XVII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1948



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

CARRESCIA, COMINELLI, CAPONE, BIONDELLI, CIMBRO, D'INCECCO, FRAGOMELI, LODOLINI, PETITTI, RUBINATO

Modifica all'articolo 266 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante interpretazione autentica delle disposizioni concernenti le attività di raccolta e trasporto di rifiuti effettuate dai soggetti abilitati allo svolgimento delle attività medesime in forma ambulante

Presentata il 14 gennaio 2014


      Onorevoli Colleghi! L'articolo 266, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, prevede che «Le disposizioni di cui agli articoli 189, 190, 193 e 212 non si applicano alle attività di raccolta e trasporto di rifiuti effettuate dai soggetti abilitati allo svolgimento delle attività medesime in forma ambulante, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio».
      Coloro che svolgono attività di commercio di rifiuti in forma ambulante non sono soggetti all'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, di seguito «Albo», alla presentazione del Modello unico di dichiarazione (MUD), nonché alla tenuta dei registri e dei formulari.
      L'applicazione di tale disposizione ha creato forti criticità nel settore del commercio ambulante perché si sovrappongono, senza chiarezza, la normativa sui rifiuti e quella sul commercio.
      La relazione critica fra attività di commercio in forma ambulante e trasporto o recupero di beni o rifiuti è peraltro datata nel tempo.
      La legge 9 dicembre 1998, n. 426, recante nuovi interventi in campo ambientale, all'articolo 4, comma 27, aveva introdotto il comma 7-quater dell'articolo 58 del decreto legislativo n. 22 del 1997 il quale aveva previsto che «Le disposizioni di cui agli articoli 11, 12, 15 e 30 non si applicano alle attività di raccolta e trasporto

 

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di rifiuti effettuate dai soggetti abilitati allo svolgimento delle attività medesime in forma ambulante, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio».
      L'articolo 226, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006 ha riproposto in modo pedissequo il citato articolo 58, comma 7-quater, e ha previsto l'esenzione dagli obblighi di registro, del MUD e di formulari nonché di iscrizione all'Albo per le attività di raccolta e trasporto di rifiuti effettuate dai soggetti «abilitati» allo svolgimento di attività di raccolta e trasporto in forma ambulante ma «limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio».
      Ne consegue che se un soggetto che svolge attività di commercio in forma ambulante raccoglie e trasporta rifiuti diversi da quelli per i quali è stato abilitato, l'esenzione non è operante e per la mancata iscrizione all'Albo per le attività di raccolta e trasporto è applicabile il disposto sanzionatorio di cui all'articolo 266, comma 1.
      Per non incorrere nella sanzione penale è necessario, quindi, che il commerciante sia almeno «abilitato» allo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di materiali (considerati rifiuti) in forma ambulante.
      L'articolo 266, comma 1, è una classica norma penale in bianco, cioè una norma che prevede la possibilità di punire una condotta non esattamente definita, in quanto la condotta relativa all'abilitazione non è affatto descritta perché è possibile (a seconda del territorio di incidenza) che non esistano titoli abilitativi.
      Nel dettaglio, si registra la presenza di un coacervo di leggi:

          a) in attuazione della «riforma Bassanini», il settore del commercio è stato integralmente disciplinato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 («Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»);

          b) l'articolo 28, comma 4, del decreto legislativo n. 114 del 1998 stabilisce che «L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante è rilasciata, in base alla normativa emanata dalla regione, dal comune nel quale il richiedente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale (...)»;

          c) l'articolo 30, comma 2, dello stesso decreto legislativo stabilisce che fino all'emanazione delle norme regionali «continuano ad applicarsi le norme previgenti»;

          d) non sono più applicabili i commi primo e secondo dell'articolo 121 del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931 in quanto abrogati dall'articolo 6, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 311 del 2001 e che già in precedenza risultava comunque abrogato dalla legge n. 398 del 1976 (a sua volta abrogata dalla legge n. 112 del 1991) nella parte relativa all'obbligo dell'iscrizione nell'apposito registro presso le autorità di pubblica sicurezza per l'esercizio del commercio ambulante;

