CAMERA DEI DEPUTATI
|
N. 1268 |
Onorevoli Colleghi! La presente proposta di legge ha l'obiettivo di ripristinare l'elezione diretta dei presidenti e dei consigli delle province interamente montane. Rispetto a quanto previsto dal decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, per le altre province ordinarie, si introduce un'eccezione, coerentemente peraltro con le decisioni cui era giunto lo stesso Governo Monti, quando escluse dal riordino i due soli territori interamente montani, Belluno e Sondrio, assicurandone l'integrità.
Il paradosso che vive attualmente Belluno è una drammatica desertificazione istituzionale imposta dal commissariamento della provincia proprio negli anni in cui le sue valli alpine esprimono una crescente esigenza di autonomia amministrativa e legislativa. Questa zona di montagna ha bisogno di strumenti di governo e di politiche specifiche: non può essere omologata al resto della regione, quasi tutta di pianura e di mare. Un bisogno che diventa grido di disperazione di fronte all'avanzare inesorabile dei processi negativi legati alla crisi economica, con rischi pesanti di tenuta sociale, disoccupazione, spopolamento delle terre alte, esposizione dei territori a varie forme di colonizzazione speculativa e nuove migrazioni.
Il persistere e l'aggravarsi della situazione di squilibrio tra il regime di autonomia riconosciuto dall'ordinamento costituzionale ai confinanti territori delle province autonome di Trento e di Bolzano e della regione Friuli Venezia Giulia e quello attribuito, nell'ambito della regione Veneto, alla provincia di Belluno, richiedono uno sforzo congiunto delle istituzioni, delle forze politiche e sociali e dei cittadini per realizzare un progetto che restituisca pari dignità e uguali opportunità
1. In attuazione dell'articolo 44, secondo comma, della Costituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono individuate le province interamente montane situate nelle regioni a statuto ordinario.
2. Alle province interamente montane di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano le disposizioni dell'articolo 23, commi da 14 a 20, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dell'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, e dell'articolo 1, comma 115, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
1. Gli organi delle province interamente montane, individuate ai sensi dell'articolo 1, sono il presidente della provincia, la giunta provinciale e il consiglio provinciale. Per la loro composizione, si applicano le disposizioni della parte prima, titolo III, capo I, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
1. Il presidente delle province interamente montane e il consiglio provinciale sono eletti a suffragio universale e diretto secondo le modalità stabilite dalla legge 25 marzo 1993, n. 81.
2. Per le province interamente montane già commissariate o in scadenza entro il 31 dicembre 2013, si procede all'elezione del presidente e del consiglio nel primo turno elettorale utile previsto dalla legge ai sensi dell'articolo 141 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni. Nelle more del rinnovo, i commissari straordinari e gli organi delle province in scadenza rimangono in carica per la gestione ordinaria dell'ente.