CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 2071 |
Onorevoli Colleghi! Il volontariato e l'associazionismo sociale hanno acquisito negli anni un'importanza crescente nel garantire, implementare e progettare nuovi e spesso essenziali servizi alla popolazione, con un'attenzione particolare rivolta ai giovani e agli anziani. Nell'ottica dell'ormai consolidato principio di sussidiarietà orizzontale tra istituzioni, associazioni e singoli cittadini, il volontariato di stampo solidaristico ha saputo ritagliarsi lo spazio di un vero e proprio soggetto di riferimento nel fronteggiare le sfide della modernità e le complessità della società plurale.
Nello svolgere le attività d'istituto, ormai le più variegate, le associazioni si avvalgono sempre più spesso dell'esperienza personale, della disponibilità e delle capacità dei propri associati, richiedendo loro un impegno costante e gratuito. Tale gratuità è stata in parte temperata, ai sensi della normativa vigente, dalla possibilità di riconoscere ai volontari rimborsi per le spese effettivamente sostenute e documentate dagli stessi nell'esercizio dell'attività cui sono dediti.
Questa modalità ha ingenerato negli anni dubbi e perplessità applicativi, oltre a determinare un significativo appesantimento burocratico per i soggetti preposti alla rendicontazione e al controllo, non ultime le amministrazioni locali che con sempre maggiore frequenza intrattengono
1. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge 11 agosto 1991, n. 266, è sostituito dal seguente:
«2. L'attività del volontario è gratuita. Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall'organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, anche se non documentabili, entro i limiti stabiliti dalla legge».
1. All'articolo 18 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«3. Le associazioni possono rimborsare ai propri associati le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, anche se non documentabili, entro i limiti stabiliti dalla legge».
1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 67, comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«m-bis) i rimborsi di spesa, anche se non documentabili, riconosciuti ai propri
b) all'articolo 69, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2-bis. I rimborsi forfettari di cui alla lettera m-bis) del comma 1 dell'articolo 67 non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a 2.000 euro».
1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.