CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 1233 |
Onorevoli Colleghi! Il territorio italiano è da sempre particolarmente esposto a rischi di natura geologica e idrogeologica quali frane, inondazioni e terremoti. Un rischio così elevato è sostanzialmente dovuto alla concomitanza di cause naturali e antropiche: quello italiano è un territorio geologicamente giovane e quindi naturalmente soggetto a dissesto idrogeologico e a sismi; la situazione risulta particolarmente aggravata dalla crescente pressione antropica esercitata dall'uomo, che negli ultimi decenni ha spinto a edificare in aree non sicure ed esposte ai citati fenomeni distruttivi. Non è più procrastinabile il momento in cui il Parlamento stabilirà norme per rimediare agli errori commessi in passato e per garantire un corretto adattamento dell'uomo alle naturali dinamiche geologiche e geomorfologiche cui è soggetto il territorio italiano.
La recrudescenza di fenomeni di dissesto idrogeologico, complici anche i cambiamenti climatici e dissennate gestioni del territorio, mette in ginocchio in particolar modo gli enti locali, che si trovano a fronteggiare sempre più spesso situazioni di emergenza con risorse ridotte, da gestire, inoltre, con la pesante limitazione del miope meccanismo del patto di stabilità interno.
È inoltre riconosciuto che gli interventi di messa in sicurezza, di prevenzione o di riduzione della vulnerabilità degli edifici
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2016, sono escluse dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno degli enti pubblici territoriali le spese a qualsiasi titolo sostenute da tali enti per:
a) l'aggiornamento e l'approfondimento delle conoscenze geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche e sismiche, finalizzati a una più oculata pianificazione territoriale;
b) le attività di monitoraggio, comprese la progettazione, l'installazione e la manutenzione di sistemi di monitoraggio;
c) gli interventi per la sistemazione o il consolidamento di versanti o, in generale, per la riduzione della pericolosità di frana, qualora in fase di progettazione dell'intervento una perizia geologica redatta da un geologo iscritto all'albo professionale o nell'elenco speciale, attesti la riduzione della pericolosità;
d) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere accessorie del reticolo stradale necessarie a garantire il deflusso delle acque e a favorire la stabilità del terreno, della roccia della e della sede stradale;
e) gli interventi per migliorare il drenaggio delle acque meteoriche e del reticolo idrico superficiale, compresi gli interventi di taglio selettivo della vegetazione in alveo, salvaguardando le funzioni ambientali svolte dalla vegetazione ripariale;
f) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di argini, sponde e manufatti per la protezione delle sponde dei corsi d'acqua;
g) gli interventi di rimboschimento qualora in fase di progettazione la perizia di un professionista idoneo, o di personale tecnico interno specializzato, attesti che il rimboschimento genera una sensibile riduzione del rischio idrogeologico;
h) gli interventi di ristrutturazione edilizia, definiti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, di edifici pubblici con criteri antisismici, nonché gli interventi strutturali di adeguamento e di miglioramento sismici di edifici pubblici, in cui la riduzione della vulnerabilità sismica sia opportunamente attestata in fase di progettazione dalla perizia di un professionista idoneo, o di personale tecnico interno specializzato.
2. Sono altresì escluse dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno degli enti pubblici territoriali le spese sostenute da tali enti per gli interventi di cui al comma 1 successivamente al 31 dicembre 2016, purché relative a interventi la cui realizzazione sia stata approvata entro tale data.
1. Gli interventi di cui all'articolo 1 devono essere progettati e realizzati anche in funzione della salvaguardia dell'ambiente, nel rispetto dei vincoli di carattere ambientale, idrogeologico, forestale e paesaggistico, ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e della legge 16 giugno 1927, n. 1766. All'atto della progettazione preliminare devono essere esaminate le diverse soluzioni possibili tenendo conto, nella valutazione del rapporto tra costi e benefìci, anche dei costi e dei benefìci di tipo ambientale e optando per la soluzione che realizza il
1. In nessun caso l'articolo 1, comma 1, trova applicazione in riferimento agli interventi di cui alle lettere c), d) ed e) del medesimo comma quando l'intervento è contemporaneo o propedeutico alla realizzazione di interventi di edilizia privata.
2. I terreni interessati dagli interventi di cui all'articolo 1 non possono cambiare destinazione d'uso per almeno dieci anni dalla loro conclusione, fatti salvi eventuali limiti maggiori.
3. Fatta salva l'ulteriore responsabilità civile, penale e amministrativa prevista dalla legge, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 10.000 euro il professionista che, nel redigere la perizia di cui all'articolo 1, con dolo o con colpa grave, riporta fatti e dati o formula conclusioni non rispondenti alla realtà.
4. Fatta salva l'ulteriore responsabilità civile, penale e amministrativa prevista dalla legge, è soggetto altresì, alla sanzione di cui al comma 3 del presente articolo e all'interdizione dai pubblici uffici per cinque anni il responsabile dell'organo che ha deliberato uno degli interventi di cui all'articolo 1, qualora, sapendo che la perizia presenta i vizi di cui al medesimo comma 3, l'ha comunque utilizzata al fine di ottenere l'esclusione delle spese sostenute per l'intervento dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno.