CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 1778 |
Onorevoli Colleghi! Siamo sempre più convinti del fallimento della riforma Fornero del sistema pensionistico: un fallimento su tutti i fronti, da quello economico a quello sociale. È stata una riforma che ha tradito il patto intergenerazionale, ha ingannato i lavoratori e ha colpito i pensionati di fascia medio-bassa.
I percettori di trattamenti alti, i cosiddetti «pensionati d'oro», invece, sono stati ancora una volta salvaguardati. Un intervento in un'ottica di solidarietà era stato attuato con il decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, che, all'articolo 18, comma 22-bis, aveva previsto in via provvisoria dal 1o agosto 2011 fino al 31 dicembre 2014 un contributo di perequazione pari, rispettivamente, al 5 per cento della parte eccedente l'importo fino a 90.000 euro, al 10 per cento per la parte eccedente 150.000 euro e al 15 per cento per la parte eccedente 200.000 euro. Ma la Corte costituzionale, con la sentenza n. 116 del 2013, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 22-bis rilevando che il prelievo straordinario su tali pensioni costituiva un intervento impositivo «irragionevole e discriminatorio», realizzato ai danni di una sola categoria di cittadini, i pensionati, e che si poneva in contrasto con gli articoli 3 e 53 della Costituzione, rispettivamente sul principio di uguaglianza e sulla capacità contributiva come fondamento del prelievo tributario. Purtroppo i giudici non hanno tenuto conto che quelle pensioni già rappresentano una disparità tra cittadini, una inaccettabile disuguaglianza tra chi percepisce una pensione calcolata secondo il metodo retributivo e chi, invece, la percepisce secondo il metodo contributivo.
1. Le pensioni e i vitalizi erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al metodo retributivo non possono superare i 5.000 euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni e i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al metodo contributivo.
2. Qualora il trattamento di cui al comma 1 sia cumulato con altri trattamenti pensionistici corrisposti da gestioni previdenziali pubbliche in base al metodo retributivo, l'ammontare onnicomprensivo ai tali trattamenti non può superare gli 8.000 euro netti mensili.