CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 1899 |
Onorevoli Colleghi! I certificati di credito fiscale (CCF) costituiscono il primo significativo esperimento di loan securitization (cartolarizzazione) dei crediti tributari in Italia.
Nella presente proposta di legge essi sono concepiti come uno strumento di fruizione delle agevolazioni fiscali, previste dall'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) per le spese di efficientamento energetico e di ristrutturazione degli edifici, alternativo al tradizionale meccanismo delle detrazioni fiscali decennali.
Gli investimenti privati diretti al recupero del patrimonio edilizio esistente e al rispetto della normativa ambientale – oltre che una necessità indifferibile alla luce del sempre più accentuato processo di degrado delle risorse paesaggistiche e culturali del nostro Paese – costituiscono altresì una delle pietre angolari per la ripresa del ciclo economico in ragione dell'effetto moltiplicativo che tali spese possono innescare in un contesto macroeconomico di tipo deflattivo.
La consapevolezza del ruolo strategico giocato dal comparto delle ristrutturazioni edilizie ha condotto l'attuale esecutivo a riconoscere ai contribuenti un risparmio di imposta nella misura eccezionalmente
Per spese «incrementale aliquota» si intendono le spese, oltre quelle base, previste rispetto alla legislazione vigente, in regime rispettivamente del 36 per cento o del 55 per cento, dovute all'effetto incentivante delle aliquote maggiorate.
L'opzione di cartolarizzazione del credito fiscale, così come prevista dal comma 87 in esame, non determina in prima analisi alcun onere aggiuntivo per il bilancio dello Stato, essendo meramente una diversa modalità di fruizione dello stesso ammontare agevolato già previsto. Il meccanismo dei CCF, infatti, preserva la dilazione pluriennale così come prevista dalla legislazione vigente e non implica alcuna variazione del valore delle agevolazioni.
Tuttavia, l'introduzione dell'opzione di cartolarizzazione del credito d'imposta (CCF) derivante dalla fruizione delle agevolazioni, si attende possa incrementare l'effetto incentivante dato dalle aliquote maggiorate e da quella ordinaria a regime (36 per cento) per due motivi principali. Il primo è la possibilità per il committente avente titolo di ottenere un immediato beneficio dal suo diritto all'agevolazione, sebbene di valore leggermente inferiore a quello nominale ottenuto con la fruizione diretta. Il secondo è la possibilità data ai soggetti non dotati di sufficiente capienza fiscale o di contribuenti che non possono compensare le stesse automaticamente ad ogni anno fiscale, dato il particolare regime dichiaratorio a cui sono sottoposti, di rientrare a pieno titolo tra i soggetti beneficiari dell'agevolazione stessa grazie all'utilizzo dell'opzione dei CCF.
Di particolare rilevanza è anche la prevista emersione di tutti quei lavori di piccolo importo (minori di 5.000 euro ciascuno) che, data l'esiguità del credito ottenibile annualmente, applicando la dilazione decennale scoraggiano il committente all'esborso immediato dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), facendolo propendere per l'esecuzione in nero. Allo stesso modo, dopo l'eliminazione nel 2012 della dilazione in un numero di annualità ridotto, concessa ai contribuenti maggiori di 75 e di 80 anni di età, questi soggetti, contribuenti o no, ritrovano la convenienza a usufruire dell'agevolazione grazie alla cessione della stessa al fornitore in cambio dell'ottenimento di uno sconto immediato.
Per i motivi esposti, è stato prudenzialmente ipotizzato un incremento supple
mentare della spesa base del 5 per cento, indicata nella tabella 2.
Nella stessa tabella è possibile leggere anche le aliquote differenziali da applicare all'importo incrementale previsto per ottenere la relativa diminuzione di gettito al lordo della dilazione decennale, che sono in linea con quelle utilizzate al comma 87.
Da quanto esposto è immediato il calcolo delle variazioni di gettito annuale composto, ottenuto mediante la somma delle quote decennali accumulate a partire dal 2014:
La norma proposta è suscettibile di determinare un effetto indotto correlato alla spesa aggiuntiva stimato, a partire dal 2014, applicando percentuali analoghe a quelle adottate per stime precedenti (25 per cento dell'incremento). Utilizzando un'aliquota pari al 10 per cento per ottenere la base emersa netta dell'IVA e applicando agli importi imponibili ottenuti un'aliquota IVA del 10 per cento e un'aliquota media delle imposte dirette pari al 30 per cento, somma delle aliquote medie dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e dell'imposta sul reddito delle società (IRES) del 26 per cento e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) del 4 per cento, si stima un incremento di gettito conseguente all'effetto incentivante sugli investimenti legato all'introduzione dei CCF indicato nella tabella seguente:
L'effetto positivo determinato dal maggior gettito fiscale si rende maggiormente apprezzabile nei primi anni, mentre quello negativo determinato dalle minori entrate dovute alle detrazioni si stabilizza negli anni successivi. Questo perché vi sono le maggiori spese incrementali legate all'esistenza delle aliquote maggiorate per l’ecobonus ed il super incentivo ristrutturazioni. Risulta pertanto il seguente effetto complessivo, in termini finanziari, rappresentato nella seguente tabella (in milioni di euro).
