XVII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2299



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

CANCELLERI, VILLAROSA, CASTELLI, AGOSTINELLI, ALBERTI, ARTINI, BALDASSARRE, BARBANTI, BARONI, BASILIO, BATTELLI, BECHIS, BENEDETTI, MASSIMILIANO BERNINI, PAOLO BERNINI, NICOLA BIANCHI, BONAFEDE, BRESCIA, BRUGNEROTTO, BUSINAROLO, BUSTO, CARIELLO, CARINELLI, CASO, CECCONI, CHIMIENTI, CIPRINI, COLLETTI, COLONNESE, COMINARDI, CORDA, COZZOLINO, CRIPPA, CURRÒ, DA VILLA, DADONE, DAGA, DALL'OSSO, D'AMBROSIO, DE LORENZIS, DE ROSA, DEL GROSSO, DELLA VALLE, DELL'ORCO, DI BATTISTA, DI BENEDETTO, LUIGI DI MAIO, MANLIO DI STEFANO, DI VITA, DIENI, D'INCÀ, D'UVA, FANTINATI, FERRARESI, FICO, FRACCARO, FRUSONE, GAGNARLI, GALLINELLA, LUIGI GALLO, SILVIA GIORDANO, GRANDE, GRILLO, CRISTIAN IANNUZZI, L'ABBATE, LIUZZI, LOMBARDI, LOREFICE, LUPO, MANNINO, MANTERO, MARZANA, MICILLO, MUCCI, NESCI, NUTI, PARENTELA, PESCO, PETRAROLI, PINNA, PISANO, PRODANI, RIZZETTO, RIZZO, PAOLO NICOLÒ ROMANO, ROSTELLATO, RUOCCO, SARTI, SCAGLIUSI, SEGONI, SIBILIA, SORIAL, SPADONI, SPESSOTTO, TERZONI, TOFALO, TONINELLI, TRIPIEDI, TURCO, VACCA, SIMONE VALENTE, VALLASCAS, VIGNAROLI, ZOLEZZI

Soppressione della società Equitalia Spa e trasferimento delle funzioni in materia di riscossione all'Agenzia delle entrate, nonché determinazione del limite massimo degli oneri a carico dei contribuenti nei procedimenti di riscossione

Presentata l'11 aprile 2014


      Onorevoli Colleghi! Dal 1o ottobre 2006, con il decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006, denominato «decreto Bersani-Visco», è stato soppresso il sistema di affidamento in concessione del servizio nazionale della riscossione e le funzioni relative alla riscossione sono state attribuite

 

