguenti risorse:

          a) prelievo in tariffa di 1 centesimo di euro per metro cubo di acqua erogata a cura del gestore del servizio idrico integrato;

          b) prelievo fiscale nazionale di 1 centesimo di euro per ogni bottiglia di acqua minerale commercializzata.

      3. Le risorse di cui alla lettera a) del comma 2 sono destinate esclusivamente alle finalità di cui al comma 1.
      4. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono erogate tramite bandi emanati dai Ministri competenti di cui al medesimo comma 1, i cui criteri sono definiti in sede di Conferenza unificata.

 

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Art. 12.
(Disposizioni finanziarie).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per quanto attiene al ricorso alla fiscalità generale, di cui all'articolo 8, commi 2 e 3, si provvede attraverso:

          a) la destinazione, in sede di approvazione del seguito di legge di stabilità, di una quota annuale di risorse pari a 1 miliardo di euro proveniente da una corrispondente riduzione delle spese militari, a partire da quelle stanziate per l'acquisto degli aerei cacciabombardieri F35;

          b) la destinazione di una quota parte, pari a 2 miliardi di euro annui, delle risorse derivanti dalla lotta all'evasione e all'elusione fiscali;

          c) la destinazione delle risorse provenienti da una tassa di scopo pari a 1 centesimo di euro per ogni bottiglia in PoliEtilenTereftalato (PET) commercializzata;

          d) la destinazione dei fondi derivanti dalle sanzioni irrogate per violazione delle disposizioni vigenti in materia di tutela del patrimonio idrico;

          e) l'allocazione di una quota annuale delle risorse derivanti dall'introduzione di una tassa di scopo relativa al prelievo fiscale sulla produzione e sull'uso di sostanze chimiche inquinanti per l'ambiente idrico;

          f) la destinazione di una quota parte delle risorse aggiuntive provenienti da un aumento dell'importo dell'imposta sulle transazioni finanziarie.

      2. Il Governo è delegato a adottare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la definizione delle tasse di scopo di cui al comma 1, lettere c) ed e), in conformità ai princìpi e criteri direttivi desumibili dalla presente legge.