CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 1577 |
Onorevoli Colleghi! Con la presente proposta di legge si vuole superare, attraverso l'emanazione di un unico regolamento, la frammentazione della normativa relativa alle prescrizioni tecniche per il superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici o privati e negli spazi e servizi pubblici o aperti al pubblico, ovvero di pubblica utilità, contenuta attualmente in diversi provvedimenti di differente rango normativo approvati nell'arco degli ultimi trenta anni.
La progettazione e la realizzazione di strutture accessibili, ovvero senza barriere architettoniche, localizzative e d'uso, nei luoghi aperti o confinati, di competenza delle istituzioni pubbliche e dei soggetti privati, costituiscono un modo di procedere indispensabile, ma assai complesso da adempiere perché, come si è detto, la vigente base normativa di riferimento è disomogenea e frammentaria. Tale circostanza determina talvolta, con particolare riferimento alla normativa tecnica, incertezze sulla norma applicabile in concreto e difficoltà interpretative e applicative derivanti prevalentemente dalla diversa regolamentazione prevista per gli edifici e per gli altri spazi pubblici nonché per le residenze pubbliche o private. Nella consapevolezza di dover garantire uniformità normativa e per propone soluzioni di riordino della materia, allo scopo di dare certezze agli utenti e agli operatori del settore, con l'articolo 12 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, era stata istituita una Commissione permanente di studio; con successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. B3/1/792 del 15 ottobre 2004, è stata ricostituita la predetta Commissione su base paritetica tra
1. Al fine di favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche nonché di assicurare l'unitarietà e l'omogeneità della disciplina relativa agli edifici, agli spazi e ai servizi pubblici e della disciplina relativa agli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato e, per i relativi profili di competenza, il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che si esprime entro trenta giorni, nonché sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunziano entro trenta giorni dalla data della trasmissione, sono coordinate e aggiornate le prescrizioni tecniche per gli edifici pubblici o privati e per gli spazi e i servizi pubblici o aperti al pubblico ovvero di pubblica utilità, contenute nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, e nel decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 del presente articolo, il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, e il decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, sono abrogati.