È prevedibile, inoltre, un forte effetto di contrasto del lavoro nero, grazie al meccanismo di funzionamento della cessione che vede come parametro limite all'acquisizione di CCF da parte delle imprese i versamenti previdenziali effettuati dalle stesse nell'anno di imposta precedente. L'incremento dei versamenti previdenziali legati a un trasferimento virtuoso delle commesse di lavoro da imprese con lavoratori al nero a imprese con lavoratori regolari non sarà però valutato ai fini della stima dell'impatto finanziario netto. Si attende, peraltro, che tale effetto si otterrà nel breve periodo e che potrebbe essere notevolmente potenziato attraverso l'introduzione dell'obbligo della fruizione delle agevolazioni statali attraverso i CCF, previsione normativa che potrà essere introdotta con un ulteriore apposito provvedimento.
Per quanto riguarda la detrazione del 50 per cento per le ulteriori spese documentate sostenute per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro, data la transitorietà dell'agevolazione, estesa dal comma 87 al solo 2014, si considerano finanziariamente trascurabili gli effetti di maggior incentivo legati all'introduzione dei CCF.
L'articolo 1 della proposta di legge modifica l'articolo 16-bis del TUIR istituendo e disciplinando la cartolarizzazione delle detrazioni fiscali previste dal medesimo articolo 16-bis mediante l'emissione di CCF.
L'articolo 2 introduce una deroga alla disciplina dei ricavi di cui all'articolo 85 del TUIR prevedendo che non costituiscono ricavi i costi sostenuti dagli esecutori dei lavori per lo sconto bancario, ex articolo 1858 del codice civile, dei CCF.
L'articolo 3 introduce una deroga agli articoli 61, 66 e 96 del TUIR escludendo la deducibilità dalla base imponibile degli interessi passivi e degli oneri assimilati corrisposti dall'esecutore dei lavori alle banche o agli intermediari finanziari per lo sconto bancario, di cui all'articolo 1858 del codice civile, dei CCF.
L'articolo 4 indica la copertura finanziaria.
1. Dopo il comma 8 dell'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono inseriti i seguenti:
«8-bis. Le detrazioni fiscali di cui al comma 1 sono riconosciute, in alternativa, anche mediante attribuzione di un certificato di credito fiscale rappresentativo dell'incentivo finanziario.
8-ter. Il certificato di credito fiscale di cui al comma 8-bis, è emesso dall'Agenzia delle entrate previa opzione irrevocabile del titolare dell'agevolazione, che la esercita nei modi e nei termini stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Con lo stesso decreto, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono determinate le modalità telematiche di esercizio dell'opzione e di emissione del certificato, nonché di annotazione dei successivi trasferimenti di proprietà sul titolo stesso e nel registro dell'Agenzia delle entrate, che provvede a istituirlo entro sessanta giorni dalla medesima data di entrata in vigore.
8-quater. Il beneficiario dell'agevolazione fiscale che ha esercitato l'opzione di cui al comma 8-ter deve richiedere un certificato di credito fiscale per ciascuna delle fatture emesse dai soggetti che hanno eseguito le opere incentivate. Nell'istanza di cartolarizzazione, il beneficiario è tenuto a dichiarare il titolo del possesso e i dati catastali dell'immobile oggetto degli interventi, specificandone il tipo, l'ammontare delle spese sostenute ed effettivamente rimaste a proprio carico nonché gli estremi di versamento della somma pagata mediante bonifico bancario. La disposizione
1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 85, comma 1, lettera a), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, non costituiscono ricavi e non concorrono alla determinazione del reddito imponibile le somme, eccedenti il corrispettivo fatturato, corrisposte dal committente a copertura del costo sconto di cui all'articolo 1858 del codice civile, convenuta con l'esecutore dei lavori del contratto d'opera o di appalto. Di tali somme deve in ogni caso eseguirsi separata annotazione nei documenti emessi ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, con espressa indicazione del titolo di esclusione. Il regime di cui al presente comma deve intendersi esteso ai soggetti di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.
1. In deroga a quanto disposto dagli articoli 61, comma 1, e 66, comma 1, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, e dell'articolo 96, comma 1, ai fini dell'imposta sul reddito delle società, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in nessun caso sono ammessi in deduzione dalla base imponibile gli interessi passivi e gli oneri assimilati corrisposti dal cessionario del credito agevolativo realizzato mediante l'operazione di sconto di cui all'articolo 1858 del codice civile.
1. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, pari a 2.300.000 euro per il 2015, a 29.000.000 di euro per il 2016, a 45.000.000 di euro per il 2017, a 60.000.000 di euro per il 2018, a 75.200.000 euro per il 2019, a 90.600.000 per il 2020, a 106.000.000 di euro per il 2021, a 121.300.000 euro per il 2022, a 136.600.000 euro per il 2023, a 152.000.000 di euro per il 2024, a 138.800.000 per il 2025, a 131.400.000 euro per il 2026 e a 114.650.000 euro a decorrere dal 2027, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del comma 2.
2. A decorrere dall'anno 2015 l'aliquota prevista dal comma 2-ter dell'articolo 13 della tariffa, parte I, di cui all'allegato A annesso al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, è fissata nella misura del 2,20 per mille.