CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 2408 |
Onorevoli Colleghi! Il bullismo e gli atti di violenza commessi da bambini e da adolescenti nei confronti di coetanei, sempre più spesso portati alla luce dalla cronaca con esiti a volte anche tragici, rappresentano oggi un problema attinente alla tutela dei minorenni non più trascurabile e, anzi, di primaria importanza.
Il «bullo» è spesso un bambino o un adolescente insicuro e ansioso con una bassa autostima che adotta comportamenti di persistente condotta aggressiva, intenzionale e premeditata nei confronti di un soggetto più debole incapace di difendersi.
Come testimoniato da diversi studi, questi episodi di prevaricazione si consumano frequentemente in ambito scolastico e alla presenza di compagni aventi il ruolo di complici o di semplici spettatori; ciò mette in luce come il bullismo non riguardi unicamente l'esecutore e la vittima, ma sia un fenomeno di gruppo legato a dinamiche psicologiche e comportamentali più ampie.
Le condotte poste in essere non riguardano unicamente la violenza fisica ma anche quella psicologica. Stando ai dati diffusi da telefono azzurro e da Eurispes (2011) su 1.496 studenti di scuole italiane di età compresa tra i 12 e i 18 anni, le forme di prevaricazione più comunemente messe in atto sono la diffusione di informazioni false o negative sul conto della vittima (25,2 per cento) nonché provocazioni e prese in giro ripetute (22,8 per cento). Il 10,4 per cento dei ragazzi intervistati
1. Ai fini della presente legge con il termine «bullismo» si intende qualunque atto, anche solo tentato, perpetrato in danno di un minorenne, di:
a) molestia, ingiuria, diffamazione, minaccia o ricatto;
b) aggressione o persecuzione psicologica, anche non integrante reato;
c) diffusione di voci diffamatorie o false accuse;
d) percosse, lesioni, furti o volontario danneggiamento di cose altrui al fine di molestare la vittima, anche non integranti reato;
e) offese aventi ad oggetto l'orientamento sessuale, la razza, la lingua, la religione, l'opinione politica o le condizioni personali o sociali della vittima;
f) furto d'identità, manipolazione, alterazione, sottrazione o trattamento illecito dei dati personali;
g) istigazione al suicidio o all'autolesionismo, in qualunque forma anche non integrante reato.
2. Ai fini della presente legge con il termine «bullismo informatico» si intende qualunque atto, anche solo tentato, di cui al comma 1, perpetrato tramite rete telefonica o telematica, messaggistica istantanea, posta elettronica o social network, nonché la volontaria immissione nella rete internet di immagini, video o altri contenuti multimediali aventi ad oggetto minorenni al fine di offenderne l'onore o il
1. La presente legge ha come finalità il contrasto del bullismo e del bullismo informatico in danno ai minorenni in ogni loro forma e manifestazione, privilegiando azioni a carattere formativo, preventivo ed educativo.
2. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, ciascuno nell'ambito della propria competenza, sono coinvolti nella tutela dei minorenni vittime o autori di atti di bullismo o di bullismo informatico, con finalità rieducative e di recupero.
1. Qualora un minorenne sia vittima di atti di bullismo informatico, il genitore o chi ne fa le veci può presentare al responsabile del sito internet ove sono stati diffusi i dati personali del minorenne richiesta di oscuramento, di rimozione o di blocco di tali dati.
2. La richiesta di cui al comma 1 può essere avanzata anche qualora gli atti compiuti in danno del minorenne non integrino autonomo reato o violazione dell'articolo 167 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
3. Qualora entro le ventiquattro ore successive al ricevimento della richiesta di cui al comma 1, il responsabile non abbia provveduto, o qualora non sia stato possibile identificarlo, l'interessato può rivolgere analoga richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al Garante per la protezione dei dati personali che, entro quarantotto ore dal ricevimento della richiesta, provvede ai sensi degli articoli 143 e 144 del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del bullismo informatico.
2. Il tavolo tecnico di cui al comma 1 è costituito da rappresentanti del Ministero dell'interno, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della giustizia, del Garante per l'infanzia e l'adolescenza, del Comitato di applicazione del codice di autoregolamentazione media e minori, del Garante per la protezione dei dati personali e delle associazioni coinvolte nel programma Safer internet Italia.
