CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 1953 |
Onorevoli Colleghi! – L'affollamento istituzionale, generato da una distorta e «generosa» interpretazione del principio del pluralismo istituzionale affermato dall'articolo 5 della Costituzione, ha determinato una costante frantumazione delle articolazioni funzionali (comunità montane e collinari, centri per l'impiego, distretti industriali, aree di sviluppo industriale, ambiti territoriali ottimali e altri) e amministrative (circondari, circoscrizioni comunali), senza che siano state ricondotte a omogeneità da un coerente disegno unitario del sistema autonomistico.
Ad accentuare ancora di più tale tendenza hanno significativamente contribuito la revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione e la legislazione ordinaria conseguente, che hanno valorizzato quale unico aggregante territoriale la dimensione demografica, trascurando totalmente nel processo di riammagliamento funzionale e amministrativo gli aspetti storici, economici, sociali e di morfologia fisica territoriale (montagne, bacini idrografici e altro).
Con la riforma costituzionale del 2001, inoltre, lo Stato ha conservato competenza legislativa su un numero limitato e tassativo di materie riguardanti gli enti territoriali (legislazione elettorale, organi e funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle città metropolitane), spettando per il resto alla competenza legislativa regionale: a) attribuire ai comuni ulteriori funzioni amministrative; b) disciplinare gli ambiti territoriali minimi cui condizionare l'attribuzione di funzioni; c) disciplinare le forme associative e di cooperazione (comunità montane, unioni di comuni, convenzioni, consorzi, uffici comuni, delega di funzioni a comuni più
1) Del Tanaro (polarità urbane: Alessandria; comunità territoriali: Alessandria, Casale, Asti, Alba, Fossano, Saluzzo, Cuneo, Mondovì);
2) Torino (area metropolitana: Torino; comunità territoriali: Pinerolese, Ivrea);
3) Valle D'Aosta (Aosta, Saint Vincent, Courmayeur);
4) Valsesia (polarità urbane: Novara; comunità territoriali: Novara, Vercelli, Biella, Borgosesia, Borgomanero, Verbania Domodossola Crescentino);
5) Milano (area metropolitana: Milano; comunità territoriali: Pavia, Vigevano, Tortona, Novi Ligure, Busto Arsizio);
6) Insubria (polarità urbane: Bergamo; comunità territoriali: Bergamo, Sesto Calende, Como, Lecco, Chiavenna, Varese, Sondrio, Bormio, Edolo);
7) Liguria (area metropolitana: Genova; comunità territoriali: Ventimiglia, Sanremo, Savona, Imperia, Albenga, Finale, Cairo Montenotte, Chiavari)
8) Padania occidentale (polarità urbane: Piacenza, Parma; comunità territoriali: Piacenza, Parma, Cremona, Lodi, Crema, Fiorenzuola-Fidenza);
9) Del Garda (polarità urbane: Brescia, Verona; comunità territoriali: Brescia, Verona, Mantova, Legnago);
10) Padania orientale (polarità urbane: Ferrara; comunità territoriali: Ferrara, Rovigo, Adria, Comacchio, Argenta);
11) Trentino (polarità urbane: Trento; comunità territoriali: Trento, Rovereto, Cles, Tione, Cavalese, Arco, Feltre, Agordo, Belluno, Cortina);
12) Alto Adige (polarità urbane: Bolzano; comunità territoriali: Bolzano, Merano, Bressanone, Brunico);
13) Veneto (area metropolitana: Venezia; polarità urbane: Padova, Vicenza; comunità territoriali: Padova, Vicenza, Treviso, Belluno, Schio, Bassano del Grappa, Castelfranco, Montebelluna, Conegliano, Feltre, Agordo, Cortina, Portogruaro);
14) Friuli (area metropolitana: Trieste; polarità urbane: Udine; comunità territoriali: Udine, Pordenone, Gorizia, Tolmezzo);
15) Emilia (area metropolitana: Bologna; polarità urbane: Modena, Reggio Emilia; comunità territoriali: Modena, Reggio Emilia, Carpi, Sassuolo, Castelnuovo Monti, Pavullo, Mirandola);
16) Romagna (polarità urbane: Ravenna, Rimini, Forlì, Cesena; comunità territoriali: Imola, Faenza, Lugo, Forlì, Cesena e Rimini);
17) Tirrenia (polarità urbane: Livorno, La Spezia; comunità territoriali: La Spezia, Massa-Carrara, Aulla, Barga, Viareggio, Pisa, Lucca, Volterra, Cecina, Piombino, Porto Ferraio);
18) Firenze (area metropolitana: Firenze; polarità urbane: Prato, Arezzo; comunità territoriali: Empoli, Montecatini, Pistoia, Prato, Arezzo, Bibbiena, Borgo San Sepolcro);
19) Etruria (comunità territoriali: Siena, Grosseto, Viterbo, Poggibonsi, Follonica, Orbetello, Manciano, Pitigliano, San Quirico, Montepulciano, Castel del Piano, Civitavecchia);
20) Umbria (polarità urbane: Perugia, Terni; comunità territoriali: Perugia, Terni, Città di Castello, Gubbio, Assisi, Gualdo Tadino, Foligno, Norcia, Spoleto, Orvieto, Todi, Rieti);
21) Marche (polarità urbane: Ancona, Pesaro; comunità territoriali: Ancona, Pesaro, Fano, Senigallia, Jesi, Fabriano, Urbino, Macerata, Ascoli Piceno, Fermo, San Severino, Recanati, Camerino, Civitanova, San Benedetto);
22) Roma Capitale (area metropolitana: Roma);
23) Ciociaria (polarità urbane: Latina; comunità territoriali: Latina, Frosinone, Isernia, Terracina, Sora, Cassino, Formia);