          e) non è neppure più applicabile l'articolo 2 della legge n. 112 del 1991 che, per l'ambulante, prescriveva il rilascio di un'autorizzazione comunale subordinato all'iscrizione nell'apposito registro istituito presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) ai sensi della legge n. 426 del 1971, perché la legge n. 112 del 1991 è stata abrogata dallo stesso decreto legislativo n. 114 del 1998 (articolo 30, comma 6).

      In estrema sintesi, poiché i titoli abitativi per il commercio ambulante sono quelli previsti da disposizioni statali (cioè dal citato articolo 28, comma 4, del decreto legislativo n. 114 del 1998), essi sono quelli concessi dal comune ed esistono solo se e in quanto vi sia un'apposita disciplina regionale. Infatti, poiché fino all'emanazione della disciplina regionale non è possibile applicare altre leggi statali previgenti (in quanto tutte abrogate) è

 

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necessario fare riferimento solo alla disciplina delle regioni.
      Questo caotico sovrapporsi di norme e il regime agevolato dell'articolo 266, comma 5, sta creando evidenti distorsioni nel settore del commercio ambulante e in quello dei rifiuti, in particolare di quelli dei rottami metallici.
      L'attività che nella prassi è svolta da chi esercita il commercio ambulante di rifiuti non consiste nella cessione del bene (nel caso di specie il rifiuto) al pubblico ma a un soggetto determinato, cioè al titolare dell'impianto di recupero e la stessa cosiddetta «autorizzazione di tipo B» rilasciabile dai comuni per l'attività svolta in forma itinerante prevede in ogni caso la vendita a un generico pubblico di consumatori finali e non ad altre imprese.
      L'esperienza quotidiana dimostra che, di fatto, i raccoglitori (per lo più di rottami ferrosi) anziché acquistare i beni, oggetto del proprio commercio, spesso si limitano alla mera raccolta di rifiuti abbandonati da terzi in un'area pubblica.
      A fronte di un quadro normativo così caotico e distorsivo della stessa concorrenza fra coloro che svolgono attività di raccolta e trasporto o anche di recupero di rifiuti che possono essere oggetto di commercio ambulante e quanti non possono usufruire delle agevolazioni dell'articolo 266, comma 5, occorre correttamente interpretare tale norma.
      La disposizione si presta a facili elusioni e ha aperto il fronte a un'intensa attività malavitosa che ha indotto lo stesso Dipartimento della pubblica sicurezza – Direzione centrale della polizia criminale – del Ministero dell'interno a intervenire con specifica direttiva evidenziando che transitano e operano numerosi soggetti che trasportano, su veicoli di varia natura, materiali ferrosi (tubi di ferro, lavatrici, scaldabagni e altro) e che, in più di un'occasione, sono stati posti in essere furti, sia di questi materiali che di altro genere, da persone che svolgono tale attività.
      Il Dipartimento ha anche evidenziato che «le modalità più ricorrenti con cui viene operato il trasporto sono le seguenti:

          a) soggetti privi di titolo abilitativo che utilizzano veicoli di cui sono proprietari ovvero veicoli di proprietà di terzi (talvolta con procura speciale a vendere il veicolo);

          b) soggetti che producono una licenza comunale per commercio itinerante B per materia “non alimentare”, talvolta relativa a “materiale ferroso”; le licenze sono rilasciate dal sindaco o da un assessore ma anche dal comandante della polizia municipale. Talvolta, unitamente alla licenza, sono prodotti l'attestato di iscrizione alla CCIAA (registro delle imprese) nel settore “recupero materiali ferrosi” (e simili), la partita IVA e/o altri documenti».

