CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 1923 |
Onorevoli Deputati! L'attuale contesto delle relazioni diplomatiche, in rapida evoluzione, assegna ai familiari (coniuge e figli) dei membri delle rappresentanze accreditate in ogni Paese un ruolo diverso da quello previsto nel passato. Tali persone sono oggi inserite pienamente nel contesto del Paese ricevente e possono contribuire, attraverso lo svolgimento di un'attività lavorativa, allo sviluppo del sistema
1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.
Il presente intervento normativo soddisfa l'esigenza di rafforzare le relazioni diplomatiche tra i due Paesi.
I familiari dei membri delle rappresentanze accreditate possono contribuire, attraverso lo svolgimento di un'attività lavorativa, allo sviluppo del sistema economico e sociale locale, senza per questo venire meno al proprio ruolo istituzionale in qualità di familiari del personale accreditato.
D'altro canto la concessione di tale opportunità, riportando nell'ambito del diritto privato la presenza e l'attività di queste persone all'interno dell'ordinamento del Paese ospitante, non può che affiancarsi a una limitazione delle prerogative che ammettono eccezioni alla giurisdizione locale.
2) Analisi del quadro normativo nazionale.
Il quadro normativo nazionale fa riferimento alla Convenzione di Vienna del 1961 sulle relazioni diplomatiche e alla Convenzione di Vienna del 1963 sulle relazioni consolari, ambedue ratificate ai sensi della legge 9 agosto 1967, n. 804.
3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.
Non si ravvisa alcun impatto diretto su leggi e regolamenti vigenti.
4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i princìpi costituzionali.
Non risultano elementi di incompatibilità con i princìpi costituzionali. Il recepimento nel quadro normativo nazionale risponde a un preciso dettato dell'articolo 80 della Costituzione.
5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale, nonché degli enti locali.
L'intervento normativo si riferisce a relazioni tra Stati, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, e
6) Verifica della compatibilità con i princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.
Non emergono profili di incompatibilità.
7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.
Trattandosi di ratifica di un trattato internazionale non risulta possibile la previsione di delegificazione né di strumenti di semplificazione normativa.
8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell’iter.
Non risultano progetti di legge vertenti sulla materia all'esame del Parlamento.
9) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.
Non risultano giudizi pendenti di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.
10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.
Le disposizioni dell'Accordo non presentano profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e si allineano con quanto già previsto nell'ambito di analoghe convenzioni internazionali in materia.
11) Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.
Non sussistono procedure d'infrazione su questioni attinenti all'intervento.
12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.
Le disposizioni dell'Accordo non presentano profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali e si allineano con quanto già previsto nell'ambito di analoghe convenzioni internazionali in materia.
13) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.
Allo stato attuale non si ha notizia di giudizi pendenti presso la Corte di giustizia dell'Unione europea relativamente al medesimo o analogo oggetto.
14) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.
Non si hanno notizie in merito a indirizzi giurisprudenziali e a pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei dritti dell'uomo.
15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.
Non si ha notizia di analoghi accordi stipulati da altri Stati membri dell'Unione europea.
1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.
Non si introducono nuove definizioni normative.
2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.
La verifica è stata effettuata con esito positivo.
3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.
Trattandosi di un disegno di legge di ratifica di un accordo internazionale non è stata adottata la tecnica della novella.
4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.
Il provvedimento non contiene norme aventi la suddetta natura.
5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.
Il provvedimento non contiene norme aventi la suddetta natura.
6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.
Trattandosi di un disegno di legge di ratifica di un accordo internazionale non vi sono deleghe aperte.
7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.
L'esecuzione dell'Accordo non richiede l'adozione di atti normativi e non presenta specificità che possano incidere sul quadro normativo vigente.
8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.
Per la predisposizione dello schema di atto normativo sono stati utilizzati i dati statistici già in possesso dell'amministrazione degli affari esteri.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federativa del Brasile riguardante lo svolgimento di attività lavorativa da parte dei familiari conviventi del personale diplomatico, consolare e tecnico-amministrativo, fatto a Roma l'11 novembre 2008, con Scambio di lettere interpretativo, fatto a Roma il 28 agosto e il 12 ottobre 2012.
1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 7 dell'Accordo stesso.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.