3. Il tavolo tecnico di cui al comma 1 redige, entro sessanta giorni dal suo insediamento, un piano di azione integrato per il contrasto e la prevenzione del bullismo e del bullismo informatico, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea in materia e nell'ambito del programma pluriennale dell'Unione europea di cui alla decisione 1351/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a un programma comunitario pluriennale per la protezione dei bambini che usano internet e altre tecnologie di comunicazione.
4. Il piano di azione di cui al comma 3 comprende altresì la redazione di un codice di autoregolamentazione per la prevenzione e il contrasto del bullismo informatico, rivolto agli operatori che forniscono servizi di social networking e agli altri operatori della rete internet. Tale codice prevede l'istituzione di un comitato di monitoraggio al quale è assegnato il compito di adottare un marchio di qualità da attribuire ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica e ai produttori
1. Ogni istituto scolastico, nell'ambito della propria autonomia, nomina, fra i docenti, un referente per il contrasto del bullismo e del bullismo informatico, indicato dal collegio dei docenti, con il compito di raccogliere dati e di coordinare le misure di prevenzione e di contrasto del bullismo e del bullismo informatico.
1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca emana linee guida per la prevenzione, la protezione e il contrasto del fenomeno del bullismo e del bullismo informatico negli istituti scolastici di ogni ordine e grado.
2. Le linee guida di cui al comma 1 prevedono corsi di formazione per il personale scolastico al fine di garantire l'acquisizione di competenze teoriche e pratiche idonee a prevenire e a contrastare il bullismo e il bullismo informatico, nonché a fornire sostegno alle vittime.
3. Ogni istituto scolastico garantisce la partecipazione del proprio referente di cui all'articolo 5 ai corsi di formazione di cui al comma 2 del presente articolo.
4. Gli uffici scolastici regionali garantiscono l'emanazione di bandi per il finanziamento di progetti di particolare interesse elaborati da reti di scuole in collaborazione con gli enti locali, i servizi territoriali e le Forze dell'ordine nonché
1. Per l'attuazione della presente legge, gli istituti scolastici e gli enti locali si avvalgono del supporto della polizia postale e delle comunicazioni anche al fine di informare i minorenni e le loro famiglie circa i pericoli derivanti dal bullismo e dal bullismo informatico, dall'adescamento e dalla violazione della riservatezza, nonché circa i diritti e i doveri connessi all'utilizzo delle tecnologie informatiche e telematiche.
1. Nell'ambito della propria autonomia e in conformità alle linee guida di cui all'articolo 6, ogni istituto scolastico provvede ad informare ed educare gli studenti circa il corretto e sicuro utilizzo della rete internet, anche tramite le linee guida di cui all'articolo 6.
2. L'educazione all'uso consapevole della rete internet è inserita negli istituti scolastici di ogni ordine e grado ai sensi di quanto previsto dalle linee guida di cui all'articolo 6.
1. Il dirigente scolastico che venga a conoscenza, anche tramite i docenti, di atti di bullismo o di bullismo informatico di cui all'articolo 1 informa senza indugio i genitori (o chi ne fa le veci) dei minorenni coinvolti.
2. Valutate la gravità e la reiterazione della condotta di bullismo o di bullismo informatico, il dirigente scolastico può convocare una riunione con i soggetti coinvolti, con il referente per la prevenzione del bullismo di cui all'articolo 5 e con le altre figure professionali (quali educatori o psicologi con competenze specifiche) al fine di predisporre percorsi personalizzati per l'assistenza alla vittima e per la rieducazione dell'autore degli atti di bullismo o di bullismo informatico.
1. Fino alla presentazione della denuncia o alla proposizione della querela per un reato previsto dagli articoli 594, 595 e 612 del codice penale o dall'articolo 167 del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, commesso, mediante la rete internet, da un minorenne di età superiore ad anni quattordici nei confronti di altro minorenne, è applicabile la procedura di ammonimento di cui all'articolo 8 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e successive modificazioni.
1. La polizia postale e delle telecomunicazioni su richiesta motivata dell'autorità giudiziaria, a pena di nullità, svolge
1. La Presidenza del Consiglio dei ministri in collaborazione con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in conformità a quanto previsto dal piano di azione integrato di cui all'articolo 4, comma 3, predispone periodiche campagne di informazione, di sensibilizzazione e di prevenzione del bullismo e del bullismo informatico avvalendosi del supporto dei principali mezzi di informazione e di comunicazione.