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all'Agenzia delle entrate che le esercita tramite la società Equitalia Spa.
      Le modalità con cui la società Equitalia Spa effettua la riscossione si sono rivelate strumenti vessatori nei confronti di imprese, artigiani, commercianti e famiglie. La società, infatti, fa lievitare considerevolmente il livello effettivo di tassazione in quanto ai tributi pregressi sono aggiunti le spese di riscossione, le penali e gli interessi che, sommati, arrivano a toccare il tasso d'usura. Il risultato è stato l'ulteriore inasprimento della pressione fiscale.
      Gli elementi componenti della riscossione risultano, pertanto, ingiustificati e irrazionali in quanto sono, esclusivamente, a favore della società Equitalia Spa: il diritto all'aggio è pari al 9 per cento o all'8 per cento per i ruoli emessi dal 1o gennaio 2013; l'interesse di mora è pari allo 0,615 per cento annuo; il diritto delle spese di esecuzione e delle spese di notifica è pari a 5,88 euro; gli interessi sono calcolati con il cosiddetto «metodo alla francese».
      Se il debitore paga oltre la data di sessanta giorni stabilita dalla legge verrà corrisposto, alla società Equitalia Spa, l'importo del debito aumentato di tutti i componenti citati: gli importi relativi agli interessi di mora alle sanzioni sono attribuiti all'ente creditore, mentre gli importi relativi al diritto all'aggio e alle spese di notifica sono attribuiti alla società Equitalia Spa.
      Se il debitore paga entro i sessanta giorni prescritti, l'importo relativo al diritto all'aggio è ripartito tra il debitore e l'ente creditore, oltre agli importi relativi agli interessi di mora e alle spese di notifica. In tale caso si garantisce quindi sempre il 9 per cento o l'8 per cento dell'importo alla società Equitalia Spa a discapito dell'ente creditore, che dovrà procedere al pagamento di una somma «non dovuta».
      Quanto esposto è legale perché regolamentato dal codice civile ma è, al contempo, profondamente ingiusto in quanto la società Equitalia Spa, essendo una società per azioni, non mira a recuperare crediti non pagati bensì a garantirsi un guadagno.
      Questi poteri e le modalità con le quali essi sono stati affidati a una società per azioni non hanno portato i risultati sperati in termini di lotta all'evasione fiscale e di riscossione dei crediti, ma hanno aumentato la distanza tra il cittadino e le istituzioni. Non pochi sono stati gli atti intimidatori nei confronti della società Equitalia Spa e dei suoi rappresentanti e di continuo si assiste al suicidio di numerosi cittadini debitori vessati dall'eccessiva burocrazia e da una procedura di riscossione certamente poco favorevole al contribuente.
      Le considerazioni fatte trovano conferma anche nell'ultima relazione sullo stato dell'attività di riscossione nel 2011 (doc. CI, n. 1 del Senato della Repubblica) presentata dall'allora Ministro dell'economia e delle finanze, il dottor Grilli, in cui emerge che: «nel secondo semestre 2011 l'acuirsi della crisi economica ha determinato la diffusione di un clima di tensione e di ostilità contro Equitalia (...). Tali contestazioni, unite all'adeguamento dei sistemi informatici alle misure legislative approvate dal Parlamento in luglio, hanno generato riflessi negativi sull'andamento dell'attività di riscossione, testimoniato da una riduzione degli incassi».
      Come testimoniato dalla stampa e dalle indagini della magistratura, un ulteriore motivo che contribuisce al malfunzionamento del vigente sistema della riscossione è la facilità con la quale risulta possibile corrompere i funzionari della società Equitalia Spa, circostanza, quest'ultima, ulteriormente aggravata dalla poco adeguata attività di controllo del Ministero dell'economia e delle finanze.
      Oltre al danno, quindi, anche la beffa di un palese conflitto di interessi che si manifesta con il doppio incarico dato al Direttore dell'Agenzia delle entrate che diviene anche Presidente della società Equitalia Spa, in quanto l'Agenzia delle entrate vanta una partecipazione societaria pari al 51 per cento nella medesima società. Si palesa quindi una circostanza in base alla quale il controllato è anche controllore di se stesso.
 

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      Nella presente proposta di legge, all'articolo 1 si prevede la soppressione della società Equitalia Spa a decorrere dal 1o gennaio 2015 e il passaggio delle relative funzioni all'Agenzia delle entrate, esercitate, concretamente, dalla Direzione centrale per la riscossione, la quale subentra integralmente nei diritti e negli oneri relativi all'esercizio delle funzioni di riscossione della società Equitalia Spa e delle società pubbliche ad essa collegate.
      L'articolo 2 reca disposizioni in materia di riscossione prevedendo che gli interessi, le more, gli aggi e le sanzioni per il ritardato o mancato pagamento delle cartelle esattoriali maturati fino alla data di entrata in vigore della legge, fatta eccezione per le cartelle esattoriali in relazione alle quali è stata pronunciata una sentenza passata in giudicato avente ad oggetto i reati di natura fiscale, sono considerati estinti e sono sostituiti dal pagamento di un interesse pari alla misura del tasso Euribor a dodici mesi da applicare sulla base delle modalità e dei criteri stabiliti da un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge, comunque gli interessi, le more, gli aggi e le sanzioni per il ritardato o mancato pagamento delle cartelle esattoriali non possono superare il valore del tasso medio stabilito dalla legge 7 marzo 1996, n. 108.
      L'articolo 3 reca disposizioni in materia di assunzioni presso l'Agenzia delle entrate – Direzione centrale per la riscossione, prevedendo una riserva pari al 50 per cento delle assunzioni per il personale impiegato presso la società Equitalia Spa.
      L'articolo 4 reca le disposizioni finali.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Soppressione della società Equitalia Spa).