24) Abruzzo (polarità urbane: Pescara; comunità territoriali: L'Aquila, Pescara, Teramo, Avezzano, Sulmona, Giulianova, Atessa, Castel di Sangro, Vasto);
25) Napoletano (area metropolitana: Napoli; comunità territoriali: Caserta, Piedimonte Matese);
26) Campania (polarità urbane: Salerno; comunità territoriali: Salerno, Avellino, Amalfi, Sala Consilina, Sapri, Vallo della Lucania, Avellino, Sant'Angelo dei Lombardi);
27) Daunia (polarità urbane: Foggia; comunità territoriali: Termoli, Campobasso, San Severo, Vieste, San Giovanni Rotondo, Manfredonia, Cerignola, Benevento, Ariano Irpino, Circello);
28) Puglia (area metropolitana: Bari; polarità urbane: Barletta, Andria; comunità territoriali: Barletta, Altamura, Monopoli);
29) Salento (polarità urbane: Lecce, Taranto; comunità territoriali: Lecce, Taranto, Fasano, Brindisi, Otranto, Casarano);
30) Basilicata (comunità territoriali: Melfi, Potenza, Matera, Moliterno, Pisticci, Policoro, Lauria);
31) Calabria (polarità urbane: Catanzaro; comunità territoriali: Cosenza, Catanzaro, Vibo Valentia, Crotone, Castrovillari, Praia a mare, Cassano allo Ionio, Paola, Rossano, Petilia Policastro, Lametia, Soverato);
32) Dello Stretto (area metropolitana: Reggio Calabria, Messina; comunità territoriali: Reggio Calabria, Messina, Gioia Tauro, Locri, Patti-Capo d'Orlando);
33) Sicilia ionica (area metropolitana: Catania; polarità urbane: Siracusa; comunità territoriali: Siracusa, Noto, Caltagirone, Enna, Nicosia, Gela, Ragusa);
34) Sicilia occidentale (area metropolitana: Palermo; comunità territoriali: Trapani, Castelvetrano, Corleone, Cefalù, Sciacca, Agrigento, Caltanissetta);
35) Sardegna settentrionale (polarità urbane: Sassari; comunità territoriali: Sassari, Tempio Pausania, Arzachena, Olbia, Siniscola, Nuoro, Macomer);
36) Sardegna meridionale (area metropolitana: Cagliari; comunità territoriali: Oristano, Carbonia, Lanusei, Muravera).
Il punto di partenza è duplice: il diffuso riconoscimento dell'inefficienza dell'attuale assetto politico-amministrativo e la
1. Sono abolite le Province.
2. All'articolo 114 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «dalle Province,» sono soppresse;
b) al secondo comma, le parole: «le Province,» sono soppresse;
c) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «La legge dello Stato definisce le funzioni, le modalità di finanziamento e l'ordinamento delle Città metropolitane, ente di governo delle aree metropolitane.».
1. L'articolo 116 della Costituzione è abrogato.
2. All'articolo 117 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, lettera p), le parole: «, Province» sono soppresse;
b) al quinto comma, le parole: «e le Province autonome di Trento e Bolzano» sono soppresse;
c) al sesto comma, le parole: «, le Province» sono soppresse.
3. All'articolo 118 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, la parola: «Province,» è soppressa;
b) al secondo comma, le parole: «, le Province» sono soppresse;
c) al quarto comma, le parole: «, Province» sono soppresse.
4. All'articolo 119 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «le Province,» sono soppresse;
b) al secondo comma, le parole: «le Province,» sono soppresse;
c) al quarto comma, le parole: «alle Province,» sono soppresse;
d) al quinto comma, le parole: «Province,» sono soppresse;
e) al sesto comma, le parole: «le Province,» sono soppresse.
5. All'articolo 120, secondo comma, della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «Il Governo» sono sostituite dalle seguenti: «Lo Stato»;
b) le parole: «, delle Province» sono soppresse.
6. All'articolo 122, primo comma, della Costituzione le parole: «della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge» sono soppresse.
7. All'articolo 132 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione e aggregati ad un'altra».
8. All'articolo 133 della Costituzione, il primo comma è abrogato.
9. La rubrica del titolo V della parte seconda della Costituzione è sostituita dalla seguente: «Le Regioni e i Comuni».
1. L'articolo 131 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 131. – Sono costituite le seguenti Regioni: Del Tanaro, Torino, Valle d'Aosta, Valsesia, Milano, Insubria, Liguria, Padania occidentale, Del Garda, Padania orientale, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli, Emilia, Romagna, Tirrenia, Firenze, Etruria, Umbria, Marche, Roma Capitale, Ciociaria, Abruzzo, Napoletano, Campania, Daunia, Puglia, Salento, Basilicata, Calabria, Dello Stretto, Sicilia ionica, Sicilia occidentale, Sardegna settentrionale, Sardegna meridionale».
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale le province sono soppresse e, sulla base di criteri e dei requisiti generali definiti con legge dello Stato, sono individuate dallo Stato e dalle regioni, nell'ambito delle rispettive competenze, le forme e le modalità di esercizio delle relative funzioni.