      Non di rado, sintetizza il citato documento, i veicoli utilizzati sono di proprietà dei medesimi soggetti ed «esistono imprese che nell'apparente legalità svolgono in modo professionale attività di trasporto dei materiali ferrosi in questione, con numerosi dipendenti e veicoli di proprietà».
      Conclude il Dipartimento che, «in assenza di documentazione inequivocabile relativa alla movimentazione dei materiali come sottoprodotto, questi devono ritenersi rifiuti» e in tale caso «è irrilevante la produzione della licenza comunale per il commercio itinerante (attività ambulante di categoria B) per prodotti non alimentari, vi sia o meno il riferimento al materiale ferroso».
      Vanno in sostanza esclusi dal disposto degli articoli 212 e 256 del decreto legislativo n. 152 del 2006 i soli trasporti che siano inquadrabili nell'ambito della disciplina ambulante per cui è rilasciata la licenza e sempre che si tratti di rifiuti relativi ai prodotti per i quali il soggetto è autorizzato al commercio, che perciò perdono sostanzialmente la qualifica di rifiuti perché:

          1) è consentito l'acquisto o il ritiro sulla base della licenza (non la mera

 

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raccolta, per strada, di un rifiuto, abbandonato da terzi);

          2) è consentito il trasporto dal luogo dell'acquisto o del ritiro al luogo di vendita (itinerante), senza manipolazione produttiva e imprenditoriale del bene;

          3) è consentita la vendita al dettaglio secondo le disposizioni sulla vendita ambulante.

      In definitiva, il senso della norma è di legittimare l'esenzione solo a chi svolge attività di «robivecchi» e attività assimilate e in tal senso va precisata.
      La presente proposta di legge è composta da un solo articolo interpretativo dell'articolo 266, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, che chiarisce che l'esenzione da registri, MUD e formulari si applica solo ai soggetti che in forza delle disposizioni del decreto legislativo n. 114 del 1998 e delle relative disposizioni regionali di attuazione sono autorizzati dal comune al commercio al dettaglio su aree pubbliche di beni usati ovvero di oggetti di antiquariato e da collezionismo non aventi valore storico-artistico. L'esenzione non si applica, invece, all'attività di raccolta e trasporto di rifiuti, ovunque prelevati, per il loro successivo conferimento, anche a fronte del versamento di un corrispettivo, a impianti di gestione di rifiuti.
      È inoltre prevista una procedura semplificata per l'iscrizione all'Albo per coloro che intendono effettuare esclusivamente attività di raccolta e trasporto di rottami metallici. L'Albo dovrà definire le condizioni di iscrizione in relazione ai quantitativi annualmente trasportati di rifiuti identificati in base al rispettivo codice del Catalogo europeo dei rifiuti (CER).

 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Dopo il comma 5 dell'articolo 266 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono inseriti i seguenti:
      «5-bis. Il comma 5 del presente articolo si interpreta nel senso che le disposizioni degli articoli 189, 190, 193 e 212 non si applicano esclusivamente a coloro che ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e delle relative disposizioni regionali di attuazione sono autorizzati dal comune al commercio al dettaglio in aree pubbliche di beni usati ovvero di oggetti di antiquariato e da collezionismo non aventi valore storico-artistico. Le disposizioni dei citati articoli 189, 190, 193 e 212 si applicano all'attività di raccolta e trasporto di rifiuti, ovunque prelevati, per il loro successivo conferimento, anche a fronte del versamento di un corrispettivo, agli impianti di gestione di rifiuti.
      5-ter. L'Albo, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, definisce le modalità semplificate per l'iscrizione alla categoria 4, classe F), per coloro che intendono effettuare esclusivamente attività di raccolta e trasporto di rottami metallici, definendo specifiche condizioni di iscrizione in relazione ai quantitativi annualmente trasportati di rifiuti identificati in base al rispettivo codice del Catalogo europeo dei rifiuti (CER)».