      1. A decorrere dal 1o gennaio 2015 le funzioni relative alla riscossione nazionale attribuite alla società Equitalia Spa dall'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni, sono trasferite all'Agenzia delle entrate.
      2. Entro il termine indicato al comma 1, l'Agenzia delle entrate istituisce, nel proprio ambito, la Direzione centrale per la riscossione, alla quale è attribuito l'esercizio delle funzioni di cui al medesimo comma 1.
      3. L'Agenzia delle entrate subentra integralmente nei rapporti attivi e passivi relativi all'esercizio delle funzioni di riscossione nazionale della società Equitalia Spa e delle società pubbliche ad essa collegate, che sono soppresse a decorrere dalla data indicata al comma 1.

Art. 2.
(Disposizioni in materia di riscossione).

      1. La Direzione centrale per la riscossione dell'Agenzia delle entrate, per l'esercizio delle funzioni ad essa attribuite ai sensi dell'articolo 1, si avvale degli uffici centrali e periferici della medesima Agenzia.
      2. Gli interessi, le more, gli aggi e le sanzioni per il ritardato o mancato pagamento delle cartelle esattoriali, maturati fino alla data di entrata in vigore della presente legge, sono estinti e sono sostituiti dal pagamento di un interesse pari alla misura del tasso Euribor a dodici mesi, da applicare sulla base delle modalità e dei criteri stabiliti ai sensi del comma 3. Il

 

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presente comma non si applica alle cartelle esattoriali in relazione alle quali è stata pronunciata una sentenza passata in giudicato avente ad oggetto i reati previsti dagli articoli da 2 a 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e successive modificazioni.
      3. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di istituzione della Direzione centrale per la riscossione prevista ai sensi dell'articolo 1, comma 2, sono stabiliti le modalità e i criteri per l'attuazione del presente articolo.
      4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli interessi, le more, gli aggi e le sanzioni per il ritardato o mancato pagamento connessi alle cartelle esattoriali non possono complessivamente superare il limite stabilito ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, e successive modificazioni.

Art. 3.
(Disposizioni in materia di personale della Direzione centrale per la riscossione dell'Agenzia delle entrate e regime transitorio).

      1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il patrimonio e le strutture della società Equitalia Spa e delle società pubbliche ad essa collegate sono trasferiti all'Agenzia delle entrate.
      2. Per le esigenze operative connesse allo svolgimento delle attività di riscossione previste dalla presente legge, l'Agenzia delle entrate, entro il termine di cui al comma 1, è autorizzata ad assumere personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Il 50 per cento delle assunzioni è riservato al personale già dipendente della società Equitalia Spa e delle società ad essa collegate. La riserva è valida fino all'impiego di tutto il medesimo personale.
      3. La società Equitalia Spa, entro il termine di cui al comma 1, continua ad operare in regime transitorio sulla base delle modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro trenta giorni

 

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dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.
(Disposizioni finali).

      1. Il capitale sociale della società Equitalia Spa e delle società ad essa collegate è versato al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui all'articolo 44 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.
      2. Entro il 31 dicembre 2014 la società Equitalia Spa è tenuta a trasmettere agli enti creditori le comunicazioni di inesigibilità al fine del discarico per inesigibilità e della reiscrizione nei ruoli previsti dagli articoli 19 e 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni.
      3. Gli enti creditori, entro due anni dalla ricezione delle comunicazioni di cui al comma 2, effettuano i relativi controlli. A tale fine la documentazione cartacea è richiesta direttamente all'Agenzia delle entrate. Entro i successivi due anni, per i ruoli dichiarati inesigibili in via definitiva e contenenti crediti tributari erariali, l'Agenzia delle entrate provvede a comunicare al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze la percentuale di abbattimento dei crediti tributari ai fini della svalutazione dei residui attivi da iscrivere nel bilancio di previsione dello Stato. Entro il medesimo termine, gli enti creditori diversi dallo Stato hanno l'obbligo di rettificare l'ammontare dei residui attivi nei rispettivi bilanci di previsione.