CAMERA DEI DEPUTATI
|
N. 1896 |
Onorevoli Colleghi! Dalle rilevazioni dell'Istituto nazionale di statistica relative all'anno 2011 risulta che, in Italia, circa il 5 per cento dei pensionati più ricchi, ossia quelli che ricevono assegni mensili da 3.000 euro in su, assorbe una somma totale di 45 miliardi di euro della spesa pensionistica. Si tratta precisamente di 861.000 persone, corrispondenti al 5,2 per cento del numero totale dei pensionati.
È questa una cifra molto vicina ai 51 miliardi di euro di pensioni vengono invece pagate a coloro che percepiscono un assegno da 1.000 euro mensili in giù e che corrispondono al 44 per cento del totale. Si tratta di una divaricazione impressionante, alla luce della quale risulta che il 5 per cento dei pensionati più ricchi prende quasi quanto il 44 per cento dei pensionati più poveri. Di fronte ad essi ci sono 7.348.000 pensionati che si collocano sotto i 1.000 euro al mese, appunto il 44 per cento. Ai più ricchi corrisponde il 17 per cento della spesa pensionistica complessiva, a quelli più poveri il 19,2 per cento.
A questi dati si aggiungono i preoccupanti segnali che arrivano dagli indici statistici dell'anno 2012 sulla povertà in Italia.
Il 12,7 per cento delle famiglie è relativamente povero (per un totale di 3.232.000 persone) e il 6,8 per cento lo è in termini assoluti (1.725.000 persone). Le persone che versano in povertà relativa sono il 15,8 per cento della popolazione (9.563.000 persone), quelle in povertà assoluta l'8 per cento (4.814.000).
1. Per il triennio 2014-2016, i trattamenti pensionistici obbligatori, integrativi e complementari, i trattamenti corrisposti da forme pensionistiche che garantiscono prestazioni definite in aggiunta o ad integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio, ivi comprese quelle di cui ai decreti legislativi 20 novembre 1990, n. 357, 16 settembre 1996, n. 563, e 5 dicembre 2005, n. 252, nonché i trattamenti che assicurano prestazioni definite per i dipendenti delle regioni a statuto speciale e degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, ivi compresi quelli derivanti dalla gestione speciale ad esaurimento di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e quelli corrisposti dalle gestioni di previdenza obbligatorie presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per il personale addetto alle imposte di consumo, per il personale dipendente dalle aziende private del gas e per il personale già addetto alle esattorie e alle ricevitorie delle imposte dirette, con esclusione delle prestazioni di tipo assistenziale, degli assegni straordinari di sostegno del reddito, delle pensioni corrisposte alle vittime del terrorismo e delle rendite corrisposte dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, alla data di entrata in vigore della presente legge, anche in caso di cumulo di più trattamenti pensionistici, non possono essere erogati in misura superiore all'importo netto mensile di euro 5.000. Per il medesimo triennio, la contribuzione accreditata e utilizzata fini della determinazione del montante contributivo individuale non è soggetta a rivalutazione ai sensi dell'articolo 1, comma 8, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
1. I risparmi di spesa conseguiti attraverso l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 1 sono destinati a misure di perequazione dell'integrazione al trattamento minimo dell'INPS, dell'assegno sociale e dei trattamenti corrisposti ai sensi della legge 12 giugno 1984, n. 222.